Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.07.2019 13.2019.23

9 juillet 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·894 mots·~4 min·5

Résumé

Anticipo delle spese. Nell'applicazione delle tariffe stabilite per le spese giudiziarie l'autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o abuso

Texte intégral

Incarto n. 13.2019.23

Lugano 9 luglio 2019/ap  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2019.7 (azione ordinaria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 5 febbraio 2019 da

 RE 1   

contro  

  CO 1   CO 2  entrambi patrocinati dall’avv. __________

e ora sul reclamo 5 marzo 2019 di RE 1 contro la decisione 27 febbraio 2019 con cui il Pretore ha confermato la richiesta di fr. 9'000.– a titolo di anticipo delle spese giudiziarie;

ritenuto

in fatto:                          che, ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 5 febbraio 2019 RE 1 ha convenuto in causa CO 1 e CO 2 con una richiesta di risarcimento danni di complessivi fr. 211'150.– in relazione ad un incidente stradale in auto di cui era stato vittima il 23 settembre 2013 a __________;

                                         che con ordinanza 6 febbraio 2019 il Pretore ha chiesto all’attore il versamento di un anticipo di fr. 9'000.– per le spese giudiziarie presumibili;

                                         che con scritto 19 febbraio 2019 l’attore ha chiesto di revocare la richiesta di anticipo in considerazione delle sue precarie condizioni economiche, rispettivamente di ridurne l’importo a fr. 3'000.–;

                                         che con decisione 27 febbraio 2019 il Pretore ha confermato la richiesta di anticipo spese di fr. 9'000.–;

                                         che con reclamo 5 marzo 2019 RE 1 chiede di annullare la citata decisione e di essere esonerato dal pagamento dell’anticipo;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte;

considerato

in diritto:                       che il giudizio in esame è una decisione in materia di anticipazione delle spese ai sensi dell’art. 101 CPC, che, giusta i combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

                                         che, in concreto, essa è pervenuta al reclamante il 28 febbraio 2019 (estratto “tracciamento degli invii” 8 marzo 2019) sicché, spedito il 5 marzo 2019, il gravame è tempestivo e, sotto questo profilo, ammissibile;

                                         che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) oltre all’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che, posto come con scritto 19 febbraio 2019 il procedente postulasse (anche) la riduzione dell’anticipo da fr. 9'000.– a fr. 3'000.–, il Pretore ha rilevato che per valori di causa tra fr. 200'000.– a fr. 500'000.–, l’art. 7 della LTG prevedeva la fissazione di una tassa di giustizia tra fr. 8'000.– e fr. 20'000.–;

                                         che, considerati il tipo di procedura e la futura istruttoria, il primo giudice ha confermato la richiesta di un anticipo di fr. 9'000.– ritenendolo adeguato;

                                         che il reclamante obietta di avere indicato al Pretore “di essere privo di qualsiasi entrata finanziaria in quanto inabile a causa delle lesioni riportate nell’incidente della circolazione 23.09.2013, del quale è rimasto vittima”;

                                         che, tuttavia, l’interessato nemmeno pretende di avere anche solo tentato di documentare la sua situazione finanziaria, segnatamente la sua asserita precarietà economica, né invero ha mai espresso una disponibilità in tal senso;

                                         che peraltro una richiesta di riduzione da fr. 9'000.– a fr. 3'000.– neppure si concilia con la pretesa assenza di qualsiasi disponibilità economica, sicché da questo punto di vista al Pretore non si può neppure rimproverare di avere accertato in modo manifestamente errato i fatti;

                                         che d’altra parte, nell’applicazione delle tariffe stabilite per le spese giudiziarie (art. 96 CPC), l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento e l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere;

                                         che, come rammentato dal Pretore con riferimento all’art. 7 LTG, a fronte di una pretesa quantificato dall’attore in complessivi fr. 211'150.–,  l’anticipo di fr. 9'000.– si situa appunto fra il tasso minimo e massimo previsto per la corrispondente fascia di valore litigioso;

                                         che di conseguenza l’importo così stabilito non configura né un eccesso né un abuso di potere, escludendo così a priori una qualsiasi ipotesi di applicazione errata del diritto;

                                         che, tutto ciò considerato, il reclamo dev’essere respinto;

                                         che le spese processuali, stabilite in fr. 200.– in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte;

                                         che, manifestamente infondato, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 5 marzo 2019 di RE 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali, stabilite in fr. 200.– e già anticipate dal reclamante, restano a suo carico.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 5 marzo 2019 alla controparte):

–     ; – .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso, quantificato in fr. 211'150.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

13.2019.23 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.07.2019 13.2019.23 — Swissrulings