Incarto n. 12.2020.71
Lugano 26 novembre 2020/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2015.45 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 26 gennaio/5 febbraio 2015 da
AP 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 3'635.- e € 8'810.-, oltre interessi legali del 5%, a titolo di onorario e rifusione delle spese;
domanda alla quale si è opposta la controparte e che il Pretore con sentenza 28 aprile 2020 ha integralmente respinto;
appellante l’attrice con appello 28 maggio 2020, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta delle spese processuali e delle ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 6 agosto 2020 postula la reiezione del gravame, con protesta delle spese giudiziarie di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
Considerato
in fatto e in diritto:
1. Il 28 gennaio 2009 AO 1, in qualità di mandante, ha sottoscritto con la P__________ SA (ora AP 1), in qualità di mandataria, un contratto di mandato avente per oggetto “l’intestazione fiduciaria del 99% della società N__________ __________”, __________, “per il tramite della S__________ __________ SRL”, __________. Il contratto prevedeva che la mandataria avrebbe assunto la carica di amministratore a titolo fiduciario di quest’ultima società, agendo in nome proprio ma per conto e rischio della mandante. Per l’assunzione del mandato le parti hanno stipulato una remunerazione annua di € 2'700.- oltre la rifusione delle spese vive. Esse hanno altresì pattuito una remunerazione separata per la contabilità, lo studio, la stesura del bilancio annuale e delle notifiche legali alle autorità svizzere nonché per altre prestazioni esorbitanti le suddette funzioni (doc. B).
2. Con istanza di conciliazione 15 settembre 2014 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di almeno fr. 6'589.- oltre interessi, a cui ha fatto seguito il rilascio dell’autorizzazione ad agire di data 7 novembre 2014 (inc. CM.2014.571).
3. Con petizione 26 gennaio/5 febbraio 2015 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura di Lugano, sezione 3, chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 3'635.- e di € 8'810.-, oltre interessi legali, a saldo di 6 fatture prodotte agli atti quale plico doc. C a titolo di onorari e rimborsi spese asseritamente dovuti sulla base del contratto doc. B; fatture che non sarebbero mai state contestate dalla convenuta.
4. Con osservazioni 13 aprile 2015 AO 1 si è integralmente opposta alle pretese dell’attrice e ha sollevato in via preliminare l’eccezione dell’assenza di una valida autorizzazione ad agire per le fatture emesse successivamente al 7 novembre 2014. Nel merito essa ha contestato la fondatezza delle fatture, rilevando che l’attrice non avrebbe mai svolto alcuna attività prevista dal mandato né vi sarebbe mai stata alcuna intestazione fiduciaria, le azioni essendo rimaste in possesso della società di revisione S__________. La convenuta ha altresì osservato che il contratto di mandato sarebbe stato rescisso il 12 maggio 2011 e che ad ogni modo l’attrice avrebbe fallito nel suo onere probatorio.
5. All’udienza di dibattimento del 2 giugno 2015 così come in sede di conclusioni dopo avere esperito l’istruttoria le parti hanno confermato le loro antitetiche argomentazioni.
6. Con decisione 28 aprile 2020, qui impugnata, il Pretore ha in ordine respinto l’eccezione sollevata dalla convenuta di improponibilità parziale dell’azione per difetto dell’autorizzazione ad agire, rilevando che ai sensi dell’art. 199 cpv. 2 lit. a CPC l’attrice poteva validamente e unilateralmente rinunciare al tentativo di conciliazione poiché la convenuta risiedeva all’estero. Nel merito il giudice di prime cure ha dapprima rilevato che il contratto di mandato di cui al doc. B non prevedeva che le quote azionarie della società N__________ __________ avrebbero dovuto essere intestate fiduciariamente all’attrice, bensì che essa provvedesse ad amministrare tali quote in nome e per conto di AO 1 attraverso la società S__________, di cui sarebbe divenuta l’amministratrice. Il Pretore, rilevato che l’attrice si era limitata a produrre agli atti 7 (correttamente: 6) fatture emesse tra il 18 ottobre 2013 e il 15 gennaio 2015, senza allegare alcun descrittivo dettagliato delle prestazioni svolte né alcun giustificativo riguardo alle modalità di fatturazione, a rinviare al contratto e a sostenere che la convenuta non aveva mai contestato le fatture, ha concluso che essa, in violazione del suo obbligo di allegazione e di prova, aveva omesso di sostanziare e di giustificare le sue pretese, respingendo pertanto la petizione.
