Incarto n. 12.2024.139
Lugano 14 gennaio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2023.23 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 8 novembre 2023 da
AP 1 patrocinata da PA 1
contro
AO 1 patrocinata da PA 2
con cui l’attrice ha chiesto in via principale la condanna della convenuta al pagamento della pena convenzionale di CHF 150'000.- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2022 come pure il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio, e in via subordinata la sua condanna al pagamento della pena convenzionale di CHF 80'407.- e del risarcimento del danno di almeno CHF 69'599.oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2022 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE, domanda avversata dalla controparte;
ed ora sull’eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta con la risposta di causa, che il Pretore aggiunto, con decisione 5 settembre 2024, ha accolto, dichiarando con ciò inammissibile la petizione;
appellante l’attrice, con appello 9 ottobre 2024, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione e di retrocedere di conseguenza l’incarto al Pretore aggiunto per il prosieguo della procedura, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta, con risposta 14 novembre 2024, ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica spontanea 28 novembre 2024 dell’attrice e della duplica spontanea 10 dicembre 2024 della convenuta;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO 1, domiciliata in Italia, è stata assunta dal 1° giugno 2017 e a tempo indeterminato da AP 1, società con sede a Chiasso attiva nel settore dei trasporti internazionali, in qualità di impiegata e con un salario mensile lordo di CHF 5’500.- dovuto per 13 mensilità, a cui si aggiungeva una provvigione. Nel contratto sottoscritto dalle parti (doc. B), che era retto dal CO e prevedeva quale foro competente la Pretura di Mendrisio sud, era stata prevista, tra le altre cose, una clausola di “divieto di concorrenza” del seguente tenore: “La signora AO 1 si impegna nei confronti dell’AP 1, per un periodo di 3 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo (licenziamento, dimissioni, ecc.) sia in Svizzera sia in Italia a non effettuare direttamente o indirettamente, sia in forma autonoma che in forma subordinata, concorrenza all’AP 1. Si impegna quindi a: NON fornire ad altri informazioni capaci di danneggiare l’attività commerciale dell’AP 1; NON intraprendere atti idonei a sviare la clientela dell’AP 1 prestando la sua opera come dipendente, dirigente, consulente o sotto qualsiasi forma o veste a clienti, ad aziende, società, imprese, persone che operano nello stesso settore merceologico dell’AP 1. In caso contrario è prevista una pena convenzionale di CHF 150'000.- oltre ad un’ulteriore responsabilità per l’eventuale maggior danno arrecato. Resta inteso che, durante tale periodo, la dipendente, in ogni caso, non può e non deve contattare la clientela dell’AP 1, né comunque intrattenere con essa alcun rapporto professionale e/o lavorativo”.
Il 23 giugno 2022 (doc. C) la lavoratrice ha rassegnato le dimissioni con effetto dal successivo 31 agosto.
2. Ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 8 novembre 2023 AP 1, sostenendo che AO 1, assieme ad altri due colleghi che pure si erano allora licenziati, avesse svolto al termine del contratto un’attività concorrenziale presso __________, società con sede a Balerna, utilizzando tra l’altro dati aziendali riservati e sensibili trafugati in precedenza, l’ha convenuta in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud, per ottenere in via principale la sua condanna al pagamento della pena convenzionale di CHF 150'000.- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2022 come pure il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio, e in via subordinata la sua condanna al pagamento della pena convenzionale di CHF 80'407.- (somma corrispondente alle retribuzioni da lei incassate nel 2021) e del risarcimento del danno di almeno CHF 69'599.- (somma corrispondente in sostanza alla differenza tra la pena convenzionale concordata e le retribuzioni da lei incassate nel 2021) oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2022 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE.
La convenuta si è opposta alla petizione, eccependo tra l’altro - per quanto è qui d’interesse l’incompetenza del giudice adito.
3. Limitato il procedimento ex art. 125 lett. a CPC all’esame dell’eccezione, il Pretore aggiunto, con decisione 5 settembre 2024, ha dichiarato inammissibile la petizione e ha posto le spese processuali di CHF 3’000.- (oltre alle spese della conciliazione di CHF 1'500.-) a carico dell’attrice, obbligata altresì a rifondere alla controparte CHF 5'000.- a titolo di ripetibili.
