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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.10.2020 12.2020.64

15 octobre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,492 mots·~12 min·2

Résumé

Appello contro decisione di stralcio per mancata comparsa di entrambe le parti all’udienza di prime arringhe; attività giudiziaria in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19

Texte intégral

Incarto n. 12.2020.64

Lugano 15 ottobre 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.210 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 21 ottobre 2019 da

 AP 1  patrocinato dall’avv.  PA 1 

contro  

AO 1  patrocinata dall’avv. dott.  PA 2   

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 36'362.80 oltre interessi al 5% dal 23 maggio 2018;

vista la decisione 20 aprile 2020 con cui il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per

mancata comparizione di entrambe le parti all’udienza di prime arringhe di medesima

data (art. 234 cpv. 2 CPC);

appellante l’attore con appello 19 maggio 2020, con cui ha chiesto di considerare la

decisione di stralcio infondata e di accertare il suo diritto alla restituzione del

termine ex art. 148 CPC per assenza di colpa, subordinatamente per colpa solo lieve, e

di ordinare conseguentemente al primo giudice di fissare una nuova udienza di prime

arringhe;

gravame completato dall’appellante con la “memoria integrativa spontanea” dell’8 luglio

2020;

mentre la convenuta con risposta 13 luglio 2020 ha postulato la reiezione del

gravame, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.        Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 21 ottobre 2019 lo Studio legale AP 1 ha convenuto la società AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulandone la condanna al pagamento di fr. 36'362.80 oltre interessi al 5% dal 23 maggio 2018 a titolo di onorario per prestazioni professionali svolte.

B.        Con risposta 13 dicembre 2019 la convenuta si è opposta alla petizione. Con replica 14 gennaio 2020 e duplica 19 febbraio 2020 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni.

C.        Con ordinanza 20 febbraio 2020 il Pretore ha citato le parti a comparire all’udienza di prime arringhe, fissata per il 20 aprile 2020 alle ore 10:00. In tale data il giudice, costatata la mancata comparizione di entrambe le parti in assenza di qualsivoglia giustificazione, ha dichiarato la causa priva d’oggetto e l’ha stralciata dai ruoli in applicazione dell’art. 234 cpv. 2 CPC, ponendo le spese di fr. 1'250.- a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.

D.        Con istanza 23 aprile 2020 l’attore ha chiesto al Pretore la restituzione del termine ai sensi dell’art. 148 CPC, mentre la convenuta vi si è opposta.

E.        Con appello 19 maggio 2020 l’attore si è aggravato contro la decisione di stralcio, postulando in sostanza il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al primo giudice per la fissazione di una nuova udienza di prime arringhe e il proseguo della causa, nonché di accertare il suo diritto alla restituzione del termine ex art. 148 CPC (istanza ancora pendente presso il primo giudice e da questi respinta il giorno successivo).

F.        Con “memoria integrativa spontanea” 8 luglio 2020 l’appellante ha ulteriormente approfondito la sua posizione in particolare alla luce del diniego della restituzione del termine stabilito dal Pretore.

G.       Con risposta 13 luglio 2020 l’appellata ha postulato la reiezione del gravame. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

E considerato

in diritto:

1.         Nel caso concreto, lo Studio legale AP 1 ha presentato, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell’impugnato giudizio, un appello ai sensi degli art. 308 seg. CPC, considerato che il valore litigioso della controversia è superiore a fr. 10'000.-. Ci si potrebbe in effetti chiedere se l’appello sia il rimedio corretto per impugnare una decisione di stralcio ex art. 234 cpv. 2 CPC, che è un caso di applicazione dell’art. 242 CPC (“causa divenuta priva d’oggetto per altri motivi”). La dottrina è divisa su questo tema, e propende in parte per l’appello (qualora siano date le condizioni di cui all’art. 308 CPC, v. Leuenberger in: Sutter-Somm/Hasenböhler /Leuenberger, ZPO-Kommentar, 3ª ed., n. 10a ad art. 234; Tappy in: Commentarire romand CPC, 2ª ed., n. 7 ad art. 242) e in parte per il reclamo ex art. 319 lett. b n. 2 CPC (Willisegger in: Basler Kommentar ZPO, 3ª ed., n. 36 ad art. 234; Killias in: Berner Kommentar ZPO, Band II, n. 24 ad art. 242; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Vol. 2, n. 11 ad art. 242). A tal riguardo, la giurisprudenza del Tribunale federale non è cristallina, laddove in un caso l’Alta Corte ha stabilito che una decisione di stralcio per mancata comparizione ex art. 206 CPC è impugnabile unicamente con reclamo (STF 4A_131/2013 del 3 settembre 2013, consid. 2.2.2.2), e in un altro ha osservato come una decisione che ponga formalmente fine alla causa ai sensi dell’art. 90 LTF (in quella fattispecie: una decisione che rifiutava la restituzione del termine ex art. 148 CPC) dovesse invece rientrare nel campo di applicazione dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC (STF 4A_137/2013 del 7 novembre 2013, consid. 7.2 e 7.3). Tale distinzione può avere conseguenze pratiche considerevoli, ritenuto che il reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b n. 2 CPC è ammissibile solo qualora vi sia il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e che lo stralcio della causa ex art. 234 cpv. 2 CPC non ha effetti di regiudicata materiale (potendo dunque la parte interessata riproporla nuovamente in giudizio, riservati eventuali ostacoli di diritto materiale quali la prescrizione o la perenzione). Vi è pure da considerare che la decisione impugnata indicava il rimedio giuridico dell’appello, e che anche qualora ciò fosse da considerare un errore, non sarebbe stato facilmente riconoscibile, presupponendo una relativa analisi non solo la lettura del testo di legge, ma anche la consultazione di dottrina e giurisprudenza non univoche. L’appello può dunque essere esaminato.

