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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.07.2019 13.2019.17

9 juillet 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·2,606 mots·~13 min·5

Résumé

Reclamo in materia di anticipo delle spese processuali. Inammissibile per carenza del presupposto processuale di valida rappresentanza in quanto proposto dal destinatario dell'anticipo, rispettivamente per mancanza dell'interesse degno di protezione a ricorrere in quanto proposto dalla controparte

Texte intégral

Incarto n. 13.2019.17/18

Lugano 9 luglio 2019/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2018.285/CA.2018.427/CA.2019.44 (divorzio con accordo completo e provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con domanda dell’8 novembre 2018 da

RE 2

 e     RE 1 patrocinato dall’avv.  PA 1

e ora sul reclamo 20 febbraio 2019 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 8 febbraio 2019 con cui il Pretore aggiunto ha assegnato a RE 2un termine suppletorio per versare l’anticipo delle spese processuali;

ritenuto

in fatto:                   A.   RE 2, (1967) e RE 1 (1962) si sono uniti in matrimonio il 30 giugno 1990 a __________. Dalla loro unione sono nati i figli V__________ (1990) e D__________ (1993), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.

                                         Con istanza di adozione di misure a protezione dell’unione coniugale 19 ottobre 2016 RE 2, rappresentata dall’avv. __________, ha chiesto l’adozione di misure di protezione dell’unione coniugale, e meglio l’autorizzazione dei coniugi a vivere separati e l’assegnazione a lei dell’appartamento coniugale. Quali misure a tutela della personalità ha poi chiesto che fosse fatto divieto al marito di rientrare al domicilio coniugale, di avvicinarsi alla moglie in un raggio inferiore a 200 metri o di importunarla in altro modo. Ha altresì chiesto una provisio ad litem di fr. 5'000.- a carico del marito e, in subordine, di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

                                         Con decisione supercautelare 20 ottobre 2016 il Pretore ha accolto la domanda limitatamente alle misure di protezione della personalità ed ha convocato le parti.

                                         Con scritto 21 ottobre 2016 l’avv. PA 1 si è legittimato quale rappresentante di RE 1, postulando il beneficio del gratuito patrocinio per il medesimo.

                                         A seguito del ritiro dell’istanza da parte della moglie, l’istanza è stata stralciata dai ruoli con decreto 3 febbraio 2017.

                                         Nel corso del mese di giugno 2018 i coniugi si sono poi separati, la moglie lasciando il domicilio coniugale di __________ per trasferirsi a __________.

                                  B.   In data 8 novembre 2018 RE 2e RE 1, congiuntamente rappresentati dall’avv. PA 1, hanno introdotto una domanda di divorzio comune con accordo completo innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano. Oltre al riconoscimento del gratuito patrocinio inclusi i costi di rappresentanza legale dell’avv. PA 1, essi hanno postulato l’autorizzazione a vivere separati già in via cautelare. Nel merito hanno poi chiesto di sciogliere per divorzio il loro matrimonio e di omologare la relativa convenzione 7 novembre 2018 (doc. T) sulle conseguenze accessorie.

                                  C.   Il 9 novembre 2018 le parti sono state invitate a trasmettere alcuni documenti e citate per l’audizione dei coniugi e il contraddittorio. Il 15 novembre 2018 il Pretore aggiunto ha ulteriormente integrato la richiesta di invio di documenti.

                                         Con decisione 3 gennaio 2019, rilevato che l’avv. PA 1 non poteva rappresentare la moglie in quanto già patrocinatore del marito in una precedente vertenza a tutela dell’unione coniugale, il Pretore aggiunto ha invitato RE 2 a comunicare se intendeva avvalersi di un altro legale, equiparando il suo silenzio alla volontà di procedere con atti propri. Nel contempo ha posticipato l’udienza.

