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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 17.12.2019 13.2019.76

17 décembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,569 mots·~8 min·2

Résumé

Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale in materia di prove. La mancata o errata assunzione di una prova non provoca di regola un danno irreparabile e va contestata impugnando la decisione finale

Texte intégral

Incarto n. 13.2019.76

Lugano 17 dicembre 2019/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2019.2367 (esecuzione di decisione, art. 338 segg. CPC) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con domanda 13 maggio 2019 da

CO 1  patrocinata dall’  PA 2   

contro

RE 1  patrocinata dall’  PA 1   

e ora sul reclamo 16 settembre 2019 di RE 1 contro la decisione 11 settembre 2019 con cui il Pretore ha respinto le prove notificate dalla società convenuta;

ritenuto

in fatto:                          che con contratto 14 marzo 2001, ma con effetto a far tempo dal 1° gennaio 1999, CO 1 ha concesso in locazione ad RE 1 il mappale part. n. __________ (__________) RFD del Comune di __________, consistente in terreni e stabili industriali adibiti ad uso commerciale, per una pigione mensile di fr. 1'000.–;

                                         che il contratto di durata indeterminata era disdicibile con il preavviso di 1 anno alla scadenza del 31 dicembre 2010, la prima volta il 31 dicembre 2005;

                                         che il citato contratto è stato disdetto da CO 1 il 21 dicembre 2016 con effetto al 31 dicembre 2018, ciò dopo che era stata data una precedente disdetta datata 9 dicembre 2016 e avente effetto al 31 dicembre 2017;

                                         che in esito alla procedura per casi manifesti avviata da CO 1 con istanza 14 gennaio 2019 e chiedente lo sfratto della convenuta, le parti hanno raggiunto un accordo giudiziario nel senso di una riconsegna in due tempi dell’area di cui al citato mappale, la prima entro il 28 febbraio 2019 (area delimitata in giallo sulla planimetria) e la seconda entro il 28 giugno 2019 (area delimitata in verde sulla planimetria: inc. n. SO.2019.195);

                                         che con sollecito 20 marzo 2018 [correttamente: 2019] la procedente ha invitato la convenuta a voler rispettare il menzionato accordo, con riserva dell’esecuzione forzata, richiesta che è però rimasta infruttuosa;

                                         che con domanda 13 maggio 2019 CO 1 ha chiesto l’esecuzione di questo accordo giudiziario nel senso di ordinare alla convenuta la riconsegna dell’area in questione delimitata in giallo entro 10 giorni dalla notifica della decisione, assortita della comminatoria penale giusta l’art. 292 CP, dell’esecuzione forzata con il supporto della Polizia cantonale e/o comunale, del rinvio a separata sede per liquidazioni a titolo di risarcimento danni, dell’addebito alla convenuta di eventuali spese di deposito del materiale di sgombero e, infine, della multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno di inadempimento;

                                         che la convenuta vi si è opposta con osservazioni 4 giugno 2019 eccependo la perenzione e prescrizione della domanda di esecuzione, e il rispettivo antitetico punto di vista è poi stato ribadito nelle relative osservazioni che sono seguite l’11 giugno 2019 e il 18 luglio 2019;

                                         che con decisione 11 settembre 2019 il Pretore ha respinto le prove notificate dalla convenuta in quanto non le ha ritenute ammissibili, rinunciando alla citazione delle parti ad un’udienza in applicazione dell’art. 256 CPC;

                                         che con reclamo 16 settembre 2019 RE 1 ne postula ora la riforma nel senso di ammettere le prove da lei notificate e, in via subordinata, di annullarla e disporre il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte.

Considerando

in diritto:                       che la decisione 11 settembre 2019 è una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124 e 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

                                         che il giudizio impugnato è pervenuto alla reclamante il giorno 12 settembre 2019 (tracciamento degli invii), sicché il gravame qui in esame, rimesso alla posta il 16 settembre 2019 risulta tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile;

                                         che per l’art. 320 CPC con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che, inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;

                                         che il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione in esame, motivo per cui la reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che la sola enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente;

                                         che a mente della reclamante il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile consiste nel fatto che la decisione negativa potrebbe nel merito comportare la riconsegna dell’oggetto locato e rendere così inutile un’eventuale impugnativa della decisione finale visto che il rimedio di diritto del reclamo è sprovvisto di effetto sospensivo, come pure nel fatto che la richiesta di misure di accompagnamento quali ad esempio la comminatoria penale dell’art. 292 CP la esponevano a sanzioni di natura finanche penale (reclamo, pag. 7 n. 4);

                                         che, nondimeno, le decisioni mediante le quali il giudice decide in merito all’ammissibilità delle prove non provocano di principio un danno irreparabile e la mancata o errata assunzione di una prova va contestata, di regola, tramite l’impugnazione della decisione finale;

                                         che, in effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 22.03.2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c);

                                         che siffatto pregiudizio sarebbe per contro dato nella misura in cui fosse disposta l’assunzione di una prova assortita della comminatoria penale dell’art. 292 CP (sentenza del Tribunale federale 5D_166/2011 del 13 dicembre 2011 consid. 2.4.1, 5A_875/2009 del 29 giugno 2010 consid. 1.1, 1C_247/2009 dell’8 luglio 2009 consid. 1.3.2; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 78 ad art. 319), eventualità che tuttavia non si concretizza nel caso in esame;

                                         che giova per il resto evidenziare che il rischio di un giudizio di merito negativo e della conseguente necessità a che una delle parti - o entrambe - si veda(no) costretta(e) ad impugnare la decisione finale a lei(loro) sfavorevole, è insito in tutte le cause, di modo che non costituisce un valido argomento a sostegno di un verosimile pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC;

                                         che pertanto, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione del Pretore;

                                         che la pretesa violazione dell’art. 150 CPC e conseguente lesione del diritto di essere sentiti andranno semmai invocati e proposti, dandosi il caso, qualora la procedente dovesse insorgere avverso la decisione finale;

                                         che, nondimeno, nella misura in cui la reclamante rivendica la pretesa stipulazione di un nuovo contratto di locazione per atti concludenti intervenuti dopo l’11 febbraio 2019, pare quantomeno discutibile che circostanze attinenti precedenti riconduzioni tacite di quello che era il contratto di locazione originario possano essere di effettiva pertinenza;

                                         che il gravame, manifestamente inammissibile e trattato in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC), non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 2 LOG);

                                         che le spese processuali, fissate in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria in vigore dal 1° gennaio 2011 (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono stabilite in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.– e 10'000.–), mentre, non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si pone la questione delle ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 16 settembre 2019 di RE 1 è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali stabilite in fr. 300.– sono poste a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 16 settembre 2019 alla controparte):

-–    ; –     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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