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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 30.04.2020 13.2019.96

30 avril 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·2,380 mots·~12 min·4

Résumé

Diniego di gratuito patrocinio. Il giudice non ha l'obbligo di assegnare al richiedente debitamente patrocinato da un legale un termine suppletorio per migliorare ad un'istanza incompleta e poco chiara

Texte intégral

Incarto n. 13.2019.96/97

Lugano 30 aprile 2020/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2019.790 (diffida ai debitori procedura sommaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 10 ottobre 2019 da

 RE 1  patrocinata dall’  PA 1   

contro  

 CO 1  patrocinato dall’  PA 2   

e ora sul reclamo 19 novembre 2019 di RE 1 contro la decisione di stralcio 8 novembre 2019, con cui il Pretore aggiunto ha fra l’altro respinto la sua istanza di gratuito patrocinio (dispositivo n. 2);

ritenuto

in fatto:                   A.   Con decisione 18 luglio 2017 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Campagna ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a __________ il 7 maggio 2002 tra RE 1 e CO 1 e omologato il relativo accordo sulle conseguenze accessorie, che prevedeva fra l’altro il versamento nelle mani della madre di un contributo alimentare per i figli __________ e __________ di fr. 400.– ciascuno, oltre l’assegno familiare.

                                  B.   Con istanza 10 ottobre 2019 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1, innanzi la Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, chiedendo di far ordine alla spettabile __________, sua datrice di lavoro, di versare mensilmente a RE 1 l’importo di fr. 800.–, corrispondenti ai contributi alimentari per i due figli. RE 1 ha contestualmente postulato l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio inclusa l’assistenza legale dell’avv. PA 1.

                                  C.   Il 28 ottobre 2019 RE 1 ha informato il Pretore aggiunto di avere raggiunto un accordo con la controparte e, conseguentemente, di ritirare l’istanza 10 ottobre 2019.

                                  D.   Con decisione 8 novembre 2019, preso atto dell’accordo extragiudiziale, il Pretore aggiunto ha stralciato la causa dai ruoli in quanto priva d’oggetto ai sensi dell’art. 242 CPC (dispositivo n. 1). Il primo giudice ha inoltre negato il gratuito patrocinio poiché il requisito dell’indigenza non era adempiuto (dispositivo n. 2). Dato atto della buona volontà delle parti ha rinunciato al prelievo di spese processuali e non ha assegnato ripetibili (dispositivo n. 3).

                                  E.   Con reclamo 19 novembre 2019 RE 1 chiede ora la riforma del dispositivo n. 2 della menzionata decisione, nel senso di annullarla e di porla quindi al beneficio dell’assistenza legale e del gratuito patrocinio. L’interessata postula analogo beneficio anche in sede di reclamo.

                                         La controparte non è stata invitata a presentare osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art.  248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

                                         La decisione impugnata, notificata venerdì 8 novembre 2019, è pervenuta alla reclamante lunedì 11 novembre 2019 (estratto “Tracciamento degli invii” 25 novembre 2019). Spedito il 20 novembre 2019 (timbro sulla busta d’invio originale), il gravame risulta tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                   3.   Per l’art. 117 CPC che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

                                3.1   È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).

                                3.2   Non vi è per contro un obbligo per il giudice di fissare alla parte assistita da un avvocato un termine suppletorio per migliorare un’istanza incompleta o poco chiara: di conseguenza, se non fa sufficientemente fronte ai suoi oneri processuali, in mancanza di sufficiente specificazione oppure di prove volte a dimostrare la mancanza dei mezzi finanziari necessari l’istanza può essere respinta (sentenza del Tribunale federale 5A_549/2018 del 3 settembre 2018 consid. 4.2, 4A_44/2018 del 5 marzo 2018 consid. 5.3 con rinvii; Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 119, [versione e-book aggiornata al 1° febbraio 2019, n. 20 ad art. 119]).

