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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.05.2014 13.2014.12

28 mai 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·3,670 mots·~18 min·4

Résumé

Locazione. Rappresentanza processuale professionale. Associazione di categoria

Texte intégral

Incarto n. 13.2014.12

Lugano 28 maggio 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Lardelli e Celio

vicecancelliera:

Locatelli

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2013.54 (controversia in materia di locazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 5 dicembre 2013 da

  AT 1  rappresentata da RE 1   

contro  

 CO 1  patrocinato dall’  PA 1   

e ora sul reclamo 21 gennaio 2014 presentato dall’associazione RE 1 contro la decisione 14 gennaio 2014 con la quale il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città le ha negato la legittimazione a rappresentare in giudizio AT 1;

ritenuto

in fatto:                   A.   Entro il termine di 30 giorni assegnatole con autorizzazione ad agire 12 novembre 2013 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno, con petizione 5 dicembre 2013 AT 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, chiedendo in via principale di annullare la disdetta 31 ottobre 2013 del contratto di locazione di un locale ad uso commerciale, situato a __________, con effetto a decorrere dal 30 novembre 2014, e in via subordinata la protrazione del contratto per quattro anni.

                                  B.   L’attrice essendosi costituita in giudizio tramite l’associazione per la protezione degli inquilini denominata RE 1, con ordinanza 10 dicembre 2013 il Pretore aggiunto ha disposto la verifica della legittimazione dell’associazione in questione a fungere da rappresentante processuale giusta l’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC. Con scritto 16 dicembre 2013 RE 1 ha contestato questi accertamenti, trasmettendo nondimeno i propri statuti e ribadendo il suo ruolo di rappresentante professionale. Trattato quale reclamo, lo scritto in questione è stato trasmesso per competenza a questa Camera che, il 20 dicembre 2013, ha emesso un giudizio di inammissibilità del gravame (inc. n. 13.2013.111) perché non era stato addotto e neppure reso verosimile che l’atto istruttorio disposto dal primo giudice comportasse il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, presupposto per poter entrare nel merito del gravame (art. 319 lett. b cifra 2 CPC).

                                  C.   Con decisione 14 gennaio 2014 il Pretore aggiunto, richiamato l’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC ha negato la capacità di RE 1 a rappresentare in giudizio AT 1 nell’ambito della procedura semplificata ai sensi degli art. 243 segg. CPC in quanto l’associazione in questione non poteva essere considerata un’associazione di categoria secondo l’art. 12 LACPC autorizzata a sottoscrivere contratti-quadro in materia di locazione e d’affitto. Nel contempo il primo giudice ha assegnato un termine di 10 giorni all’attrice affinché proponesse un nuovo esemplare della petizione sottoscritto personalmente o da persona legittimata a rappresentarla.

                                  D.   Con reclamo 21 gennaio 2014 RE 1 insorge contro la citata decisione chiedendone, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’annullamento e il rinvio dell’incarto al primo giudice per evasione.

                                         La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta con decreto presidenziale di questa Camera datato 22 gennaio 2014.

                                         L’attrice e il convenuto non sono stati invitati a presentare osservazioni.

Considerato

in diritto:                 1.   La causa in esame, promossa da AT 1, è attinente ad una controversia in materia di locazione e d’affitto giusta l’art. 243 cpv. 2 lett. c CPC retta quindi dalla procedura semplificata.

                                   2.   La decisione impugnata nega a RE 1 la legittimazione a rappresentare l’attrice e assegna a quest’ultima un termine di 10 giorni per proporre personalmente la petizione oppure per rivolgersi ad un nuovo rappresentante professionale autorizzato ad agire in giudizio. Il reclamo è presentato dall’“associazione RE 1 domiciliata a __________ rappresentata dal suo segretario __________” (pag. 1), senza che sia fatto riferimento di sorta all’attrice. Insorgente è quindi RE 1, che non è parte in causa, ciò che impone di esaminare preliminarmente se essa abbia un interesse e la legittimazione ad impugnare la decisione in questione. L’interesse è da riconoscere, considerato che il terzo formalmente non parte ad un procedimento – quale è RE 1 – è in effetti legittimato a far uso dei mezzi di ricorso ogni qual volta una decisione lede direttamente i suoi diritti. Ciò è il caso quando una persona è impedita a partecipare ad un procedimento giudiziario (Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2a ed., 2013, n. 35 seg. ad “Vorbemerkungen zu den Art. 308-318”; Kunz, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar, Basilea 2013, n. 65, 74 segg. e 76 ad “Vor Art. 308 ff.”) laddove, come nella controversia che ci occupa, RE 1 era stata debitamente autorizzata dall’attrice “ad agire in ogni procedura giudiziaria” (doc. A nel mezzo) giusta l’art. 68 cpv. 3 CPC (Kunz, op. cit., n. 55 ad art. 311).

