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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.09.2020 12.2020.4

3 septembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,350 mots·~12 min·4

Résumé

Culpa in contrahendo - competenza territoriale - prescrizione

Texte intégral

Incarto n. 12.2020.4

Lugano 3 settembre 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini  

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2018.136 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 21 agosto 2018 da

AO 1  patrocinata dall’avv.  PA 2 

contro

 AP 1  (Italia) patrocinata dall’avv.  PA 1 

con cui l’attrice ha chiesto, protestando tasse, spese e ripetibili, la condanna della convenuta al pagamento di fr. 40'502.- oltre interessi al 5% dal 22 gennaio 2016;

e ora sulle eccezioni di incompetenza territoriale del giudice adito a statuire sulle pretese e di prescrizione delle stesse sollevate dalla convenuta, che il Pretore, dopo aver limitato il processo al loro esame come concesso dall’art. 125 CPC, ha respinto con decisione 14 dicembre 2019;

appellante la convenuta con appello 10 gennaio 2020, con cui chiede in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere entrambe le eccezioni e dichiarare irricevibile rispettivamente respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili per entrambi i gradi di giudizio, e in via subordinata, di annullare la decisione e rinviare la causa al Pretore, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;

mentre con risposta 14 febbraio 2020 l’attrice postula la reiezione del gravame, con protesta di spese giudiziarie di seconda sede;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto e in diritto:  

                                   1.   Con petizione 21 agosto 2018 AO 1, __________, ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, AO 1, domiciliata a __________ (Italia), chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 40’502.- oltre interessi in relazione alla mancata vendita di un box auto sito sulla part. n. __________ di __________ (Comune di __________), per il quale la ditta aveva già versato fr. 35'000.- e nel quale aveva già effettuato lavori con l’accordo della proprietaria e in vista dell’acquisto per fr. 5'502.-.

                                         Con risposta 19 ottobre 2018 la convenuta ha postulato in via preliminare di dichiarare irricevibile la petizione per incompetenza territoriale e, in via subordinata, di respingerla. Dopo il secondo scambio di scritti, in occasione dell’udienza di prime arringhe del 17 gennaio 2019, il Pretore ha limitato il processo all’esame delle eccezioni di incompetenza territoriale e di prescrizione (art. 125 CPC). In tale sede le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande e hanno proceduto seduta stante alle arringhe finali, con le quali la convenuta ha postulato nuovamente l’accoglimento delle sue eccezioni mentre l’attrice ne ha preteso la reiezione.

                                         Con sentenza del 14 dicembre 2019 il Pretore ha respinto entrambe le eccezioni. In sostanza, per quanto concerne quella di incompetenza territoriale, egli, dopo aver accertato che la convenuta aveva lasciato il Comune di __________ per trasferirsi in Italia già nel 2017, ha rilevato che nell’ambito della procedura di conciliazione ella non ha eccepito nulla in merito; di conseguenza, considerato che il deposito dell’istanza di conciliazione determina la pendenza della causa (art. 62 cpv. 1 CPC) e che la pendenza della causa ha come effetto quello di mantenere inalterata la competenza per territorio (art. 64 cpv. 1 CPC), ha ritenuto assodata la competenza della Pretura di Lugano, osservando come l’averne eccepito l’incompetenza configurasse una violazione del principio della buona fede processuale (art. 52 CPC).

                                         Con riguardo all’eccezione di prescrizione, il Pretore ha dapprima accertato che, non essendo venuto in essere alcun rapporto contrattuale tra le parti, le pretese avanzate con la causa avrebbero potuto fondarsi sull’indebito arricchimento (art. 62 CO) o su una responsabilità per culpa in contrahendo, per i quali è prevista una prescrizione annuale (art. 67 cpv. 1 CO). Non avendo la convenuta fornito alcun elemento utile a giudicare il buon fondamento della sua rivendicazione, in special modo per verificare se tale termine fosse stato rispettato dall’attrice, l’eccezione non è stata accolta per carente “allegazione/ specificazione/prova”.

                                   2.   Con appello 10 gennaio 2020 la convenuta è insorta contro la decisione testé menzionata, chiedendone la riforma nel senso di accogliere entrambe le eccezioni da lei sollevate in prima sede. Con risposta 14 febbraio 2020 l’attrice ha invece postulato la reiezione del gravame.

                                         Eccezione di incompetenza territoriale

                                   3.   In merito all’eccezione di incompetenza territoriale, l’appellante sostiene che il Pretore sia incorso in un errore considerando che essa sia stata sollevata tardivamente con la risposta di causa, non essendo stato obiettato nulla in sede di conciliazione, e che questo, oltre a comportare la competenza della Pretura di Lugano in base al principio della proroga del foro, costituirebbe pure una lesione del principio della buona fede processuale.

