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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 02.12.2020 13.2020.57

2 décembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·3,816 mots·~19 min·4

Résumé

Diniego di gratuito patrocinio. Decisione su rinvio. Indigenza

Texte intégral

Incarto n. 13.2020.57/58

Lugano 2 dicembre 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Lardelli e Olgiati

vicecancelliera:

Locatelli

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2017.4566 (rigetto provvisorio dell'opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 settembre 2017 da

 RE 1   

contro  

 CO 1  patrocinata dall’avv.  PA 1 

e ora sull’appello [rettamente: reclamo] 10 giugno 2020 di RE 1 contro la decisione 29 maggio 2020 con cui il Pretore, statuendo su rinvio, ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto:                   A.   Dal 1998 al 2009 CO 1 è stata sposata con G__________, da cui ha avuto tre figli. Nell’ambito del loro divorzio, ossia con “accordo sulla determinazione del luogo di domicilio, del mantenimento, delle modalità di frequentazione e dell’educazione dei figli minorenni” del 6 marzo 2009 il padre si è impegnato, tra l’altro, ad “assumere in proprio gli oneri finanziari necessari per l’alloggio” dei figli fino alla loro maggior età. L’8 agosto 2009 CO 1 si è risposata con RE 1. Il 12 novembre 2009 essa ha acquistato la proprietà per piani (PPP) n. __________, pari a 800/1000 della particella n. __________ RFD __________, e il marito le due unità di PPP n. __________ e __________, di 70/1000 e 130/1000 dello stesso fondo.

                                  B.   Con convenzione matrimoniale del 12 ottobre 2010 i coniugi si sono dati atto di vivere nelle tre citate unità di PPP, di affittarle nel caso in cui non avessero più dovuto viverci e di riconoscere poi il reddito per la locazione in ragione dell’80% alla moglie e del 20% al marito. Il medesimo giorno, RE 1 come locatore e CO 1 come conduttrice hanno sottoscritto un contratto di locazione avente per oggetto le due unità di PPP di proprietà del marito, convenendo una pigione di fr. 2'150.– mensili e una durata indeterminata con inizio della locazione il 1° novembre 2010. Alla voce “accordi particolari” (n. 12) hanno previsto quanto segue: “Utilizzo degli spazi della proprietà di RE 1 (beni propri in riferimento alla definizione della Convenzione Matrimoniale del 12.10.2010). Tali spazi sono utilizzati in modo esclusivo dai due figli primogeniti di G__________ e CO 1. A partire dal 1.11.2010 la madre dei due minori riconoscerà e pagherà la pigione pattuita al Sig. RE 1 per l’usufrutto degli spazi ad uso esclusivo dei figli naturali dell’ex coniuge e in pieno rispetto dei loro accordi di divorzio”.

                                  C.   A seguito della separazione dei coniugi, con transazione “nelle more” del 16 marzo 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha assegnato l’abitazione coniugale provvisoriamente in uso alla moglie, accordo confermato poi nel decreto cautelare del 27 aprile 2016.

                                  D.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 dicembre 2016 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escus­so CO 1 per l’incasso di fr. 25'800.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2016, indicando quale titolo di credito la “pigione netta App. 2 (__________) e 4 (__________) da gennaio a dicembre 2016 come da contratto del 12.10.2010 per uso esclusivo dei minori __________ e __________, a carico della madre”.

                                  E.   L’istanza 5 settembre 2017, con cui RE 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da CO 1 avverso il citato precetto esecutivo, è stata respinta dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione 3 maggio 2018. Questo perché, in quanto atto simulato, il contratto di locazione non costituiva un valido titolo di rigetto. Il primo giudice ha inoltre respinto la domanda di gratuito patrocinio di RE 1 e posto a suo carico fr. 250.– di spese processuali e un’indennità per ripetibili di fr. 1'500.– a favore della convenuta.

                                  F.   In parziale accoglimento del reclamo 17 maggio 2018 presentato da RE 1, con decisione 28 gennaio 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha annullato il dispositivo pretorile limitatamente al diniego del gratuito patrocinio, rinviando la causa al Pretore per nuovo giudizio e, a dipendenza dell’esito, decidere sulle eventuali ripetibili dovutegli per il reclamo.

                                  G.   Con scritto 18 febbraio 2019 RE 1 ha trasmesso al Pretore la decisione sulle prestazioni assistenziali riconosciutegli dal 1° gennaio 2019 al 28 febbraio 2019.

