Incarto n. 13.2016.20
Lugano 16 agosto 2017/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Lardelli e Celio
vicecancelliera:
Locatelli
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2012.611 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 1° giugno 2012 da
RE 1 patrocinata dall'avv. __________
e ora, limitatamente a questa sede di giudizio, in subdelega dall' PA 1 ,
contro
e ora sul reclamo 29 febbraio 2015 (recte: 2016) di RE 1, rispettivamente dell'avv. PA 1 nel ruolo di interveniente adesiva, contro la decisione 12 febbraio 2016 con cui il Pretore aggiunto non ha ammesso l'avv. PA 1 al patrocinio d'ufficio della ricorrente, dichiarando irricevibile la relativa domanda di tassazione della nota professionale;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti in matrimonio l'11 settembre 1987. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (29 agosto 1989) e __________ (21 marzo 1994). Con istanza 1° giugno 2012, introdotta davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona, RE 1 ha chiesto l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale nel senso di una regolamentazione della vita separata e del mantenimento della famiglia. L'istante ha nel contempo postulato l'ammissione al gratuito patrocinio e la nomina a patrocinatrice d'ufficio dell'avv. PA 1.
B. Con decreto supercautelare 12 giugno 2012 il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separati e attribuito l'abitazione coniugale in uso alla moglie. A complemento di quest'assetto all'udienza del 28 agosto 2012 le parti hanno concordato il mantenimento provvisorio di moglie e figlia – quest'ultima ancora agli studi – che il Pretore aggiunto ha omologato. Il 7 dicembre 2012, previa sospensione della causa, le parti hanno sottoposto al Pretore aggiunto un ulteriore accordo sui contributi alimentari, impegnandosi entro 6 mesi a elaborare una convenzione di divorzio. Alla scadenza si riservano il riavvio della causa e la ridiscussione sul mantenimento a dipendenza di mezzi e bisogni nel frattempo accertati.
Il procedimento è quindi stato sospeso dal Pretore aggiunto con ordinanza del 7 dicembre 2012.
C. Con scritto 10 febbraio 2016 l'avv. PA 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota professionale per la tassazione, dando atto che il mandato era terminato.
Con decisione 12 febbraio 2016 il Pretore aggiunto ha ritenuto impossibile, vista l'avvenuta rescissione del mandato, la nomina a patrocinatrice d'ufficio della citata legale, e respinto la relativa richiesta. Conseguentemente, egli ha dichiarato irricevibile la domanda di tassazione della nota d'onorario.
Il 18 febbraio 2016 il Pretore aggiunto ha respinto una richiesta di revisione presentata dall'avv. PA 1.
D. Con reclamo 29 febbraio 2016 RE 1 – rappresentata dall'avv. PA 1, agente in subdelega dell'attuale nuova patrocinatrice – insorge contro la precitata decisione. Nel contempo l'avv. PA 1 formula pure istanza di intervento adesivo nella lite. Con il gravame si chiede l'annullamento della decisione 12 febbraio 2016 e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. In via subordinata si postula l'ammissione al gratuito patrocinio e la nomina dell'avv. PA 1 quale patrocinatrice d'ufficio per la procedura di protezione dell'unione coniugale oltre, infine, la tassazione della nota professionale 10 febbraio 2016.
La controparte non è stata chiamata a esprimersi sul reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il giorno 17 febbraio 2016. Il termine per il reclamo è così scaduto il 29 febbraio 2016, protratto per l'art. 142 cpv. 3 CPC al primo giorno feriale seguente. Rimesso alla posta lunedì 29 febbraio il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2. Conformemente all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
La reclamante reputa la decisione impugnata arbitraria, determinanti per l'ammissione al gratuito patrocinio essendo soltanto gli art. 117 e 118 CPC. Pertanto, in quanto fondata sull'intervenuta rescissione del mandato all'avv. PA 1, la reiezione dell'istanza costituisce una manifesta violazione della legge. In particolare, la conclusione anzitempo del mandato non può invalidare il lavoro svolto fino ad allora, poiché a essere determinante è il periodo durante il quale la necessaria assistenza legale è stata prestata. Di fatto la procedura di protezione dell'unione coniugale era terminata, l'attività in capo alla nuova legale avv. __________ riguardando la vertenza di divorzio o separazione. E, adempiuti i presupposti di cui agli art. 117 e 118 CPC, il gratuito patrocinio deve essere concesso in entrambi i casi, anche in presenza di un diverso avvocato.
