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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.02.2011 16.2011.10

11 février 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·841 mots·~4 min·3

Résumé

Precetto esecutivo civile - reclamo contro la decisione di conferma dell'opposizione - competentza della ICCA

Texte intégral

Incarto n. 16.2011.10

Lugano 11 febbraio 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

 Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 28 gennaio 2011 presentato da

RE 1  (patrocinato dall'   )  

contro la sentenza emessa il 17 gennaio 2011 dal Pretore del Distretto di Bellinzona, nella causa DI.2010.318 (esecuzione civile) promossa con opposizione 27 settembre 2010 nei confronti di  

 CO 1   (patrocinati dall'   );  

ritenuto

in fatto:                          che nell'ambito di un'azione di vicinato promossa il 3 marzo 2009 da CO 1 e CO 2, proprietari della particella n. 1489 RFD S. __________, nei confronti di RE 1, proprietario della contigua particella n. 734, a un'udienza del 15 aprile 2010 le parti hanno concluso davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona la seguente transazione giudiziaria:

                                         1.  RE 1 taglierà le piante non a distanza regolamentare, in particola re quelle indicate con i numeri 3, 4 (se esistente) e 6 nella perizia allestita dalle parti. Le piante indicate come numeri 1, 2, 5, 7, 8 e 9, possono rimanere a dimora, RE 1 impegnandosi comunque sia a tenerle in maniera decente;

2.   RE 1 eseguirà la pulizia del suo fondo una volta l'anno, e porterà via il materiale vegetale di scarto;

3.   RE 1 taglierà le nuove pianticelle che dovessero crescere a distanza non regolamentare;

                                         che il 15 settembre 2010 CO 1 e CO 2 hanno intimato a RE 1 un precetto esecutivo civile, indicando come prestazione richiesta:

                                         tagliare tutte le piante e pianticelle non a distanza regolamentare, e tenere in maniera decorosa quelle a distanza, oltre che ad asportare il materiale vegetale di scarto presente sul fondo;

                                         AP 1ha presentato opposizione al Pretore sostenendo di aver già provveduto agli interventi richiesti, contestando altresì l'esigibilità della prestazione per la quale non era stato pattuito alcun termine di esecuzione, e l'imprecisione del precetto in merito all'intervento richiesto;

                                         che all'udienza del 22 novembre 2010, indetta per la discussione, RE 1 ha ribadito tali argomentazioni, mentre i precettanti hanno obiettato, esibendo fotografie, che gli interventi pattuiti non erano stati eseguiti;

                                         che con sentenza 17 gennaio 2011 il Pretore ha confermato l'opposizione “limitatamente alla manutenzione delle piante situate a distanza regolamentare in maniera decorosa e appropriata”, mentre per il resto ha rigettato l'opposizione ;

                                         che contro la decisione appena citata AP 1 ha presentato il 18 gennaio 2011 un reclamo a questa Camera per ottenere l'annullamento del giudizio impugnato;

                                         che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che la decisione impugnata è stata emessa il 17 gennaio 2011 sicché al “procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non più la procedura civile cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC);

                                         che per l'art. 309 lett. a CPC l'appello contro le decisioni del giudice dell'esecuzione è improponibile sicché tali decisioni sono  solamente suscettibili di reclamo (art. 319 segg. CPC);

                                         che secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo le decisioni inappellabili di prima istanza finali, incidentali e in materia di provvedimenti cautelari, pronunciate in controversie patrimoniali con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–; così come le decisioni esentate dall'appello, indipendentemente  dal valore litigioso (cfr. Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, n. 1 ad art. 319);

                                         che giusta l'art. 48 lett. a n. 8 LOG la prima Camera civile del Tribunale d'appello giudica i reclami contro le decisioni del giudice dell'esecuzione nelle materie concernenti, tra le altre, i diritti reali come quella in esame;

                                         che, per di più, in concreto il Pretore ha accertato un valore litigioso in fr. 10 000.– donde la pacifica incompetenza di questa Camera (cfr. art. 48 lett. d n. 1 LOG);

                                         che, quindi, indirizzato alla Camera civile dei reclami  il rimedio  deve essere dichiarato irricevibile;

                                         che nondimeno si giustifica trasmettere l'impugnazione alla prima Camera civile;

pronuncia:              1.   Il reclamo 28 gennaio 2011 presentato alla Camera civile dei reclami è irricevibile.

                                   2.   L'atto è trasmesso per competenza alla prima Camera civile.

                                   3.   Intimazione a:

–    

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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