Incarto n. 12.2020.29
Lugano 24 novembre 2020/lk
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.19 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 30 aprile 2018 da
AO 1 rappr. dall’avv. PA 2
contro
AP 1 rappr. dall’avv. PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di CHF 1'484'650.72 oltre interessi al 5% dal 18 aprile 2018 (pretesa poi rivendicata in replica al netto di CHF 15'516.40 e di CHF 22'787.90), di CHF 20'000.- oltre interessi al 5% dal 2 ottobre 2008, di CHF 50'000.- oltre interessi al 5% dal 27 gennaio 2009, di CHF 50'000.- oltre interessi al 5% dall’11 maggio 2010 e di EUR 11'843.60 oltre interessi al 5% dal 15 maggio 2007, domanda avversata dalla controparte;
ed ora sulle eccezioni di incompetenza territoriale e di prescrizione sollevate dalla convenuta, che il Pretore con decisione 24 gennaio 2020 ha respinto;
appellante la convenuta con appello 24 febbraio 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere le due eccezioni e con ciò di respingere la petizione in ordine o nel merito, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con risposta 29 aprile 2020 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica spontanea 13 maggio 2020 della convenuta e della duplica spontanea 19 maggio 2020 dell’attrice;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con convenzione quadro sottoscritta il 13/15 novembre 2006 (doc. B) la società finlandese AP 1 in qualità di cliente e la società svizzera attiva nell’ambito del trasporto combinato strada-ferrovia AO 1 in qualità di società UIRR, hanno stabilito le disposizioni applicabili a tutti i contratti-UIRR che sarebbero poi venuti in essere tra loro, concordando in particolare l’applicabilità delle Condizioni Generali dell’Unione Internazionale delle Società di Trasporto Combinato Strada-Rotaia (UIRR) in vigore dal 1° luglio 1999 (queste ultime denominate in seguito “Condizioni Generali UIRR” o anche “CG UIRR” e versate agli atti quale doc. G).
2. Con formulario “prenotazione/incarico” 17 gennaio 2007 (doc. 4) AP 1 ha conferito a AO 1 il mandato di spedizione in base alle Condizioni Generali dell’operatore intermodale, da eseguire alle ore 9.00 del 19 gennaio 2007, da __________ a __________, dell’unità di carico identificata nel container pieno n. __________.
3. Nella notte del 23 gennaio 2007 il treno merci n. __________, composto di 21 carri, che stava allora viaggiando sulla tratta __________ - __________ proveniente da __________, è deragliato al km 25.2, tra le località di __________ e __________. Dal rapporto d’inchiesta del Ministero Federale dei trasporti del 14 settembre 2010 (doc. N) è in particolare risultato: che in testa al citato convoglio si trovava un carro che trasportava due casse mobili e due container; che il container n. __________ situato sul carro in quarta e ultima posizione conteneva due coil (bobine) in acciaio; e che all’altezza del km 25.2 della tratta il coil posteriore aveva sfondato il pavimento in legno del container ed era caduto attraverso il carro sul letto dei binari, ciò che aveva provocato alle ore 3.19 il deragliamento di complessivi 12 carri del treno e il ribaltamento di una parte dello stesso, con gravi danni ai veicoli, alle sovrastrutture, agli impianti di segnaletica e di telecomunicazione nonché alle linee aeree di alimentazione.