Dal canto suo l'avv. PA 1 giustifica la sua istanza di intervento adesivo in lite con il manifesto interesse giuridico all'esito del reclamo, la retribuzione delle sue prestazioni professionali essendo altrimenti a rischio.
Sul reclamo di RE 1
3. La reclamante produce davanti a questa Camera un plico di documenti (doc. A a L). L'art. 326 cpv. 1 CPC esclude nuove conclusioni, l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, che non siano quelli considerati dal primo giudice. Il doc. D (a differenza dei doc. AaCeEa G) non fa parte dell'incarto processuale della Pretura: in quanto nuovo è quindi inammissibile. Le procure doc. H (mandato legale conferito all'avv. __________) e doc. I (subdelega del mandato dell'avv. __________ all'avv. PA 1) attestano invece la rappresentanza legale della reclamante in questa sede e sono quindi ammissibili.
4. Per l'art. 117 CPC – che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all'art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) – ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l'esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d'ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
4.1 In virtù del compito pubblico che egli svolge, il patrocinatore d'ufficio instaura con lo Stato un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid. 3a). L'ipotesi di una sua sostituzione non soggiace all'art. 398 cpv. 3 CO: il patrocinatore d'ufficio in carica può in effetti farsi sostituire da un altro avvocato solo previo consenso del giudice e con effetto per il futuro, e non ha diritto a essere remunerato se la sostituzione difetta di questo consenso (Bühler, op. cit., n. 76 ad art. 118). In difetto della preventiva autorizzazione del giudice nemmeno l'ipotesi di una revoca unilaterale o d'intesa con il proprio assistito (giusta l'art. 404 CO) entra in considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118).
Nel Canton Ticino l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.– l'ora (art. 4 cpv. 1 Rtar). Giusta l'art. 5 Rtar poi, salvo diversa decisione del giudice, nelle cause di protezione dell'unione coniugale e in quelle di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale, l'onorario massimo riconosciuto è di fr. 4'200.– (fr. 5'000.– fino al 31 dicembre 2014). Quando le prestazioni effettuate raggiungono tale importo, o quello massimo fissato dal giudice, l'avvocato ha l'obbligo di informare immediatamente il Pretore (art. 8 cpv. 1 Rtar).
4.2 La reclamante reputa la decisione impugnata arbitraria e manifestamente lesiva del diritto per il fatto che, dato atto di come l'istanza 1° giugno 2012 a favore di quest'ultima non fosse ancora stata decisa, il Pretore aggiunto non aveva nominato l'avv. PA 1 quale sua patrocinatrice d'ufficio poiché l'assistenza legale fornitale era oramai già cessata (reclamo, pag. 5 n. 11). Ma il rimprovero è infondato. Certo il Pretore aggiunto ha atteso il 12 febbraio 2016 per pronunciarsi sulla richiesta di patrocinio di cui all'istanza 1° giugno 2012. Premesso che la procedura è rimasta sospesa a far tempo da dicembre 2012, risulta dalla nota onorari e spese che la legale ha continuato a prodigare i suoi servizi e la reclamante a beneficiarne senza mai sollecitare una decisione al riguardo. A mente dell'interessata il Pretore aggiunto doveva procedere alla nomina indipendentemente dall'intervenuta revoca del mandato, determinante essendo il fatto che la legale l'aveva rappresentata nella procedura di protezione dell'unione coniugale (reclamo, pag. 5 n. 11). Se non che, prevalendosi dell'istituto del gratuito patrocinio e quindi del diritto a vedersi remunerate dallo Stato le prestazioni di rappresentanza di cui aveva beneficiato, il legame in essere fra lei e la patrocinatrice da una parte e lo Stato dall'altra va esaminato a dipendenza dei limiti previsti dal diritto pubblico e non delle norme sul mandato. Ora, il 10 febbraio 2016 l'avv. PA 1 ha informato la Pretura che “la signora RE 1 ha declinato il mandato” (doc. E). Tuttavia, per quanto si è detto (sopra, consid. 4.1), senza il preventivo accordo del Pretore aggiunto in un regime di gratuito patrocinio l'assistenza legale non può interrompersi per libera scelta né della patrocinata, né della legale medesima e neppure per loro comune intesa. Di modo che, la censura è infondata.
