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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 25.02.2020 13.2019.83

25 février 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·2,527 mots·~13 min·2

Résumé

Perizia giudiziaria. La violazione del diritto non cagiona automaticamente un pregiudizio difficilmente riparabile, riservato il diritto di essere sentito. Escluso il pregiudizio difficilmente riparabile per l'allungamento dei tempi procedurali e l'aumento dei costi processuali

Texte intégral

Incarto n. 13.2019.83

Lugano 25 febbraio 2020/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,  

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2018.40 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 28 febbraio 2018 da

CO 1  CO 2  CO 3 tutte patrocinate dall’  PA 2   

contro

 RE 1   RE 2 tutti patrocinati dall’  PA 1   

e ora sul reclamo 21 ottobre 2019 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 7 ottobre 2019 con cui il Pretore ha statuito sulle prove;

ritenuto

in fatto:                   A.   RE 1 è il promotore dell’operazione immobiliare “__________” che prevedeva l’edificazione di otto ville unifamiliari sulla particella n. __________ RFD di __________ di sua proprietà e da esso costituita in proprietà per piani (PPP da n. __________2 a __________9). RE 2 sono divenuti proprietari in ragione di un mezzo ciascuno della PPP n. __________3 acquistata a ottobre 2017. CO 1, CO 2 e CO 3, in regime di consorzio, si sono occupate della realizzazione degli impianti di riscaldamento, climatizzazione, ventilazione e sanitario nelle otto ville.

                                  B.   Il 3 gennaio 2017, a favore delle attrici e a carico di tutte le PPP del fondo base n. __________ RFD di __________, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha ordinato l’annotazione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l’importo di fr. 1'993'096.90.

                                         A fronte della garanzia bancaria n. __________ emessa da __________, prestata in applicazione dell’art. 839 cpv. 3 CC, con decisione 29 dicembre 2017 il Pretore ha ordinato la cancellazione della menzionata ipoteca legale provvisoria, fissando alle attrici un termine di trenta giorni - poi prorogato fino al 28 febbraio 2018 per promuovere la causa di merito avente per oggetto la convalida della garanzia.

                                  C.   Con petizione 28 febbraio 2018 CO 1, CO 2 e PA 1 hanno chiesto la convalida in via definitiva della garanzia bancaria n. __________ emessa a loro favore da __________, sede di __________, in relazione al cantiere “__________”, il diritto di avvalersi di detta garanzia fino all’importo di fr. 1'695'151.55 oltre interessi del 9.5% su fr. 1'024'319.05 dal 6 luglio 2016 e su fr. 670'832.50 dal 16 marzo 2017, e in ogni caso fino a concorrenza della somma massima di fr. 2'446'400.–.

                                         A mente delle attrici, il rapporto contrattuale tra le parti si era rivelato da subito difficoltoso ed era poi sfociato in una sospensione immediata dei lavori decisa dalle attrici in applicazione dell’art. 82 CO in data 5 settembre 2016. L’8 settembre 2016 RE 1 aveva quindi comunicato loro di avere deciso di affidare a terzi l’esecuzione delle opere mancanti, rescindendo così il contratto giusta l’art. 377 CO. Le attrici affermano di avere fornito ed eseguito a regola d’arte tutte le opere ordinate dal committente e, tenuto conto degli acconti già incassati, chiedono il pagamento del saldo scoperto.

                                  D.   Con risposta 5 ottobre 2018 i convenuti hanno contestato l’esistenza dei presupposti per ordinare la convalida in via definitiva della garanzia, postulando la reiezione della petizione e la liberazione della medesima garanzia.

                                  E.   Le attrici hanno ribadito il loro punto di vista e mantenuto le loro richieste di giudizio anche in sede di replica 25 gennaio 2019. Parimenti hanno fatto i convenuti con duplica 28 maggio 2019, e così entrambe le parti all’udienza per le prime arringhe dell’8 luglio 2019.