                                   3.   Il giudice esamina d’ufficio l’esistenza dei presupposti processuali (art. 60 CPC). L’elenco di tali presupposti è contenuto nell’art. 59 CPC, che non è però esaustivo, come risulta in modo chiaro dall’uso dell’avverbio “segnatamente” (Domej, in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 15 ad art. 59; Zürcher, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2a ed., 2013, n. 9 ad art. 59; Zingg, Berner Kommentar, 2012, n. 25 ad art. 59 CPC). Seppure non menzionata esplicitamente nella citata norma, anche la validità della rappresentanza e la legittimazione dei rappresentanti delle parti costituiscono un presupposto processuale.

                                         La decisione sui presupposti processuali (nella terminologia tedesca “Prozessentscheid über eine prozessuale Vorfrage”) è una decisione finale a’sensi dell’art. 236 CPC (“prozesserledigender Entscheid”) quando il giudice, constatatane la mancanza, non entra nel merito della lite (Domej, op. cit., n. 7 ad art. 59; Zürcher, op. cit., n. 26 ad art. 60). Ne va diversamente quando, come nel caso concreto, l’esame pregiudiziale di un presupposto processuale attinente ad un singolo aspetto del procedimento si traduce in una decisione che non pone fine alla lite, la quale ha natura di una decisione incidentale (“Zwischenentscheid”) giusta l’art. 237 CPC (Domej, op. cit., n. 6 ad art. 59; Zürcher, op. cit., n. 27 ad art. 60; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 198 segg. ad art. 60, pag. 1053 ad art. 237), segnatamente un “Prozesszwischenentscheid” (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2a ed., 2013, n. 28 ad art. 308), come tale impugnabile a titolo indipendente (cpv. 2). Ci si potrebbe invero chiedere se quando, come fatto nel caso concreto, il giudice nega al rappresentante di una parte la capacità di rappresentare in giudizio, nei confronti del rappresentante la decisione non sia da considerare finale. La questione non riveste comunque particolare importanza in questa sede e può rimanere aperta.

                                   4.   Le decisioni finali e incidentali di prima istanza sono impugnabili con appello giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC rispettivamente con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. a CPC (Reetz/Theiler, op. cit., n. 8 e 25 ad art. 308). Quelle pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò sarebbe il caso in concreto, giacché l’azione dell’attrice chiede di annullare la disdetta, data il 31 agosto 2013 e con effetto al 30 novembre 2014 (doc. Q), di un contratto di locazione di durata indeterminata per un locale ad uso commerciale avente una pigione mensile di fr. 650.– (doc. B pag. 1, I1, J). In effetti, ritenuta la scadenza fissata al 30 novembre di ogni anno, il valore di causa si attesta a fr. 17'550.– (fr. 650.– x 27 mesi), importo complessivo ancora dovuto fino al 30 novembre 2015, prossimo termine di disdetta (Trezzini, op. cit., pag. 380 ad art. 92). Così stando le cose, è discutibile la competenza della terza Camera civile a occuparsi del gravame in oggetto, ma la stessa se ne occupa in applicazione dell’art. 48c cifra 2 LOG. Il fatto che il gravame sia intitolato “reclamo” non è di pregiudizio alla ricorrente, con l’appello che si limita a censurare un’errata applicazione del diritto (reclamo, pag. 5 seg.), senza contestare l’accertamento dei fatti.

