Incarto n. 13.2020.48
Lugano 8 luglio 2020/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2018.46 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 2 marzo 2018 da
CO 1 patrocinato dall’avv. PA 2
contro
RE 1 patrocinata dall’avv. PA 1
chiedente la condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di fr. 658'321.- oltre accessori a titolo di risarcimento del danno;
e ora sul reclamo 20 maggio 2020 del RE 1 contro la decisione ordinatoria processuale 6 aprile 2020;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 2 marzo 2018 CO 1 ha chiesto la condanna del RE 1 al pagamento della somma complessiva di fr. 658'321.- oltre accessori a titolo di risarcimento del danno, domanda a cui il convenuto si è opposto.
B. Al dibattimento 5 dicembre 2018 le parti hanno notificato le rispettive prove. Con ordinanza 6 aprile 2020 il Pretore ha deciso in merito alle stesse, ammettendo segnatamente i richiami degli incarti concernenti l’attore da __________ e da __________.
C. Con reclamo 20 maggio 2020 il RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, di annullare parzialmente la decisione in oggetto e di riformarla nel senso di respingere le richieste di edizione di documenti di cui trattasi.
Il gravame non è stato notificato alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. L’ordinanza 6 aprile 2020 con cui il Pretore ha deciso sulle prove è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dei combinati disposti degli art. 124 e 154 CPC, la quale, in applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
2. Nel presente caso, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto l’11 maggio 2020, sicché il gravame qui in esame, rimesso alla posta il 20 maggio 2020, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
3.1 Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle decisioni in materia di prove in genere, come quella qui in oggetto, sicché il reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319).
3.2 Il reclamante sostiene che vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile in caso di accoglimento della petizione fondato su prove la cui assunzione non era ammissibile.
Per costante giurisprudenza di questa Camera il fatto che il Pretore rifiuti, rispettivamente ammetta l’assunzione di una prova o stabilisca le modalità d’assunzione delle stesse in modo difforme da quanto chiesto da una parte non è di per sé atto a far insorgere il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo. Un eventuale pregiudizio può infatti essere recuperato interamente o parzialmente mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il giudice dev’essere libero di assumere le prove che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’assunzione delle prove non ecceda i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso. Qualora dal modo di procedere adottato dovesse poi risultarne un pregiudizio, sarà, se del caso, da porvi rimedio impugnando la sentenza finale, nella misura in cui questa dovesse risultare sfavorevole.
3.3 L’argomentazione del reclamante, il quale sostiene che il Pretore potrebbe accogliere la petizione fondandosi sui documenti oggetto del richiamo, poggia di fatto sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo basato su prove che reputa inammissibili. Per i motivi esposti al considerando precedente, tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, poiché il rischio di un giudizio di merito negativo è comunque insito in tutte le cause. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
4. Il presente giudizio rende priva d’oggetto la domanda tesa all’ottenimento dell’effetto sospensivo.
5. Le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello che si situa tra fr. 100.- e fr. 10'000.-), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in fr. 500.-. Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 20 maggio 2020 del RE 1 è inammissibile.
2. La domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.
3. Le spese processuali del reclamo di fr. 500.- sono poste a carico del reclamante.
4. Notificazione (unitamente al reclamo 20 maggio 2020 alla controparte):
- avv. ; - avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore di causa supera la soglia di fr. 30'000.- , contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.