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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 01.09.2020 12.2020.18

1 septembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,719 mots·~14 min·4

Résumé

Reclamo in materia di ripetibili, indennità d'inconvenienza per un avvocato che agisce in una propria causa

Texte intégral

Incarto n. 12.2020.18

Lugano 1 settembre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,  

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2018.7 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con petizione 11 gennaio 2018 da

CO 1  rappr. da: RA 1   

contro

  RE 1   

con cui l’attrice ha chiesto di ordinare alla banca __________, di chiudere il conto risparmio cauzione affitti a essa intestato e di versare il saldo a suo favore (circa fr. 10'575.-) una volta dedotto l’importo di fr. 332.- a favore della convenuta;

domanda avversata dalla convenuta con risposta 5 marzo 2018 nell’ambito della quale ha formulato una domanda riconvenzionale di fr. 50'000.- a titolo di risarcimento danni;

su cui il Pretore aggiunto si è pronunciato con decisione 16 novembre 2018 stralciando dal ruolo la petizione in seguito a ritiro della stessa e respingendo in ordine in quanto irricevibile la domanda riconvenzionale;

ricordato che con decisione 26 luglio 2019, inc. 12.2019.5, questa Camera ha annullato il dispositivo n. 2 di quel giudizio rinviando gli atti al primo giudice per procedere come ai considerandi;

e ora, avendo il Pretore aggiunto nuovamente deciso in data 30 dicembre 2019 sulle spese e sulle ripetibili inerenti allo stralcio (per ritiro) della petizione di CO 1, sul reclamo 5 febbraio 2020 dell’avv. RE 1 con cui chiede di accertare la nullità, subordinatamente annullare, in ulteriore subordine riformare questa seconda decisione nel senso di determinare una somma corretta in suo favore a titolo di indennità, con protesta di spese e ripetibili;

mentre CO 1 ha comunicato in data 4 marzo 2020 di non avere osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.      Con petizione 11 gennaio 2018 CO 1 ha chiesto di ordinare alla banca __________, di chiudere il conto risparmio cauzione affitti a essa intestato e di versare il saldo a suo favore (circa fr. 10'575.-) una volta dedotto l’importo di fr. 332.- a favore dell’avv. RE 1, tenuto conto della conclusione di un rapporto di sublocazione tra le parti così come descritto nell’atto introduttivo di causa.

In data 5 marzo 2018 l’avv. RE 1 ha presentato la risposta con cui ha contestato la legittimazione della rappresentante dell’attrice (ossia l’Associazione Svizzera Inquilini, Ufficio regionale di Lugano: in seguito ASI), ha invocato la nullità della procedura svoltasi dinanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest, ha rimproverato alla controparte il mancato rispetto degli accordi raggiunti con conseguente insorgenza di danni prudenzialmente quantificati in fr. 50'000.- che ha fatto valere in via riconvenzionale, ha sollevato la nullità del contratto di locazione sorto tra CO 1 e __________ R__________ e di conseguenza postulato il versamento dell’importo depositato pari a fr. 10'000.oltre interessi a suo favore, a titolo di parziale copertura dei danni subiti. In sede di replica e osservazioni alla riconvenzionale CO 1 ha respinto le eccezioni e obiezioni della convenuta riconfermando la richiesta formulata con la petizione, ha quindi contestato l’azione riconvenzionale in quanto improponibile proceduralmente e comunque da respingere nel merito per assenza dei presupposti di un risarcimento. In sede di duplica e replica riconvenzionale l’avv. RE 1 ha ribadito le sue eccezioni e contestazioni postulando l’accertamento della nullità del procedimento avviato dalla controparte, quindi ha chiesto di rimettere l’azione principale e quella riconvenzionale al giudice competente per il valore maggiore. All’udienza del 18 giugno 2018 le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, l’avv. RE 1 notificando delle prove la cui assunzione (se si esclude la produzione del doc. 3) è stata respinta dal Pretore aggiunto con disposizione ordinatoria del 20 giugno successivo. Con questo medesimo atto procedurale è stato fissato un termine all’attrice per produrre la procura all’ASI e la procura o giustificativo analogo di questa associazione all’avv. __________ C__________. Quest’ultima ha dato seguito alle richieste con lettera 26 giugno 2018 e con la documentazione a essa allegata. All’udienza delle arringhe finali tenutasi il 10 settembre 2018 le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, sia in merito all’azione principale che all’azione riconvenzionale. L’avv. RE 1 e l’avv. C__________ hanno nuovamente dibattuto sulla legittimità di quest’ultima a rappresentare CO 1 nella presente causa. Con lettera 6 novembre 2018 l’ASI ha comunicato il ritiro della petizione e chiesto lo stralcio della causa principale e della riconvenzionale, l’attrice avendo ottenuto dal nuovo locatore la liberazione integrale della cauzione oggetto di causa.