Premesso che la questione della competenza internazionale doveva essere risolta in base alla CLug, egli, dopo aver stabilito che la clausola di proroga di foro contenuta nel contratto (doc. B) non era valida non rispettando le condizioni imposte dall’art. 21 CLug, ha ritenuto che la competenza spettasse solo al giudice del domicilio della lavoratrice (art. 20 cpv. 1 CLug), cioè al giudice italiano: a suo giudizio, i fatti alla base della pretesa avevano in effetti carattere puramente contrattuale, trattandosi del pagamento di una pena convenzionale pattuita in un contratto di lavoro; e, pur essendo vero che nel caso in cui le pretese in “materia di contratti individuali di lavoro” erano in concorrenza con quelle in “materia di atti illeciti civili dolosi o colposi” la giurisdizione andava suddivisa nel senso che le prime dovevano essere presentate al foro dell’art. 18 segg. CLug e le seconde al foro dell’art. 5 n. 3 CLug (Müller / Angstmann, Lugano-Übereinkommen, 3ª ed., n. 48 ad art. 18 CLug), l’attrice non aveva però specificato quale parte della sua domanda avrebbe avuto origine extracontrattuale e quale contrattuale. Esprimendosi poi sulla questione della competenza per materia, ha infine aggiunto che in ambito di controversie secondo la LCSl con un valore superiore a CHF 30'000.- la competenza sarebbe comunque spettata alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 5 cpv. 1 lett. d CPC e 48 lett. b n. 4 LOG).
4. Con l’appello 9 ottobre 2024 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 14 novembre 2024 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 28 novembre 2024 e la duplica spontanea 10 dicembre 2024), l’attrice ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione di incompetenza e di retrocedere di conseguenza l’incarto al Pretore aggiunto per il prosieguo della procedura, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Essa ha innanzitutto rilevato che i fatti alla base della petizione, rispettivamente i comportamenti imputati alla controparte, non avevano un carattere puramente contrattuale ma, come già sostenuto negli allegati di prima sede, riguardavano invece l’acquisizione di suoi dati aziendali riservati e sensibili, oltretutto trafugati, e il loro utilizzo a beneficio di una ditta concorrente, sicché risultavano nel contempo costitutivi anche di un atto illecito di carattere penale (art. 143 cpv. 1, 143bis e 162 CP) e contrario alla LCSl (art. 6 e 23 cpv. 1 LCSl), tale cioè da fondare la competenza del giudice del luogo in cui l’evento dannoso era avvenuto (art. 5 n. 3 CLug), cioè del giudice svizzero. Ha in seguito evidenziato che nessuna disposizione le imponeva di specificare quale parte della sua domanda avrebbe avuto origine contrattuale rispettivamente extracontrattuale, aggiungendo che una tale suddivisione era comunque evincibile almeno nel suo petitum in via subordinata. Ed ha infine escluso che le pretese risarcitorie azionate in causa fossero interamente ed esclusivamente riconducibili a violazioni della LCSl.
5. L’art. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno CHF 10'000.- (cpv. 2).
Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.- (e meglio di CHF 150'000.-), è pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato concretamente inoltrato dall’attrice alla Camera d’appello competente per materia (art. 48 lett. b n. 1 LOG) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC) dalla notificazione del giudizio, avvenuta il 9 settembre 2024, è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.
Anche la risposta all’appello, inoltrata dalla convenuta entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del gravame (art. 312 cpv. 2 CPC), avvenuta il 21 ottobre 2024, è a sua volta tempestiva.
6. In fatto, l’attrice, che nel gravame ha dato atto che le pretese risarcitorie da lei azionate erano riconducibili anche a violazioni della LCSl, può senz’altro essere seguita sia laddove ha censurato l’assunto pretorile secondo cui le circostanze alla base della petizione avevano carattere puramente contrattuale, sia laddove ha criticato l’altra argomentazione secondo cui essa non aveva comunque specificato quale della sua domanda avrebbe avuto origine contrattuale rispettivamente extracontrattuale.