                                         Il 5 aprile 2019 la convenuta ha ribadito la sua opposizione alla concessione del gratuito patrocinio all’istante, suffragandola con nuovi documenti.

                                         Il 26 giugno 2019 il Pretore ha invitato RE 1 a chiarire determinati punti con l’ausilio di documenti, richiesta a cui l’interessato ha dato seguito con scritto 19 luglio 2019.

                                  H.   Con decisione 29 maggio 2020 il Pretore ha, di nuovo, respinto la domanda di gratuito patrocinio di RE 1, e con essa la domanda di attribuzione di ripetibili per il reclamo 17 maggio 2018.

                                    I.   Con reclamo 10 giugno 2020 RE 1 insorge, personalmente, contro quest’ultimo giudizio di cui chiede la riforma nel senso di correggere una volta per tutte la reiezione della sua domanda di gratuito patrocinio e di copertura delle ripetibili, per ristabilire una equità di forze tra le parti e permettere che sia fatta giustizia.

                                         Con scritto 17 giugno 2020 RE 1 postula il beneficio del gratuito patrocinio anche in sede di reclamo.

                                         Non sono state raccolte osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b n. 1 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

                                         La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 3 giugno 2020. Rimesso alla posta il 10 giugno 2020 il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   L’art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per sé valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016. n. 10 ad art. 121). I nuovi doc. 3 e 4 che accompagnano il reclamo e che non hanno alcuna attinenza con la decisione impugnata, sono inammissibili.

                                   3.   Per l’art. 117 CPC che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi e la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC) e può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2).

                                3.1   Il giudizio impugnato è stato emesso in applicazione dell’art. 327 cpv. 3 lett. a CPC e meglio su rinvio deciso dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello che, chiamata a statuire sul reclamo in tema di rigetto provvisorio dell’opposizione, ha annullato il dispositivo che negava il gratuito patrocinio a RE 1.

                                3.2   Trattandosi di un rinvio della causa all’autorità inferiore per nuovo giudizio, le considerazioni contenute nella decisione dell’autorità di reclamo sono vincolanti per quella di prima sede (DTF 143 III 290 consid. 1.5; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 16 ad art. 327 e rinvio a n. 10 segg. ad art. 318 [versione e-book in vigore dal 1° febbraio 2019, n. 17 ad art. 327 e rinvio a n. 11 segg. ad art. 318]). Salvo eccezioni, pena l’irricevibilità, non vi è quindi modo di far valere contro la nuova decisione emessa su rinvio delle motivazioni che non sono state condivise nel giudizio di rinvio (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 31 ad art. 318 con riferimenti [versione e-book in vigore dal 1° febbraio 2019, n. 33 ad art. 318]).

                                3.3   In concreto, assodato il presupposto di probabilità di esito favorevole e di necessità del patrocinatore legale, la controversia restava circoscritta al requisito d’indigenza in merito al quale la Camera di esecuzione e fallimenti ha indicato di procedere nel senso dei considerandi. Entro questi limiti, al primo giudice incombeva quindi di procedere ai necessari accertamenti.

                                   4.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                4.1   La decisione di rinvio 28 gennaio 2019 della Camera di esecuzione e fallimenti, preso atto dell’avvenuta cessazione ad agosto 2017 delle indennità di disoccupazione, ha indicato che era da valutare la situazione finanziaria effettiva al momento della presentazione della richiesta di gratuito patrocinio, ovvero il 5 settembre 2017. Questo a fronte di un fabbisogno mensile che il reclamante quantificava in fr. 6'100.–, di cui fr. 1'200.– di minimo esistenziale, fr. 2'150.– di spese di locazione, fr. 300.– di spese d’auto, fr. 212.60 di interessi ipotecari e fr. 543.60 di premio cassa malati.

