Incarto n. 13.2016.15
Lugano 13 aprile 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2012.22 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 19 ottobre 2012 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
__________ __________ SA, __________ tutti patrocinati dall’ PA 1
e ora sul reclamo di
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
contro la decisione 1° febbraio 2016 con la quale gli è stata inflitta una multa disciplinare di fr. 500.-;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 19 ottobre 2012 CO 1 ha chiesto la condanna di __________, di __________ SA e di __________ al pagamento della somma di fr. 433'500.- oltre accessori quale mercede per un contratto d’appalto, nonché l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani già iscritta in via provvisoria per il medesimo importo sulle varie quote PPP del fondo base n. __________ RFD di __________.
Le convenute si sono opposte con risposta 17 gennaio 2013 e hanno chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 344'691.85 per inadempienza del contratto d’appalto.
B. Nel corso dell’istruttoria, all’udienza 1° febbraio 2016 è stato sentito in qualità di teste RE 1, amministratore della convenuta __________ SA, al quale è stato tra l’altro - chiesto di indicare il nominativo degli azionisti della __________ SA. Nonostante l’avvertenza che il rifiuto di rispondere sarebbe stato considerato quale rifiuto indebito di collaborare con le conseguenze previste dall’art. 167 CPC, egli ha rifiutato di rispondere alla domanda. Il Pretore gli ha pertanto inflitto seduta stante una multa disciplinare di fr. 500.-.
C. Con reclamo 11 febbraio 2016 RE 1 chiede l’annullamento della decisione di multa.
Considerato
in diritto: 1. La decisione 1° febbraio 2016, con la quale il Pretore ha inflitto una multa ai sensi dell’art. 167 cpv. 1 lett. a CPC, è impugnabile, giusta i combinati art. 167 cpv. 3, 319 lett. b cifra 1, 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c LOG, con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Nel caso concreto la decisione impugnata è stata notificata a RE 1 il 1° febbraio 2016, sicché il gravame qui in esame, consegnato alla posta l’11 febbraio 2016, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile. Il reclamante, seppure non è parte nella vertenza promossa da CO 1 contro __________, __________ SA e __________ è legittimato a impugnare la decisione (art. 167 cpv. 3 CPC).
2. Giusta l’art. 320 CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
2.1 L’art. 160 CPC prevede un obbligo generale delle parti e dei terzi di cooperare all’assunzione delle prove nel processo civile. Il giudice deve informare le parti e i terzi sull’obbligo di cooperazione, sul diritto di rifiutarsi di cooperare e sulle conseguenze in caso di mancata cooperazione (art. 161 CPC). In caso di rifiuto indebito di cooperare di un terzo, il giudice può infliggergli una multa disciplinare fino a 1'000.- franchi (art. 167 cpv. 1 lettera a CPC), pronunciare la comminatoria penale secondo l’art. 292 CP (lettera b), ordinare l’esecuzione coattiva (lettera c), rispettivamente addossargli le spese giudiziarie causate dal rifiuto (lettera d).
2.2 Giusta l’art. 166 CPC il terzo può rifiutarsi di collaborare all’accertamento di fatti che potrebbero esporre lui stesso oppure una persona a lui vicina al rischio di essere sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente (cpv. 1 lett. a), rispettivamente nei casi in cui egli si rendesse colpevole della violazione di un segreto secondo l’articolo 321 CP (cpv. 1 lett. b). Il terzo può poi rifiutarsi di collaborare qualora possa invocare altri segreti protetti dalla legge, ma solo quando l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità (art. 166 cpv. 2 CPC). In quest’ultimo caso egli deve rendere verosimile l’esistenza di un interesse preponderante a conservare il segreto.
3. Nel caso di cui trattasi, il reclamante censura la decisione impugnata, rilevando che la domanda - rivoltagli dal legale dell’attrice - neppure era stata motivata. Sostiene poi che il suo agire non configura un rifiuto di collaborare ai sensi dell’art. 167 lett. a CPC, poiché egli ha “semplicemente rispettato la volontà degli azionisti per quanto attiene alla segretezza riferita alla loro identità”. Inoltre egli rischiava di esporsi a una procedura civile o perlomeno a delle conseguenze professionali. Da ultimo censura l’ammontare della multa, adducendo che la controparte avrebbe potuto ottenere l’informazione voluta tramite altri mezzi di prova, senza obbligare il reclamante a violare i suoi impegni contrattuali.
3.1 Va qui rilevato che avanti il Pretore il reclamante non ha fatto valere alcun segreto previsto dall’art. 321 CP, né altri segreti protetti dalla legge, limitandosi a sostenere che gli azionisti stessi gli avevano detto di non rispondere. Neppure dopo essere stato reso edotto dal Pretore che il rifiuto di rispondere sarebbe stato considerato indebito, e informato delle connesse comminatorie di legge, egli ha invocato un segreto o illustrato altri motivi a sostegno del proprio rifiuto. E neanche ha ipotizzato in quella sede l’esistenza del rischio di essere sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente. Tale argomento è in realtà stato addotto con il reclamo ma, proposto per la prima volta in questa sede, oltre che nuovo e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), non è neppure stato sostanziato. In siffatta situazione pertanto neppure vi era l’esigenza di spiegare al teste i motivi della domanda, ritenuto che non risulta che egli si sia informato al riguardo e nemmeno che abbia chiesto al Pretore di poter preventivamente interpellare gli azionisti affinché si determinassero in proposito.
Per quanto concerne poi l’unico argomento invocato, e meglio la volontà degli azionisti di non essere svelati, trattasi, semmai, di un impegno di natura meramente contrattuale del reclamante, insufficiente per invocare l’applicazione dell’art. 166 cpv. 2 CPC. (Rüetschi, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 58 ad art. 166 CPC).
3.2 Il reclamante sostiene che la multa è sproporzionata perché la controparte poteva ottenere l’informazione richiesta in altro modo, segnatamente senza obbligarlo a violare i suoi impegni contrattuali.
Va qui rilevato anzitutto che, nei limiti posti dall’art. 167 cpv. 1 lett. a CPC, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento nel fissare l’ammontare della sanzione, e l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità interviene solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere. Nel caso concreto l’argomento sollevato dal reclamante non è tale da ritenere che il primo giudice abbia ecceduto o finanche abusato del proprio potere d’apprezzamento. Infatti, di principio - e salvo eccezioni che qui non ricorrono - una parte è libera di scegliere i mezzi di prova che meglio ritiene adatti per provare i fatti contestati, sicché l’argomento non pare di rilievo nella commisurazione della multa.
4. Visto quanto precede il reclamo dev’essere respinto. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) - la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - seguono la soccombenza e sono poste a carico del reclamante.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 11 febbraio 2016 di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 250.-, sono poste a carico di RE 1.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 11 febbraio 2016 alle parti):
- ; - .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).