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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.11.2020 13.2020.114

16 novembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,024 mots·~5 min·3

Résumé

Reclamo. Termine per munirsi di un rappresentante legale. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

Texte intégral

Incarto n. 13.2020.114

Lugano 16 novembre 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente  

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2020.32 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 24 giugno 2020 da

 RE 1   

contro  

  CO 1    CO 2   entrambi patrocinati dall’avv. dott.  PA 1   

e ora sul reclamo 19 settembre 2020 di RE 1 contro la decisione 30 settembre 2020 con cui il Pretore aggiunto le ha assegnato un termine per munirsi di un rappresentante legale;

ritenuto

in fatto:                          che con contratto 22 febbraio 2019 CO 1 e CO 2 hanno concesso in locazione a RE 1 un appartamento sito nel comune di __________, a far tempo dal 1° marzo 2019, con un canone mensile di fr. 1'100.- oltre a fr. 200.- di spese accessorie;

                                         che il contratto era stipulato a tempo indeterminato, disdicibile con un preavviso di tre mesi, la prima volta il 28 febbraio 2022;

                                         che con istanza di conciliazione 21 gennaio 2020 RE 1 ha chiesto che fosse fatto ordine al proprietario dell’ente locato di intervenire per eliminare i difetti dell’ente medesimo (esalazioni provenienti dal sottostante commercio Takeaway __________) e una riduzione della pigione del 20% da aprile 2019 e fino a eliminazione dei difetti;

                                         che, con scritto 27 maggio 2020 RE 1 ha dato la disdetta straordinaria del contratto di locazione per motivi gravi;

                                         che con petizione 24 giugno 2020 RE 1, rappresentata dall’avv. __________, ha chiesto una riduzione del 70% della pigione e, a dipendenza dei rapporti di dare e avere tra le parti, la liberazione a suo favore del deposito di garanzia e delle pigioni nel frattempo depositate;

                                         che con risposta 18 agosto 2020 la parte convenuta ha chiesto di respingere la petizione;

                                         che, preso atto dello scritto 29 settembre 2020 con cui l’avv. __________ confermava di non più rappresentare l’attrice, con ordinanza 30 settembre 2020 il Pretore aggiunto le ha assegnato un termine per munirsi di un rappresentante e comunicarne il nominativo alla Pretura con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio in caso di decorso infruttuoso del termine;

che con “appello” datato 19 settembre 2020 ma rimesso alla posta il 19 ottobre 2020 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione perché in contrasto con i diritti costituzionali, e ne chiede l’annullamento;

considerato

in diritto:                       che l’ingiunzione di far capo a un rappresentante legale costituisce una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati disposti degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo - non con appello - nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

che la decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il 2 ottobre 2020 sicché il gravame, datato 19 settembre 2020 ma rimesso alla posta il 19 ottobre 2020 risulta essere tardivo e quindi inammissibile;

che, comunque sia, gioverà rilevare che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che, inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando v’è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;

                                         che il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché la reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio;

                                         che, nel caso in rassegna, la reclamante non ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né tale rischio appare evidente, considerato come l’assistenza di un patrocinatore è nell’interesse della reclamante stessa;

che, ritenuta la mancanza delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile;

che a titolo abbondanziale, si rileva come nella valutazione della capacità di condurre la causa il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, bastando il sussistere d’indizi concreti (oggettivi e soggettivi) appalesanti una manifesta incapacità per ordinare a una parte di far capo a un rappresentante;

che, nel caso di cui trattasi, tali indizi ben risultano dallo scritto 26 settembre 2020 dalla reclamante alla Pretura, dal cui tenore si può ritenere che essa non è in grado di condurre da sola la propria causa, sicché l’apprezzamento del Pretore aggiunto - che non lo ha invero esplicitato nella decisione impugnata - non rileva comunque da un accertamento manifestamente errato dei fatti o da un’applicazione errata del diritto;

che pertanto il reclamo sarebbe comunque da respingere;

che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria seguono la soccombenza e andrebbero poste a carico della reclamante;   che tuttavia, vista la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare spese;  

                                         che il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il reclamo 19 settembre /19 ottobre 2020 di RE 1 è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 19 settembre/19 ottobre 2020 alla controparte):

-    ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore di causa è inferiore a fr. 15'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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