                                4.2   Per il Pretore l’indigenza in capo al reclamante restava astratta anche una volta cessate le indennità di disoccupazione. Nulla era mutato sotto il profilo dell’alloggio, la disponibilità dell’auto non era improbabile e vi era pure l’aspetto vacanze. Ciò evidenziava una disponibilità di credito immateriale, visto che il reclamante non pretendeva che la madre, che già gli offriva un appartamento di lusso e ne sosteneva le vacanze, non potesse anche fargli credito per i costi giudiziari. Meno probabile invece la possibilità di finanziare la causa tramite una provvigione ad litem versatagli dalla moglie, peraltro nemmeno richiesta. Il reclamante non si era poi attivato per abbassare il tasso ipotecario dell’abitazione in comproprietà con la convenuta e men che meno per venderla. E davanti alla Camera di esecuzione e fallimenti non aveva postulato il gratuito patrocinio. Poco chiara quindi la situazione del reclamante sul fronte delle entrate, considerato che le sole prestazioni assistenziali non potevano garantire anche da settembre 2017 in poi un tenore di vita che non si conciliava affatto con quello di una persona in stato d’indigenza e che la madre aveva sufficienti mezzi finanziari per provvedere ai costi che oltrepassavano il di lui sostentamento. Inoltre la sostanza immobiliare non era stata messa a frutto. Risultava infine sostenibile il costo legale in primo grado, stimato dalla Camera di esecuzione e fallimenti in fr. 1'750.–, e che era equiparabile a quello per il relativo reclamo dove, appunto, il gratuito patrocinio neppure era stato richiesto. Da cui la reiezione dell’istanza di gratuito patrocinio.

                                   5.   Giova anzitutto premettere che il reclamante propone una sorta di disquisizione generale con cui mira a “denunciare l’atteggiamento generale dimostrato fin dall’inizio della causa ma in special modo in questo nuovo giudizio da parte del Pretore Zarro a mio parere non all’altezza del ruolo che rappresenta” e invoca accertamenti che rilevano della controversia famigliare. Nondimeno - come visto (sopra, consid. 3.2 e 3.3) - questioni che esulano dal tema della pretesa indigenza in capo all’interessato risultano di primo acchito inammissibili. Si aggiunga che, nella misura in cui si traducono in apprezzamenti sulla persona del primo giudice, anche in un contesto di indulgenza per assenza di formazione legale le considerazioni del reclamante risultano pretestuose e non meritevoli di attenzione.

                                         Non solo. Il reclamante formula altresì una serie di critiche che rivolge alle motivazioni contenute nella decisione impugnata da pag. 3 in poi, in particolare ai punti n. 7.1 e n. 7.2 a pag. 3, n. 7.3 a pag. 4 e n. 7.3.f a pag. 5. All’interessato sembra tuttavia sfuggire che in questo contesto il Pretore si è limitato a riproporre letteralmente l’intero considerando n. 7 della decisione di rinvio datata 28 gennaio 2019 della Camera di esecuzione e fallimenti (act. VIII, pag. 9 segg. consid. 7 segg.). Sicché su questo punto nulla può essere rimproverato al primo giudice. Una volta di più, il reclamo si rivela inammissibile.

                                   6.   Il reclamante afferma di essere al beneficio della pubblica assistenza da oltre due anni. Ora, nel fascicolo processuale non vi è traccia di una relativa decisione risalente a settembre 2017 e i mesi a seguire. Dagli atti risulta nondimeno che il reclamante è in effetti al beneficio delle prestazioni assistenziali dall’ottobre 2017 (doc. 27 pag. 13 n. 6b), e che a inizio 2019 queste includevano una prestazione ordinaria stimata in fr. 1'410.70 mensili oltre fr. 103.30 di premio cassa malati, considerati fr. 986.– di fabbisogno di base LAS, fr. 464.– di premio assicurativo malattia, fr. 405.– di interessi ipotecari e spese di gestione e manutenzione di fondi e dedotti fr. 341.– di sussidio cassa malati (act. IX: decisione USSI 19 dicembre 2018 allegata allo scritto 18 febbraio 2019). E tali cifre non lasciano invero margine per ipotizzare il finanziamento di una causa giudiziaria.

