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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 05.12.2017 13.2017.49

5 décembre 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,839 mots·~9 min·2

Résumé

Diniego di gratuito patrocinio. Legittimazione a proporre reclamo. La scelta del patrocinatore incombe al giudice, che deve preventivamente autorizzare anche l'eventuale interruzione della rappresentanza, pena il mancato riconoscimento del gratuito patrocinio

Texte intégral

Incarto n. 13.2017.49

Lugano 5 dicembre 2017/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc

avverso la decisione 19 aprile 2017 con cui il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza 14 febbraio 2017 di gratuito patrocinio di PI 1 e la domanda 18 aprile 2017 dell'RE 1 tesa alla tassazione della sua nota professionale;

ritenuto

in fatto:                          che con istanza 14 febbraio 2017 PI 1 ha convenuto in giudizio il marito PI 2 chiedendo l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale, già in via cautelare, e l'ammissione al gratuito patrocinio inclusi i costi di rappresentanza nella persona dell'avv. __________;

                                         che a complemento della sua istanza di gratuito patrocinio il 9 marzo 2017 PI 1, tramite l'avv. __________, ha trasmesso alla Pretura il certificato d'uso per l'ammissione all'assistenza giudiziaria debitamente vidimato dal comune di domicilio;

                                         che con osservazioni 24 marzo 2017 anche PI 2 ha postulato l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale e il beneficio del gratuito patrocinio comprensivo delle spese di rappresentanza dell'PA 1;

                                         che in occasione delle udienze 24 marzo 2017 e 7 aprile 2017, e per l'istanza di modifica di provvedimenti cautelare dell'11 aprile 2017, PI 1 è stata assistita dall'RE 1, titolare dello studio legale dove è attiva l'avv. __________;

                                         che il 18 aprile 2017 l'RE 1 ha informato il Pretore aggiunto di non più rappresentare PI 1 e ha postulato la tassazione della nota d'onorario per le prestazioni legali svolte tra il 10 gennaio e il 10 aprile 2017, quantificate in complessivi fr. 3'853.40 (fr. 313.– di spese, fr. 3'255.– di onorario, fr. 285.40 di IVA all'8%);                                                           

                                         che con decisione 19 aprile 2017 il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio presentata da PI 1 e ha parimenti respinto l'istanza con cui l'RE 1 chiedeva la tassazione della sua nota professionale; 

                                         che con reclamo 2 maggio 2017 l'RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso di accogliere integralmente l'istanza di gratuito patrocinio di PI 1 e di disporre il rinvio dell'incarto al Pretore aggiunto affinché proceda alla tassazione della citata nota d'onorario;

                                         che né PI 1 né la controparte sono state chiamate ad esprimersi;

considerato

in diritto:                        che giusta l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo;

                                         che la domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni;

                                         che nel caso concreto la decisione impugnata, notificata il 20 aprile 2017, è pervenuta al reclamante il giorno successivo, motivo per cui, spedito martedì 2 maggio 2017 (vista la festività del 1° maggio 2017), il reclamo in esame è per effetto dell'art. 142 cpv. 3 CPC tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;

                                         che il Pretore aggiunto ha evidenziato come, a prescindere da un'ipotesi di modifica di nominativo del patrocinatore dall'avv. __________ all'RE 1, di fatto la tassazione di una nota d'onorario fosse conseguente l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (decisione impugnata, pag. 1), istanza questa che non si poteva accogliere in virtù della oramai intervenuta cessazione del mandato conferito all'RE 1 (decisione impugnata, pag. 2), e, pertanto, di come non potesse nemmeno essere ammessa la tassazione della relativa nota d'onorario (decisione impugnata, pag. 2);

                                         che il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönliche Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio 2005);

                                         che, a differenza del titolare di tale diritto, il suo patrocinatore non può insorgere a titolo personale avverso la decisione che nega il gratuito patrocinio al proprio assistito, a meno che concorrano casi eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla base della sua mancata nomina a patrocinatore d'ufficio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasen-böhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 121; Bühler, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121);

                                         che, pacifica l'intervenuta cessazione con effetto al 18 aprile 2017 del mandato di rappresentanza conferito allo studio legale dell'RE 1, per quanto si consideri “legittimato ad inoltrare il presente atto ricorsuale in quanto direttamente toccato dalla decisione del 19 aprile 2017” (reclamo, pag. 3 n. I/A) il reclamante non sostanzia affatto l'esistenza di circostanze eccezionali che gli consentano di insorgere a titolo personale contro la stessa;