                                   4.   Il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio indicando che la reclamante era proprietaria di un appartamento di 4 locali a __________, che, seppur datato, per ubicazione e numeri di locali aveva indubbiamente un valore commerciale superiore a quello di stima ufficiale, che di fatto il prezzo conseguibile sul mercato poteva attestarsi in almeno fr. 350'000.–/400'000.– e che vi era finanche margine per un ulteriore aggravio ipotecario. Di modo che il presupposto di indigenza (art. 117 lett. a CPC) non poteva considerarsi adempiuto.

                                   5.   La reclamante rimprovera al Pretore aggiunto un accertamento manifestamente errato dei fatti. L’appartamento in questione rappresentava l’abitazione famigliare per lei e per i due figli, sicché l’eventualità di una vendita era da escludere (reclamo, pag. 2 in alto). Inoltre, per consolidata e notoria prassi bancaria, un ulteriore aggravio ipotecario presupponeva di rendere anzitutto credibile un rimborso del relativo prestito ciò che la sua situazione patrimoniale, controllata e vidimata dal suo comune di domicilio, non consentiva (reclamo, pag. 2 in basso). Ma invano.

                                   6.   Diversamente da quanto la reclamante pretende, poco o nulla agli atti documenta in modo oggettivo la sua situazione patrimoniale. L’istanza 10 ottobre 2019 con cui quest’ultima ha postulato la trattenuta sul salario e il beneficio del gratuito patrocinio è corredata della sola sentenza di divorzio 18 luglio 2017 (doc. A) - quale valido titolo esecutivo a tutela dei contributi di mantenimento per i due figli - del suo certificato municipale 11 giugno 2019 per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. B) e della procura legale (doc. C).                                 

                                6.1   Ora, dal certificato municipale si evince che la reclamante è “CASALINGA” (doc. B n. 2) e, sotto il profilo di redditi e sostanza, essa dichiara “ALIMENTI FR. 200.–“ e una imprecisata proprietà immobiliare stimata in “CIRCA 200'000.– FR” (doc. B n. 3). Sul fronte opposto delle uscite l’interessata accenna poi a “INTERESSI IPOTECARI FR 3'425”, “CASSA MALATI 694.90 FR” e “IPOTECA 250'000 FR” (doc. B n. 4), per infine menzionare l’esistenza di esecuzioni in corso per “CIRCA FR 6'000.–” (doc. B n. 5). Ma già di primo acchito il quadro così descritto non si spiega. Dallo stesso non vi è segnatamente modo di capire come la reclamante sovviene al proprio debito mantenimento e a quello dei due figli - contributi alimentari di fr. 400.– ciascuno e assegni per questi ultimi a parte (doc. A) rispettivamente la sua oggettiva impossibilità a farlo e, in tal senso, l’eventuale ammanco che si trova a sopportare. A maggior ragione a fronte di una, parrebbe, presumibile preclusione da prestazioni e sovvenzioni assistenziali dovuta all’esistenza di beni immobiliari, dato che l’interessata non allega il contrario. Sicché, in assenza di dati oggettivi e indicazioni verificabili, questo basta ad escludere una sua situazione finanziaria e patrimoniale di comprovata indigenza.

                                6.2   Non solo. Su richiesta del Pretore aggiunto, il 7 novembre 2019 la reclamante ha altresì prodotto l’estratto del registro fondiario relativo alla PPP n. __________ del fondo n. __________ RFD di __________, da cui risultano annotazioni di restrizioni della facoltà di disporre per complessivi fr. 6'423.95, l’esistenza di due cartelle ipotecarie iscritte a garanzia di un importo capitale massimo di fr. 250'000.– e un valore di stima ufficiale della PPP medesima quantificato in fr. 139'553.975 (fascicolo “atti di cancelleria”). Ciò detto, se il certificato municipale dà un riscontro oggettivo riguardo ai primi due dati (sopra, consid. 6.1), altrettanto non si può dire del valore di stima indicatovi in circa fr. 200'000.–, ovvero superiore di ben fr. 60'000.– e che non è stato identificato con quella sola e specifica proprietà immobiliare (sopra, consid. 6.1). L’interessata, tuttavia, nemmeno riguardo a questa palese e considerevole incongruenza ha ritenuto opportuno argomentare e spiegare alcunché. Motivo per cui, anche su questo punto non si palesa una situazione finanziaria e patrimoniale chiara e trasparente. Di conseguenza, una volta di più non vi è modo di riconoscere l’esistenza di uno stato di indigenza.    

