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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 19.09.2012 13.2012.61

19 septembre 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,650 mots·~8 min·4

Résumé

Spese processuali e ripetibili

Texte intégral

Incarto n. 13.2012.61

Lugano 19 settembre 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Pellegrini e Celio

vicecancelliera:

Meyer

sedente per statuire sull’appello 4 agosto 2012 di

                                          AP 2 

                                          AP 1

                                         già rappresentati da  RA 1

contro la decisione 25 luglio 2012 con la quale il Pretore ha stralciato dai ruoli la causa inc. n. CA.2011.37 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 24 novembre 2011 da AP 2

contro

 AO 1    AO 2    AO 3    AO 4    AO 5  tutti patrocinati dall’  PA 1     AO 6 patrocinato dall’  PA 2      

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con istanza 24 novembre 2011 AP 2, allora rappresentata dall’avv. __________, ha chiesto che fosse ordinata l’immediata interruzione dei lavori in corso d’esecuzione sul fondo part. n. __________ di __________.

                                         Con decisione 25 novembre 2011 il Pretore, ritenuto che a un esame sommario il buon fondamento della richiesta dell’istante non appariva verosimile, ha respinto la domanda supercautelare e citato le parti all’udienza 2 febbraio 2012 dove, sentite le parti, ha proposto una transazione giudiziale, assegnando loro un termine scadente il 13 febbraio 2012 per prendere posizione in merito. La proposta transattiva non è stata accettata dai convenuti.

                                  B.   Preso atto dello scritto 20 giugno 2012 con il quale AP 2 ha chiesto l’annullamento della procedura di cui trattasi, sentite le controparti, il Pretore, con decisione 25 luglio 2012 ha stralciato la causa dai ruoli per desistenza, ponendo a carico dell’istante fr. 300.- di spese di giudizio, con l’obbligo di rifondere al convenuto R__________  fr. 2'500.- e agli altri convenuti complessivamente fr. 2'200.- per ripetibili.

                                         Constatato un errore di scrittura nel dispositivo della sentenza - avendo attribuito ripetibili erroneamente a R__________  invece che a AO 6 - con decisione 27 luglio 2012 il Pretore ha proceduto alla sua rettifica.

                                  C.   Con appello 2 agosto 2012, AP 2 e AP 1 hanno chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la retrocessione dell’incarto al Pretore per nuova decisione.

                                  D.   Con ordinanza 9 agosto 2012, rilevato il contenuto inutilmente polemico e offensivo dell’appello firmato da RA 1 quale rappresentante degli istanti, il presidente della terza Camera civile, in applicazione dell’art. 132 CPC ha assegnato a AP 2 e AP 1 un termine di 10 giorni per presentare un atto conforme ai precetti del CPC. Con la medesima decisione è stato pronunciato un ammonimento ai sensi dell’art. 128 cpv. 1 CPC nei confronti di RA 1.

                                         In data 17 agosto gli appellanti hanno presentato personalmente l’atto emendato, senza quindi più farsi rappresentare da RA 1.

                                         L’appello non è stato intimato alla controparte.

Considerato

in diritto:                  1.   Per l’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili mediante appello se il valore litigioso è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC) oppure mediante reclamo (art. 319 lett. a CPC) se tale importo non è raggiunto (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter/Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 8. ad art. 319 CPC). Poiché le domande di provvedimenti cautelari sono trattate con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 1 prima frase CPC), il termine d’impugnazione è di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC per l’appello e art. 321 cpv. 2 CPC per il reclamo).

                                         Per l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo - e ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447) - da proporre nel medesimo termine del rimedio ordinario, in concreto 10 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 2 CPC).

                                   2.   Nel caso di cui trattasi, la decisione impugnata, intimata il 25 luglio 2012, è pervenuta a AP 2 il 27 luglio 2012, ragione per cui l’impugnativa qui in esame, datata 4 agosto 2012, è tempestiva e da questo punto di vista ammissibile.

                                         Rilevato che il termine per procedere a emendare l’atto, assegnato con ordinanza 9 agosto 2012, è stato osservato, l’appello può essere esaminato.