4. Ritenendo che l’incidente ferroviario del 23 gennaio 2007 fosse stato causato da negligenze imputabili a AP 1, con petizione 30 aprile 2018 AO 1, previa rinuncia alla procedura di conciliazione (art. 199 cpv. 2 lett. a CPC), ha convenuto in giudizio quest’ultima parte innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, per ottenerne la condanna al pagamento di CHF 1'484'650.72 (risarcimento del danno, con i relativi interessi, corrisposto il 17 aprile 2018 a H__________ __________ per i suoi 9 carri andati distrutti, pretesa che in replica è stata rivendicata al netto dei CHF 15'516.40 e dei CHF 22'787.90 poi rimborsati per i rottami), di CHF 20'000.- (franchigia posta a suo carico dall’assicuratrice __________, che tra il settembre 2007 e il settembre 2008 aveva risarcito a __________ il danno per i suoi 2 carri riparati rispettivamente andati distrutti), di CHF 50'000.- (franchigia posta a suo carico nel gennaio 2009 dall’assicuratrice __________, che si era assunta alcune spese per consulenti, esperti e specialisti), di CHF 50'000.- (franchigia posta a suo carico nell’aprile 2010 dall’assicuratrice __________, che si era assunta altre spese per consulenti, esperti e specialisti) e di EUR 11'843.60 (importo pagato nel maggio 2007 per le riparazioni urgenti delle unità di carico degli altri clienti eseguite da __________), il tutto oltre interessi al 5% postulati da diverse scadenze.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
5. Limitata la procedura ex art. 125 lett. a CPC alla verifica delle condizioni di competenza del giudice e dell’esigibilità della pretesa, ovvero alle eccezioni di incompetenza territoriale e di prescrizione, il Pretore, dopo aver esperito l’istruttoria ed aver raccolto gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 24 gennaio 2020 le ha respinte e ha posto le spese processuali di complessivi CHF 4’000.a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 8'000.- per ripetibili.
6. Con l’appello 24 febbraio 2020 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 29 aprile 2020 (a cui hanno poi fatto seguito la replica spontanea 13 maggio 2020 e la duplica spontanea 19 maggio 2020), la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere le due eccezioni e con ciò di respingere la petizione in ordine o nel merito, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
7. A questo stadio della lite le parti sono ormai concordi nel ritenere, sia pure sulla base di considerazioni fattuali e giuridiche diverse (per l’attrice in virtù della professio iuris giusta l’art. 116 LDIP operata all’art. 10 della convenzione quadro di cui al doc. B, per la convenuta in forza della presunzione di cui all’art. 117 LDIP), che nel caso di specie sia applicabile il diritto svizzero.
La questione non necessita pertanto di essere approfondita.
8. Il Pretore ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che tra le parti era venuto in essere un contratto di trasporto combinato ai sensi della UIRR al quale erano applicabili la convenzione quadro (doc. B) e le Condizioni Generali UIRR (doc. G), le quali prevedevano entrambe una proroga di foro ex art. 23 CLug alla Pretura di Mendrisio-Sud (art. 10.1 del doc. B) rispettivamente alle autorità giudiziarie del luogo in cui si trovava la sede della direzione generale della società UIRR (art. 10.2 del doc. G), in concreto dunque a __________ (doc. D), località che rientrava nella giurisdizione della Pretura di Mendrisio-Sud (art. 32 lett. a LOG).
Egli, a sostegno di questo suo assunto, ha innanzitutto rammentato che la convenzione quadro (doc. B) era applicabile ad ogni singolo contratto-UIRR che le parti avessero sottoscritto per il trasporto combinato, e che le Condizioni Generali UIRR (doc. G) a cui quell’accordo rinviava prevedevano, all’art. 3.1, che ogni singolo contratto di trasporto necessitava di essere formalizzato mediante un formulario contrattuale debitamente compilato, il quale, ai sensi dell’art. 3.3, doveva poi essere sottoscritto dalla società UIRR e dal cliente, ritenuto tuttavia che la firma della prima poteva essere sostituita da un timbro, un’indicazione meccanografica o qualsiasi altro mezzo appropriato e che la firma del secondo poteva essere sostituita in egual modo solo nel caso in cui questi avesse già accettato per iscritto le condizioni generali per i futuri contratti UIRR e con l’accordo della società UIRR. Ciò posto, egli ha accertato che nel caso di specie la convenuta aveva conferito all’attrice l’incarico di trasportare il proprio container n. __________ con un formulario (doc. 4) che, pur non riportando le firme delle parti contraenti, conteneva però il logo dell’attrice, dalla quale emanava, così come, nello spazio deputato alla firma del cliente, il nominativo dattiloscritto di un collaboratore della convenuta con il rispettivo indirizzo e-mail, aggiungendo che nella parte destinata all’indicazione del cliente la convenuta era stata indicata con finanche un numero UIRR. A suo giudizio, era chiaro che nell’occasione queste indicazioni assurgevano perlomeno a “altro mezzo appropriato” atto a sostituire la firma delle parti e che pertanto queste ultime avevano rinunciato validamente all’esigenza formale della firma sul formulario in base all’art. 3.3 delle Condizioni Generali UIRR (doc. G): l’attrice, mettendo a disposizione formulari prestampati contenenti il suo logo, aveva in effetti accettato chiaramente che gli stessi venissero utilizzati per conferirle l’incarico di effettuare determinati trasporti; quanto alla convenuta, che in precedenza aveva già sottoscritto la convenzione quadro (doc. B) accettando le Condizioni Generali UIRR (doc. G), la stessa, indicando il nominativo del suo collaboratore incaricato della fattispecie, con il suo indirizzo e-mail, aveva pure certamente manifestato la propria volontà di concludere un contratto di trasporto combinato, e del resto nemmeno lo aveva mai contestato, tanto da aver persino provveduto a disporre di quanto di sua competenza per l’esecuzione del trasporto e a saldare la relativa mercede contrattuale (doc. Bm e Bn).