Sulla prima questione, si osserva che l’attrice negli allegati di prima istanza (tranne forse nella petizione) aveva effettivamente sostenuto che i fatti posti alla base della lite, rispettivamente i comportamenti imputati alla controparte, riguardavano anche l’acquisizione di suoi dati aziendali riservati e sensibili, oltretutto trafugati, e il loro utilizzo a beneficio di una ditta concorrente, per cui a suo dire erano costitutivi anche di un atto illecito di carattere penale e contrario alla LCSl (cfr. osservazioni 15 aprile 2024 p. 2 seg., osservazioni 13 maggio 2024 p. 3 segg.).
Sulla seconda tematica, si osserva invece che l’attrice, se non altro laddove nel suo petitum in via subordinata aveva richiesto almeno CHF 69'599.- (più interessi ed accessori) a titolo di risarcimento del danno, aveva chiaramente lasciato intendere che almeno quella somma costituiva una pretesa sia di carattere contrattuale sia di carattere extracontrattuale.
7. Ciò posto, è a ragione che il Pretore aggiunto ha ritenuto, in diritto, che la Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud non fosse internazionalmente competente a decidere sulla petizione.
7.1. Preliminarmente si osserva che il diritto svizzero, in presenza di pretese nel contempo di natura contrattuale ed extracontrattuale soggette a fori diversi (nel senso cioè che il foro contrattuale non coincide con quello extracontrattuale), esige che il tribunale adito debba avere la facoltà di decidere su quelle pretese esaminando tutti i fondamenti giuridici suscettibili di corroborarle (Hofmann / Kunz, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 346 ad art. 5 CLug; cfr. DTF 137 III 311 consid. 5.2.1, secondo cui si tratta in tal modo di escludere che il tribunale adito possa decidere sulle pretese esaminando solo l’elemento della domanda fondante la sua competenza territoriale e, per quanto riguarda l’altro elemento della domanda non fondante invece la sua competenza territoriale, debba limitarsi a rinviare al tribunale competente ad esaminarlo; così pure in TF 4A_484/2018 del 10 dicembre 2019 consid. 5.4). Stando così le cose, qualora i fori in concorrenza e diversi siano quelli internazionali e meglio quelli di cui alla CLug (che è pur sempre diritto svizzero), la soluzione adottata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (criticata da una parte della dottrina: cfr. Hofmann / Kunz, op. cit., n. 347 seg. ad art. 5 CLug con rif.; contra: Oberhammer, Lugano-Übereinkommen, 3ª ed., n. 110 ad art. 5 CLug con rif.; Müller / Angstmann, op. cit., n. 48 ad art. 18 CLug con rif.), secondo cui in tal caso si deve invece procedere a una suddivisione della giurisdizione a favore dei fori competenti a decidere i soli elementi della domanda fondanti la loro rispettiva competenza territoriale, risulta assai insoddisfacente nel diritto svizzero (Hofmann / Kunz, op. cit., n. 347 seg. ad art. 5 CLug) e per questa Camera non può dunque essere seguita (in tal senso pure Hofmann / Kunz, op. cit., n. 348 ad art. 5 CLug, secondo cui il Tribunale federale non si è tuttavia ancora espresso chiaramente sulla questione), ritenuto che per determinare in un caso del genere quale debba essere il foro competente a giudicare l’intera controversia esaminando tutti i fondamenti giuridici suscettibili di corroborarla si deve piuttosto seguire per analogia l’approccio “circostanziale, che tenga conto della natura delle responsabilità invocate e degli elementi fattuali allegati dalla parte attrice” teorizzato dal Tribunale federale in un altro ambito (DTF 137 III 311 consid. 5.2.1, riferito invero a un conflitto di competenze per territorio retto dal diritto interno).