7. Con appello 28 maggio 2020 l’attrice ha chiesto la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione, lamentando un errato accertamento dei fatti e un errato apprezzamento delle prove. A suo dire il Pretore, “nell’intento di poter evadere durante la relativa tranquillità del periodo COVID il maggior numero di incarti arretrati”, li avrebbe analizzati solo sommariamente e, in merito al caso di specie, non avrebbe considerato tutte le prove esperite durante l’istruttoria. In particolare le audizioni dei testi avrebbero confermato l’esecuzione del mandato da parte sua nonché la legittimità delle pretese oltre ad avere smentito la rescissione del contratto, di modo che gli importi richiesti a titolo di onorario per le prestazioni di intestazione fiduciaria concernenti gli anni 2013 – 2015 sarebbero dovuti, ritenuta la chiarezza delle relative fatture (n. 13/027, 14/038 e 15/013) e la corrispondenza tra l’importo richiesto e quanto pattuito. In merito alle fatture concernenti le prestazioni di segreteria e consulenza, esse sarebbero conformi a quanto stipulato tra le parti e previsto nel contratto di mandato mentre i restanti importi fatturati nel 2013 per la somma totale di fr. 2'200.- sarebbero costi conseguenti al comportamento della convenuta per non avere fatto fronte ai propri impegni.
8. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 28 maggio 2020, introdotto entro il termine menzionato, è tempestivo, così come lo è la risposta introdotta nel termine assegnato da questa Camera.
9. Nella decisione impugnata il Pretore ha respinto la pretesa dell’attrice, rilevando come quest’ultima non aveva fatto fronte al suo onere allegatorio. L’appellante in questa sede la critica per non avere esaminato i documenti prodotti agli atti e non avere considerato le prove testimoniali, che confermerebbero la sua tesi. Così come esposta, la censura si rileva irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), siccome l’attrice non si confronta adeguatamente con l’argomentazione del primo giudice, spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto sarebbe errata. L’appellante si limita a censurare l’apprezzamento delle prove e l’accertamento dei fatti senza spiegare in che maniera essa avrebbe adempiuto all’onere di allegazione e specificazione che le incombeva, non bastando al riguardo il rilievo secondo cui le fatture sarebbero state chiare né le precisazioni contenute nell’appello. Le stesse, formulate per la prima volta in questa sede e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) sono tardive e con ciò inammissibili. L’appello si rileva in ogni caso infondato per i motivi esposti ai prossimi considerandi.
10. Per l'art. 150 cpv. 1 CPC oggetto della prova sono i fatti controversi se giuridicamente rilevanti. In sintesi, è controverso un fatto che è stato debitamente allegato e specificato nonché dettagliatamente contestato in causa nei termini dell'art. 55 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_719/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 6.2). Nelle cause rette dal principio dispositivo, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande (onere di allegazione; art. 55 cpv. 1 e 221 cpv. 1 lett. d CPC). I fatti pertinenti allegati devono essere sufficientemente motivati affinché, da un lato, il convenuto possa specificare quali fatti riconosce o contesta e, dall'altro, il giudice possa stabilire quali fatti sono riconosciuti da entrambe le parti e quali sono invece contestati dal convenuto (per i quali dovrà procedere all'assunzione delle prove) e poi applicare la regola di diritto sostanziale determinante (DTF 144 III 522 consid. 5.2.1.1). La contestazione del convenuto deve essere sufficientemente precisa e concreta da permettere all'attore di capire quali siano le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da provare. Le esigenze della motivazione delle contestazioni sono meno severe di quelle che vigono per le allegazioni dei fatti, ma sono correlate: più quest'ultime sono dettagliate, più la controparte deve specificare concretamente quali sono i singoli fatti che contesta (onere di contestazione). Ove l'attore adduca nella sua petizione l'ammontare complessivo di una fattura (o di un conteggio) e rinvii per il dettaglio a una specifica delle sue prestazioni chiara e completa, questa si considera ammessa e non deve essere provata se il convenuto non concretizza la sua contestazione indicando con precisione le posizioni della stessa che contesta (DTF 144 III 525 consid. 5.2.2.3). Contestazioni globali non bastano (DTF 144 III 524 consid. 5.2.2.1).
11. L'onere di allegazione e di specificazione va osservato per principio nei memoriali di causa. Di regola un rimando globale agli inserti del processo non basta, giacché non spetta al giudice né alla controparte ricavare da tali inserti l'esposizione dei fatti o passare questi ultimi al vaglio per individuare elementi utili. Non che un rinvio a un determinato atto non possa, eccezionalmente, soddisfare gli obblighi di specificazione. Anche in tal caso, però, i fatti devono essere addotti nei loro tratti o contorni essenziali nei memoriali di causa. Non basta che negli inserti figurino in qualche forma le informazioni richieste. Il rimando nell'allegato di causa deve menzionare uno specifico atto e da tale rimando devono evincersi chiaramente gli elementi dell'inserto che assurgono ad allegazione di parte (sentenze del Tribunale federale 4A_443/2017 del 30 aprile 2018, consid. 2.2.1 e 2.2.2, 6 febbraio 2017 4A_502/2016 consid. 5.2).