Il giudice di prime cure ha aggiunto che la convenuta avrebbe in ogni caso manifestamente abusato del suo diritto a prevalersi del fatto che il contratto-UIRR non fosse eventualmente stato formalizzato in modo corretto, essendo incontestabile, né potendo essere altrimenti, che quel contratto era stato concluso proprio nell’ambito della convenzione quadro (doc. B).
8.1. In questa sede la convenuta ha rimproverato al giudice di prime cure di aver a più riprese accertato erroneamente i fatti, segnatamente per quanto riguardava l’esistenza di un valido contratto-UIRR conferito in data 17 gennaio 2007, e di aver con ciò applicato erroneamente il diritto, laddove aveva di conseguenza concluso per l’applicabilità della proroga di foro contenuta nella convenzione quadro (doc. B) rispettivamente nelle Condizioni Generali UIRR (doc. G).
8.2. Di principio, in base alla giurisprudenza, il giudice adito deve esaminare la sua competenza unicamente sulla base delle pretese azionate dall’attore e della loro motivazione, senza però essere vincolato dalla qualificazione giuridica da questi proposta: egli non entrerà così nel merito dell’azione solo se quella qualificazione giuridica risulti esclusa. Nell’ambito del giudizio separato sulla competenza il giudice deve considerare veritieri i fatti determinanti che sono stati addotti dall’attore sia per la competenza sia per il buon fondamento dell’azione (fatti doppiamente rilevanti o fatti di doppia rilevanza) senza tener conto delle obiezioni della parte convenuta, che saranno poi oggetto dell’esame di merito; un’eccezione è prevista solo nel caso in cui la tesi fattuale dell’attore risulti d’acchito speciosa o incoerente e possa essere smentita immediatamente e senza equivoci con la risposta e i documenti prodotti dalla parte convenuta. Quanto ai fatti determinanti solo per la competenza ma non per il fondamento dell’azione, gli stessi dovranno normalmente essere dimostrati, beninteso se contestati (DTF 136 III 486 consid. 4, 137 III 32 consid. 2, 141 III 294 consid. 5).
8.3. Alla luce di quanto precede e in particolare del fatto che negli allegati preliminari l’attrice, con un’allegazione che non è risultata d’acchito speciosa o incoerente e nemmeno è stata smentita immediatamente e senza equivoci con la risposta o la duplica e i documenti prodotti dalla convenuta, aveva sostenuto che la competenza del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud derivava dalla proroga di foro contenuta nell’art. 10.1 della convenzione quadro di cui al doc. B (petizione p. 4, replica p. 32), nell’ambito della quale era avvenuta la spedizione del 17 gennaio 2007 - a suo dire - costitutiva di un contratto-UIRR (petizione p. 2, 5, 13 e 24, replica p. 2 seg., 13 segg., 25 seg. e 32), è a ragione, sulla base della teoria dei fatti doppiamente rilevanti o di doppia rilevanza (cfr. TF 4A_75/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3.2.1.2, 4A_510/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 3 e 4.3, secondo cui l’esistenza e la validità del contratto su cui la parte attrice fonda le sue pretese e che contiene una clausola di proroga di foro costituiscono per l’appunto dei fatti doppiamente rilevanti o di doppia rilevanza), che il giudice di prime cure, non essendo in tali circostanze esclusa la sua competenza, ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale. Oltretutto negli allegati preliminari la convenuta nemmeno aveva contestato che la spedizione del 17 gennaio 2007 fosse avvenuta nell’ambito della convenzione quadro (doc. B), tanto da aver persino ammesso che “la convenzione quadro (AP B) … è stata attivata con degli incarichi singoli dati dalla convenuta, in modo da perfezionare, di volta in volta, un contratto di trasporto specifico per un singolo trasporto secondo le condizioni della convenzione quadro” e, facendo riferimento al doc. 4, che “nella fattispecie, questa attivazione è avvenuta con un incarico conferito dalla convenuta all’attrice in data 17 gennaio 2007” (risposta p. 15; cfr. pure duplica p. 26), circostanza per altro nuovamente ammessa anche in questa sede (appello p. 9).