7.2. Come si vedrà, sulla base di questo approccio “circostanziale”, nel caso di specie il foro al quale s’impone di attribuire l’esame dell’intera controversia esaminando tutti i fondamenti giuridici suscettibili di corroborarla, che dev’essere in sostanza il foro competente “preponderante” (DTF 137 III 311 consid. 5.2.2), non è certo quello in “materia di illeciti civili dolosi o colposi” di cui all’art. 5 n. 3 CLug, ma piuttosto quello contrattuale - per altro imperativo ed esclusivo (Müller / Angstmann, op. cit., n. 1 ad art. 20 CLug) - di cui all’art. 20 cpv. 1 CLug.
7.2.1. A sostegno della “preponderanza”, nel caso concreto, del foro contrattuale di cui all’art. 20 cpv. 1 CLug si può in primo luogo evidenziare il fatto che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito convenzionale (che non ha tuttavia trovato unanimità nella dottrina, cfr. Müller / Angstmann, op. cit., n. 10 ad art. 18 CLug; Acocella, Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, n. 19 ad art. 18 CLug, secondo cui il datore di lavoro può invece far valere le pretese extracontrattuali al foro di cui all’art. 5 n. 3 CLug) ha avuto modo di stabilire, nel caso in cui un lavoratore è convenuto con una domanda di risarcimento del danno contrattuale e/o extracontrattuale, che il foro speciale in “materia di contratti individuali di lavoro” di cui agli art. 18 segg. CLug, e meglio quello di cui all’art. 20 cpv. 1 CLug, prevale di principio su quello in “materia contrattuale” di cui all’art. 5 n. 1 lett. a CLug e soprattutto - per quanto qui interessa - su quello in “materia di illeciti civili dolosi o colposi” di cui all’art. 5 n. 3 CLug.
Nel caso, almeno analogo, di cui alla sentenza C-47/14 del 10 settembre 2015 la Corte di giustizia delle Comunità europee, richiesta di chiarire se le disposizioni della sezione 5 del capo II (articoli da 18 a 21) del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (che corrispondono sostanzialmente alle norme della sezione 5 del titolo II, articoli da 18 a 21, della CLug) debbano essere interpretate nel senso che ostano a che il giudice applichi l’art. 5, parte iniziale e n. 1, lett. a, oppure l’art. 5, parte iniziale e n. 3, del Regolamento medesimo in una fattispecie come quella allora in esame, in cui il convenuto era stato citato in giudizio da una società non soltanto in qualità di amministratore della società medesima per l’espletamento non corretto della sua funzione o per atto illecito, ma anche, a prescindere da tale qualità, per l’intenzionalità o l’imprudenza intenzionale nell’adempimento del contratto di lavoro da lui stipulato con la società, ha in effetti stabilito che le disposizioni del capo II, sezione 5 (articoli da 18 a 21), del Regolamento devono essere interpretate nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, le citate disposizioni ostano all’applicazione dell’art. 5 n. 1 e 3 di detto Regolamento a condizione che la citata persona, nella sua qualità di direttore e di amministratore, abbia fornito, per un certo periodo di tempo, a favore di detta società e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali abbia ricevuto una retribuzione, e cioè - si aggiunga qui - se quella persona possa essere considerata un lavoratore.
7.2.2. La “preponderanza”, nel caso concreto, del foro contrattuale di cui all’art. 20 cpv. 1 CLug sarebbe comunque stata da ammettere anche laddove il giudizio avesse però imposto di verificare se le domande oggetto dell’azione principale rispettivamente dell’azione subordinata rientravano nella “materia di illeciti civili dolosi o colposi” di cui all’art. 5 n. 3 CLug (anziché in quella “di contratti individuali di lavoro” di cui all’art. 20 cpv. 1 CLug, ritenuto che quest’ultima disposizione prevale sulla norma generale dell’art. 5 n. 1 lett. a CLug) per il fatto che le circostanze alla base della petizione risultavano costitutive anche di un atto illecito di carattere penale e contrario alla LCSl.
