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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 02.01.2019 13.2018.72

2 janvier 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·981 mots·~5 min·4

Résumé

Reclamo contro decisione in materia di prove (quesiti peritali). Il rischio di un giudizio di merito negativo, suscettibile di causare una dilatazione dei tempi e un aumento dei costi di procedura non è costitutivo di un pregiudizio difficilmente riparabile

Texte intégral

Incarto n. 13.2018.72

Lugano 2 gennaio 2019/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,  

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2018.50 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 20 aprile 2015 da

 CO 1  patrocinata dall’  PA 2   

contro

 RE 1  patrocinato dall’  PA 1   

e ora sul reclamo 15 ottobre 2018 di RE 1 contro l’ordinanza 28 settembre 2018 con cui il Pretore ha deciso sull’ammissibilità dei quesiti peritali;

ritenuto

in fatto e diritto:          che con petizione 20 aprile 2015 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 260'000.- a titolo di risarcimento per minor valore del fondo da essa acquistato dal convenuto;

                                         che con la risposta di causa il convenuto si è opposto integralmente alla petizione;

                                         che la parte attrice ha chiesto quale mezzo di prova una perizia intesa ad accertare l’esistenza e la portata dei difetti nonché il minor valore e i danni;

                                         che con ordinanza 9 aprile 2018 il Pretore ha ammesso la prova peritale e assegnato all’attrice un termine per inoltrare i propri quesiti, che questa ha inoltrato il 3 maggio 2018;

                                         che il 29 maggio 2018 il convenuto ha inoltrato i propri controquesiti, cui l’attrice si è opposta;

                                         che con decisione 28 settembre 2018 il Pretore ha ammesso i quesiti peritali, respingendo per contro tutti i controquesiti;

                                         che con reclamo 15 ottobre 2018 RE 1 si aggrava contro l’ordinanza 28 settembre 2018 chiedendone l’annullamento e postulando il rinvio dell’incarto al Pretore per nuova decisione;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

                                         che l’ordinanza qui in esame, con cui il Pretore ha deciso in merito ai quesiti peritali, è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

                                         che la sentenza impugnata è pervenuta al legale di parte convenuta il 5 ottobre 2018, sicché il gravame qui in esame, rimesso alla posta il 15 ottobre 2018, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;

                                         che per l’art. 320 CPC con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che, inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;

                                         che il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che la sola enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente;

                                         che a mente del reclamante il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile consiste nel fatto che una sua eventuale condanna avrebbe quale conseguenza il rimedio dell’appello, ciò che protrarrebbe il procedimento per diversi anni, comportando pure un aumento delle spese processuali, senza tener conto delle difficoltà derivanti dal dover completare successivamente la perizia;

                                         che l’argomentazione del reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo, suscettibile di causare una dilatazione dei tempi e un aumento dei costi della procedura;

                                         che tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, poiché il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause, e così il pericolo che una delle parti - o entrambe impugnino la decisione finale a loro sfavorevole, causando così una dilatazione dei tempi e dei costi della procedura;

                                         che, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione del Pretore;

                                         che, abbondanzialmente, nella misura in cui il reclamante si duole della mancata ammissione dei quesiti 7, 8 e 12 - con i quali egli solleva la questione della tempestività della notifica dei difetti - gioverà rilevare come il reclamo sia infondato;

                                         che, in effetti, la questione è stata oggetto di una decisione incidentale con cui la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha accertato la tempestività della notifica stessa (art. 237 cpv. 1 CPC);

                                         che tale accertamento non è più suscettibile di essere rimessa in discussione, sicché l’assunzione di prove su questo tema non è di alcuna utilità;

                                         che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;

                                         che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 800.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente;

                                         che non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il reclamo 15 ottobre 2018 di RE 1 è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 800.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 15 ottobre 2018 alla controparte):

-     ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

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