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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.11.2020 13.2020.73

9 novembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,627 mots·~8 min·3

Résumé

Reclamo in materia di prove. La violazione del diritto non cagiona automaticamente un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l'art. 319 lett. b cifra 2 CPC

Texte intégral

Incarto n. 13.2020.73

Lugano 9 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,  

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2018.5 promossa con petizione 16 febbraio 2018 da

RE 1  patrocinata dall’avv.Athos PA 1   

  contro  

  CO 1   patrocinato dall’avv. dott.  PA 3      CO 2   patrocinato dall’avv.  PA 4  

e ora sul reclamo 28 luglio 2020 di parte attrice contro l’ordinanza sulle prove 20 luglio 2020;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione 16 febbraio 2018 la RE 1, con sede a __________, ha convenuto in causa CO 1 e CO 2, chiedendo l’accertamento della sostituzione fedecommissaria nella successione fu __________, rispettivamente la qualità di erede sostituita, della RE 1 e, di conseguenza la consegna a lei dei beni della successione, per un valore di fr. 27'500'000.-.

                                  B.   Con risposte 29 novembre 2018, rispettivamente 28 gennaio 2019 i convenuti hanno chiesto di respingere la petizione.

                                         Con gli ulteriori allegati entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.

                                  C.   Con istanza 3 luglio 2020 l’attrice ha chiesto di assumere quale nuovo mezzo di prova la sentenza 24 giugno 2020 del __________ di __________.

                                  D.   Con ordinanza 20 luglio 2020 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza.

                                  E.   Con reclamo 28 luglio 2020 l’attrice insorge contro la citata decisione, chiedendone la riforma nel senso di accogliere l’istanza.

                                         Il reclamo non è stato notificato alle parti convenute.

Considerato

in diritto:                 1.   La decisione con cui il Pretore aggiunto ha statuito sull’istanza di assunzione di nuove prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 229 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

                                         La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 21 luglio 2020. Rimesso alla posta il 29 luglio 2020, il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

                                2.1   L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (sentenza III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.

                                2.2   Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 cit.).

                                   3.   A mente della reclamante, la regola per cui le disposizioni ordinatorie non arrecano di principio un pregiudizio difficilmente riparabile non può essere applicata nel caso in esame. Essa sostiene che in concreto è censurata un’errata impostazione della causa da parte del primo giudice e, di conseguenza, applicando la predetta regola si avallerebbe a priori un modo di procedere in contrasto con le norme di procedura, con conseguente violazione del principio della sicurezza del diritto. Detto in altre parole, la reclamante ritiene che quando una decisione ordinatoria è frutto di un’errata applicazione del diritto, - in concreto di una norma di procedura - il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile è in ogni caso dato.

                                3.1   Va anzitutto rammentato che questa Camera ha già avuto modo di rilevare che la violazione del diritto non cagiona automaticamente un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. Ammettere il contrario condurrebbe a situazioni difformi da quella che è la volontà del legislatore. Il rimedio del reclamo contro le disposizioni ordinatorie processuali, nei casi non espressamente previsti dalla legge, sarebbe ad esempio trattato in modo diverso a dipendenza che la censura invocata sia l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) piuttosto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Nel primo caso, la violazione del diritto comporterebbe automaticamente l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile con la conseguenza che nell’esame dell’ammissibilità del ricorso il giudice sarebbe tenuto a entrare già nel merito del gravame. Nel secondo caso, sarebbe invece necessario stabilire la presenza di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile prima di entrare nel merito del reclamo. Tale disparità di trattamento non si giustifica, poiché, indipendentemente dalla censura invocata, il reclamo contro le disposizioni ordinatorie processuali, nei casi non espressamente previsti dalla legge, è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, come emerge dall’interpretazione letterale e sistematica dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 320 CPC (sentenza III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

                                3.2   Va ancora aggiunto che, qualora in caso di applicazione errata del diritto si ammettesse automaticamente un pregiudizio difficilmente riparabile, neppure sarebbero distinguibili tra loro i rimedi dell’appello e del reclamo, nell’ipotesi in cui contro una disposizione ordinatoria processuale - che comunque nel caso di appello potrebbe essere impugnata soltanto unitamente alla decisione finale venga censurata la violazione del diritto. Limitatamente all’esame della correttezza della disposizione ordinatoria processuale impugnata, il reclamo, rimedio di diritto straordinario, sarebbe infatti trattato alla stregua dell’appello, ovvero di un mezzo di impugnazione ordinario, ciò che il legislatore non ha voluto anche per non ritardare inutilmente il corso del processo (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748).

                                   4.   In considerazione di quanto esposto sopra, nel caso in esame, la pretesa applicazione errata del diritto non è sufficiente per ritenere dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. La reclamante si fonda infatti sull’ipotesi che l’asserita violazione dell’art. 229 CPC possa influire negativamente sull’esito del processo e sfociare così in un giudizio di merito sfavorevole, ciò che tuttavia allo stato attuale non è dato di sapere. L’emanazione di una sentenza finale favorevole potrebbe in effetti riparare l’eventuale violazione in questione. Comunque, contro la decisione di merito nella presente procedura è dato l’appello (art. 308 cpv. 1 lettera a e cpv. 2 CPC), rimedio con il quale le parti potranno, se del caso, censurare sia l’errato accertamento dei fatti, sia l’applicazione errata del diritto. Trattasi di un rimedio completo con cui, in quanto necessario, le conseguenze della decisione ordinatoria in questione potranno essere corrette.

                                         Non essendo reso verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

                                   5.   Comunque sia, il rimprovero mosso al primo giudice per aver proceduto ad un esame della rilevanza della prova in questione, appare privo di fondamento. Il Pretore aggiunto ha negato la pertinenza della prova rilevando che le considerazioni pregiudiziali di un tribunale estero sulle eventuali violazioni di disposizioni testamentarie non sono vincolanti per il suo futuro giudizio, apprezzamento che la reclamante peraltro neppure contesta. Rilevato che l’art. 152 CPC dispone che ogni parte può pretendere che il giudice assuma i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte, non si intravvedono validi motivi per escludere l’applicazione di questa norma - che è di carattere generale e non prevede eccezioni di sorta - alle nuove prove, offerte tempestivamente nelle forme dell’art. 229 CPC, e neppure vi è una valida ragione per escludere l’assunzione di siffatti mezzi di prova quando non siano pertinenti.

                                   6.   Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 800.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

                                   7.   Manifestamente inammissibile, il gravame, che non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il reclamo 28 luglio 2020 di RE 1 è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 800.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 28 luglio 2020 alle controparti) a:

-     ; -      ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

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