12. In concreto, in sede di petizione l’attrice si è semplicemente limitata ad allegare l’esistenza di un mandato tra le parti, in base al quale essa avrebbe assunto “l’intestazione fiduciaria di una quota sociale della società N__________ __________, __________” per un onorario di “EUR 2'700 annui, oltre alla rifusione delle spese vive e alle competenza per l’elaborazione della contabilità, lo studio e la stesura del bilancio annuale e le notifiche alle competenti autorità” nonché ad addurre che per le “prestazioni regolarmente effettuate” essa avrebbe emesso “regolari fatture mai contestate” e restate scoperte per gli importi di fr. 2'200.-, di fr. 1'435.- , di € 3'635.- e di € 5'175. A sostegno della pretesa essa ha prodotto il contratto di mandato del 28 gennaio 2009 (doc. B) e 6 fatture di cui al plico doc. C.
13. Con osservazioni 13 aprile 2015 la convenuta ha contestato le pretese dell’attrice, adducendo che il contratto di mandato sarebbe stato rescisso il 12 maggio 2011, che in ogni caso nulla le sarebbe dovuto, la stessa non avendo svolto alcuna attività prevista dal contratto. In merito alle contestate fatture essa ha altresì specificato che quelle concernenti l’onorario per l’asserito rinnovo dell’intestazione fiduciaria per gli anni 2014 e 2015 (fattura n. 14/038 del 22 dicembre 2014 e fattura n. 15/013 del 2 gennaio 2015) sarebbero in ogni caso successive alla rescissione del contratto, come confermato dal contenuto delle fatture precedenti datate 18 ottobre 2013, in cui sono state indicate come prestazioni “pratiche per la cessione partecipazioni Società N__________ __________” rispettivamente “spese per chiusura pratica”. In merito alla fattura del 15 gennaio 2015 (fattura n. 15/014), pure essa successiva alla disdetta del mandato, e quelle del 26 aprile e 18 ottobre 2013 la convenuta ha rilevato l’assenza di specificazione delle prestazioni ivi indicate, osservando altresì come l’attrice non avrebbe dimostrato quali attività avrebbe effettivamente svolto né il suo diritto alla remunerazione pretesa.
14. A fronte di tale specifica e puntuale contestazione, l’attrice non ha intrapreso alcunché in sede di dibattimento, limitandosi a riconfermare le allegazioni contenute nella petizione e a offrire le prove già indicate in tale atto. Le allegazioni dell’attrice in merito alle pretese fatte valere in causa non possono pertanto essere considerate sufficienti. La petizione si limita a menzionare tre importi senza alcuna indicazione in merito a quali attività o prestazioni previste dal contratto doc. B, né a quali delle fatture di quelle prodotte in un unico plico doc. C essi si riferiscono, né per quale periodo, né secondo quali modalità essi sono stati calcolati. Il solo fatto che nelle singole fatture vi sia un descrittivo delle prestazioni non può, in tali circostanze, costituire una valida allegazione, come preteso in questa sede dall’appellante, tanto più che in concreto gli importi indicati nella petizione nemmeno corrispondono a quelli delle singole fatture di cui al plico doc. C. Ciò detto, e considerato che nella risposta la convenuta ha provveduto a contestare puntualmente ed esaurientemente la fondatezza delle pretese e la rilevanza degli importi delle fatture, l’attrice in sede di dibattimento avrebbe dovuto specificare maggiormente le proprie allegazioni, ciò che però ha nuovamente omesso di fare. In tali circostanze se ne deve dedurre che essa non ha allegato e specificato i fatti che le avrebbero permesso di giustificare le pretese vantate nei confronti della convenuta. È pertanto a giusta ragione che il Pretore, in assenza di una valida allegazione e prova delle pretese attoree, ha respinto la petizione.
15. Da ultimo, si attira l’attenzione del patrocinatore dell’appellante sull’obbligo di tenere un comportamento che non offenda le convenienze (art. 128 cpv. 1 e 132 cpv. 2 CPC). Le gratuite insinuazioni all’indirizzo del primo giudice contenute nell’appello, secondo cui “nell’intento di poter evadere durante la relativa tranquillità del periodo COVID il maggior numero di incarti arretrati, questi (gli incarti n.d.r) sono stati analizzati sommariamente e senza la dovuta attenzione”, non rispettano quest’esigenza e devono conseguentemente essere biasimate.
16. Ne discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile. La spese giudiziarie della procedura di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 3'635 + € 8'810.-, seguono la soccombenza dell’appellante.
Il valore litigioso determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale non supera la soglia di fr. 30'000.-
Per questi motivi,
richiamato l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide: 1. L’appello 28 maggio 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali della procedura di appello di fr. 1'200.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).