                                         A suo dire, la partecipazione all’udienza di conciliazione non rappresenta costituzione in giudizio e le eccezioni, compresa quella rationae loci, possono essere sollevate al più tardi con la risposta di causa, sicché l’incompetenza può essere invocata di fronte al giudice di merito senza che vi sia alcuna accettazione tacita (art. 18 CPC) dinnanzi all’autorità di conciliazione. In questo senso sarebbe parimenti assurdo l’addebito mossole dal primo giudice di aver infranto la buona fede processuale.

                                         Ciò posto, non rappresentando le pretese di causa rivendicazioni derivanti da contratto né da atto illecito ma tutt’al più pretese scaturenti da indebito arricchimento ai sensi dell’art. 62 CO, l’attrice avrebbe dovuto proporle al foro ordinario del domicilio italiano dell’appellante. A tal proposito, ha aggiunto, non sarebbe possibile collegare l’azione per indebito arricchimento al foro previsto per le azioni da atto illecito.

                                3.1.   La causa in oggetto concerne a non averne dubbio pretese per culpa in contrahendo, sia per quanto concerne la restituzione del denaro versato per l’acquisto non concretizzato del box auto, che per quanto riguarda l’indennizzo delle spese relative ai lavori effettuati nel garage in questione. In merito a quest’ultime il Pretore ha, sì, fatto riferimento all’istituto dell’indebito arricchimento, ma preso atto delle peculiarità della fattispecie alle stesse sono indubbiamente applicabili (al limite alternativamente) le disposizioni della culpa in contrahendo. Inoltre, aspetto rilevato dall’attrice nella sua risposta d’appello, la richiesta di indennizzo dei fr. 5'502.- potrebbe addirittura costituire una pretesa contrattuale pura, poiché tra le parti sarebbe a tal proposito sorto un vero e proprio contratto.

                                3.2.   La responsabilità per culpa in contrahendo trova il proprio fondamento nel principio dell'affidamento sancito dall'art. 2 CC e concerne il comportamento delle parti durante le trattative per la conclusione di un contratto, trattative che creano una relazione giuridica fra i futuri contraenti, imponendo loro doveri reciproci, come quello, in generale, di agire in conformità alle regole della buona fede (DTF 125 III 86). La natura della responsabilità per culpa in contrahendo si situa tra quella contrattuale e quella per atto illecito (DTF 134 II 390 consid. 4.3.2).

                               3.3.   Giusta l’art. 18 CPC il giudice adito è competente dal momento in cui il convenuto si esprime nel merito senza sollevare l’eccezione di incompetenza.

                                         Nonostante la causa risulti essere pendente con il deposito dell’istanza di conciliazione (art. 62 cpv. 1 CPC), la costituzione in giudizio del convenuto (Einlassung) nella procedura di conciliazione è sempre esclusa (Infanger, in Basler Kommentar zum ZPO, 3 ed., n. 7 ad art. 18), sia perché tale procedura sarebbe svuotata del suo scopo in caso di entrata nel merito, sia perché la competenza territoriale non può essere esaminata in sede di conciliazione. La partecipazione all’udienza di conciliazione senza che venga eccepita l’incompetenza non comporta pertanto ancora la costituzione in giudizio del convenuto qualora l’autorità di conciliazione non abbia competenza decisionale (art. 18 CPC; Trezzini, Commentario pratico, 2 ed., Vol. I, n. 4 ad art. 18)

                                         Di conseguenza, il convenuto può validamente sollevare l’eccezione di incompetenza anche in occasione della procedura di merito di fronte al Pretore.

                                         La perpetuatio fori prevista dall’art. 64 cpv. 1 lett. b CPC richiamata dal primo giudice è un’altra cosa e non consente di derogare a questo principio: se una delle parti cambia domicilio tra l’istanza di conciliazione e l’inoltro della petizione, il foro competente rimane quello del domicilio anteriore. Questo non significa tuttavia che l’avvio della conciliazione di fronte a un giudice territorialmente incompetente senza che sia stata sollevata l’eccezione di incompetenza comporti l’accettazione tacita e definitiva di tale foro anche per l’azione di merito.

                                         Su questo punto la sentenza impugnata si rileva quindi errata. Nondimeno, per i motivi qui di seguito esposti, essa rimane comunque corretta nel risultato.

                                   4.   La fattispecie in esame, essendo una delle parti domiciliata all’estero, assume una connotazione internazionale, sicché la competenza per territorio deve essere esaminata in base alle relative norme di diritto internazionale privato. Essendo l’Italia e la Svizzera Stati firmatari della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano, CLug), l’esame deve essere effettuato sulla scorta delle regole in materia statuite da quest’ultima.

