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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.09.2019 13.2019.42

16 septembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·2,723 mots·~14 min·5

Résumé

Reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale del patrocinatore d'ufficio. Interesse degno di protezione del patrocinato, al beneficio del gratuito patrocinio, a proporre reclamo

Texte intégral

Incarto n. 13.2019.41/42

Lugano 16 settembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2017.17 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 12 settembre 2017 da

  CO 1    CO 2  entrambi patrocinati dall’avv.  PA 3     

contro

 RE 1  patrocinato dagli avv.  PA 1 e avv.  ,    PI 1 patrocinata dall’avv. PA 2 

  PI 2 patrocinata dall’avv. PA 4    

e ora sul reclamo 8 maggio 2019 di RE 1 contro la decisione 19 aprile 2019 con cui il Pretore ha tassato la nota professionale intermedia dei suoi legali avv. PA 1 e avv. __________ datata 18 dicembre 2018;

ritenuto

in fatto:                   A.   Ottenuta l’autorizzazione ad agire 6 settembre 2017, con petizione 12 settembre 2017 introdotta innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord i coniugi CO 1 e CO 2 hanno convenuto in giudizio PI 1, __________ Sagl, RE 1, PI 2 e __________ SA ritenendoli responsabili in solido del danno conseguente il franamento di terreno del 13/14 ottobre 2016 che ha riguardato un fondo di loro proprietà, contestualmente alla costruzione di un edificio abitativo. Tutte le parti ne hanno chiesto la reiezione con rispettivi memoriali di risposta.

                                         Con decisione 23 maggio 2018 il Pretore, su richiesta degli attori, ha stralciato la causa per quanto rivolta nei confronti di __________ Sagl e di __________ SA. La procedura ha per contro continuato il suo corso nei confronti delle altre parti convenute.

                                  B.   Con il suo memoriale di risposta 11 dicembre 2017 RE 1 ha postulato il riconoscimento del gratuito patrocinio per la causa in esame. Con decisione 12 settembre 2018 il Pretore ha accolto la sua richiesta concedendogli quindi il beneficio del gratuito patrocinio, inclusa l’assistenza legale contemporanea dell’avv. PA 1 e dell’avv. __________, limitatamente all’attività adeguata remunerabile.

                                  C.   Il 18 dicembre 2018 l’avv. PA 1 e l’avv. __________ hanno trasmesso alla Pretura la loro nota professionale intermedia con l’invito a procedere alla tassazione di rito, esponendo una remunerazione complessiva di fr. 9'110.35 comprensiva di fr. 5'046.62 di onorario, spese e IVA per prestazioni e attività legali svolte nel 2017 e fr. 3'923.73 di onorario, spese e IVA per quelle dell’anno 2018, oltre a fr. 140.– di trasferte.

                                  D.   Con decisione 19 aprile 2019 il Pretore ha tassato la citata nota professionale, riconoscendo una retribuzione di fr. 4'794.85, di cui fr. 855.35 di onorario, spese e IVA per il 2017, fr. 3'909.50 di onorario, spese e IVA per il 2018, e fr. 30.– di trasferta.

                                  E.   Con reclamo 8 maggio 2019 RE 1 insorge contro la citata tassazione e ne chiede la riforma nel senso di riconoscere una retribuzione totale di fr. 6'218.30, e meglio che l’indennità per l’anno 2017 sia aumentata a complessivi fr. 2'278.80 di cui fr. 1'710.– di onorario, fr. 400.– di spese e fr. 168.80 di IVA, e che l’indennità per l’anno 2018 sia riconfermata come stabilito dal Pretore. RE 1 postula la concessione del gratuito patrocinio, inclusa la rappresentanza del suo legale, anche nella procedura di reclamo.

                                         Non sono state raccolte osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione sulla remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 5 aprile 2019 4D_37/2018 consid. 11 con rinvii).

                                1.1   Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 24 ad art. 122]; Verda Chiocchetti, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 44 ad art. 319]). In quanto reclamo in materia di spese, diversamente da quanto disposto dall’art. 48 lett. b cifra 7a LOG, dello stesso se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

                                1.2   Per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC (Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122 [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 24 ad art. 122]; sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1) - la legge non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC sarebbe quello di dieci giorni previsto per la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella valida in regime di gratuito patrocinio. Nondimeno in calce alla decisione impugnata è stato indicato un termine di 30 giorni per inoltrare reclamo (decisione impugnata, pag. 3 in calce) che, in virtù del principio della buona fede, è qui determinante.