                                   3.   La decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese è parte della decisione finale. Trattandosi di una vertenza in materia di comproprietà, regolata dal CC, la trattazione del gravame competerebbe quindi nel caso concreto alla prima Camera civile del Tribunale d’appello, ma l’incarto è trattato dalla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

                                   4.   Già è stato precisato al considerando n. 1 che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo. Di conseguenza il gravame in oggetto è trattato quale reclamo, rimedio con il quale possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                   5.   AP 1 non è stato parte nella procedura avanti il Pretore. Egli non è di conseguenza legittimato ad aggravarsi contro la sentenza che non lo concerne. Proposto da AP 1, il gravame è quindi inammissibile.

                                   6.   L’abbandono della procedura da parte dell’istante costituisce desistenza, sicché la stessa dev’essere stralciata dai ruoli (art. 241 cpv. 3 CPC). La parte desistente è considerata soccombente e, di principio, deve assumere il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC), di cui fanno parte anche le ripetibili (art. 95 CPC). Considerato che in data 20 giugno 2012 AP 2 ha chiesto l’annullamento della procedura da essa stessa promossa, la decisione del Pretore di porle a carico le spese processuali appare corretta.

                                   7.   I reclamanti non ritengono ammissibile il modo di procedere del primo giudice perché, a loro dire, tutte le parti avevano accettato la transazione giudiziale proposta dal Pretore, ma successivamente le parti convenute se la sarebbero “rimangiata”. A torto. Vero è che, all’udienza, il Pretore ha sottoposto alle parti una proposta transattiva. Contrariamente a quanto asseriscono i reclamanti, tale proposta non è però stata accettata in quella sede, non dai convenuti, ma neppure dall’istante. Il verbale d’udienza indica chiaramente che le parti avevano tempo fino al 13 febbraio 2012 per prendere posizione sulla proposta stessa. Di questa situazione era consapevole anche l’istante, tanto che l’avv. __________, preso atto che i convenuti non avevano accettato la proposta transattiva, con lettera 13 febbraio 2012 scriveva al Pretore, precisando che “per informazione le comunico che la mia cliente avrebbe accettato la transazione”. In tale situazione, attribuire alla firma del verbale valenza di accettazione della transazione significa travisarne in modo inammissibile il contenuto. Fondato su quest’argomenti, il reclamo appare pretestuoso.

                                   8.   I reclamanti rimproverano al Pretore di aver attribuito ripetibili a R__________ , persona da essi mai chiamata in causa. Vero è che il Pretore è incorso in un manifesto errore redazionale, scrivendo R__________ invece di AO 6. Egli ha tuttavia tempestivamente proceduto alla rettifica con decisione 25 luglio 2012. Da questo modo di procedere - esplicitamente previsto dall’art. 334 CPC - ai reclamanti non è derivato discapito alcuno, né essi peraltro lo pretendono. Essi neppure indicano perché, così facendo, il Pretore avrebbe applicato in modo errato il diritto. Anche su questo punto il reclamo è quindi sprovvisto di buon fondamento.

                                   9.   I reclamanti sostengono poi che sia loro dovuta una spiegazione per il fatto che il Pretore ha attribuito fr. 2'500.- di ripetibili al solo AO 6 e fr. 2'200.complessivamente agli altri convenuti. A prescindere dall’ammissibilità del reclamo su questo punto, basterà rilevare che il Pretore ha ben spiegato nell’ultimo considerando della decisione impugnata - al quale si può tranquillamente rinviare - a cosa è dovuta la differenza.

                                10.   Per i motivi che precedono l’appello (recte: reclamo), infondato in tutti i suoi punti, dev’essere respinto.

                                         Le spese processuali per la presente procedura sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considera­zione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG). Essa prevede per decisioni su reclamo del Tribunale d’appello una tassa di giustizia fissata tra fr. 100.- e 10'000.- (art. 14 LTG).

                                         Nel caso concreto le spese processuali per questa decisione sono fissate fr. 300.- e poste interamente a carico dei reclamanti, interamente soccombenti. Non si assegnano ripetibili alle controparti, che non sono state invitate a inoltrare osservazioni.

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   L’appello (recte: reclamo) 4/17 agosto 2012 di AP 1 è inammissibile.

                                   2.   L’appello (recte: reclamo) 4/17 agosto 2012 di AP 2 è respinto.

                                   3.   Le spese processuali in fr. 300.- sono poste a carico di AP 2 e AP 1 in solido.

                                   4.   Notificazione (unitamente all’appello 4/17 agosto 2012 alla controparte):

                                         -

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Le parti non avendo indicato il valore litigioso, che in concreto non è noto, il ricorrente dovrà indicarlo nel ricorso.

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