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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 21.07.2017 13.2017.39

21 juillet 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·2,048 mots·~10 min·2

Résumé

Reclamo contro una multa disciplinare inflitta per rifiuto indebito a cooperare a un terzo sentito quale teste. Escluso un eccesso o un abuso del potere si apprezzamento del giudice

Texte intégral

Incarto n. 13.2017.39

Lugano 21 luglio 2017/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo di

RE 1   

proposto contro la decisione 5 aprile 2017 con cui il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Campagna gli ha inflitto una multa disciplinare di fr. 250.–, pronunciata nell'ambito della causa inc. n. OR.2013.31 promossa con petizione 3 ottobre 2013 da

CO 1  patrocinato dall'  PA 1   

contro

 CO 2   

ritenuto

in fatto:                   A.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione 3 ottobre 2013, introdotta davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, CO 1 ha chiesto la condanna di CO 2 al pagamento di una mercede complessiva di fr. 70'210.– oltre interessi per prestazioni lavorative, e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta all'esecuzione che aveva promosso. La convenuta vi si è opposta con risposta 12 dicembre 2013.

                                  B.   All'udienza del 22 settembre 2014 RE 1 è stato sentito in qualità di teste - insieme ad altri - dal Pretore aggiunto. Le dichiarazioni rilasciate in quella sede sono poi sfociate, su denuncia, in un procedimento penale per falsa testimonianza a carico delle persone sentite, in conseguenza di cui il processo civile è stato sospeso.

                                  C.   Con decisione 21 febbraio 2017 il Pretore aggiunto, richiamati dal Ministero pubblico i verbali d'interrogatorio, ha poi disposto la riassunzione del teste RE 1 e di altri due. Il 13 marzo 2017 il primo giudice ha citato gli interessati per il 5 aprile 2017, con le comminatorie di legge in caso di rifiuto a cooperare. 

                                  D.   All'udienza del 5 aprile 2017 il Pretore aggiunto ha constatato a verbale la mancata comparizione di RE 1 e l'assenza di una sua giustificazione. In applicazione dell'art. 167 CPC ha quindi inflitto all'interessato una multa disciplinare di fr. 250.–.

                                  E.   Con scritto 10 aprile 2017 RE 1 insorge ora davanti al Tribunale d'appello contro il citato verbale 5 aprile 2017. Precisa di avere completamente dimenticato la convocazione all'udienza a causa di un gravissimo lutto che aveva colpito l'azienda di cui egli era direttore e, scusandosi, chiede comprensione. 

                                         Il 12 aprile 2017 il Pretore aggiunto ha invitato RE 1 a documentare la morte della sua dipendente entro 5 giorni, lasciando presagire la possibilità di una revoca della multa così inflitta. La relativa ordinanza, spedita con invio raccomandato, non è stata ritirata dall'interessato. 

                                         Il reclamo non è stato notificato alle parti in causa. 

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione con cui il 5 aprile 2017 il Pretore aggiunto ha inflitto una multa disciplinare ai sensi dell'art. 167 cpv. 1 lett. a CPC, è impugnabile giusta i combinati art. 167 cpv. 3, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c LOG, con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d'appello.   

                                         Nel caso concreto la decisione impugnata è stata notificata a RE 1 il 5 aprile 2017. Trattato quale reclamo lo scritto 10 aprile 2017, giunto l'indomani alla cancelleria del Tribunale d'appello, è quindi senz'altro tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. 

                                         Pur non avendo qualità di parte in causa nella controversia giudiziaria pendente davanti al Pretore aggiunto, RE 1 è legittimato a impugnare la decisione 5 aprile 2017 in applicazione dell'art. 167 cpv. 3 CPC.

                                         Per contro la procedura di comminazione ad un terzo di una multa disciplinare segue un procedimento secondario distinto da quello principale, e che non riconosce alle parti in causa alcun diritto processuale (Hasenböhler, in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a ed., 2016, n. 11 ad art. 167; Higi, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, art. 1-196, 2a ed., 2016, n. 22 ad art. 167; Rüetschi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. II, 2012, n. 6 ad art. 167).

                                   2.   Giusta l'art. 320 CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l'applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                2.1   L'art. 160 CPC prevede un obbligo generale delle parti e dei terzi di cooperare all'assunzione delle prove nel processo civile. Il giudice deve informare le parti e i terzi sull'obbligo di cooperazione, sul diritto di rifiutarsi di cooperare e sulle conseguenze in caso di mancata cooperazione (art. 161 CPC). In caso di rifiuto indebito di cooperare di un terzo, il giudice può infliggergli una multa disciplinare fino a 1'000.– franchi (art. 167 cpv. 1 lett. a CPC), pronunciare la comminatoria penale secondo l'art. 292 CP (lett. b), ordinare l'esecuzione coattiva (lett. c), rispettivamente addossargli le spese giudiziarie causate dal rifiuto (lett. d).

                                2.2   L'inosservanza di un termine o la mancata comparizione ha le stesse conseguenze del rifiuto indebito di cooperare (art. 167 cpv. 2 CPC), e si realizzano ogni qual volta esse non vengono giustificate rispettivamente non sono giustificabili (Higi, op. cit., n. 19 ad art. 167; Rüetschi, op. cit., n. 18 ad art. 167). Si pensi ad esempio all'immotivata mancata comparsa di un teste, alla mancata comparsa di un teste a cui è stata negata la richiesta di dispensa o di rinvio, al reiterato mancato ritiro di citazioni, decisioni o scritti, o al rifiuto di produrre dei documenti espressamente richiesti, ecc. (Higi, op. cit., n. 20 ad art. 167).

