Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 11.10.2012 13.2012.85

11 octobre 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,274 mots·~6 min·3

Résumé

Cauzione processuale

Texte intégral

Incarto n. 13.2012.85

Lugano 11 ottobre 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Pellegrini e Celio

vicecancelliera:

Meyer

sedente per statuire nella causa inc. n. 100 C 12 PE (azione derivante da contratto di lavoro) della Giudicatura di pace di Lugano promossa con petizione 27 agosto 2012 da

 CO 1  rappr. da RA 1   

contro

RE 1  patrocinata dall’  PA 1   

E ora sul reclamo 2 ottobre 2012 di RE 1 contro la decisione 25 settembre 2012, con la quale il Giudice di Pace del Circolo di Lugano Ovest ha respinto la domanda della convenuta di imporre all’attore la prestazione di una cauzione processuale;

ritenuto

in fatto:                          che con petizione 27 agosto 2012 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento dell’importo al netto delle deduzioni sociali di fr. 3'630.80 in base a un contratto di lavoro a tempo determinato;

                                         che con osservazioni 24 settembre 2012 la convenuta ha chiesto in via preliminare il versamento da parte dell’attore – residente all’estero – di una cauzione di fr. 726.- per le probabili spese ripetibili, e nel merito ha domandato la reiezione della petizione, postulando in via riconvenzionale la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 1'082.50 a titolo di indennizzo per il mancato rispetto del termine di preavviso della disdetta del contratto di lavoro;

                                         che con decisione 25 settembre 2012 il Giudice di Pace ha respinto la domanda di versamento della cauzione osservando che l’attore è rappresentato dal sindacato RA 1, il quale in questa funzione si assume gli oneri derivanti dalla rappresentanza;

                                         che con reclamo 2 ottobre 2012 la convenuta si aggrava contro la suddetta decisione, chiedendone l’annullamento e postulando il versamento da parte di CO 1, residente in Italia, dell’importo di fr. 726.- a titolo di cauzione per le probabili spese ripetibili;

                                         che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

considerato

in diritto:                        che la decisione processuale qui in esame è una decisione in materia di prestazione della cauzione ai sensi degli art. 99 e segg. CPC, la quale, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

                                         che la sentenza impugnata, datata 25 settembre 2012 è perve­nuta al legale di parte convenuta al più presto il 26 settembre seguente, sicché il gravame qui in esame, datato 2 ottobre 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;

                                         che, per l’art. 320 CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che giusta l’art. 99 cpv. 1 CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato il fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d);

                                         che scopo della cauzione è quello di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale del 28 giugno 2006, pag. 6665; Trezzini, CPC Comm., 2011, pag. 401; Schmid, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 1 ad art. 99; Kuster, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 99; Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2010, n. 2 ad art. 99; Urwyler, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 1-2 ad art. 99);

                                         che la parte convenuta non deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostra­zione irrefragabile di tale impossibilità rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini, op. cit., pag. 402; cfr. anche Urwyler, in Brunner/Gasser/Schwander, op. cit., n. 7 ad art. 99);

                                         che nel caso concreto la reclamante sostiene a torto che l’attore deve prestare cauzione ai sensi dell’art. 99 cpv. 1 lett. a CPC per il solo fatto che egli è residente all’estero, e più precisamente in Italia (reclamo, pag. 3);

                                         che l’art. 2 CPC dispone esplicitamente che sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali e della legge federale 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato;

                                         che, in virtù della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile del 1° marzo 1954 (RS 0.274.12), l’attore gode del beneficio previsto all’art. 17, secondo il quale non è possibile imporre una cauzione ai cittadini di uno degli Stati contraenti, aventi domicilio in uno di questi Stati - tra cui per l’appunto l’Italia - per il fatto della mancanza di domicilio o di residenza nel paese;

                                         che, sempre in applicazione della medesima norma, torna poi applicabile anche il Trattato di domicilio consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), il cui art. 7 prevede la parificazione dei cittadini dei due Stati per la comparsa in giudizio, sicché per poter comparire in giudizio, i cittadini dei due Stati non sono tenuti che a quelle cauzioni e formalità che sono prescritte per i nazionali medesimi;

                                         che per quanto sopra esposto, il reclamo, manifestamente infondato, deve essere respinto;

                                         che per quanto concerne le spese processuali, le stesse non vengono prelevate nella procedura decisionale per le controversie derivanti da un rapporto di lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC);

                                         che nella presente fattispecie, essendo la reclamante patrocinata da un legale, ci si potrebbe domandare se le spese giudiziarie non siano da mettere a suo carico in applicazione dell’art. 115 CPC, per il quale, in caso di malafede o temerarietà, le spese possono essere addossate a una parte anche nelle procedure gratuite;

                                         che si prescinde però eccezionalmente dal caricare spese processuali per la presente decisione, il Giudice di Pace avendo motivato diversamente la reiezione della domanda di versamento della cauzione;

                                         che non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;

Per i quali motivi

pronuncia               1.   Il reclamo 2 ottobre 2012 di RE 1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 2 ottobre 2012 alla controparte):

-          -        

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici sulla pagina successiva

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

13.2012.85 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 11.10.2012 13.2012.85 — Swissrulings