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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 11.01.2012 13.2011.94

11 janvier 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·988 mots·~5 min·4

Résumé

Reclamo contro decisione di reiezione della domanda di ricusazione del perito giudiziario

Texte intégral

Incarto n. 13.2011.94

Lugano 11 gennaio 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Pellegrini e Epiney-Colombo

vicecancelliera:

Meyer

sedente per statuire sul reclamo 21 dicembre 2011 presentato da

 CO 1  patrocinato dall’  PA 2   

nell’ambito della causa di divorzio unilaterale, inc. n. OA.2007.116 della Pretura del Distretto di Bellinzona, da lui promossa con petizione 2 luglio 2007 nei confronti di

 RE 1  patrocinata dall’  PA 1   

considerato

in fatto e in diritto:      che con petizione 2 luglio 2007 inoltrata alla Pretura del Distretto di Bellinzona, CO 1 ha chiesto unilateralmente la pronuncia del divorzio dalla moglie RE 1 e la regolamentazione delle relative conseguenze accessorie;

                                         che con risposta 2 ottobre 2007 RE 1 ha aderito alla domanda di divorzio, formulando una diversa regolamentazione delle conseguenze accessorie;

                                         che con ordinanza 8 novembre 2007 il Segretario assessore ha ordinato la trattazione della causa quale procedura di divorzio su richiesta comune con accordo parziale;

                                         che nell’ambito della summenzionata procedura, in data 29 settembre 2011, RE 1 ha inoltrato una “istanza di ricusa della perita arch. __________ per un complemento di perizia non riconosciuto tale e quindi contestato”, asserendo divergenze e gravi ragioni che impedirebbero una collaborazione con la perita giudiziaria incaricata;

                                         che con osservazioni 5 ottobre 2011 la perita __________ ha sottolineato la propria integrità professionale e il carattere scientifico e matematico del supplemento peritale richiesto;

                                         che con osservazioni 10 ottobre 2011 CO 1 ha rilevato - tra l’altro - che l’istanza di ricusa è tardiva e di conseguenza inammissibile;

                                         che con decisione 18 novembre 2011 il Pretore aggiunto, in applicazione del nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, ha respinto la domanda di ricusazione della perita giudiziaria, ritenendola ampiamente tardiva e per di più infondata;

                                         che con reclamo 21 dicembre 2011 alla III Camera civile del Tribunale d’appello RE 1 si aggrava contro l’ordinanza 18 novembre 2011, chiedendone la riforma nel senso di annullare la decisione, rimproverando al Pretore di aver erroneamente applicato alla domanda di ricusa il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, invece del vecchio Codice di procedura ticinese;

                                         che, il 1° gennaio 2011, è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC);

                                         che l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;

                                         che, di conseguenza, il procedimento di divorzio essendo stato avviato 2 luglio 2007, allo stesso continua ad essere applica­bile il CPC-TI;

                                         che l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce però che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;

                                         che secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF dell’8 agosto 2011, inc. 5A_320/2011, consid. 2.3.2);

                                         che ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI, tranne per il sistema di impugnazione che è retto dal CPC svizzero;

                                         che secondo l’art. 50 cpv. 2 CPC la decisione sulla domanda di ricusazione di un perito giudiziario, il quale rientra nella definizione di “persona che opera in seno a un’autorità giudiziaria” ai sensi dell’art. 47 e segg. CPC (cfr. art. 183 cpv. 2 CPC; Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 47, pag. 75; Diggelmann, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 8 ad art. 47; Wullschleger, in Sutter-Somm/Hasenbohler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2010, n. 1 ad art. 47; Kiener, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 7 ad art. 47; Livschitz, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 47; Weber, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 10, 13 e 14 ad art. 47), è impugnabile mediante reclamo;

                                         che giusta l’art. 48 lett. a cifra 1 e 2 LOG l’autorità competente a occuparsi del reclamo contro la decisione sulla domanda di ricusa in materia di diritto delle persone, diritto di famiglia, diritto successorio e diritti reali è la prima Camera civile del Tribunale d’appello;

                                         che nel caso concreto, trattandosi di una causa di divorzio su richiesta comune con accordo parziale è data la competenza della prima Camera civile del Tribunale d’appello, alla quale deve essere trasmesso il gravame, la terza Camera civile non essendo competente a occuparsene;

                                         che, visto quanto precede, il reclamo è trasmesso per competenza alla prima Camera civile del Tribunale d’appello;

Per i quali motivi, richiamati gli art. 47 e segg. CPC e l’art. 48 LOG,

pronuncia:              1.   Il reclamo 21 dicembre 2011 di RE 1 è trasmesso per competenza alla prima Camera civile del Tribunale d’appello.

                                   2.   Intimazione:

-         -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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