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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.02.2012 16.2011.11

28 février 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,229 mots·~6 min·5

Résumé

Contratto di lavoro - remunerazione - salario minimo secondo il CCL - interpretazione direttive CCL

Texte intégral

Incarto n. 16.2011.11

Lugano 28 febbraio 2012/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

 Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 3 febbraio 2011 presentato da

 RE 1  (rappresentato dall'RA 1 )  

contro la sentenza emessa il 28 gennaio 2011 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 11b/10/OSM (contratto di lavoro) promossa con istanza 5  febbraio 2010 nei confronti di  

CO 1 ;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 16 settembre 2008 RE 1 è stato assunto dalla CO 1 come meccanico d'auto con un salario di fr. 6000.– mensili lordi. In base alle direttive emesse nel mese di dicembre 2008 dalla Commissione professionale paritetica cantonale per le autorimesse tutti i dipendenti sottoposti al Contratto collettivo di lavoro (CCL) avevano diritto nel 2009 all'adeguamento del salario del 2.9% fino a un importo massimo di fr. 150.– mensili, mentre per i salari superiori analogo adeguamento era solo raccomandato. RE 1 ha cessato il rapporto di lavoro il 30 settembre 2009.

                                  B.   Con istanza 5 febbraio 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di Pace del Circolo di Lugano Ovest per ottenere il pagamento di fr. 1462.50 corrispondenti all'aumento di salario per i mesi da gennaio a settembre 2009 oltre alla quota della tredicesima. All'udienza del 5 maggio 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, il lavoratore avendo già percepito uno stipendio superiore alla media e allo stesso essendo state retribuite ore di lavoro straordinario ancorché non tutte approvate o giustificate.

                                  C.   Statuendo il 28 gennaio 2011 il Giudice di pace ha respinto l'istanza non risultando dalle direttive emanate dalla Commissione professionale paritetica cantonale per le autorimesse un obbligo di adeguamento salariale nel caso dell'istante.

                                  D.   Con reclamo 3 febbraio 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo violato le norme del Contratto collettivo di lavoro (CCL).

                                         Al ricorso la controparte ha rinunciato a formulare osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Giudice di pace è stata notificata il 28 gennaio 2011 ed è pervenuta al rappresentante dell'istante il 30 gennaio successivo. Il reclamo in esame soggiace pertanto dalla legge nuova.

                                   2.   Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).

                                   3.   Il Giudice di pace, in sintesi, accertato che il lavoratore era stato assunto con una retribuzione superiore al minimo salariale, ha ritenuto che l'aumento “si ritiene dovuto quando l'anno di lavoro tra le parti è completo” e che ”un contratto di lavoro stipulato sulla base del salario minimo ha diritto all'aumento previsto indipendentemente dalla durata del rapporto ma qualora lo stesso superi la cifra massima dovuta, la pretesa non deve obbligatoriamente essere concessa”. Ne ha concluso, il primo giudice, che “chi abbondantemente la supera [fascia minima di salario], escludendo ovviamente gli straordinari, non può reclamare il diritto dopo 3 mesi in cui la richiesta di aumento è percepita nella totalità di una mensilità e mezzo”.

                                         RE 1, ribadito che il datore di lavoro non ha adeguato il suo salario nel 2009, rimprovera al Giudice di pace di avere disatteso le norme del contratto collettivo di lavoro, dichiarato di carattere obbligatorio generale e che ha effetto diretto e imperativo per tutte le parti. L'assoggettamento al CCL comporta per le parti il divieto di derogare, a svantaggio del lavoratore, alle disposizioni contenute nello stesso quali, segnatamente, le norme concernenti gli adeguamenti salariali.  

                                   4.   In concreto, contrariamente a quanto preteso dal reclamante, il primo giudice non ha ignorato il carattere vincolante del CCL e in particolare delle norme intese alla “protezione della fascia minima salariale”, ma si è attenuto al contenuto delle direttive fornendone un'interpretazione che non appare arbitraria nel risultato. Il contratto di lavoro indica sì che l'istante è stato assunto quale meccanico d'automobili (cfr. allegati al doc. G) ma il salario mensile lordo ammontava a fr. 6000.– allorché il CCL prevedeva per questa funzione un salario mensile massimo di fr. 4895.– mensili lordi. Al riguardo il primo giudice, senza incorrere in un accertamento di fatto manifestamente erroneo, poteva senz'altro ritenere che il lavoratore non fosse stato assunto come semplice meccanico, ma – come sostenuto dalla convenuta (“spalla del nostro gerente”) e non seriamente contestato dall'istante – come capo-officina con mansioni di responsabilità (cfr. anche doc. E). E siccome in base alle note direttive l'adeguamento al rincaro era imposto per i salari di tutti i dipendenti sottoposti al CCL, ma solo raccomandato per i salari superiori (doc. L), la conclusione del primo giudice non appare manifestamente insostenibile, ovvero gravemente lesiva di una norma. Non ravvisandosi una violazione dell'art. 357 cpv. 2 CO, il reclamo, infondato, deve essere respinto.

                                   5.   La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è di principio gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo casi di malafede o  temerarietà processuale estranee alla fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte che non ha presentato osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

decide:                    1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– – , .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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