                                2.3   La multa è un mezzo coercitivo indiretto per indurre il terzo a cooperare (Hasenböhler, op. cit., n. 10 ad art. 167; Rüetschi, op. cit., n. 5 ad art. 167). Entro i limiti posti dall'art. 167 cpv. 1 lett. a CPC, l'autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento nel fissare l'ammontare della sanzione (Hasenböhler, op. cit., n. 12 ad art. 167; Higi, op. cit., n. 23 ad art. 167; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 167), sicché l'istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità interviene solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere (Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 167). Una successiva valida scusante del terzo per l'indebito rifiuto a cooperare può comportare la riduzione o addirittura l'annullamento della multa  (Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 167; Hasenböhler, op. cit., n. 13 ad art. 167).  

                                   3.   Ora, nel presente caso non si evidenziano gli estremi per ritenere che il Pretore aggiunto abbia ecceduto o finanche abusato del suo potere d'apprezzamento infliggendo al reclamante la multa disciplinare di fr. 250.–.

                                3.1   La citazione dell'interessato per il 5 aprile 2017 all'udienza di audizione testi indica tutte le necessarie comminatorie di legge che sanciscono l'obbligo dei terzi di cooperare, i presupposti per un loro lecito rifiuto e le conseguenze in caso di rifiuto indebito (citazione 13 marzo 2017 nel plico di documenti trasmessi dalla Pretura il 24 aprile 2017). Ciò detto, pacifica la sua mancata comparsa all'udienza così fissata, l'interessato non pretende nemmeno di avere in quella sede preventivamente o contestualmente tentato di giustificare la sua assenza. Il Pretore aggiunto ha pertanto correttamente ritenuto a verbale che “il teste non è comparso e non ha giustificato la sua assenza” (decisione impugnata, pag. 1). In virtù del margine di apprezzamento di cui disponeva il primo giudice ha quindi optato per la multa disciplinare, stabilendone l'ammontare in fr. 250.–, cifra che rientra nei parametri posti dall'art. 167 cpv. 1 lett. a CPC. Sotto questo profilo non emergono quindi né accertamenti manifestamente errato dei fatti né errate applicazioni del diritto. Di modo che, al riguardo, la decisione impugnata non può essere censurata.

                                3.2   Davanti a questa Camera il reclamante indica “che a causa di un gravissimo lutto nella mia azienda di cui io sono direttore, preso dal forte dispiacere mi è sfuggito dalla mente il giorno dell'udienza”. Adducendo questa circostanza, il reclamante sembra così voler confortare la tesi secondo cui la sua assenza debba considerarsi in qualche modo giustificata e quindi scusabile. Ma invano. Certo la circostanza evocata è evidentemente tragica e, come tale, merita assoluto e ampio rispetto per le persone coinvolte. Nondimeno, a sostegno della motivazione da lui invocata, l'interessato fornisce una spiegazione generica e limitata, non circostanziata e sprovvista di ogni minimo riferimento concreto. E questo non consente di ricondurla ad un preciso e tangibile contesto, né definisce un quadro chiaro dell'accaduto. Invero poi, il divieto di nuove conclusioni, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC) non avrebbe comunque consentito di ritenere che, fissando quella multa, il Pretore aggiunto era tutto sommato incorso in un abuso o in un eccesso del suo potere di apprezzamento. Non potendosi, una volta ancora, individuare elementi a sostegno di un accertamento manifestamente errato nei fatti o di un'errata applicazione del diritto, la decisione impugnata sarebbe quindi stata ad ogni modo confermata.   

                                3.3   Giova d'altra parte evidenziare che, non appena informato del reclamo, con scritto 12 aprile 2017 il Pretore aggiunto ha immediatamente invitato il teste interessato “a completare il suo scritto giustificativo 10 aprile, documentando la morte della sua dipendente” e a dargli “un suo riscontro entro i prossimi 5 giorni”, sottolineando  che non escludeva “di revocare la multa decisa in occasione dell'udienza del 5 aprile scorso” (scritto 12 aprile 2017 nel plico di documenti trasmessi dalla Pretura il 24 aprile 2017). L'invio raccomandato è tuttavia ritornato al Pretore aggiunto per mancato ritiro (scritto 24 aprile 2017 Pretore aggiunto/Tribunale d'appello). Approccio questo noncurante e che RE 1 ha altresì riservato alla prima richiesta di anticipo spese per il reclamo, ritornata alla cancelleria di questa Camera il 9 maggio 2017. Di modo che, neppure alla luce di questi sviluppi, potrebbe giustificarsi un ipotesi di confronto con un annullamento della decisione impugnata e un rinvio al primo giudice per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC). Per il Pretore aggiunto resta evidentemente impregiudicata la facoltà di revoca della multa, laddove ne ritenesse dati i presupposti. 

                                   4.   Le spese processuali sono a carico del reclamante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello, la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 200.–, già anticipati dal reclamante. Non si assegnano ripetibili, il reclamo non avendo fatto oggetto di notifica, le parti in causa non avendo qualità di parte nel procedimento di comminazione di una multa disciplinare al terzo (sopra, consid. 1).

Per i quali motivi:

pronuncia:              1.   Il reclamo 10 aprile 2017 di RE 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali, fissate in fr. 200.– e già anticipate dal reclamante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

–    .  

                                         Comunicazione:

                                         – alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna;

                                         – ;

                                         – .

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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