                                  D.   Il 4 gennaio 2019 il Pretore aggiunto ha sollecitato l’invio di documenti mancanti e, poiché la moglie sembrava in grado di far fronte alle spese di procedura, le ha assegnato un termine di 20 giorni per anticipare fr. 600.– di spese processuali.

                                         L’avv. PA 1 ha trasmesso i documenti e, in via supercautelare, il 28 gennaio 2019 ha rinnovato la domanda di autorizzazione a vivere separati, così da consentire al marito di accedere all’assistenza pubblica cantonale. Il 30 gennaio 2019 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta, ribadito al legale di non potere agire per la moglie e confermato la già prefissata citazione per l’audizione dei coniugi e il contraddittorio cautelare.

                                  E.   Scaduto infruttuoso il termine per il versamento dell’anticipo delle spese processuali, con ordinanza 8 febbraio 2019 il Pretore aggiunto ha fissato alla moglie un termine suppletorio di 10 giorni per procedervi, con l’avvertenza che in caso di decorrenza infruttuosa non sarebbe entrato nel merito della domanda di divorzio.

                                  F.   Con reclamo 20 febbraio 2019 RE 1 e RE 2, rappresentati dall’avv. PA 1, chiedono ora di annullare la predetta ordinanza e di rinviare l’incarto per decidere sulle domande di gratuito patrocinio, citare le parti per la discussione cautelare e di merito, porre le spese processuali a carico dello Stato e riconoscere loro un’indennità di fr. 800.– per ripetibili. Anche per il reclamo postulano il gratuito patrocinio inclusa l’assistenza legale dell’avv. PA 1.

                                  G.   Nel contempo i reclamanti hanno chiesto la ricusazione del Pretore aggiunto, che questi ha contestato sospendendo la trattazione della domanda di divorzio e i relativi incidenti cautelari.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione in materia di anticipazione delle spese costituisce una disposizione ordinatoria processuale che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

                                         Nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta ai reclamanti in data 11 febbraio 2019 (estratti “tracciamento degli invii” del 25 febbraio 2019). Rimesso alla posta il 20 febbraio 2019 il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                2.1   In difetto del pagamento dell’anticipo spese di fr. 600.– chiesto con ordinanza 4 gennaio 2019, il Pretore aggiunto ha assegnato all’interessata un termine suppletorio di 10 giorni per porvi rimedio, con l’avvertenza di non entrata nel merito della domanda di divorzio in caso di mancato versamento. Il primo giudice ha inoltre annullato la prefissata udienza.

                                2.2   Il reclamo invoca i motivi di ricusazione, il diritto dell’avv. PA 1 di rappresentare entrambe le parti, il diritto dei reclamanti al gratuito patrocinio per il reclamo e il bisogno di celerità e urgenza per permettere al marito di accedere alla pubblica assistenza. Censura la lesione dei diritti procedurali e costituzionali della moglie vista l’oggettiva impossibilità di pagare l’anticipo. Il diritto all’assistenza giudiziaria includendo quello di stare in giudizio senza riguardo ai propri mezzi finanziari, un suo mancato pagamento si traduce anche in rinuncia imposta al marito alla domanda comune di divorzio nonostante il consenso totale della moglie, precludendogli quindi l’accesso alla giustizia.

                                   3.   Ora, giova qui premettere che la questione della ricusazione del Pretore aggiunto è oggetto della contestuale istanza presentata in data 20 febbraio 2019 (sopra, consid. G), ed esula dal presente reclamo. Di modo che, a priori, ogni disquisizione al riguardo è inconferente, oltre che inammissibile.