8.4. A titolo abbondanziale, si osserva che, nella misura in cui erano comprensibili, le censure sollevate in questa sede dalla convenuta, riferite più che altro alla questione - come detto in sé neppure rilevante per la competenza del giudice adito - a sapere se l’incarico da lei conferito all’attrice il 17 gennaio 2007 costituisse o meno un valido contratto-UIRR, avrebbero in ogni caso dovuto essere disattese per quanto rilevanti.
a) Per la convenuta, l’attrice non avrebbe mai allegato che il formulario di cui al doc. 4 costituisse un contratto-UIRR. La censura è infondata, dato che negli allegati preliminari l’attrice, dopo aver affermato che la spedizione del 17 gennaio 2007 era avvenuta nell’ambito della convenzione quadro di cui al doc. B (cfr. supra consid. 8.3), aveva pure dichiarato di prendere atto che “la convenuta non intende assumere che il suo container … non sarebbe stato da lei consegnato a chi di dovere all’atto di composizione del convoglio ed in esecuzione al contratto, in particolare a mano, anche, dei doc. 4 e 5 da lei stessa prodotti” (replica p. 14). La stessa convenuta, contraddicendo quanto da lei preteso in questa sede, ha del resto ammesso nel gravame che l’attrice “nella replica a p. 13, cifra 9 e a p. 24, cifra 20” aveva affermato che “con il doc. 4 fosse stato perfezionato un contratto di spedizione tra le parti” (appello p. 8 seg.).
b) Per la convenuta, l’attrice nemmeno avrebbe allegato che il doc. 4 fosse un proprio formulario prestampato rispettivamente che nello stesso, accanto all’indicazione del cliente, ossia della convenuta, vi fosse anche un numero UIRR e meglio il numero “UIRR __________”. L’osservazione, di per sé pertinente, è priva di rilevanza. Queste due indicazioni, per altro incontestabili (come del resto è poi incontestabile il fatto che il numero “UIRR __________” fosse proprio quello attribuito alla convenuta, cfr. doc. B p. 10), erano in effetti state evidenziate d’ufficio dal giudice di prime cure sulla base di una semplice lettura del documento prodotto dalla stessa convenuta. E comunque si trattava di indicazioni non determinanti per il giudizio sulla competenza.
c) La convenuta ha sostenuto che con il formulario di cui al doc. 4 essa avrebbe unicamente provveduto a prenotare l’incarico e non ancora a conferirlo. Il rilievo, per altro sollevato per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, è infondato. Nonostante la sua denominazione quale “prenotazione/incarico” sia effettivamente ambigua, il formulario in questione serviva in realtà proprio a conferire un mandato e non ad effettuare una semplice prenotazione, atteso che, conformemente alle ammissioni rese dalla convenuta (cfr. supra consid. 8.3), nello stesso era stato indicato inequivocabilmente che “con la presente vi diamo il mandato di spedizione delle seguenti unità di carico in base alle Condizioni Generali dell’operatore intermodale” (che - si aggiunga qui, per evadere un’ulteriore obiezione della convenuta - erano ovviamente le Condizioni Generali UIRR di cui al doc. G). In tali circostanze la convenuta non può essere seguita nemmeno laddove ha censurato l’altro assunto pretorile secondo cui lo scopo di un tale formulario sarebbe stato per l’appunto quello di incaricare l’attrice di effettuare determinati trasporti (recte: spedizioni).