                                6.3   Si rivela d’altro canto vano il tentativo della reclamante di dolersi per il fatto di non essere stata invitata dal Pretore aggiunto a confortare per quanto necessario tramite interpello, e nonostante il principio inquisitorio limitato, la propria condizione finanziaria con particolare riferimento al suo appartamento e alla relativa questione ipotecaria (reclamo, pag. 2 in basso). In effetti la reclamante era debitamente patrocinata da una legale. Di modo che, come spiegato (sopra, consid. 3.2 con rinvii), in capo al primo giudice un obbligo in tal senso non s’imponeva affatto. La critica risulta quindi infondata.

                                6.4   Invero si può certo convenire con la reclamante che un’ipotesi di vendita di un immobile - a maggior ragione se si tratta di abitazione famigliare - esige particolare prudenza giacché si tratta di un’operazione difficilmente attuabile a breve termine (Trezzini, op. cit., n. 22 ad art. 117 [versione e-book aggiornata al 1° febbraio 2019, n. 23 ad art. 117]). A ben vedere poi, ci si potrebbe finanche chiedere se delle restrizioni della facoltà di disporre annotate a carico di un fondo non siano già a priori atte ad escludere l’eventualità di un ulteriore aggravio ipotecario. Nondimeno, in concreto, ogni disquisizione al riguardo cade nel vuoto, insieme alla pretesa censura di accertamento manifestamente errato dei fatti. E, con ciò, pure la contestata inammissibilità giusta l’art. 326 cpv. 1 CPC di fatti ivi connesso (giova in particolare qui ricordare che solo davanti a questa Camera la reclamante ha identificato la PPP n. __________ quale appartamento famigliare e prodotto lo scritto con cui la banca escludeva un ulteriore aggravio). In effetti, per i motivi di cui si è detto, nonostante l’obbligo che le incombeva (sopra, consid. 3.2 e 6.3) alla resa dei conti la reclamante non ha comunque fornito degli elementi minimi e sufficienti a sostegno di una propria situazione di acclarata indigenza (sopra, consid. 6, 6.1 e 6.2). Trattandosi del requisito posto dall’art. 117 lett. a CPC, il tema è attinente l’applicazione del diritto che al giudice compete d’ufficio (art. 57 CPC). Di conseguenza, anche se per altri motivi, la decisione pretorile si rivela nell’esito comunque corretta e merita conferma. Per la qual cosa il reclamo va così respinto.    

                                   7.   La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni.

                                   8.   La domanda di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. Come si è visto, il fascicolo processuale pretorile e la documentazione ivi prodotta, a cui la reclamante si limita a rinviare (reclamo, pag. 3 in alto), non ne corroborano in modo credibile l’effettiva situazione finanziaria e patrimoniale. E questo esclude di per sé una qualsiasi ipotesi di indigenza e quindi il diritto a vedersi riconoscere siffatto beneficio.

                                   9.   Il reclamo, trattato in procedura sommaria (sopra, consid. 1), viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 19 novembre 2019 di RE 1 è respinto.

                                   2.   L’istanza di gratuito patrocinio 19 novembre 2019 di RE 1 è respinta.

                                   3.   Le spese processuali per il reclamo, stabilite in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo 19 novembre 2019):

–     ; –      .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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