                                   4.   In applicazione dell’art. 98 CPC il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale e totale delle spese processuali presumibili. Il beneficio del gratuito patrocinio costituisce un’eccezione a questo principio. Secondo l’art. 118 cpv. 1 lett. a e b CPC il gratuito patrocinio comprende (anche) l’esenzione totale o parziale (a dipendenza della situazione finanziaria del richiedente) dalle spese processuali e dalla loro anticipazione. Secondo l’art. 119 cpv. 1 CPC l’istanza di gratuito patrocinio può essere presentata prima o durante la pendenza della causa, ovvero prima o durante il termine per l’anticipo giusta l’art. 101 cpv. 1 CPC: nel primo caso il tribunale non può esigere alcun anticipo spese fintanto che non è stata presa una decisione sul gratuito patrocinio; nel secondo caso la richiesta di gratuito patrocinio sospende il termine impartito dal giudice per prestare l’anticipo e in caso di reiezione di questa richiesta, il giudice dovrà fissare un nuovo termine per eseguire quest’anticipazione o questo pagamento (DTF 138 III 163 consid. 4.2).

                                   5.   Giusta l’art. 59 CPC il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali, che egli deve verificare d’ufficio (art. 60 CPC). Rientrano fra questi l’interesse degno di protezione dell’attore o istante (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), principio valido anche per i rimedi di diritto sicché anche il reclamante/appellante deve avere un interesse degno di protezione ad impugnare una decisione (Trezzini, op. cit., n. 17 ad art. 59 con rinvio; Zingg, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 24 ad art. 59), e la capacità processuale delle parti (art. 59 cpv. 2 lett. C CPC) e di postulare tramite un rappresentante legale (Trezzini, op. cit., n. 13 ad art. 67 [versione ebook al 1° febbraio 2019 n. 16 ad art. 67]).

                                5.1   Per quanto attiene il mandato di rappresentanza legale, è anzitutto vano il tentativo dell’avv. PA 1 di sfruttare il reclamo in esame per riproporre in veste di “scrivente […] in questa sede il suo diritto a patrocinare ambedue le parti, non essendovi alcun conflitto di interesse, perseguendo ambedue i coniugi gli stessi obiettivi”, con argomentazioni dedotte dall’art. LLCA, segnatamente art. 12 e 13 della medesima. Egli agisce qui a nome e per conto dei suoi pretesi assistiti. E non è dato di vedere l’interesse degno di protezione dei reclamanti a porre in discussione un diritto che il legale rivendica in modo esplicito a titolo personale nell’unico intento di “schiarire le idee al Pretore Aggiunto sull’argomento”. La critica è pertanto inammissibile.

                                5.2   Comunque sia, con ordinanza 3 gennaio 2019 (sopra, consid. C), ribadita poi con successiva ordinanza 30 gennaio 2019 (sopra, consid. D), il Pretore aggiunto ha negato la facoltà all’avv. PA 1 di agire quale rappresentante di RE 2. A prescindere dai motivi addotti che peraltro non possono certo dirsi privi di pertinenza - la questione non è stata oggetto di impugnativa e non può quindi essere ridiscussa in questa sede. Stante il silenzio della moglie, il Pretore aggiunto ha ritenuto a ragione che la stessa intendeva procedere per atti propri e non con l’ausilio di un legale, tanto che dal 3 gennaio 2019 gli atti processuali sono stati inviati a lei personalmente, inclusa appunto la decisione impugnata 8 febbraio 2019. La moglie aveva senz’altro la capacità processuale di impugnare personalmente foss’anche affidandosi ad un altro legale - quest’ultima decisione. Ma così non è stato. Difettando l’avv. PA 1 della capacità di postularne la modifica in sua rappresentanza, in quanto proposto a nome di RE 2 il reclamo è inammissibile per carenza del relativo presupposto processuale.

