Incarto n. 13.2009.1
Lugano 20 febbraio 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
statuente quale autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 5 del Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sull’arbitrato (CIA) e l’attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale;
vista l’istanza 3 febbraio 2009 presentata da IS 1, chiedente che sia dichiarata esecutiva la decisione di chiusura del procedimento arbitrale del 23 dicembre 2008 emanato dal tribunale arbitrale con sede in Lugano composto di __________ J__________, __________ S__________ e __________ M__________, nella vertenza che oppone
IS 1
patrocinata dall’ PA 1
a
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
accertato che la decisione in questione è stata notificata alle parti il 24 dicembre 2008 e che contro di essa non è stato interposto ricorso, come confermato dalla Cancelleria del Tribunale federale il 6 febbraio 2009;
constatato che le parti hanno sottoscritto il 5 ottobre 1998 un contratto contenente la clausola arbitrale;
in applicazione dell’art. 193 cpv. 2 LDIP
decreta 1. La decisione di chiusura del procedimento arbitrale (con allocazione di costi e ripetibili) emanato il 23 dicembre 2008 dal tribunale arbitrale composto degli avvocati __________ J__________, __________ S__________ e __________ M__________, nella procedura arbitrale vertente tra CO 1 e IS 1, è esecutiva.
2. La tassa di giustizia (fr. 150.-) e le spese (fr. 50.-) di complessivi fr. 200.sono a carico dell'istante.
3. Intimazione:
- -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (in concreto fr. 15'600.-) è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).