d) Per la convenuta, il giudice di prime cure avrebbe sbagliato a ritenere che il formulario di cui al doc. 4 costituisse un contratto-UIRR, dallo stesso non risultando che l’attrice avesse assunto l’obbligo di trasporto della merce, rispettivamente avesse dato quietanza della stessa, mai allegata e provata nemmeno in altro modo. La censura, per altro nuova e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC), è infondata. In realtà nessuna disposizione contrattuale o legale, e tanto meno gli art. 1 e 3 delle Condizioni Generali UIRR ora menzionati dalla convenuta, prevede che il formulario contrattuale debba contenere quelle due indicazioni. L’obbligo di effettuare la spedizione (non il trasporto, cfr. infra lett. f) in presenza di un valido contratto-UIRR risultava invero già dall’art. 6.1 della convenzione quadro (doc. B), mentre che in base all’art. 3.5 delle Condizioni Generali UIRR (doc. G) il riconoscimento della rimessa dell’unità di carico al gestore del cantiere di trasbordo era costituito dalla firma del formulario contrattuale da parte della società UIRR. Si aggiunga che a fronte delle ammissioni rese della stessa convenuta (cfr. supra consid. 8.3), rispettivamente di quanto riferito dal teste __________ (p. 2, “mi viene esibito il doc. B che riconosco essere il contratto generale che definiva i rapporti tra AO 1 e la convenuta e che veniva attivato in occasione delle diverse spedizioni richieste… Per l’attivazione del contratto generale vi è un ordine del cliente che si riferisce alle condizioni generali del contratto doc. B. Preciso che nell’ordine non vi è una indicazione specifica del contratto generale. Tra AO 1 e la convenuta non vi erano altri contratti in vigore”), è incontestabile che il formulario di cui al doc. 4 costituiva un contratto-UIRR.
e) La convenuta ha fatto notare che l’attrice, a p. 26 della replica, avrebbe affermato, in contrasto con quanto previsto dagli art. 1.1, 3.1, 3.3, 3.4 e 3.5 delle Condizioni Generali UIRR, che l’allestimento, la redazione e la sottoscrizione di un contratto-UIRR non sarebbero stati una premessa formale per la validità di quest’ultimo, bensì avrebbero solo la funzione di riconoscimento per la rimessa dell’unità di carico secondo l’art. 3.5 delle Condizioni Generali UIRR. Ora, a parte il fatto che la convenuta nemmeno ha spiegato quale sarebbe la rilevanza pratica di una tale affermazione rispettivamente del fatto che quest’ultima fosse in contrasto con alcune disposizioni delle Condizioni Generali UIRR, si osserva che l’attrice non si era allora espressa in quei termini ma aveva solo affermato che “la firma del contratto-UIRR - qualora le parti non avessero inteso prescindervi, come di fatto fecero con la firma del doc. B, a norme dell’art. 3.3 seconda e terza frase CG UIRR - non costituisce premessa formale alla sua validità sostanziale ma … il riconoscimento della rimessa dell’unità di carico al gestore del carico di trasbordo (ex art. 3.5 CG UIRR)”, aggiungendo in ogni caso, in via abbondanziale e subordinata, “sempre per riferimento alla mancata firma dello specifico contratto e nella prospettiva - arbitraria - di sostenerne l’invalidità, … che l’art. 3.3 (seconda e terza frase) CG UIRR istituisce il principio secondo cui si può prescindere dalla firma del cliente sullo stesso a condizione che il cliente, d’accordo la società, ha come nel caso specifico accettato di adempiere alle stesse CG UIRR” (replica p. 15).
f) Per la convenuta, il giudice di prime cure avrebbe sbagliato a qualificare il contratto-UIRR (e prima ancora la convenzione quadro di cui al doc. B) come un contratto di spedizione anziché di trasporto, senza per altro che nulla fosse mai stato sostanziato a tale proposito. La censura è infondata, visto che da una parte l’attrice aveva allegato che gli accordi tra le parti costituivano dei contratti di spedizione (petizione p. 7 e 24, replica p. 2 seg., 13 e 24; sul tema cfr. pure supra lett. a) e considerato che dall’altra era evidente, come risulta per altro dagli art. 1.1, 1.3, 1.5 rispettivamente 2.1 delle Condizioni Generali UIRR (doc. G), che “il “contratto-UIRR” è il contratto stipulato tra il cliente e una società UIRR, per la spedizione via ferrovia di una o di più unità di carico simultaneamente”, “che il “cliente” … è colui che conferisce, lui stesso, o tramite un rappresentante preventivamente designato per scritto o in una convenzione quadro, l’ordine di spedire l’unità di carico”, che “per “società UIRR” si intende la società che ha ricevuto … l’ordine del cliente o del suo rappresentante di spedire una o più unità di carico” rispettivamente che “in virtù del contratto-UIRR, la società si impegna a spedire per ferrovia un’unità di carico, intermodale o non, rimessa dal cliente o non, oppure più unità di carico simultaneamente, verso il luogo di destinazione convenuto”.
