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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.05.2020 13.2020.11

4 mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,288 mots·~6 min·3

Résumé

Il rinvio a statuire su determinate prove "nel prosieguo" non configura ancora una decisione sulle prove

Texte intégral

Incarto n. 13.2020.11

Lugano 4 maggio 2020/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,  

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2015.204 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 2 settembre 2015 da

 RE 1  patrocinato dall’  PA 1   

  contro  

CO 1  patrocinata dall’  PA 2   

e ora sul reclamo 20 febbraio 2020 di RE 1 contro la decisione 29 gennaio 2020 con cui il Pretore aggiunto ha statuito sulle prove;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione 2 settembre 2015 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr. 124'800.- oltre accessori. L’attore sostiene di essere stato coinvolto in un incidente della circolazione il 26 giugno 2012, a seguito del quale ha subito importanti lesioni. Egli chiede quindi che la convenuta sia tenuta a versargli le indennità giornaliere cui ha diritto in base a una polizza d’assicurazione stipulata con la medesima.

                                         Con risposta 2 dicembre 2015 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione.

                                         Con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande.

                                  B.   Al dibattimento delle prime arringhe del 2 dicembre 2016 le parti hanno notificato i rispettivi mezzi di prova. La parte convenuta ha segnatamente formulato domande di edizione di documenti, cui l’attore si è opposto. Ne è poi seguito uno scambio di memorie con cui le parti hanno preso posizione sulle prove e sulle opposizioni alle prove della controparte.

                                         Con decisione 5 febbraio 2019 il primo giudice ha ammesso la prova della perizia medica pluridisciplinare - chiesta da entrambe le parti - intesa a stabilire quali conseguenze alla salute dell’attore siano in relazione di causalità con il sinistro in questione e ha assegnato alle parti un termine per presentare i quesiti peritali.

                                         L’attore ha inoltrato i propri quesiti il 15 maggio 2019.

                                         In data 9 luglio 2019 la convenuta ha a sua volta inoltrato i propri quesiti peritali postulando che la perizia sia effettuata solo una volta evase le domande di edizione, in particolare quelle relative agli atti e ai documenti rilevanti ai fini della determinazione dello stato di salute dell’attore.

                                         In data 13 novembre 2019 l’attore ha inoltrato una memoria con le osservazioni ai quesiti peritali della convenuta e ha formulato i suoi controquesiti.

                                  C.   Con decisione 29 gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha ritenuto corretto acquisire preliminarmente tutti gli elementi a carattere medico che possono servire ai periti. Ha quindi ammesso una parte delle domande di edizione e assegnato all’attore un termine di 30 giorni per produrre la documentazione medica relativa a un trauma risalente al 1984 e per indicare i nominativi e la sede di esercizio dei medici che l’avevano avuto in cura dal 2003 al 2012. Ha per contro respinto la domanda di edizione relativa a tutte le assicurazioni malattia e infortuni dal 1984 al 26 giugno 2012. Per le ulteriori domande di edizione ha poi rinviato a una successiva decisione.

                                  D.   Con decisione 30 gennaio 2020 il Pretore aggiunto si è poi chinato sui quesiti peritali. Ha quindi rilevato che l’allegato 13 novembre 2019 di parte attrice conteneva, oltre alle controdomande peritali e alle osservazioni ai quesiti peritali di controparte, le contestazioni alle domande di edizione documentale che essa già aveva espresso in occasione dell’udienza delle prime arringhe. Ritenuto l’allegato medesimo prolisso e ripetitivo, lo ha quindi restituito all’attore, assegnandogli un termine di 10 giorni per presentare un allegato limitato alle proprie controdomande e alle eventuali opposizioni alle domande peritali di controparte di al massimo 12 pagine, con la comminatoria che in caso di inadempienza l’atto sarebbe stato considerato come non presentato.

                                  E.   Con reclamo 20 febbraio 2020 RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame

                                         - di annullare la decisione 29 gennaio 2020 e far ordine alla pretura di statuire anche in merito alle prove sulle quali il Pretore ancora non si è pronunciato, dopo aver accordato all’attore la possibilità di prendere posizione sulle domande di edizione.

                                         - di annullare la decisione 30 gennaio 2020 e far ordine alla pretura di emettere una nuova ordinanza con cui viene assegnato all’attore un termine di 20 giorni per presentare un allegato in merito alle proprie controdomande ed alle eventuali opposizioni alle domande peritali della controparte, che non superi il massimo di 12 pagine, e per prendere posizione con un ulteriore succinto allegato sulle domande di edizione / produzione di documenti formulate da CO 1 alle premesse dell’allegato del 9.07.2019.

                                         La convenuta non è stata invitata a formulare osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Con il medesimo atto RE 1 ha impugnato due decisioni distinte:

                                         - la decisione sulle prove 29 gennaio 2020;

                                         la decisione 30 gennaio 2020 con cui il Pretore aggiunto ha assegnato all’attore un termine per emendare l’allegato 13 novembre 2019.

                                         Si prescinde qui dall’ordinare la disgiunzione dei gravami, ritenuto che, comunque, si procederà con due decisioni distinte.

                                   2.   La decisione 29 gennaio 2020 è una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

                                         Il giudizio impugnato è pervenuto all’attore il 10 febbraio 2020. Spedito il 20 febbraio 2020, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   3.   Va qui anzitutto rilevato che il reclamante non contesta la decisione del Pretore aggiunto nella misura in cui egli ha accolto le domande di edizione dei documenti. Egli si duole che il primo giudice non ha deciso in merito a tutte le prove, avendo rinviato la decisione in merito ad alcune domande di edizione di documenti.

                                         Il primo giudice ha disposto che “sulla domanda di edizione degli estratti e delle dichiarazioni AVS, della documentazione fiscale dalla stipula della polizza e fino a giugno 2012, della eventuale documentazione LPP e sulla domanda di edizione dalla Generali assicurazioni, dall’Ufficio AI di Bellinzona/Ginevra, dalla Cassa di compensazione AVS di Bellinzona/Ginevra, dall’Ufficio tassazioni e dall’eventuale assicurazione LPP, verrà statuito nel prosieguo”. Egli non ha quindi ancora deciso se assumere tali prove, in relazione alle quali manca una decisione. Il reclamo è quindi inammissibile già solo per questo motivo.

                                   4.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 450.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000. – per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

                                   5.   Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 20 febbraio 2020 di RE 1 contro la decisione 29 gennaio 2020 è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 450.–, sono poste a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 20 febbraio 2020 alla controparte):

-     ; -      .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Considerato il valore litigioso superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

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