                                6.1   In questo contesto il reclamante rimprovera al Pretore di avere considerato saltuario il suo utilizzo dei trasporti pubblici, documentato con l’abbonamento a corse per il bus. Precisa che, vivendo nell’adiacente appartamento messogli a disposizione dalla madre, occasionalmente egli l’accompagna nelle commissioni pesanti e a fare la spesa, guidando in tali circostanze la di lei automobile. Per il Pretore le timbrature su quell’abbonamento attestavano l’uso occasionale dei trasporti pubblici. Quand’anche al beneficio delle prestazioni assistenziali, il reclamante aveva tenuto fino a dicembre 2017 l’auto Toyota iQ dal costo mensile di fr. 300.–, auto appartenente alla società __________ con sede presso il domicilio della madre __________, la quale dal 2 maggio 2017 ne era pure amministratrice unica. A suo modo di vedere, a queste condizioni non era improbabile ritenere che egli avesse a disposizione quell’autovettura. Ora, interpellato su questa posta dal Pretore (act. XVII), il reclamante aveva in effetti spiegato che i “CHF 300 mensili esposti nel mio minimo vitale a titolo di costi assicurazione e affitto auto sono ormai storia vecchia […] fin dalla fine del 2017 infatti non posso più permettermi di pagarne l’affitto e mi sposto con i mezzi pubblici” (act. XVIII pag. 2 verso il basso). E di fatto il calcolo delle prestazioni assistenziali agli atti non include una spesa a questo titolo. Ciò posto, ipotizzando anche un utilizzo da parte del reclamante dell’auto della madre, alla resa dei conti ciò non si tradurrebbe comunque in una concreta disponibilità finanziaria a copertura dei costi di un processo.

                                6.2   In punto all’alloggio, il reclamante rileva di vivere nell’appartamento offertole dalla madre. Il Pretore ha ritenuto che quand’anche la madre lo ospitasse gratuitamente, la fine delle indennità di disoccupazione e l’inizio delle prestazioni assistenziali, non avevano influito su questa sua sistemazione di lusso che, come tale, non consentiva di pensare ad una situazione d’indigenza. Resta il fatto che di una siffatta spesa d’alloggio non vi è traccia nel citato conteggio delle prestazioni assistenziali. Sicché, come già evidenziava la decisione di rinvio 28 gennaio 2019, nemmeno questa circostanza conforta l’esistenza di risorse economiche per finanziare dei costi giudiziari.

                                6.3   A detta del Pretore poi la pretesa indigenza del reclamante non aveva neppure influito sulle sue vacanze che venivano finanziate dalla madre. Se non che, la decisione di rinvio 28 gennaio 2019 aveva già stabilito che si trattava di questioni risalenti al 2016 e pertanto inidonee a valutare la situazione economica dell’interessato da settembre 2017 in poi.

                                   7.   Il reclamante lamenta il fatto che il Pretore abbia dato per scontato che la madre gli facesse credito per finanziare le spese legali della sua causa giudiziaria. Il Pretore ha imputato al reclamante una disponibilità finanziaria immateriale, in quanto non aveva spiegato perché la madre non potesse concedergli un prestito, visto che già era ben disposta a fargli credito per l’utilizzo di un appartamento di lusso e a offrirgli le vacanze. In merito giova tuttavia precisare che l’assistenza fra parenti giusta l’art. 328 cpv. 1 CC non è rilevante rispetto alla decisione di concessione del gratuito patrocinio (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltiche Rechtspflege im Zivilprozess (IN PRAXI), 2019, pag. 67 n. 180). Pertanto anche tale circostanza non rende concreto ed effettivo un finanziamento del processo da parte del reclamante.

                                   8.   Nondimeno, la decisione di rinvio 28 gennaio 2019 della Camera di esecuzione e fallimenti stabiliva anche che, esclusa l’ipotesi di ulteriore aggravio ipotecario, la sostanza immobiliare del reclamante poteva forse essere sfruttata in altro modo. E, da questo punto di vista, il Pretore ha evidenziato che il reclamante si era rifiutato di sottoscrivere i documenti necessari per la fissazione di un nuovo tasso ipotecario relativo all’immobile detenuto in comproprietà con la moglie (doc. 25), da cui ne era poi conseguito un aumento. Inoltre, a breve, il reclamante non aveva intenzione di vendere visto che auspicava di fare prima dei lavori di abbellimento e sistemazione (vernice esterna e tetto) e finanche attendere la fusione del comune di __________ con quello di __________ (doc. 22).

                                8.1   Il reclamante obietta che non aveva senso affermare che egli aveva impedito la contrattazione di un tasso d’interesse inferiore e a delle condizioni migliori, visto che si trattava di un onere che anch’egli era chiamato a pagare, precisando per il resto di ricevere in ritardo le comunicazioni bancarie in quanto la moglie non gli consegnerebbe la corrispondenza che arriva al vecchio indirizzo. Se non che dal documento a cui si è riferito il Pretore risulta che è stato lo stesso reclamante ad annullare il 20 dicembre 2018 l’appuntamento in banca previsto a ridosso della imminente scadenza fissata al 31 dicembre 2018 per sottoscrivere la relativa nuova pattuizione (doc. 25). E su questo punto l’interessato non dice alcunché. La critica è quindi inammissibile.