                                         Di principio, salvo disposizione contraria, le persone domiciliate in uno Stato contraente sono convenute davanti ai giudici di quello Stato (art. 2 CLug).

                                         Una persona domiciliata in uno Stato vincolato alla CLug può però essere convenuta in un altro Stato, pure vincolato dalla stessa, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita e, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire (art. 5 cifra 1 lett. a e cifra 3 CLug).

                                         Per entrambi gli aspetti che caratterizzano la natura giuridica della culpa in contrahendo, di riflesso, la competenza a dirimere la vertenza della Pretura di Lugano è senz’altro data, essendo il luogo d’esecuzione della compravendita immobiliare (art. 5 cifra 1 lett. b CLug), così come quello dell’effettuazione degli interventi al box auto, quello ove è situato l’immobile oggetto del negozio giuridico - quindi __________ - ed essendosi le conseguenze della violazione della buona fede - e meglio l’asserita diminuzione del patrimonio dell’attrice, rispettivamente il mancato incasso della mercede e l’assunzione dei costi dei lavori - indiscutibilmente concretizzatesi in Ticino.

                                         Di conseguenza l’eccezione di incompetenza territoriale risulta ingiustificata e l’appello deve essere respinto.

                                         Eccezione di prescrizione

                                   5.   Con riferimento all’eccezione di prescrizione, l’appellante si è limitata a sostenere che il Pretore avrebbe dovuto ammetterla già solo per il fatto che l’appellata nella propria succinta petizione nemmeno avrebbe allegato da quando avrebbe avuto conoscenza del proprio diritto di ripetizione (art. 67 cpv. 1 CO) ovvero da quando avrebbe appreso l’esistenza, la natura e gli elementi del danno. La prescrizione sarebbe quindi da considerare intervenuta.

                               5.1.   Con l’impugnativa AP 1 si limita a esporre la propria versione dei fatti ma non si confronta in alcun modo con le motivazioni pretorili, fatto che rende su questo punto irricevibile l’appello per carente motivazione (art. 310 e 311 CPC). In particolare non ha spiegato perché sarebbe errato considerare che spettasse a lei, alla parte convenuta quindi, indicare e provare almeno quando avrebbe iniziato a decorrere detto termine e per quale motivo avrebbe iniziato a decorrere da quella data, rispettivamente perché il Pretore avrebbe sbagliato a concludere che ella non aveva fornito alcun elemento utile per verificare il buon fondamento della sua eccezione.

                               5.2.   Ma anche se la critica fosse stata ammissibile, essa sarebbe stata da respingere nel merito. In effetti, ricordato che l’onere della prova grava la parte che solleva l’eccezione (art. 8 CC; DTF 139 III 7 consid. 2), in questo caso quindi l’appellante, va rilevato che comunque dagli atti emerge che il termine minimo di prescrizione applicabile alla fattispecie, cioè dire quello di un anno di cui all’art. 60 cpv. 1 CO valido per la culpa in contrahendo (DTF 134 III 390 consid. 4.3.2, 121 III 350 consid. 6c; TF 9 novembre 2005 4C.354/2004 consid. 2.1 e 2.3, 21 marzo 2006 4C.409/2005 consid. 3.1, II CCA 14 dicembre 2015 inc. 12.2014.190) è stato rispettato per la richiesta di rifusione dei fr. 35'000.-, essendo questi stati pagati il 4 maggio 2017 ed essendo il relativo precetto esecutivo stato spiccato il 27 ottobre 2017 (doc. B inc. CM.2018.69) e l’istanza per il tentativo di conciliazione essendo stata introdotta il 29 gennaio 2018 (art. 138 cpv. 1 CO).

                                         Per la pretesa relativa ai fr. 5'502.- il termine ha iniziato a decorrere dal momento in cui è stato chiaro che il contratto non sarebbe stato concluso, quindi da dopo il pagamento dei fr. 35'000.-.

                                         La prescrizione non è pertanto intervenuta per nessuno dei due crediti rivendicati e la sentenza di primo grado lo ha correttamente accertato.

                                         Conclusione e spese giudiziarie

                                   6.   Visto quanto precede, l’appello deve essere respinto nei limiti della sua ricevibilità, con conseguente aggravio delle spese giudiziarie secondo la soccombenza (art. 106 CPC).

                                         Il valore litigioso complessivo (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale) è di fr. 40'502.-. Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 17 LTG, ammontano a fr. 1'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e 13 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 600.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                       1.   L’appello 10 gennaio 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                       2.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 1’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.- per ripetibili di seconda sede.

                                   3.   Notificazione:

-     ; -      .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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