g) Per la convenuta, il giudice di prime cure avrebbe pure sbagliato nel ritenere che dal fatto che essa nel formulario di cui al doc. 4 fosse stata indicata in basso a destra in punto alla “società/firma” (recte: “firma”) e dal fatto che avesse pagato la fattura dell’attrice (doc. Cb), si potesse ammettere la sua volontà di concludere un contratto per il trasporto combinato senza il contestuale adempimento delle condizioni formali per un valido perfezionamento dello stesso. Non è così. Nell’occasione il Pretore non si era espresso in quei termini e in particolare non aveva sostenuto che da quelle due circostanze, certamente idonee a confermare la volontà della convenuta di concludere un contratto per il trasporto combinato, si potesse pure desumere una sua implicita rinuncia al contestuale adempimento delle condizioni formali per un valido perfezionamento dello stesso. Egli aveva invece ritenuto che in base all’art. 3.3 delle Condizioni Generali UIRR (doc. G) la firma della convenuta sul formulario contrattuale di cui al doc. 4 fosse stata validamente sostituita da un timbro, un’indicazione meccanografica o qualsiasi altro mezzo appropriato.
h) Per la convenuta, il giudice di prime cure avrebbe sbagliato anche laddove aveva accertato che “la rinuncia all’esigenza formale della firma delle parti sul formulario era in specie ammissibile secondo le Condizioni Generali UIRR” (sentenza p. 4), quando invece l’art. 3.3 delle Condizioni Generali UIRR (doc. G) non regolava il fatto della completa rinuncia a una firma, ma bensì solo la sua sostituzione tramite surrogato. Il rimprovero mosso al primo giudice è infondato. Pur potendosi ammettere che la formulazione adottata nella decisione non fosse particolarmente felice, è in effetti incontestabile, come si è detto alla precedente lett. g, che nell’occasione il primo giudice intendeva in realtà che in base all’art. 3.3 delle Condizioni Generali UIRR (doc. G) la firma della convenuta sul formulario contrattuale di cui al doc. 4, come del resto già quella dell’attrice, era stata validamente sostituita da un timbro, un’indicazione meccanografica o qualsiasi altro mezzo appropriato.
i) Per la convenuta, il giudice di prime cure avrebbe infine sbagliato anche nel ritenere che l’attrice avrebbe accettato che la firma della convenuta potesse essere sostituita da un timbro, un’indicazione meccanografica o qualsiasi altro mezzo appropriato, circostanza per altro da lei mai allegata. A torto. Già il solo fatto che la relativa spedizione sia stata da quest’ultima eseguita e poi fatturata alla convenuta dimostra inequivocabilmente che l’attrice aveva accettato che nell’occasione la firma della convenuta fosse stata sostituita nelle modalità adottate nel formulario di cui al doc. 4. Quanto all’esistenza di un’allegazione in tal senso da parte dell’attrice, si osserva che nel fatto che essa abbia sostenuto che in base all’art. 3.3 delle Condizioni Generali UIRR (doc. G) la firma della convenuta sul formulario contrattuale di cui al doc. 4 era stata validamente sostituita (replica p. 14 segg. e 25 seg.) è inclusa la circostanza, per altro da lei esplicitata (replica p. 15) e senza la quale l’applicazione dell’art. 3.3 delle Condizioni Generali UIRR (doc. G) non potrebbe entrare in linea di conto, che tra le altre cose essa fosse stata d’accordo con un tale modo di procedere.
