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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 18.08.2020 13.2020.67

18 août 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,344 mots·~7 min·5

Résumé

Reclamo. Prova della perizia negata. L'ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause, e non configura un pregiudizio difficilmente riparabile

Texte intégral

Incarto n. 13.2020.67/68

Lugano 18 agosto 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,    

vicecancelliera:

Locatelli  

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2019.32 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord (azione di modifica del contributo alimentare per il figlio) promossa con petizione 3 luglio 2019 da

RE 1  patrocinata dall’avv.  PA 1 

contro  

 CO 1  patrocinato dall’avv.  PA 2 

e ora sul reclamo 13 luglio 2020 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 1° luglio 2020;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione 3 luglio 2019 RE 1, agente in nome e nell’interesse del figlio __________, ha chiesto l’aumento del contributo alimentare stabilito con decreto 25 novembre 2010 dal Tribunale dei minorenni di Milano.

                                         Con risposta 24 ottobre 2019 il convenuto ha postulato la reiezione della petizione.

                                         Con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande.

                                  B.   Esperito il dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 1° luglio 2020 in calce al verbale il Pretore ha statuito sulle prove, ammettendone una parte e respingendone altre, tra cui la perizia sul valore di mercato e sulla redditività potenziale degli immobili di proprietà delle società __________ e __________ - nelle quali il convenuto ha un’interessenza - perché ritenuta irrilevante.

                                  C.   Con reclamo 13 luglio 2020 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, il reclamo sia accolto. Essa postula altresì di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo.

                                         Con “integrazione” 30 luglio 2020 RE 1 personalmente produce un “parere professionale” a sostegno delle argomentazioni già esposte con il reclamo.

                                         Il reclamo non è stato notificato alla controparte.

                                         La domanda di effetto sospensivo è stata respinta con decisione 17 luglio 2020.

Considerato

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 321 CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato. Esso deve segnatamente contenere una domanda di giudizio. In concreto la reclamante, fatto astrazione delle domande di concedere effetto sospensivo al gravame e di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo, si limita a chiedere che il reclamo sia accolto, nulla di più. Dalle motivazioni del gravame si comprende comunque che essa chiede l’assunzione della perizia negata dal Pretore. Seppure al limite, da questo punto di vista l’ammissibilità è data.

                                   2.   L’ordinanza 1° luglio 2020 con cui il Pretore ha statuito sulle prove è una decisione ordinatoria processuale a’sensi dei combinati disposti degli art. 124, 154 CPC, la quale, in applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

                                   3.   La decisione impugnata è pervenuta all’attrice il 1° luglio 2020 sicché il gravame qui in esame, rimesso alla posta il 13 luglio 2020, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

                                3.1   L’”integrazione” 30 luglio 2020 è stata consegnata al Tribunale quando il termine di reclamo già era scaduto ed è quindi da estromettere dagli atti perché tardiva.

                                   4.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

                                4.1   L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.

                                4.2   Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

                                   5.   La reclamante sostiene che in mancanza della perizia di cui trattasi la richiesta di aumento del contributo alimentare non potrà essere accolto nella misura postulata, non potendosi dimostrare un reddito superiore a quello dichiarato dal convenuto. L’argomentazione si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore possa respingere una pretesa perché potrebbe ritenere non dimostrato un fatto che la prova rifiutata avrebbe potuto provare, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge. D’un canto, una sentenza finale favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio, dall’altro, la prova potrebbe anche risultare inutile - e così ha ritenuto il primo giudice operando un apprezzamento anticipato della prova - e di conseguenza la sua mancata assunzione non creerebbe pregiudizio alcuno. Fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è possibile sapere se il rifiuto di assumere una prova ha pregiudicato la posizione complessiva della reclamante in relazione al processo. Di conseguenza il pregiudizio non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo per il solo fatto che il Pretore ha deciso di non ammettere la perizia. Ritenere dato in siffatte circostanze l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile comporterebbe quale conseguenza che il giudice sarebbe tenuto ad assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe più negarne l’assunzione.

                                         In assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

                                   6.   Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 250.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente. Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.

                                   7.   La domanda della reclamante di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo è da respingere, il gravame essendo sin dall’inizio privo di possibilità di esito favorevole.

                                   8.   Non trattandosi di questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il reclamo 13 luglio 2020 di RE 1 è inammissibile.

                                    2.   La domanda di gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Le spese processuali di fr. 250.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo 13 luglio 2020 alla controparte):

-     ; -      .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF.

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