                                  F.   Con decisione 7 ottobre 2019 il Pretore, rilevata la necessità di procedere ad un chiarimento tecnico della documentazione agli atti, così da inquadrare le problematiche in gioco, ha ordinato l’allestimento di una perizia giudiziaria (dispositivo n. 1), di cui ha incaricato l’ing. __________ (dispositivo n. 3), ritenuto che la decisione sui rimanenti mezzi di prova sarebbe stata presa una volta ricevuto il referto peritale (dispositivo n. 2).

                                  G.   Con reclamo 21 ottobre 2019 RE 1 e RE 2 chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, di annullare la citata decisione. A loro modo di vedere in sostanza tale provvedimento complica e ritarda l’intero processo e stravolge i principi del CPC sullo svolgimento dell’istruttoria.

                                         I convenuti non sono stati invitati a formulare osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione con cui il Pretore ha ordinato una perizia giudiziaria è una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

                                         La decisione impugnata è pervenuta ai reclamanti il 9 ottobre 2019 (doc. 1 al reclamo). Rimesso alla posta il giorno lunedì 21 ottobre 2019, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo ossequia il termine di 10 giorni. Il gravame risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

                                2.1   L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.

                                2.2   Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

                                2.3   Questa Camera ha già avuto modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente dall’esito del processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

                                   3.   I reclamanti rimproverano al Pretore l’assenza di motivazione della decisione impugnata (reclamo, pag. 9 n. 27).

                                3.1   Il diritto di essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito comprende anche l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Hurni, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l’art. 238 lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali che giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 40 seg. ad art. 238).

                                3.2   Ora, il Pretore, dato atto della richiesta delle parti di assumere in totale 34 testimoni oltre agli interrogatori delle parti, ha evidenziato la necessità di inquadrare il perimetro delle allegazioni e, rispettivamente, delle contestazioni. Ha quindi disposto un primo chiarimento tecnico peritale dei documenti prodotti, eventualmente da richiedere in edizione, dovendosi anzitutto procedere ad un riordino delle problematiche sul tavolo su cui poter poi innestare le prove orali da assumere (decisione impugnata, pag. 1). Quale punto di partenza il Pretore ha riassunto sommariamente le pretese delle attrici e quelle dei convenuti (decisione impugnata, pag. 2). Quanto esposto è sufficiente per comprendere la decisione impugnata. A fronte di ciò, l’eccezione di carente motivazione è infondata.

                                   4.   Per i reclamanti il notevole ritardo dato dalla perizia giudiziaria intermedia ordinata dal Pretore è costitutivo di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Questo perché l’esame del perito sarebbe stato lungo e oneroso, a fronte dei quesiti peritali posti e dell’entità della documentazione relativa all’impiantistica di otto ville. Inutilmente però visto che il Pretore aveva impostato la sua strategia istruttoria in modo errato (reclamo, pag. 11 n. 30 e 31), e quindi con effetti gravosi e danni economici irreparabili in capo ai reclamanti. In particolare RE 1 aveva prestato una garanzia bancaria milionaria per ovviare all’iscrizione dell’ipoteca legale, che intendeva sbloccare prima possibile (reclamo, pag. 11 n. 32). Pendente la causa poi, restava altresì sospeso il conteggio definitivo della trattenuta TUI per la vendita delle PPP (reclamo, pag. 11 seg. n. 32). Infine pure il costo della perizia giudiziaria intermedia sarebbe stato oneroso (reclamo, pag. 12 n. 33). E un giudizio finale favorevole non avrebbe mai posto rimedio a tutti questi effetti negativi.