9. Il Pretore ha respinto anche l’eccezione di prescrizione delle pretese attoree, disattendendo la tesi della convenuta, ritenuta invero assai contorta, secondo cui la pretesa di CHF 1'484'650.72 dell’attrice, ossia quella relativa al risarcimento del danno corrisposto a H__________ __________, sarebbe stata prescritta poiché al momento dell’esigibilità di quel credito, il 16 aprile 2018, non avrebbe mai iniziato a decorrere un termine di prescrizione, rispettivamente secondo cui la prescrizione di un anno prevista dall’art. 10.1 delle Condizioni generali UIRR (doc. G) e dalla CIM, semmai fosse iniziata, sarebbe dunque scaduta inutilizzata. A suo giudizio, delle tre l’una: o la pretesa attorea non era ancora esigibile al momento dell’inoltro della petizione, per cui non poteva ovviamente essere prescritta; o il termine di prescrizione annuale aveva iniziato a decorrere solo dal 16 aprile 2018, per cui la petizione (datata 30 aprile 2018) era tempestiva siccome promossa entro un anno; oppure ancora il termine di prescrizione annuale aveva iniziato a decorrere già dall’evento dannoso, ovvero dal 23 gennaio 2007, sennonché, atteso che in tale evenienza la sua decorrenza sarebbe poi stata regolarmente interrotta dalle dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione da lei rilasciate dal 12 novembre 2007 al 30 aprile 2018 (doc. Aq, Au, Az, Bb, Bd, Be, Bf, Bg, Bh, Bi e Bl), alla data dell’inoltro della petizione esso non era ancora giunto a scadenza. Quest’ultimo rilievo valeva anche per tutte le altre pretese attoree.
9.1. In questa sede la convenuta ha sostenuto che la prescrizione delle pretese attoree, specialmente quella relativa al risarcimento del danno corrisposto a H__________ __________, non sarebbe intervenuta, in quanto prima del 16 aprile 2018 l’attrice non aveva subito alcun pregiudizio e un eventuale danno non sarebbe comunque stato da risarcire a H__________ __________ in assenza di atti interruttivi della prescrizione durante 10 anni, per altro mai allegati. In tali circostanze le rinunce alla prescrizione da lei (dalla convenuta) rilasciate nei suoi confronti erano prive di rilevanza.
9.2. La censura dev’essere disattesa già per il fatto che, in generale, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con la dettagliata argomentazione pretorile riassunta in precedenza, che oltretutto era corretta e può qui essere confermata.
Volendo comunque esaminare la censura, si osserva che l’attrice non può essere seguita laddove ha rimproverato al giudice di prime cure di aver ritenuto rilevante, per la questione della prescrizione, l’esigibilità delle pretese attoree, quando invece, per lei, “questo fatto non è tuttavia rilevante in questo contesto: non si tratta dell’esigibilità, bensì della possibilità di realizzazione della pretesa” (appello p. 22). La convenuta pare in effetti scordare che la prescrizione comincia proprio quando il credito è esigibile (art. 130 cpv. 1 CO), mentre che l’esistenza o meno della pretesa azionata, e meglio il fatto che la stessa sia stata contestata (siccome inesistente o non azionabile), non è rilevante per il tema della prescrizione (Berti, Zürcher Kommentar, n. 2 seg. ad art. 130 CO; DTF 127 III 257 consid. 6c, 133 III 6 consid. 5.3.3, 139 V 42 consid. 3.1, secondo cui la prescrizione non comincia a decorrere fino a che la relativa pretesa non è sorta). In altre parole, poco importa per il giudizio sull’eccezione di prescrizione se la pretesa vantata da H__________ __________ nei confronti dell’attrice, risarcita pacificamente da quest’ultima ed ora fatta valere nei confronti della convenuta, fosse a suo tempo stata inesistente o persino prescritta.
Per il resto, si osserva che la convenuta, pur avendo sostenuto che le molteplici rinunce alla prescrizione da lei rilasciate dal 12 novembre 2007 al 30 aprile 2018, che per il giudice di prime cure avevano regolarmente interrotto la prescrizione annuale, non sarebbero state rilevanti, non ha assolutamente spiegato, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), le ragioni di fatto e di diritto a sostegno di questa sua tesi.
Stando così le cose, è perfettamente a ragione che il Pretore ha concluso che tutte le pretese attoree, ivi compresa quella, pagata ad oltre 10 anni di distanza dall’incidente, avente per oggetto il risarcimento del danno corrisposto a H__________ __________, non erano prescritte al momento dell’inoltro della petizione.
10. Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di CHF 1'566'346.42 e di EUR 11'843.60, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 24 febbraio 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di CHF 10’000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 10’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).