7.2.2.1. È innanzitutto incontestabile, e per altro incontestato (appello p. 10), che la domanda oggetto dell’azione principale, cioè la richiesta di condanna al pagamento di una pena convenzionale (oltre interessi ed accessori) prevista contrattualmente non possa rientrare nella “materia di illeciti civili dolosi o colposi” di cui all’art. 5 n. 3 CLug. Trattandosi di una pretesa contrattuale “secondaria”, essa rientra nella materia contrattuale dei “contratti individuali di lavoro” di cui all’art. 20 cpv. 1 CLug (Kropholler / Von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 14 ad art. 5 EuGVO con rif.; Stojiljkovic, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 31 ad art. 18 CLug), anche perché trae il suo fondamento da un impegno assunto liberamente dalle parti (in tal senso KG Berlin Az. 5 U 113/11 del 25 aprile 2014 consid. B.II.2).
7.2.2.2. Per quanto riguarda le domande oggetto dell’azione subordinata, occorre distinguere tra la richiesta di condannare la convenuta al pagamento di una pena convenzionale e la richiesta di condannare la convenuta al pagamento di un risarcimento del danno (in entrambi i casi oltre interessi ed accessori).
7.2.2.2.1. Come si è detto al consid. 7.2.2.1, è indubbio che la prima domanda, cioè la richiesta di condanna al pagamento di una pena convenzionale prevista contrattualmente, non rientri nella “materia di illeciti civili dolosi o colposi” di cui all’art. 5 n. 3 CLug.
7.2.2.2.2. Lo stesso, come si vedrà, deve però valere anche per la seconda domanda, cioè la richiesta di condanna al risarcimento di un danno contrattuale e/o extracontrattuale.
Nella già menzionata sentenza C-47/14 del 10 settembre 2015 la Corte di giustizia delle Comunità europee, confermando i principi stabiliti nella sentenza C-548/12 del 13 marzo 2014, ha in effetti stabilito che nel caso in cui il rapporto giuridico tra una società e il suo amministratore deve essere qualificato come “materia contrattuale” ai sensi dell’art. 5 n. 1 del Regolamento n. 44/2001, l’azione giudiziale con cui la società ha citato in giudizio il suo amministratore per condotta asseritamente illecita può rientrare nella “materia di illeciti civili dolosi o colposi” ai sensi dell’art. 5 n. 3 del Regolamento solamente se non si ricollega al rapporto giuridico di tipo contrattuale tra la società e l’amministratore, ritenuto che se la condotta contestata può essere considerata come un inadempimento agli obblighi contrattuali si deve concludere che il giudice competente a pronunciarsi su tale condotta è quello individuato dall’art. 5 n. 1 del Regolamento n. 44/2001, mentre che in caso contrario si applica la regola sulla competenza enunciata all’art. 5 n. 3 di detto Regolamento (cfr. pure Hofmann / Kunz, op. cit., n. 485 segg. ad art. 5 CLug).
L’applicazione di questi principi al caso di specie impone di concludere che la domanda dell’attrice volta a condannare la convenuta al risarcimento di un danno contrattuale e/o extracontrattuale non può a sua volta rientrare nella “materia di illeciti civili dolosi o colposi” di cui all’art. 5 n. 3 CLug ma nella materia contrattuale dei “contratti individuali di lavoro” di cui all’art. 20 cpv. 1 CLug. Il fatto che la convenuta in pendenza di contratto possa aver acquisito dei dati aziendali riservati e sensibili dell’attrice, almeno in parte trafugati in precedenza, e soprattutto - ciò che risulta rilevante nell’ottica della richiesta di risarcimento del danno - possa poi averli utilizzati dopo la scadenza del contratto nell’ambito di un’attività concorrenziale, pur potendo certo essere costitutivo anche di un atto illecito di carattere penale e contrario alla LCSl, è in effetti chiaramente da mettere in relazione, oltretutto in modo prevalente, con l’esistenza e l’interpretazione del contratto di lavoro venuto in essere tra le parti, ritenuto che la condotta rimproverata alla convenuta può essere considerata come un inadempimento agli obblighi contrattuali e in particolare all’obbligo di diligenza e fedeltà di cui all’art. 321a CO rispettivamente all’obbligo da lei liberamente assunto ai sensi dell’art. 340 CO nell’ambito della clausola di “divieto di concorrenza” (in tal senso pure Oberstes Gerichtshof Österreich 4Ob78/15x dell’11 agosto 2015 consid. I.3-5, il quale, dopo aver rammentato che rientrano nella materia dei “contratti individuali di lavoro” ai sensi degli art. 18 segg. del Regolamento n. 44/2001 pure le pretese in relazione all’obbligo di segretezza e le controversie derivanti da un divieto di concorrenza, ha rilevato che le regole di competenza di quegli articoli si applicano anche in caso di pretese di risarcimento del danno che hanno origine o hanno il loro fondamento nella violazione di un obbligo risultante da un contratto di lavoro).