                                         La questione essendo trattata in procedura semplificata il termine per impugnare la decisione è di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e art. 321 cpv. 1 CPC). Ciò detto, la decisione 14 gennaio 2014 essendo pervenuta all’attrice l’indomani, il gravame, rimesso alla posta il 21 gennaio 2014, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   5.   Il Pretore aggiunto ha dapprima accertato che non v’è contestazione sul fatto che RE 1 abbia agito quale rappresentante dell’attrice a titolo professionale in un procedimento giudiziario di locazione e d’affitto. Ha in seguito rilevato che la rappresentanza processuale professionale può essere riconosciuta solo a rappresentanti o impiegati di associazioni di categoria che adempiono ai requisiti per la sottoscrizione di un contratto-quadro di locazione ai sensi della Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell’obbligatorietà generale del 23 giugno 1995 (RS 221.213.15) e che, giusta l’art. 3 cpv. 2 della medesima legge, quali associazioni di categoria sono da considerare le associazioni e organizzazioni che secondo i loro statuti perseguono da almeno dieci anni l’obiettivo principale di tutelare locatori o locatari (lett. a), rispettivamente rappresentano almeno il 5% dei locatari o locatori del campo di applicazione o i cui membri hanno concluso direttamente o indirettamente almeno il 10% dei contratti individuali di locazione (lett. b). Il primo giudice ha poi constatato che RE 1 era stata costituita il 22 ottobre 2013, sicché non adempiva ai requisiti di legge e, di conseguenza, non poteva patrocinare in giudizio. Nondimeno egli non ha dichiarato inammissibile l’azione, assegnando all’attrice un termine per sanare il difetto.

                                   6.   Giova dapprima rilevare che la reclamante non censura gli accertamenti di fatto del primo giudice, e nemmeno sostiene di adempiere ai requisiti di legge imposti alle associazioni e organizzazioni riconosciute giusta l’art. 3 della Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell’obbligatorietà generale del 23 giugno 1995, sicché non è necessario soffermarsi su tali questioni.

                                         La reclamante non lesina per contro critiche sotto il profilo del diritto. A suo modo di vedere l’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC autorizza le associazioni di inquilini a fungere da rappresentante per i propri affiliati nelle vertenze derivanti dai contratti di locazione, mentre l’art. 12 LACPC non indica che le stesse debbano essere altresì autorizzate a firmare dei contratti quadro ai sensi della relativa legge federale, la quale peraltro nulla dice riguardo alla legittimazione a rappresentare di associazioni di inquilini. L’interessata rimprovera poi al Pretore aggiunto di avere tratto la sua conclusione dando affidamento all’opinione espressa da un unico autore, conclusione lesiva della Costituzione svizzera segnatamente della libertà economica (art. 27) soggetta a restrizioni solo se espressamente previste nella costituzione medesima (art. 94), dolendosi del monopolio riconosciuto e garantito nel Canton Ticino all’Associazione __________, l’unica autorizzata finora alla rappresentanza professionale qualificata.

                                   7.   La rappresentanza professionale in giudizio è disciplinata dal CPC, il cui art. 68 cpv. 2 lett. d stabilisce che dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro possono segnatamente intervenire dei rappresentanti professionalmente qualificati se il diritto cantonale lo prevede. Il legislatore cantonale gode quindi di competenza esclusiva in quest’ambito (Domej, op. cit., n. 9 ad art. 68; Staehelin/ Schweizer, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2a ed., 2013, n. 15 e 23 ad art. 68; Bohnet, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, Basilea 2011, n. 21 seg. ad art. 68; Sterchi, in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, Band I, 2012, n. 9c ad art. 68).

                                         Nella misura in cui la reclamante sostiene che questa norma legittimi, in modo indistinto e generalizzato, i rappresentanti di qualsiasi associazione di inquilini a rappresentare professionalmente in giudizio i propri affiliati in controversie riguardanti i contratti di locazione (reclamo, pag. 2 n. 6 seg. e pag. 5 n. 14b) il reclamo è manifestamente infondato. L’art. 68 cpv. 2 lett. a CPC dispone infatti che legittimati alla rappresentanza professionale dinanzi ai tribunali svizzeri sono solo gli avvocati. Sono poi i cantoni che, facendo uso della facoltà loro concessa dalla lettera d dell’art. 68 cpv. 2 CPC, possono estendere siffatta legittimazione limitatamente ai settori della locazione e del lavoro.

