Incarto n. 13.2015.96
Lugano 29 gennaio 2016/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
viceceancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2014.924 (misure protettrici dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 22 agosto 2014 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 9 ottobre 2015 di RE 1 contro il dispositivo n. 9 della decisione 29 settembre 2015 del Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza di adozione di misure protettrici dell’unione coniugale 22 agosto 2014 RE 1 ha chiesto quanto segue:
1.1 Le parti sono autorizzate a vivere separate.
1.2 Il figlio __________ è affidato alle cure della madre.
1.3 Al padre è concesso il più ampio diritto di visita da concordare preventivamente con la madre …..
1.4 CO 1 verserà a RE 1 … un contributo alimentare a favore del figlio __________ di fr. 2'411.60 a far tempo da luglio 2014.
1.5 CO 1 verserà a RE 1 … un contributo di mantenimento a suo favore di fr. 3'667.60 a far tempo da luglio 2014.
1.6 Il conto __________ … è bloccato a titolo cautelativo…
1.8 L’abitazione coniugale è assegnata in uso all’istante.
1.9 All’istante è concesso il gratuito patrocinio.
B. Con osservazioni 8 ottobre 2014 il convenuto ha chiesto l’accoglimento parziale delle domande, e meglio:
1.1 Le parti sono autorizzate a vivere separate.
1.2 Il figlio __________ è affidato per ora alle cure della madre, riservato il mantenimento dell’autorità parentale congiunta dei genitori, l’ascolto del minore ed esperita una perizia sulle capacità genitoriali della madre.
1.3 Al padre è concesso il più ampio diritto di visita col figlio __________.
1.4 Nessun contributo alimentare è dovuto da CO 1 a RE 1 e ciò con effetto retroattivo al 1° settembre 2014.
1.5. CO 1 verserà un contributo di mantenimento per il figlio __________ pari a non più di fr. 500.- mensili a far tempo dal mese di settembre 2014.
1.6 Il conto __________ ... intestato a CO 1 è sbloccato e rimesso immediatamente alla libera disposizione dell’avente diritto.
1.8 L’abitazione coniugale è assegnata in uso a RE 1, la quale inoltrerà immediatamente disdetta del contratto di locazione.
1.9 A CO 1 è concesso il gratuito patrocinio.
C. Con decisione 29 settembre 2015 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza, e deciso:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati.
2. La custodia del figlio __________ è assegnata alla madre.
3. Al padre è garantito il più ampio diritto di visita da esercitarsi secondo accordi diretti fra gli interessati …
4. CO 1 è tenuto a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare a favore della moglie di fr. 381.35.
5. CO 1 è tenuto a versare nelle mani della madre, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare a favore del figlio __________ pari a fr. 1'910.-, assegno famigliare non compreso.
6. Il blocco del conto __________ ... intestato a CO 1 è mantenuto.
7. L’abitazione coniugale è assegnata in uso all’istante.
8. La domanda di assistenza giudiziaria formulata dall’istante è respinta.
9. La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 550.- da anticipare dall’istante, sono poste a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Con reclamo 9 ottobre 2015 RE 1 ha postulato la riforma dei dispositivi n. 8 e 9 della decisione impugnata, nel senso di accogliere la domanda di gratuito patrocinio e di porre la tassa di giustizia e le spese della decisione a carico del convenuto in ragione di 6/7 e condannare lo stesso al versamento di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili. Essa ha altresì chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo.
Il reclamo non è stato notificato a controparte per osservazioni.
E. Con decisione 23 ottobre 2015 sono stati respinti sia la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo, sia il reclamo contro il diniego dell’assistenza giudiziaria da parte del Pretore aggiunto.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 110 CPC dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo -rimedio con il quale possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b) - ciò a prescindere se la controversia in sé era soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447).
2. Considerato che la controversia in questione è retta dalla procedura sommaria (art. 271 CPC) , il termine d’impugnazione della decisione in materia di spese è di 10 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Di conseguenza, la decisione impugnata essendo pervenuta all’istante il 1° ottobre 2015, il reclamo, rimesso alla posta il 9 ottobre 2015, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
3. Con la decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha posto la tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 550.- a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, tenendo conto del vicendevole grado di soccombenza.
La reclamante sostiene che delle sette domande formulate cinque sono state accolte e due - quelle relative ai contributi alimentari - parzialmente accolte, venendo respinta solo la domanda di gratuito patrocinio, ininfluente questa per determinare la soccombenza. Richiamato l’art. 106 CPC, a mente della reclamante, CO 1 è da considerare soccombente per 6/7.
4. Giusta l’art. 106 CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l’esito della procedura. L’art. 107 cpv. 1 lett. c CPC prevede però che il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se si tratta di una causa del diritto di famiglia.
Per costante giurisprudenza il Pretore dispone di ampia latitudine nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili, nel senso che la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (III CCA 7 gennaio 2015 inc. 13.2014.32 e 8 gennaio 2015 inc. 13.2014.105).
5. Nel caso in esame, trattandosi di diritto di famiglia, il Pretore aggiunto ha ritenuto di ispirarsi, in materia di ripartizione dei costi, ai principi sanciti dall’art. 107 cpv. 1 lett. c CPC. Constatata l’esistenza di un sostanziale accordo su parte delle problematiche, restavano da definire i contributi di mantenimento e il blocco del conto __________. Per quanto concerne i contributi di mantenimento, l’istante ha chiesto complessivamente fr. 6'079.20 (fr. 2'411.60 per sé e fr. 3'667.60 per il figlio). Con la decisione impugnata, il Pretore aggiunto le ha attribuito complessivamente fr. 2'291.35, di cui fr. 381.35 per sé e fr. 1'910.- per il figlio __________. Sulle questioni finanziarie essa è quindi risultata soccombente nella misura del 37% circa.
Il primo giudice ha poi disposto il blocco del conto __________, confermando su quest’aspetto la decisione supercautelare.
In siffatta situazione, caricando le spese giudiziarie in ragione di metà per ciascuna alle parti, il Pretore aggiunto non ha ecceduto nel suo potere di apprezzamento, né peraltro la reclamante lo sostiene, limitandosi a contrapporre alla valutazione equitativa del primo giudice una valutazione puramente aritmetica, basata sul rapporto tra domande formulate e domande accolte, ciò che non è lontanamente sufficiente a far apparire iniqua la decisione impugnata.
Visto quanto precede, la domanda della reclamante che postula una diversa ripartizione degli oneri processuali va respinta.
6. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) - la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.- e, nel caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente. Alla controparte non vengono assegnate ripetibili, il reclamo non essendole stato preventivamente notificato.
Per i quali motivi,
richiamati in particolare gli art. 106, 107, 110, 320 e 321 CPC e per le spese la LTG,
pronuncia: 1. Il reclamo 9 ottobre 2015 di RE 1 contro il dispositivo n. 9 della decisione 29 settembre 2015 con la quale il Pretore aggiunto ha posto le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno è respinta.
2. Le spese processuali in fr. 300.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 9 ottobre 2015 alla controparte):
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).