2.         Lo stesso non si può dire per la “memoria integrativa spontanea” 8 luglio 2020, inoltrata prima ancora che giungesse la risposta dell’appellata. In primo luogo, l’appellante aveva il dovere di proporre tutte le sue argomentazioni e contestazioni con l’appello, non sussistendo la facoltà di completarlo nel seguito se non unicamente per il tramite di una replica spontanea successiva alla risposta della controparte (strumento che comunque non può servire a colmare lacune dell'appello). In secondo luogo, premesso che l’impugnabilità e i rimedi di diritto contro le decisioni riguardanti la restituzione del termine sono questioni anch’esse ampiamente dibattute dalla dottrina (laddove l’art. 149 CPC definisce tali decisioni “definitive” e il Tribunale federale ha stabilito che esse devono essere impugnabili qualora comportino la perdita definitiva di un’azione o di un mezzo d’azione, v. DTF 139 III 478, consid. 6; STF 4A_137/2013 del 7 novembre 2013, consid. 6), nel caso concreto un’eventuale contestazione inoltrata l’8 luglio 2020 contro il diniego di restituzione del termine sancito dal Pretore in data 20 maggio 2020 sarebbe ampiamente tardiva. Tale scritto deve dunque essere ritenuto irricevibile.

3.         L’appellante riconduce la sua mancata comparizione all’udienza al tenore delle varie normative speciali regolanti il funzionamento della giustizia nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, che l’avrebbero indotto a ritenere in buona fede che il 20 aprile 2020 vigesse ancora la sospensione eccezionale dei termini e che la prevista udienza fosse stata rinviata o fosse da rinviare d’ufficio.

Rilevato come l’Ordinanza del Consiglio federale del 20 marzo 2020 sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19) prevedesse la sospensione dei termini stabiliti dalla legge, da un’autorità o da un giudice dal 21 marzo al 19 aprile 2020 (qualora il diritto procedurale federale o cantonale applicabile prevedesse una loro sospensione durante i giorni che precedono o seguono la Pasqua), l’appellante sostiene che, cadendo il 19 aprile 2020 di domenica, la citata sospensione perdurasse fino alla mezzanotte di lunedì 20 aprile 2020 in applicazione dell’art. 142 cpv. 3 CPC. A suo dire, nemmeno in tale data potevano dunque avvenire attività processuali, riservate ragioni d’urgenza nella fattispecie non date. L’appellante ne deduce altresì (per quanto è dato capire) che il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 20 marzo 2020 concernente l’operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (stabilente una sospensione delle udienze e degli atti procedurali non urgenti sino al 19 aprile 2020) sarebbe conseguentemente errato, poiché esso avrebbe dovuto estendere la sospensione sino al 20 aprile compreso. Neppure la relativa modifica del Decreto intervenuta sabato 18 aprile 2020 e in vigore dal 20 aprile 2020 (che sanciva per tale data la ripresa dell’attività della giustizia civile, con l’intimazione graduale delle decisioni e la citazione alle udienze) sarebbe stata di facile interpretazione, potendosi presumere che il 20 aprile fosse un giorno dedicato alla riorganizzazione e alla preparazione da parte delle autorità giudiziarie, in occasione del quale anche l’udienza qui in esame sarebbe stata rinviata. Tant’è che nemmeno la convenuta vi è comparsa. L’appellante evidenzia altresì che giusta l’art. 5 dell’Ordinanza federale sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus del 16 aprile 2020 (versione 20 aprile 2020), il Pretore poteva rinunciare al dibattimento e svolgere la procedura per scritto. A fronte di questa poca chiarezza normativa, l’appellante ritiene di non avere avuto alcuna colpa per la sua mancata comparizione, laddove il primo giudice, costatata l’assenza delle parti, avrebbe potuto e dovuto contattarle telefonicamente per sollecitarne la comparsa. In ogni caso, le potrebbe essere attribuita al massimo una colpa lieve, tenuto altresì conto delle circostanze eccezionali causate dall’emergenza COVID-19, fra cui il lavoro ridotto della sua segreteria, la sospensione dell’agenda da questa gestita fino al 19 aprile 2020 e la mancata presenza in ufficio dei collaboratori dello Studio legale. L’impugnata decisione di stralcio sarebbe pertanto giuridicamente sbagliata e ingiusta alla luce dell’eccezionalità della situazione, e l’appellante avrebbe diritto alla restituzione del termine ex art. 148 CPC.