4.3 La reclamante obietta invero che la cessazione del patrocinio coincide con quella della vertenza di protezione dell'unione coniugale e che l'avv. __________ sarebbe subentrata al suo posto per la sola procedura di divorzio o separazione (reclamo, pag. 6 n. 12 e 13; doc. F). Di ciò non vi è però riscontro. Al Pretore aggiunto l'avv. PA 1 aveva chiesto per conto della sua assistita di sospendere la causa, riservato alle parti “la riattivazione della procedura, quindi la fissazione di un'udienza per la discussione provvisionale” (act. IV). La sospensione è stata pronunciata lo stesso giorno e non risulta che dopo di allora il procedimento sia stato formalmente chiuso. Anzi la stessa procura rilasciata il 29 dicembre 2015 dalla reclamante alla nuova legale menziona la “causa inc. n. 2012.611” (doc. I).
4.4 Non è a ben vedere a caso che, in regime di gratuito patrocinio, l'interruzione del patrocinio d'ufficio e la sostituzione del legale incaricato – o di cui si auspica la nomina – sia subordinata all'approvazione del giudice. Quest'ultimo decide la remunerazione del patrocinatore d'ufficio, che è parte integrante della liquidazione delle spese giudiziarie (art. 104, 111 e 122 CPC; Bühler, op. cit., n. 42 ad art. 122), e, trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, op. cit., n. 41b ad art. 122), egli deve quindi vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali. In particolare, nelle cause di stato vale il limite di fr. 4'200.– di onorario con l'obbligo per il patrocinatore d'ufficio (e quindi anche di quello che assurge a tale ruolo) di rivolgersi al giudice non appena raggiunto (sopra, consid. 4.1). Il rischio di sforamento può così essere controllato e ponderato e, in un ottica d'insieme vista la stretta e naturale connessione fra questo tipo di procedure, legittimare se si giustifica la fissazione di un nuovo limite per chiudere la controversia. Pertanto, diversamente da quanto lascia intendere la reclamante (reclamo, pag. 6 n. 12), proprio la preventiva approvazione del giudice – per l'interruzione del patrocinio d'ufficio prima e per l'onorario poi – evita una disparità di trattamento fra quegli avvocati (e invero anche fra i loro assistiti) che si occupano tanto della vertenza di protezione dell'unione coniugale quanto del successivo divorzio o separazione, e quelli che per precisi motivi si occupano di una sola di esse.
4.5 Per tutto quanto si è detto, a fronte di un'istanza di gratuito patrocinio del 1°giugno 2012, ritenuto che il Pretore aggiunto ancora non si era pronunciato sulla designazione dell'avv. PA 1 quale patrocinatrice d'ufficio della reclamante, l'interruzione del patrocinio andava preventivamente giustificata davanti al giudice – le ragioni addotte con scritto 17 febbraio 2016 essendo sotto questo profilo generiche oltre che tardive – e, comunque, da lui espressamente approvata. Questo avrebbe sì legittimato il riconoscimento del suo patrocinio d'ufficio e la conseguente tassazione della sua nota professionale e remunerazione delle sue prestazioni ad opera dello Stato. Non soddisfa invece questi requisiti, la richiesta a posteriori insita nella domanda di tassazione di implicito e scontato consenso, ovvero ad avvenuta revoca del patrocinio. Il reclamo va così integralmente respinto e la decisione del Pretore aggiunto confermata.
Sull'istanza di intervento adesivo
5. Contestualmente al reclamo presentato per il tramite dell'avv. PA 1, quest'ultima formula davanti a questa Camera istanza per un suo intervento adesivo in lite giusta l'art. 74 segg. CPC. Il suo manifesto interesse giuridico all'esito del reclamo lo individua nel pericolo di non vedere retribuite le proprie prestazioni professionali (reclamo, pag. 4 n. 10 e pag. 7 n. 13).
