Incarto n. 13.2011.75
Lugano 9 dicembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.419 (azione di disconoscimento del debito) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 9 giugno 2010 da
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
E ora sul reclamo 24 ottobre 2011 contro la decisione 11 ottobre 2011 con cui il Pretore ha respinto sia l’istanza di annullamento delle ordinanze 18 maggio rispettivamente 20 giugno 2011, sia l’istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini, entrambe presentate con atto 5 luglio 2011;
ritenuto
in fatto e diritto: che con petizione 9 giugno 2010 CO 1 ha chiesto di accertare l’inesistenza del credito di fr. 40'000.- fatto valere da RE 1 nei suoi confronti e di confermare l’opposizione interposta al PE __________ dell’UE di __________;
che con ordinanza 11 giugno 2010 il Pretore ha assegnato al convenuto, allora patrocinato dall’avv. __________, un termine di 30 giorni per inoltrare la risposta;
che con lettera 12 aprile 2011 l’avv. __________ ha comunicato di non più rappresentare il convenuto;
che con ordinanza 18 maggio 2011 il Pretore ha assegnato a RE 1 un ultimo termine di 10 giorni (termine di grazia) per presentare l’allegato di risposta, avvertendolo che in caso di omissione non sarà più ammesso a contestare i fatti di petizione;
che con lettera 27 maggio 2011 il convenuto ha chiesto di prorogare il termine di ulteriori 10 giorni;
che con ordinanza 30 maggio 2011 il Pretore ha respinto l’istanza di proroga formulata dal convenuto, il termine di grazia essendo un termine di legge improrogabile;
che con successiva ordinanza 20 giugno 2011 il Pretore ha citato la sola parte attrice all’udienza preliminare e entrambe le parti al dibattimento finale il giorno 13 luglio 2011;
che con atto 5 luglio 2011 RE 1 ha chiesto l’annullamento delle ordinanze 18 maggio rispettivamente 20 giugno 2011 e la restituzione in intero del termine di grazia per presentare la risposta di causa, asserendo di essere incapace di agire con atti propri, di quindi necessitare di un nuovo patrocinatore e rimproverando al Pretore di non essersi posto il quesito a sapere se egli fosse in grado di difendersi da solo;
che con osservazioni 23 agosto 2011 CO 1 si è opposto alla richiesta del convenuto, avendo quest’ultimo avuto abbastanza tempo per munirsi di un nuovo legale prima di lasciar trascorrere il termine di grazia;
che con decisione 11 ottobre 2011 il Pretore ha respinto sia l’istanza di annullamento delle ordinanze 18 maggio rispettivamente 20 giugno 2011, sia l’istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini, inoltrate da RE 1 in data 5 luglio 2011, rilevando che il convenuto sarebbe stato al corrente da quasi un anno che gli era stato assegnato il termine per l’inoltro della risposta e che avrebbe quindi dovuto rivolgersi tempestivamente a un nuovo legale, perlomeno nel momento in cui gli è stato impartito il termine di grazia;
che con reclamo 24 ottobre 2011 il convenuto si aggrava contro il predetto decreto, chiedendone la riforma nel senso di ammettere le domande 5 luglio 2011, quindi di annullare il termine di grazia per la risposta assegnato il 18 maggio 2011 e la citazione all’udienza preliminare e al dibattimento finale del 20 giugno 2011, ribadendo di non essere stato in grado di difendersi da solo e sostenendo che il Pretore avrebbe dovuto assegnarli un termine per munirsi di un avvocato prima di impartirgli il termine di grazia;
che con osservazioni 21 novembre 2011 CO 1 ha domandato in via principale di dichiarare il reclamo irricevibile e in via subordinata di respingerlo integralmente, il reclamante essendo stato ampiamente cosciente della necessità di far capo a un nuovo legale;
che, rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quale sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi;
che l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;
che, di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 9 giugno 2010, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC);
che l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;
che, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF dell’8 agosto 2011, inc. 5A_320/2011, consid. 2.3.2);
che ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione del CPC svizzero;
che nel caso concreto occorre esaminare l’ammissibilità del reclamo distinguendo tra le due decisioni impugnate, ossia la reiezione dell’istanza di annullamento delle ordinanze 18 maggio e 20 giugno 2011 e la reiezione dell’istanza di restituzione del termine di grazia;
che per quanto concerne l’ammissibilità del reclamo contro la reiezione dell’istanza di annullamento delle ordinanze 18 maggio e 20 giugno 2011, si rileva che la decisione 11 ottobre 2011 del Pretore è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
che nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte convenuta il 12 ottobre 2011, sicché, ritenuto che il 22 ottobre cadeva di sabato, il gravame qui in esame, datato 24 ottobre 2011, è tempestivo e da questo punto di vista ricevibile;
che il nuovo CPC svizzero prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che, inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;
che il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione oggetto di esame, ragione per cui il reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;
che, nel caso in rassegna, il reclamante non ha neppure addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;
che, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame contro la reiezione dell’istanza di annullamento delle ordinanze 18 maggio e 20 giugno 2011 dev’essere dichiarato irricevibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione impugnata alla luce del CPC-TI;
che nella misura in cui il reclamo verte sulla decisione di reiezione dell’istanza di restituzione in intero del termine di grazia, si osserva quanto segue:
che a istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC), ritenuto che la domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (cpv. 2), ossia dalla fine dell’impedimento, onde evitare i probabili ritardi dovuti alla possibilità di presentare in ogni tempo siffatta richiesta (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 148, pag. 620-621);
che se vi è già stata pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato (cpv. 3);
che, di conseguenza, l’istituto della restituzione si applica per un periodo di sei mesi anche alle inosservanze che hanno condotto ad una decisione contumaciale passata in giudicato, sicché il Pretore può in questi casi annullare la decisione senza che ciò comporti un pericolo per la sicurezza del diritto e il processo viene rimesso nella situazione in cui si trovava prima dell’inosservanza (Trezzini, op. cit., art. 148, pag. 621; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, art. 148 n. 15; Gozzi, Basler Kommentar ZPO, 2010, art. 148 n. 43-44);
che, per l’art. 149 CPC, il giudice decide definitivamente, sicché tale norma sottrae il provvedimento relativo alla restituzione sia alla possibilità d’impugnativa ex art. 319 lett. b cifra 2 CPC, sia alla possibilità di postularne la modifica in applicazione del principio generale valido per le disposizioni ordinatorie;
che la definitività (“Endgültigkeit”) della decisione concerne però soltanto la concessione di restituzione in quanto tale, ma non la decisione finale di merito, che può essere contestata censurando la violazione dell’art. 148 CPC (Trezzini, op. cit., art. 149, pag. 621; Staehelin, op. cit., art. 149 n. 4; Gozzi, op. cit., art. 149 n. 10-11);
che nel caso concreto il reclamo contro la decisione di reiezione dell’istanza di restituzione del termine di grazia è quindi inammissibile, la decisione del giudice di prime cure essendo definitiva, ciò che il Pretore ha chiaramente indicato nei considerandi;
che si deve dunque concludere che il reclamo contro entrambe le decisioni pretorili dell’11 ottobre 2011 è irricevibile;
che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;
che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente;
che avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, le vengono assegnati fr. 200.- a titolo di ripetibili calcolate secondo il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008;
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 24 ottobre 2011 di RE 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico del reclamante che verserà altresì a CO 1 fr. 200.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione (unitamente al reclamo 24 ottobre 2011 alla controparte):
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).