4.         Giusta l’art. 234 cpv. 2 CPC, se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto. Le spese processuali sono addossate per metà a ciascuna delle parti. Resta riservata un’eventuale istanza di restituzione del termine ai sensi dell’art. 148 CPC (se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura), nel caso concreto già decisa negativamente dal Pretore con decisione cresciuta in giudicato del 20 maggio 2020.

5.         Comunque sia, nel caso concreto, la citazione all’udienza del 20 aprile 2020 è da considerare senz’altro valida ed efficace e la mancata comparizione dell’appellante, pacificamente ingiustificata, non può essere attribuita a una negligenza soltanto lieve. Innanzitutto, la questione qui controversa non ha per oggetto la decorrenza di un termine che potesse essere sospeso, bensì la fissazione di un’udienza a una data ben determinata. Pretendere poi che l’art. 142 CPC fosse applicabile anche per determinare l’estensione del periodo di sospensione chiaramente delimitato dalla citata Ordinanza del Consiglio federale del 20 marzo 2020 è del tutto pretestuoso. L’art. 142 CPC si applica difatti, con ogni evidenza, al computo dei termini in decorrenza e non ai periodi di sospensione definiti dalla legge. È ad esempio lapalissiano che l’ultimo giorno di sospensione relativo alle regolari ferie giudiziarie pasquali cada la domenica successiva alla Pasqua (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), e non il lunedì seguente. Ne consegue che la sospensione eccezionale dei termini sancita dall’Ordinanza 20 marzo 2020 del Consiglio federale perdurava solamente fino al 19 aprile 2020 e che essa non era applicabile alla citazione qui in esame. Per quanto riguarda il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 20 marzo 2020, i relativi art. 2-4 prevedevano, oltre alla sospensione dei termini e dell’intimazione delle decisioni sino al 19 aprile 2019 (riservati casi particolari), anche il rinvio d’ufficio di udienze, sopralluoghi e atti procedurali comportanti la presenza o l’intervento delle parti a data successiva al 19 aprile 2020. In altre parole, alle Autorità giudiziarie è stato richiesto di rinviare le udienze previste fra il 20 marzo e il 19 aprile e di astenersi dall’emanare citazioni per quel periodo. Tale regolamentazione non toccava dunque né la citazione qui in esame, risalente al 20 febbraio 2020, né la relativa udienza del 20 aprile 2020. Ciò è del resto congruente con la modifica del suddetto Decreto esecutivo, entrata in vigore il 20 aprile, il cui art. 2 mirava proprio a garantire il rispetto delle norme d’igiene e di distanziamento sociale per tutte le udienze previste a partire da tale giorno, come pure con l’Ordinanza del Consiglio federale del 16 aprile 2020 (in vigore dal 20 aprile 2020), che regolava lo svolgimento delle udienze e stabiliva la facoltà (e non l’obbligo) per il giudice di rinunciare ai dibattimenti o di ricorrere a videoconferenze (v. i relativi art. 2 e 5). Nella fattispecie, l’udienza 20 aprile 2020 non è mai stata né revocata né rinviata d’ufficio (laddove in una simile evenienza, il Pretore ne avrebbe dato comunicazione alle parti), né l’appellante (peraltro uno Studio legale di medie dimensioni composto da sei avvocati, due assistenti legali e tre consulenti) ha chiesto un rinvio, ritenuto che in caso di dubbio esso avrebbe potuto e dovuto farsi parte diligente e informarsi presso la Pretura, ciò che non è avvenuto. Tale presa di contatto del resto non necessitava la presenza in ufficio, né l’appellante allega valide e oggettive circostanze che rendessero impossibili una debita verifica o la presenza all’udienza (quali ad esempio la malattia, l’obbligo di quarantena o il blocco delle frontiere). In tali circostanze, non vi è margine per esercitare la flessibilità o l’indulgenza auspicate da quest’ultimo. La decisione pretorile deve pertanto essere confermata.

6.         Ne consegue che l’appello dev’essere respinto. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 36'362.80 (determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale) seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, sono quantificate in fr. 700.-. Le ripetibili, calcolate sulla base degli art. 11 cpv. 1, cpv. 2 e cpv. 5, 13 e 14 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, ammontano a fr. 1'200.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                   1.   L’appello 19 maggio 2020 dello Studio legale AP 1, , è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali della procedura di appello, di complessivi fr. 700.-, sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata complessivi fr. 1’200.- per ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-      ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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