                                8.2   Il reclamante afferma poi di essere senz’altro interessato a vendere o affittare i suoi due appartamenti dell’immobile in comproprietà con la moglie, così da pagare i suoi debiti, ma di non poterne disporre, perché la moglie starebbe tramando alle sue spalle per mandare all’asta la sua quota parte, in modo da ritirarla a minor prezzo. Resta il fatto che dagli atti risulta che nel 2018 la vendita dell’immobile attraverso una società immobiliare era ben più che realistica e finanche avallata dalla controparte (doc. 23). E, dall’e-mail 14 agosto 2018 del reclamante, risulta in effetti che, come ritenuto dal Pretore, tale proposta era da lui letteralmente avversata rispettivamente condizionata in quanto pretendeva appunto la preventiva esecuzione di lavori di abbellimento e manutenzione - sulle cui modalità di finanziamento nulla è invero dato sapere - e l’attesa della citata fusione per massimizzarne il guadagno (doc. 22). Ma nemmeno in proposito il reclamante si esprime, da cui l’inammissibilità del rimprovero. Si aggiunga per il resto che quel citato e-mail del reclamante non faceva alcun riferimento a domande di realizzazione forzata “tese a mandare all’asta la sua quota parte”.

                                8.3   Tutto ciò considerato, in assenza di una contestazione ammissibile, l’argomentazione del Pretore non può dirsi frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti e di un’errata applicazione del diritto. Nella misura in cui ne ha dedotto che l’esistenza del preteso stato d’indigenza non si conciliava affatto né con il fatto di rinunciare ad un risparmio sugli interessi ipotecari, né con l’idea di procedere prima della vendita dell’immobile a dei lavori di abbellimento e di manutenzione con conseguenti costi da assumersi, la sua motivazione resiste quindi alle censure.

                                   9.   Invero, il Pretore ha altresì rilevato che in primo grado il reclamante aveva formulato istanza di gratuito patrocinio, ma non contestualmente al gravame proposto innanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti con l’assistenza di un legale. Il primo giudice ha quindi precisato che la Camera di esecuzione e fallimenti aveva stimato in fr. 1'750.– la spesa legale in prima sede. Trattandosi di un costo contenuto e sostanzialmente equiparabile a quello quantificabile per il secondo grado di giudizio, il Pretore ne ha dedotto che se il reclamante aveva ritenuto di poter finanziare quest’ultimo costo, difficilmente si spiegava che egli non riuscisse anche a far fronte alla pregressa spesa. E su questo punto il reclamante si limita ad obiettare che la mancata richiesta di gratuito patrocinio davanti alla seconda istanza era stato un errore dovuto al fatto che, in quel contesto, egli non era assistito da un patrocinatore legale, ciò che all’evidenza non è vero. La contestazione è quindi infondata e, come tale, non sovverte l’argomento del primo giudice che resiste alla critica.              

                                10.   Quando la decisione impugnata comporta più motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, ciascuna sufficiente per determinare l’esito della vertenza, è necessario, pena l’inammissibilità, prendere posizione su ognuna di esse e, per ottenere causa vinta, dimostrare che ciascuna di esse è contraria al diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Per quanto si è visto, non è questo il caso in concreto. L’interessato non si è confrontato con l’argomento pretorile in punto allo sfruttamento della sostanza immobiliare (sopra, consid. 8) rispettivamente soccombe sulla mancata proposizione della richiesta di gratuito patrocinio innanzi alla Camera di esecuzione e fallimento (sopra, consid. 9). Non essendosi confrontato con tutte le motivazioni addotte dal Pretore, ne consegue l’inammissibilità del reclamo.

                                11.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) andrebbero poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Eccezionalmente, per questa volta, si soprassiede al prelievo di tali oneri. Non si pone la questione delle ripetibili non essendo state chieste osservazioni.                                       

                                         In assenza del prelievo delle spese processuali, la domanda di gratuito patrocinio del reclamante diventa priva d’oggetto, ritenuto che un’eventuale indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) in capo al reclamante nemmeno entrerebbe in considerazione.

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 10 giugno 2020 di RE 1 è inammissibile.

                                   2.   La domanda di gratuito patrocinio è priva d’oggetto.

                                   3.   Non si prelevano spese processuali.

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo 10 giugno 2020 alla controparte):

–    ; –      .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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