5.1 Chi rende verosimile un interesse giuridico a che una controversia pendente venga decisa a favore dell'una o dell'altra parte può in ogni tempo intervenire nel processo a titolo adesivo e a tal fine farne istanza al giudice (art. 74 CPC). Il terzo partecipa a proprio nome e nel proprio interesse al procedimento pendente a sostegno della parte che vuole supportare (Zuber/Gross, Berner Kommentar, vol. I, 2012, n. 1 segg. ad art. 74). L'intervento va esercitato in sede cantonale e se è contestuale a un rimedio di diritto, la decisione compete all'autorità di ricorso (Zuber/Gross, op. cit., n. 27 ad art. 74 e n. 5 ad art. 75; Staehelin/Schweizer in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2a ed., 2013, n. 16 ad art. 74 e n. 6 ad art. 75).
L'interesse giuridico non può avere solo carattere economico (Zuber/Gross, op. cit., n. 24 ad art. 74; Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 33 ad art. 74) e non è dato in relazione a pretese strettamente personali (“höchstpersönliche Ansprüche”) della parte a sostegno della quale è chiesto l'intervento adesivo (Staehelin/ Schweizer, op. cit., n. 50 ad art. 74), fra cui rientra il suo diritto al gratuito patrocinio (Bühler, Berner Kommentar, vol. I, 2012, n. 17 ad Vorbemerkungen zu Art. 117-123).
Il patrocinatore non può comunque sia insorgere a titolo personale avverso una decisione di diniego del gratuito patrocinio per il suo assistito, a meno che concorrano casi eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono alla base della sua mancata nomina a patrocinatore d'ufficio (Bühler, op. cit., n. 11 ad art. 121; Emmel in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2a ed., 2013, n. 2 ad art. 121).
5.2 L'avv. PA 1 rivendica il suo intervento adesivo nella controversia relativa alla sua mancata nomina quale patrocinatrice d'ufficio di RE 1, che oppone quest'ultima allo Stato. Ma invano. La necessità di vedersi coperte e retribuite le prestazioni fornite alla sua assistita tra l'11 aprile 2012 e il 5 gennaio 2016 ha carattere puramente economico. In discussione è poi un diritto strettamente personale – il gratuito patrocinio appunto – della sua assistita. Di modo che, in difetto di un verosimile interesse giuridico, già per questo l'istanza di intervento adesivo va respinta. Giova in aggiunta rilevare che la legale nemmeno contesta la cessazione del suo mandato intervenuta prima della decisione impugnata, che reputa comunque giustificata poiché la procedura di misure a protezione dell'unione coniugale era chiusa e “il mandato alla nuova patrocinatrice avv. __________ può quindi riferirsi solo alla successiva procedura di divorzio o di separazione” (reclamo, pag. 6 n. 13). E questo non conforta neppure lontanamente un suo limitato diritto personale ad impugnare mediante reclamo la sua mancata designazione a legale d'ufficio.
Sugli oneri processuali
6. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Ciò detto, le spese processuali, da stabilire giusta la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Soccombente risulta tuttavia anche l'avv. PA 1 che si vede respingere la sua istanza di intervento adesivo a sostegno della reclamante, e che deve quindi concorrere alle relative spese di giudizio in applicazione dell'art. 106 cpv. 3 CPC (Zuber/Gross, op. cit., n. 36 seg. ad art. 74 e 13 ad art. 106). Gli oneri processuali, stabiliti in fr. 300.– conformemente agli art. 2 cpv. LTG e 14 LTG, vanno così ripartiti a metà fra la reclamante e l'avv. PA 1. Non si assegnano ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo 29 febbraio 2016 di RE 1 è respinto.
2. L'istanza 29 febbraio 2016 di intervento adesivo in lite dell'avv. PA 1 è respinta.
3. Le spese processuali del reclamo e della contestuale istanza di intervento adesivo, fissate in fr. 300.– e già anticipate, sono poste per metà a carico di RE 1 e per il resto a carico dell'avv. PA 1. Non si assegnano ripetibili.
4. Notificazione (unitamente al reclamo 29 febbraio 2016 alle controparti):
– ; – ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.–. Quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).