                                4.1   Invano. Nella misura in cui i reclamanti ritengono inutile la perizia giudiziaria intermedia a causa di una pretesamente errata impostazione istruttoria del Pretore, i reclamanti si limitano ad invocare una violazione del diritto che, di per sé (sopra, consid. 2.3), non è costitutiva di un pregiudizio difficilmente riparabile. E, come tale, neppure l’aumento dei costi procedurali e la dilatazione dei tempi di progressione del procedimento sono di principio sufficienti a confortare l’esistenza di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 80 ad art. 319). L’allungamento dei tempi processuali è in effetti insito in ogni processo allorquando si deve procedere all’istruttoria, che richiede comunque tempo. E altrettanto vale per l’aumento dei costi processuali laddove sia irrilevante nell’economia globale del procedimento. Ciò posto, spetta a chi si duole - in buona fede - dell’eventuale allungamento dei tempi di causa e/o dell’aumento delle spese legate al processo fornire al giudice sufficienti elementi concreti per ritenere dato quel rischio di pregiudizio difficilmente riparabile.

                                4.2   Comunque sia, all’infuori delle mere allegazioni dei reclamanti, nulla consente in concreto di affermare che la procedura sarà notevolmente prolungata e che genererà costi sproporzionati e oltremodo ingiustificati. Da questo punto di vista i reclamanti si limitano ad esprimere un loro dissenso soggettivo rispetto alla decisione del Pretore che ai fini del proseguimento dell’istruttoria ha ritenuto necessario un primo accertamento tecnico peritale intermedio. I reclamanti sostengono invero che una diversa modalità di assunzione delle prove, procedendo dapprima segnatamente l’audizione dei testimoni, permetterebbe un risparmio di tempo e di costi. È anzitutto qui il caso di rilevare che la conduzione del processo è compito del giudice (art. 124 cpv. 1 CPC), al quale compete, tra l’altro, non solo la decisione in merito alle prove da assumere, ma in particolare anche determinare l’ordine in cui le prove sono assunte. Il solo fatto che sia possibile procedere in altro modo non è sufficiente per imputare al primo giudice una violazione del diritto. In concreto la decisione del Pretore di fare chiarezza sulla documentazione tecnica prima di procedere all’audizione dei testi appare non meno che sensata, ritenuto che una base documentale chiara permette di strutturare in modo più adeguato l’istruttoria, rendendo eventualmente inutile qualche audizione testimoniale. Sostenere in questo stadio di causa che sia dato un pregiudizio difficilmente riparabile è una mera congettura. Peraltro, la perizia giudiziaria figurava anche fra i mezzi di prova notificati dai reclamanti sulla cui rilevanza neanche in questa sede dubitano, ritenendola inutile solo perché assunta prima delle altre prove (reclamo, pag. 12 n. 33). Per quanto riguarda la garanzia bancaria, trattasi della conseguenza diretta della controversia, ciò a prescindere dalla direzione del processo e dalle modalità di istruzione della causa. Parimenti dicasi circa la pretesa mancata definizione della questione fiscale di prelievo TUI in caso di vendita delle PPP. Giova finanche rilevare che dubbia pare la pertinenza di tali argomenti per quanto proposti da RE 2, visto che nemmeno risulta che essi rivestano ruolo di debitori, diversamente da RE 1, in relazione alla garanzia bancaria.

                                4.3   In definitiva, i reclamanti non hanno fornito elementi oggettivi a comprova dell’esistenza di un loro oggettivo pregiudizio difficilmente riparabile riconducibile all’allungamento dei tempi procedurali, rispettivamente all’aumento dei costi processuali. In assenza di una premessa fondamentale, il reclamo va dichiarato inammissibile. Ciò rende superfluo esaminare la correttezza della decisione del Pretore.

                                   5.   Il presente giudizio rende priva d’oggetto la relativa domanda tesa all’ottenimento dell’effetto sospensivo.

                                   6.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 800.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste in solido a carico dei reclamanti risultati soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle controparti.

                                   7.   Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alle controparti per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 21 ottobre 2019 di RE 1 e RE 2 è inammissibile.

                                   2.   La domanda tesa a conferire effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.

                                   3.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 800.– e già anticipate dai reclamanti, restano a loro carico.

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo 21 ottobre 2019 alla controparte):

–      ; –      .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Considerato il valore litigioso superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

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