                                         che, in difetto della legittimazione a ricorrere contro il diniego di gratuito patrocinio della sua ex assistita, il suo reclamo è quindi inammissibile;

                                         che a ben vedere, in assenza di un reclamo della titolare del diritto all'assistenza giudiziaria, anche l'evocata lesione dell'art. 117 CPC imputata al Pretore aggiunto per non avere esaminato la documentazione a sostegno dell'istanza di gratuito patrocinio, segnatamente i presupposti di indigenza e di probabilità di successo (reclamo, pag. 6 n. 3), e la conseguente eccepita lesione del diritto di essere sentito per carente motivazione del giudizio pretorile (reclamo, pag. 5 seg. n. 2 e pag. 9 n. 4) risultano invero inammissibili;

                                         che, volendo da ciò prescindere, giova per il resto evidenziare che il reclamo sarebbe comunque votato all'insuccesso a fronte della pretestuosità delle censure sollevate nel merito e che non sono costitutive dei motivi giusta l'art. 320 CPC;

                                         che invano il reclamante contesta di avere presentato una richiesta di nomina di patrocinatore d'ufficio (reclamo, pag. 7 n. 4), rimproverando al Pretore aggiunto un giudizio arbitrario laddove non ha ritenuto possibile designare l'RE 1 quale patrocinatore d'ufficio a motivo della oramai già intervenuta cessazione del mandato conferitogli da PI 1;

                                         che, di fatto, con l'istanza 14 febbraio 2017 era chiesto che “la signora PI 1 è posta al beneficio del gratuito patrocinio, con esenzione delle spese processuali e copertura delle spese legali a favore dell'avv. __________” (pag. 9);

                                         che, ciò posto, in regime di gratuito patrocinio assurge al ruolo di patrocinatore d'ufficio il rappresentante legale che viene remunerato dal Cantone (art. 122 cpv. 1 lett. a CPC), la cui scelta incombe al giudice e non già alla parte, che può - invero - limitarsi ad esprimere una propria preferenza non vincolante (art. 119 cpv. 2 seconda frase CPC; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2017, n. 26 ad art. 118 e n. 12 ad art. 119);

                                         che mal posta è pure ogni disquisizione volta ad escludere una modifica di persona, agente quale patrocinatore di PI 1, dall'avv. __________ - dipendente dello studio legale di cui il reclamante è titolare e, in subdelega del quale, è legittimata a rappresentarne i clienti - all'RE 1 (reclamo, pag. 8 n. 4);

                                         che in effetti il Pretore aggiunto ha lasciato aperta tale questione, limitandosi a sancire il principio secondo cui la tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore era subordinata alla preventiva ammissione al gratuito patrocinio della sua assistita, eventualità che in concreto non si realizzava a causa dell'oramai cessato rapporto di mandato in capo all'RE 1;

                                         che peraltro, diversamente da quanto lascia intendere il reclamante (reclamo, pag. 9 n. 4) e alla stessa stregua di un patrocinatore d'ufficio già designato (Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118), in virtù del compito pubblico che un aspirante gratuito patrocinatore mira ad assolvere, va ritenuto che la revoca unilaterale o d'intesa con il proprio assistito di un incarico di rappresentanza legale non sottostà all'art. 404 CO bensì alla preventiva autorizzazione del giudice;    

                                         che, da questo punto di vista pertanto, comunicando al Pretore aggiunto - oltretutto senza particolari giustificazioni - la semplice intervenuta cessazione del suo mandato di rappresentanza e pretendendo la tassazione della sua nota professionale, il reclamante si è in pratica arrogato di una facoltà che non gli competeva nel senso di dare per implicita e scontata l'autorizzazione da parte di questo giudice;

                                         che, così stando le cose, non è dato a vedere perché al Pretore aggiunto si sarebbe dovuto rimproverare di avere respinto l'istanza di gratuito patrocinio 14 febbraio 2017 e la contestuale richiesta di tassazione 18 aprile 2017; 

                                         che la procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non essendo, diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6), le spese processuali sono fissate in fr. 250.– giusta l'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e poste a carico del reclamante soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che, non essendo state raccolte osservazioni, non si pone invece la questione delle ripetibili.                                           

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 2 maggio 2017 dell'RE 1 è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali sono fissate in fr. 250.– e poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.                          

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 2 maggio 2017 alle parti in causa):

–     ; – ; – ;  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF. La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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