                                1.3   In concreto, la decisione è stata notificata ai patrocinatori di RE 1 il 23 aprile 2019 (cfr. estratto “Tracciamento degli invii” 14 maggio 2019 agli atti) e il reclamo è stato spedito l’8 maggio 2019 (cfr. timbro sulla busta in originale). Esso ossequia il termine di 30 giorni indicato dall’autorità di prima istanza. Quand’anche introdotto con l’assistenza di ben due legali (sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.2), il gravame deve considerarsi tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   Per l’art. 59 CPC il giudice entra nel merito di un’azione o di una istanza se sono dati i presupposti processuali, fra cui l’interesse degno di protezione dell’attore o istante (cpv. 2 lett. a), rispettivamente dell’appellante o reclamante (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 49 ad “Osservazioni preliminari agli Art. 308-334”). La persona posta al beneficio del gratuito patrocinio può ricorrere contro la decisione di tassazione di note professionali emesse dal proprio patrocinatore se lesa direttamente nei suoi legittimi interessi giuridici e di fatto (III CCA inc. n. 13.2012.35 del 18 giugno 2012 consid. 5, inc. n. 13.2011.30 del 22 giugno 2011 consid. 5, inc. n. 13.2011.16 del 27 aprile 2011 consid. 6, tutte con i rinvii). Lesa nei suoi legittimi interessi non è la persona toccata nella sua posizione giuridica, ma quella pregiudicata nelle sue spettanze di natura economica, ideale o morale (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 52 ad “Osservazioni preliminari agli Art. 308-334”). E ciò è in linea di massima il caso nella misura in cui la persona beneficiaria potrà poi essere chiamata a rifondere quanto lo Stato ha corrisposto al patrocinatore (art. 123 CPC).

                                2.1   Ora, il reclamo in esame è (appunto) stato presentato a nome e per conto di RE 1. A comprova di ciò non vi è soltanto l’intestazione del gravame medesimo (reclamo, pag. 1), bensì anche la contestuale sua richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo. Ciò posto, il reclamante chiede in concreto di riformare il dispositivo n. 1 del giudizio impugnato nel senso di aumentare a fr. 6'218.30 l’onorario intermedio complessivo di fr. 4'794.85 stabilito dal Pretore per la procedura di merito a titolo di indennità in regime di gratuito patrocinio: in particolare egli chiede che a questo titolo per il 2017 siano riconosciute 9.5 ore di lavoro per una corrispondente indennità di complessivi fr. 2'278.80 (fr. 1'710.– di onorario, fr. 400.– di spese e fr. 168.80 di IVA), in luogo delle 4 ore di lavoro riconosciute dal Pretore e che si traducevano in una retribuzione di fr. 855.35 (fr. 720.– di onorario, fr. 72.– di spese e fr. 63.35 di IVA). Egli non specifica però quale sarebbe il suo interesse economico, materiale o ideale toccato dalla relativa decisione, limitandosi a contestare la deduzione effettuata dal Pretore e il margine di apprezzamento di cui questi ha fatto uso, senza spendere una parola sui vantaggi ch’egli potrebbe trarre dall’accogli­mento del reclamo. Se non che, stante l’obbligo di rifusione verso lo Stato (art. 123 CPC), ove il reclamo fosse accolto, il reclamante si troverebbe qui confrontato con un onere maggiore rispetto a quello accertato nella decisione qui impugnata (art. 123 cpv. 1 CPC). E, con ciò, per lui non si ravvisa alcun giovamento e/o vantaggio. Invero, a ben vedere, egli neppure tenta di spiegare in cosa questi potrebbero consistere. Motivo per cui, in mancanza di un interesse, il gravame è inammissibile.

                                2.2   Giova qui peraltro soggiungere che il mancato integrale riconoscimento dell’onorario esposto dal patrocinatore non lo legittima a esigere dal proprio cliente al beneficio del gratuito patrocinio un’indennità complementare a quella ricevuta dallo Stato, intesa appunto a coprire l’intero mandato, dal principio alla fine (Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 122 [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 22 ad art. 122]). Sicché, non potendo il cliente difendere interessi di terzi, spettava semmai allo stesso legale insorgere contro la relativa decisione di tassazione censurando l’insufficiente remunerazione riconosciutagli (III CCA inc. n. 13.2011.30 del 22 giugno 2011 consid. 5.2, inc. n. 13.2011.16 del 27 aprile 2011 consid. 6; Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122 [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 24 ad art. 122]).

                                   3.   A titolo abbondanziale il reclamo non sarebbe comunque risultato fondato.

                                3.1   Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in tema di tassazione delle note d’onorario dei patrocinatori operanti in regime di assistenza giudiziaria, l’istanza superiore esamina l’apprezza- mento dell’istanza inferiore con riserbo e interviene unicamente quando quest’ultima non ha onorato prestazioni che rientrano nelle incombenze del difensore d’ufficio e l’indennità non è rapportata in modo ragionevole al servizio prestato dall’avvocato (DTF 122 I 1 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 6B_951/ 2013 del 27 marzo 2014 consid. 4.2, 6B_109/ 2010 del 22 febbraio 2011 consid. 3.3, 6B_136/2009 del 12 maggio 2009 consid. 2.2). E, per quanto si dirà di seguito, una siffatta eventualità è da escludere nel caso che qui ci occupa.