                                7.1   Nel Canton Ticino, il legislatore cantonale ha disciplinato la rappresentanza processuale nell’art. 12 cpv. 1 lett. a LACPC, norma che, limitatamente alle cause condotte in procedura semplificata (art. 243 e seguenti CPC) e in procedura sommaria (art. 248 e seguenti CPC), ha disciplinato la rappresentanza processuale professionale, estendendola

                                         a) in materia di contratto di locazione e d’affitto ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria, ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale o loro impiegati e agli amministratori d’immobili oggetto della lite o loro impiegati;

                                         b) in materia di contratto di lavoro, ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria, ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale o loro impiegati.

                                         In materia di locazione, la Commissione della legislazione ha ritenuto assodato che la rappresentanza in giudizio era da riconoscere alle associazioni professionali o di categoria che adempiono i requisiti per la stipulazione di un contratto-quadro di locazione ai sensi della legge federale del 23 giugno 1995 sui contratti- quadro di locazione e sul conferimento dell’obbligatorietà generale, mentre era in dubbio se ammettere anche i sindacati. Ha quindi deciso di estendere anche a questi ultimi la facoltà di rappresentare in giudizio, onde consentire agli inquilini di continuare ad avvalersi della loro assistenza anche nelle procedure in materia di locazione e di affitto, possibilità già ammessa dal diritto cantonale allora in vigore (Rapporto n. 6313R del 9 giugno 2010 sul messaggio del 22 dicembre 2009 concernente l’adeguamen-to della legislazione cantonale all’introduzione del codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 30 ad art. 12). La possibilità di ammettere qualsivoglia associazione professionale o di categoria non è per contro mai neppure stata ventilata.

                                         Così stando le cose, non si può rimproverare al Pretore aggiunto di aver applicato in modo errato il diritto, quanto fatto corrispondendo alla volontà del legislatore.

                                   8.   Di transenna si rileva che quanto fatto nell’ambito della locazione è peraltro in linea con le soluzioni adottate in altri settori dove il legislatore ticinese ha disciplinato la rappresentanza processuale negli ambiti in cui il diritto federale gli ha riservato questa facoltà, limitandola a rappresentanti professionalmente qualificati. Così, nella LACPC è stato ripreso il contenuto dell’art. 64a CPC-TI, dove le “associazioni professionali o di categoria” ammesse a rappresentare una parte in una causa avente per oggetto una controversia derivante dal contratto di lavoro, erano solo le associazioni dei datori di lavoro o dei lavoratori ai sensi dell’art. 356 CO, che possono essere parte ad un contratto collettivo (sentenza II CCA inc. n. 12. 2005.219 del 14 marzo 2006, confermata dal Tribunale federale con la sentenza 4P.101/ 2006 del 24 ottobre 2006).

                                         Pure in ambito LEF il Cantone Ticino ha disciplinato la rappresentanza sulla scorta degli artt. 27 LEF e 68 cpv. 2 lett. c CPC. In applicazione degli art. 3 e 6 della legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid), l’attività di consulenza e rappresentanza di creditori, dei debitori e dei terzi nell’ambito della legge sull’esecuzione e sui fallimenti, incasso crediti e risanamento di situazioni debitorie può, infatti, essere svolta solo da persone giuridiche, società di persone e ditte individuali solo se al loro interno opera almeno un fiduciario autorizzato che svolge la propria attività professionale nell’azienda ed ha il diritto di firma iscritto nel registro di commercio.

                                8.1   Nell’ambito dei rapporti della locazione e del lavoro – entrambi settori particolarmente sensibili dal profilo sociale – le associazioni di categoria rivestono un’importanza particolare, le stesse essendo coinvolte nella stipulazione di contratti-quadro di locazione, rispettivamente dei contratti collettivi di lavoro e del conferimento dell’obbligatorietà generale ai medesimi. Ciò ha indotto a introdurre dei requisiti – stabiliti dalla legge, rispettivamente dalla giurisprudenza e dalla dottrina –, che devono essere adempiuti perché le organizzazioni possano essere considerate rappresentative e essere parte del contratto-quadro di locazione, rispettivamente dei contratti collettivi di lavoro. Dovendosi concretizzare la figura del rappresentante di categoria ammesso alla rappresentanza processuale, appare quindi sensato ispirarsi ai medesimi criteri, tenendo conto ovviamente, delle differenze specifiche.

