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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.11.2011 13.2011.68

4 novembre 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,337 mots·~7 min·4

Résumé

Reclamo contro ordinanza sulle prove

Texte intégral

Incarto n. 13.2011.68

Lugano 4 novembre 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Pellegrini e Celio

vicecancelliera:

Meyer

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.76 (azione creditoria) della Pretura di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 4 febbraio 2010 da

 RE 1  patrocinata dall’  PA 1   

contro  

CO 1  patrocinata dall’  PA 2   

E ora sul reclamo 6 ottobre 2011 di parte attrice contro l’ordinanza sulle prove 3 ottobre 2011 con cui il Pretore aggiunto ha respinto tutti i mezzi di prova offerti e citato le parti al dibatti­mento finale;

ritenuto

in fatto e diritto:           che con petizione 4 febbraio 2010 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 40'317.80 oltre interessi a titolo di mercede derivante da diversi contratti di fornitura di mobili, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________;

                                         che con risposta 28 maggio 2010 la convenuta si è opposta alla richiesta attorea, chiedendone la integrale reiezione;

                                         che in occasione dell’udienza preliminare 13 ottobre 2010 le parti hanno notificato diversi mezzi di prova, che hanno confermato su richiesta 12 settembre 2011 del Pretore aggiunto con lettere 13 rispettivamente 19 settembre 2011;

                                         che con ordinanza sulle prove 3 ottobre 2011 il Pretore aggiunto ha respinto tutti i mezzi di prova offerti e citato le parti al dibatti­mento finale, constatato che le fatture per la fornitura di mobili sono state emesse dall’attrice per complessivi € 27'924.78, mentre la domanda condannatoria è stata formulata in fr. 40’0317.80 al cambio euro/franchi svizzeri al giorno dell’inoltro della petizione e ritenuto che sia secondo il diritto civile italiano sia secondo quello svizzero la condanna al pagamento va invece richiesta nella moneta estera concordata e che anche l’eventuale pronuncia giurisdizionale deve avvenire in valuta estera, sicché nel caso concreto, dovendo restare nei limiti della domanda di causa espressa in franchi svizzeri, l’amministrazione delle prove risultava priva di utilità, la petizione non potendo essere accolta;

                                         che con reclamo 6 ottobre 2011 l’attrice si aggrava contro la predetta decisione, chiedendone l’annulla­mento, argomentando che sino alla presentazione delle conclusioni scritte essa potrebbe modificare la domanda di causa e chiedere la condanna al pagamento in euro, e rimprovera quindi al Pretore di aver applicato in modo errato il diritto e di aver violato il principio dell’economia processuale;

                                         che il reclamo non è stato intimato a controparte per osservazioni;

                                         che, rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quale sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi;

                                         che l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;

                                         che, di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 4 febbraio 2010, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC);

                                         che l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;

                                         che, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF dell’8 agosto 2011, inc. 5A_320/2011, consid. 2.3.2);

                                         che ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione del CPC svizzero;

                                         che l’ordinanza sulle prove (art. 154 CPC) è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

                                         che nel caso in concreto la decisione di cui trattasi è quindi impugnabile mediante reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC;

                                         che la sentenza impugnata è pervenuta alla legale di parte attrice il 4 ottobre 2011, sicché il gravame qui in esame, datato 6 ottobre 2011, è tempestivo e da questo punto di vista ricevibile;

                                         che, per l’art. 320 CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), vale a dire allorquando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;

                                         che il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407);

                                         che il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della ordinanze sulle prove e che pertanto nel caso concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;

                                         che la reclamante si è limitata ad indicare che “l’ordinanza sulle prove oggetto di reclamo potrebbe provocare un pregiudizio difficilmente riparabile”, senza specificare in cosa consisterebbe il rischio e il pregiudizio e senza minimamente confrontarsi con la decisione pretorile, venendo così meno al suo obbligo di motivare e circostanziare il pregiudizio, mancanza che viene sanzionata con l’irricevibilità;

                                         che di conseguenza, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile;

                                         che in via abbondanziale si osserva che – diversamente da quanto ritiene la reclamante – ben difficilmente l’attrice avrebbe potuto in sede di conclusioni “modificare il petitum della petizione richiedendo l’accertamento del credito e la condanna al pagamento in Euro”, ciò considerato che, indipendentemente dal substrato fattuale, la domanda ne risulterebbe mutata;

                                         che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;

                                         che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 250.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente;

                                         che non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il reclamo 6 ottobre 2011 di RE 1 è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 250.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione (unitamente al reclamo 6 ottobre 2011 alla controparte):

-       -       

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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