                                3.2   Invano lamenta il reclamante che, alla luce della complessità della fattispecie, l’esame della vertenza e l’allestimento del memoriale di risposta di ben 22 pagine avevano richiesto almeno 9 ore di lavoro, imputando quindi al Pretore un manifestamente errato accertamento dei fatti per le sole 4 ore di lavoro riconosciute a titolo di prestazioni legali svolte tra il 21 marzo 2017 e il 29 novembre 2017, ovvero prima della presentazione dell’istanza di gratuito patrocinio (reclamo, pag. 2 n. 2). Di principio il beneficio del gratuito patrocinio si estende agli atti processuali eseguiti dall’introduzione dell’istanza, incluso quelli necessari alla stesura e preparazione per allestire il relativo allegato che l’accompagna (Trezzini, op. cit., n. 35 seg. ad art. 119 [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 37 seg. ad art. 119]). Vero è che tra il 4 ottobre 2017 e il 29 novembre 2017 il dettaglio della nota professionale conteggia complessivi 570 minuti, ovvero 9.5 ore di lavoro dedicate al progetto di risposta 11 dicembre 2017 (act. IV; distinta spese annessa alla parcella legale intermedia, pag. 2). È però altresì vero che alla pregressa procedura di conciliazione i legali del reclamante hanno destinato ben 745 minuti di lavoro, pari a 12,4 ore (distinta spese annessa alla parcella legale intermedia, pag. 1 seg.). Ora, in difetto di una contestuale istanza di gratuito patrocinio per la conciliazione, il Pretore ha escluso la possibilità di poter riconoscere alcunché a questo titolo (decisione impugnata, pag. 2 in alto), questione che non è contestata. Resta il fatto che le testé menzionate 12,4 ore di lavoro hanno senz’altro già comportato l’esame giuridico della vertenza da parte dei legali, contestualizzata appunto dall’istanza di conciliazione, ciò di cui dà peraltro atto lo stesso reclamante (reclamo, pag. 4 n. 4). E l’allestimento della risposta deve tener conto anche di questo. A maggior ragione se - come lo stesso reclamante ha premura di rilevare (reclamo, pag. 3 n. 2) - pur fatturando il dispendio di tempo di uno solo di loro, dell’intera fattispecie si sono finanche occupati ben due legali. In merito al patrocinio da parte di due legali va qui rilevato che, comunque sia, per patrocinare convenientemente il convenuto, entrambi i legali devono non solo conoscere l’incarto, ma anche quanto fatto dal collega, ciò che causa un maggiore dispendio di tempo che non rientra nelle prestazioni coperte dal gratuito patrocinio.

                                3.3   Invero poi, la stima operata dal Pretore delle citate 4 ore di lavoro non è neppure costitutiva di una disparità di trattamento (reclamo, pag. 3 n. 3). Certo, l’indennità per ripetibili che egli ha riconosciuto alle convenute __________ Sagl e __________ SA - dismesse dalla lite previo ritiro della causa nei loro confronti (sopra, consid. A) - con decreto di stralcio 23 maggio 2018 era intesa remunerare, “tenuto conto delle difficoltà della lite e degli atti di causa sin qui svolti” (act. XXI), un dispendio di tempo di 10 ore di lavoro ciascuna che alla tariffa oraria di fr. 300.–/l’ora (IVA compresa), per complessivi fr. 3'400.–. Ma nella procedura di conciliazione (e non “per la procedura di conciliazione”: Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 113), non si assegnano importi a titolo di ripetibili (art. 113 cpv. 1 prima frase CPC; cfr. anche doc. U pag. 2). Sicché, il lavoro svolto a questo titolo dai patrocinatori di quelle convenute non lo si poteva riconoscere che in sede di merito. E tutto sommato 10 ore di lavoro rappresentano un tempo sufficientemente adeguato non solo - come lascia intendere il reclamante (reclamo, pag. 3 n. 3) - per allestire la risposta, bensì anche a per curare la procedura di conciliazione ed esaminare la fattispecie, prestazioni che - come spiegato (sopra, consid. 3.2) - non sono incluse nell’indennità riconosciuta ai legali del reclamante poiché in quel contesto il gratuito patrocinio non era stato richiesto.

                                3.4   Infine, posta l’adeguatezza delle 4 ore di lavoro per il 2017 e quindi dell’onorario di fr. 720.– (tariffa oraria di fr. 180.–/l’ora), le spese riconoscibili assommano a fr. 72.– in applicazione del tasso percentuale del 10% previsto dall’art. 6 cpv. 1 del Regolamento del 19 dicembre 2007 sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili.

                                   4.   Le spese processuali in sede di reclamo sono stabilite in fr. 200.– giusta l’art. 2 e 14 LTG e sono poste a carico del reclamante risultato qui soccombente (art. 106 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, non essendo state raccolte osservazioni al reclamo.

                                         La richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. Stante il presente giudizio di inammissibilità, il gravame non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

                                   5.   Controversa non essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 8 maggio 2019 di RE 1 è inammissibile.

                                   2.   L’istanza di gratuito patrocinio 8 maggio 2019 di RE 1 è respinta.

                                   3.   Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico del reclamante.

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo 8 maggio 2019 ad _____):

– ; –      .  

                                         Comunicazione:

                                         – alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord;

                                         – ;

                                         – ;

                                         – .

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore di causa è di fr. 4'794.85, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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