                                5.3   RE 1 si pretende toccato dall’obbligo di pagamento dell’anticipo di fr. 600.– di spese processuali a carico della moglie (decisione impugnata, pag. 1) poiché era evidente che la stessa non vi avrebbe mai potuto far fronte. Ma invano. Certo, l’ingiunzione di pagamento è accompagnata dell’avvertenza che il mancato versamento dell’anticipo avrebbe comportato la non entrata in materia sulla domanda comune di divorzio e il conseguente carico delle relative spese alle parti (decisione impugnata, pag. 2). Tuttavia, egli non ne può dedurre un proprio e personale interesse degno di protezione a ricorrere contro una decisione che impone un obbligo di fare a carico di sua moglie. Il reclamo chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullare l’anticipo posto a carico di quest’ultima e decidere sulla domanda di gratuito patrocinio delle parti (reclamo, pag. 2). Ma proprio perché non è il marito a dover pagare l’anticipo (sopra, consid. 4), la richiesta - pur legittima che sia - che il Pretore aggiunto si determini sulla propria domanda di gratuito patrocinio non ha portata pratica ai fini del presente giudizio. Peraltro, sotto il profilo del preteso timore a che, qualora la controparte non dia seguito alle proprie incombenze, si concretizzi una decisione di non entrata in materia, il gravame del marito risulta quantomeno prematuro. Quale destinataria dell’obbligo di anticipo la moglie avrebbe per contro e senz’altro avuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione impugnata e al contestuale esame da parte del primo giudice della sua domanda di gratuito patrocinio (sopra, consid. 4). Di ciò il marito non si può tuttavia prevalere, poiché il diritto all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönliche Anspruch”) sicché titolare è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge (Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 117 con riferimenti). Ne consegue che, per finire, in quanto presentato da RE 1 il reclamo è sprovvisto del necessario presupposto processuale dell’interesse degno di protezione a ricorrere. Una volta di più il gravame si rivela inammissibile.

                                   6.   Richiamati i suesposti motivi, il reclamo risulta inammissibile da ogni punto di vista. A prescindere da ciò, nel caso concreto e a futura memoria giova nondimeno evidenziare che - per quanto si detto (sopra, consid. 4) - il decorso infruttuoso del termine suppletorio assegnato con ordinanza 8 febbraio 2019 non può comportare (ancora) la non entrata in materia sulla domanda di divorzio e il conseguente stralcio della relativa causa. Sarà in effetti necessario che il Pretore aggiunto evada dapprima le domande di gratuito patrocinio di entrambe le parti. Rilevato che la moglie ha firmato personalmente la richiesta comune di divorzio, la contestuale domanda di gratuito patrocinio risulta validamente introdotta, e ciò a prescindere dalla capacità dell’avv. PA 1 di rappresentarla. A dipendenza dell’esito delle relative richieste, andrà, se del caso, riconsiderata l’assegnazione di un nuovo termine per l’anticipo spese.

                                   7.   Stante la situazione, le spese processuali sarebbero da porre a carico del patrocinatore in applicazione dell’art. 107 CPC. Egli sapeva di non poter rappresentare la moglie (sopra, consid. 5.2) ed era altresì palese che il marito non aveva un interesse degno di protezione a proporre reclamo (sopra, consid. 5.3). Eccezionalmente si prescinde comunque dal prelevarne.

                                   8.   Alla stregua del suo reclamo, risulta inammissibile la domanda di gratuito patrocinio della moglie presentata dal legale sprovvisto della capacità di postulare a suo nome e per suo conto. A fronte di un reclamo privo di un interesse degno di protezione a ricorrere e che sin dall’inizio non presentava probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC), la domanda di gratuito patrocinio di RE 1 va invece respinta indipendentemente dalla sua indigenza (art. 117 lett. a CPC).

                                   9.   Il reclamo, stante il giudizio di manifesta inammissibilità, può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 20 febbraio 2019 di RE 1 è inammissibile.

                                   2.   La domanda 20 febbraio 2019 di gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.

                                   3.   Il reclamo 20 febbraio 2019 di RE 2 è inammissibile.

                                   4.   La domanda 20 febbraio 2019 di RE 2 è inammissibile.

                                   5.   Non si prelevano spese.

                                   6.   Notificazione (unitamente al reclamo 20 febbraio 2019 alla controparte):

–     ; – .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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