                                         Di conseguenza, ancora una volta non si può rimproverare al Pretore aggiunto un’errata applicazione del diritto per avere preso spunto dalla Legge federale sui contratti-quadro di locazione e del conferimento dell’obbligatorietà generale del 23 giugno 1995 per definire i criteri validi per stabilire se una sedicente “associazione degli inquilini” soddisfi ai requisiti di “associazione professionale o di categoria” secondo l’art. 12 cpv. 1 lett. a CPC e per decidere se la reclamante sia atta a fungere da rappresentante professionale qualificata di fronte ad un tribunale.

                                   9.   La decisione impugnata resiste alla critica anche laddove la reclamante rivendica la facoltà di rappresentanza indipendentemente dall’organizzazione cantonale dei tribunali, ossia senza riguardo al fatto che in Ticino non vi sia uno specifico giudice della locazione e del lavoro (reclamo, pag. 4 n. 11). Il Pretore aggiunto non ha, in effetti, fatto alcuna distinzione da questo punto di vista.

                                10.   La reclamante obietta pure che né la legge federale sui contratti-quadro né la relativa ordinanza dicono alcunché riguardo alla legittimazione a rappresentare delle associazioni inquilini autorizzate a sottoscrivere un contratto-quadro (reclamo, pag. 5 n. 14c). La contestazione è infondata. In effetti, già si è detto (sopra, consid. 7 e 7.1) dei termini entro cui la questione della rappresentanza professionale qualificata di associazioni professionali o di categoria in materia di contratto di locazione e d’affitto – limitatamente alle cause condotte in procedura semplificata giusta gli art. 243 e seguenti CPC e in procedura sommaria giusta gli art. 248 e seguenti CPC – trova spazio nel contesto del diritto processuale civile svizzero (in particolare art. 68 cpv. 2 lett. d CPC) e nella relativa legge di applicazione cantonale (segnatamente art. 12 cpv. 1 lett. a CPC). L’assenza di puntuali norme nella legge sui contratti-quadro è pertanto priva di pertinenza.

                                11.   La reclamante afferma che l’interpretazione data dal Pretore aggiunto è anticostituzionale e arbitraria in quanto lesiva della sua libertà economica garantita dagli art. 27 e 94 Cost. (reclamo, n. 9 e 10 a pag. 3, n. 12 a pag. 4). Potrebbe qui invero porsi la questione a sapere come possa un’associazione costituita “… specificatamente a tutela dei diritti degli inquilini, senza fine di lucro e a base volontaristica, ai sensi dell’articolo 60 ss del CC Svizzero” (art. 1 dello Statuto) invocare e rivendicare il proprio diritto alla libertà economica. La questione non merita tuttavia di essere approfondita. Già si e detto (sopra, consid. 7) che con l’art. 68 CPC il legislatore federale ha limitato la rappresentanza professionale in giudizio agli avvocati (art. 68 cpv. 2 lett. a CPC), lasciando però ai Cantoni la possibilità di estendere siffatta rappresentanza ad altri rappresentanti professionali in certuni settori (art. 68 cpv. 2 lett. b, c e d). La norma che la reclamante sostiene violare la costituzione è quindi, semmai, l’art. 68 CPC, che ha introdotto le restrizioni di cui trattasi. Gioverà qui ricordare in proposito che, trattandosi di una norma di diritto federale, comunque sia la costituzionalità della stessa non può essere sindacata da questo tribunale. Nella misura in cui la pretesa violazione della costituzione deriverebbe dal diritto cantonale, mal si vede come possa essere considerato lesivo del diritto costituzionale della libertà economica il risultato a cui è giunto il primo giudice che, con la sua – peraltro corretta – interpretazione dell’art. 12 LACPC, ha ritenuto che il legislatore cantonale non ha voluto derogare ai limiti imposti dal diritto federale nella misura pretesa dalla reclamante.

                                         Una volta di più, il giudizio impugnato resiste alle censure e merita conferma.

                                12.   Per i motivi di cui sopra, il gravame è respinto. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra 100 e fr. 10'000.–. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in fr. 250.– e sono poste a carico dell’associazione RE 1. Non si assegnano ripetibili, le parti non essendo state invitate a presentare osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il “reclamo” 21 gennaio 2014 dell’associazione RE 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano indennità o ripetibili.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 21 gennaio 2014 alle parti):

–    ; –      ; – .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF. La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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