7.2.2.2.3. Alla luce di quanto precede, si deve concludere che le domande oggetto dell’azione subordinata, anche esaminate nel loro complesso, non possono rientrare nella “materia di illeciti civili dolosi o colposi” di cui all’art. 5 n. 3 CLug.
7.2.3. Sempre a sostegno della “preponderanza”, nel caso concreto, del foro contrattuale imperativo ed esclusivo di cui all’art. 20 cpv. 1 CLug rispetto al foro extracontrattuale dell’art. 5 n. 3 CLug va infine evidenziato che lo stesso Tribunale federale aveva già avuto occasione di esprimersi in senso analogo, sia pure con riferimento a una fattispecie retta dal diritto interno. In quel caso l’Alta Corte aveva in effetti rilevato che in presenza di un foro parzialmente imperativo come quello previsto per le azioni derivanti in materia di diritto del lavoro di cui all’art. 24 cpv. 1 dell’allora vigente LForo un datore di lavoro che si riteneva vittima di un atto illecito del lavoratore nell’esecuzione del contratto di lavoro non poteva attrarre quest’ultimo davanti al foro per le azioni da atto illecito di cui all’art. 25 LForo (DTF 137 III 311 consid. 5.2.1).
8. Ad ogni buon conto, anche laddove, per ipotesi, la competenza internazionale per le domande oggetto della petizione (o almeno dell’azione subordinata o di parte di essa) avesse potuto essere individuata in Svizzera in base all’art. 5 n. 3 CLug (il che avrebbe presupposto la “preponderanza”, nel caso concreto, della natura extracontrattuale delle pretese azionate), resterebbe il fatto che la Pretura di Mendrisio sud non sarebbe stata l’autorità giudiziaria competente per materia a trattare la controversia.
La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che la competenza per materia, attribuita all’istanza cantonale unica designata dal diritto cantonale, a decidere le controversie secondo la LCSl con un valore superiore a CHF 30'000.- (art. 5 cpv. 1 lett. d CPC) è imperativa ed esclusiva (TF 4A_556/2016 del 19 settembre 2017 consid. 3.1) e che l’istanza cantonale unica così istituita è tenuta ad esaminare anche gli aspetti di diritto federale eventualmente invocati in concorrenza con il diritto particolare fondante la sua competenza speciale (TF 4A_484/2018 del 10 dicembre 2019 consid. 5.4).
Ciò significa che nel caso concreto, in cui si trattava tra l’altro di esaminare una domanda di risarcimento fondata anche sulla violazione della LCSl, la competenza a decidere tutti gli aspetti di diritto federale invocati in concorrenza con il diritto particolare fondante la sua competenza speciale sarebbe spettata alla terza Camera civile del Tribunale d’appello, cui era stata attribuita la competenza secondo la LCSl con un valore superiore a CHF 30'000.- (art. 48 lett. b n. 4 LOG). E ciò anche perché, a fronte delle domande di causa, gli aspetti di “concorrenza sleale” risultano preponderanti a quelli di carattere “penale”.
9. Ne discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di CHF 150'000.-, ma da moderare visto che il tema della decisione è limitato e considerato che il giudizio è identico a quello reso in data odierna nell’ambito dei due appelli riguardanti gli altri due colleghi della convenuta, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 9 ottobre 2024 di AP 1 è respinto.
II. Le spese processuali di CHF 3’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 2’000.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
- / - .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno CHF 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).