2.      Con decisione 16 novembre 2018 il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli la petizione di CO 1, ha posto la tassa di giustizia e le spese a suo carico e l’ha condannata a rifondere all’avv. RE 1 fr. 500.- a titolo di indennità; con la medesima decisione ha respinto in ordine in quanto irricevibile la domanda riconvenzionale di quest’ultima, condannandola al pagamento di tassa e spese nonché a rifondere alla controparte fr. 500.- a titolo di indennità. Con decisione 26 luglio 2019 (inc. 12.2019.5) questa Camera ha accolto il reclamo 10 gennaio 2019 dell’avv. RE 1 contro il dispositivo sulle spese della decisione di stralcio, ella non avendo avuto la possibilità di esprimersi in merito, con l’aggiunta che la fissazione dell’indennità era rimasta priva di motivazione. Con decisione di medesima data (inc. 12.2019.4) questa Camera ha invece respinto l’appello dell’avv. RE 1 contro il pronunciato di irricevibilità della sua azione riconvenzionale. Con disposizione ordinatoria 3 ottobre 2018 (recte 2019) il Pretore aggiunto ha così fissato alle parti un termine di 15 giorni per produrre osservazioni sulle spese giudiziarie. Con scritto 8 ottobre 2018 (recte: 2019) la rappresentante di CO 1 ha chiesto la conferma di quanto in precedenza deciso. Dal canto suo l’avv. RE 1, con osservazioni 12 novembre 2019, ossia entro il termine prorogato dal primo giudice, ha chiesto, vista la desistenza della controparte, che le ripetibili siano calcolate secondo la formula che media l’onorario secondo il valore con quello in base al tempo impiegato e ha evidenziato gli sforzi profusi nella causa con riferimento anche alla domanda riconvenzionale. Ella ha quantificato il suo dispendio in 20 ore da calcolarsi a fr. 400.-/ora per il procedimento di primo grado e ha allegato una nota professionale di fr. 9'208,38 (fr. 8'000.- di onorario, fr. 550.- di spese e fr. 658,35 per l’IVA).

3.      Con decisione 30 dicembre 2019 il Pretore aggiunto ha così modificato il dispositivo n. 2 della sua decisione 16 novembre 2018: “le spese giudiziarie per complessivi CHF 300.--, già anticipate dalla parte attrice, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta CHF 30.-- a titolo di indennità”. Il primo giudice ha riconosciuto questo importo a titolo di spese. Egli ha quindi ritenuto che le norme richiamate dall’avv. RE 1 si riferivano alle spese ripetibili per la rappresentanza professionale in giudizio, in concreto non applicabili essendosi ella difesa da sola, mentre l’indennità di inconvenienza dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, che entrava certamente in considerazione, andava negata siccome non motivata, una perdita di guadagno risultando peraltro piuttosto inverosimile, sia in relazione alla redazione degli allegati scritti che per le comparse all’udienza. Avverso questa decisione è insorta l’avv. RE 1 con reclamo 5 febbraio 2020 (emendato in data 15 giugno 2020 a seguito dell’ordinanza 29 maggio 2020 di questo giudice), con cui ha postulato di accertare la nullità, subordinatamente di annullare il primo giudizio e in ulteriore subordine di riformarlo nel senso di determinare una somma corretta a titolo di indennità. Degli argomenti contenuti nel reclamo si dirà nei prossimi considerandi. L’ASI, in rappresentanza di CO 1, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare al reclamo.

4.      Nel caso concreto, essendo stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso superiore a fr. 10'000.-, questa Camera, nella composizione di un giudice unico (art. 48 lett. b n. 7a LOG), è competente a statuire sul reclamo dell’istante, inoltrato tempestivamente.

5.      Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).

6.      La reclamante invoca in primo luogo l’ossequio dei dettami della sentenza 26 luglio 2019 di questa Camera (inc. 12.2019.5). Ora, quanto indicato in quel giudizio è stato rispettato dal primo giudice: come sopra esposto, con disposizione ordinatoria 3 ottobre 2018 (recte: 2019), egli ha assegnato alle parti un termine, poi prorogato a favore dell’avv. RE 1, per esprimersi sul tema delle spese giudiziarie, quindi nella sua decisione ha ampiamente motivato sia l’ammontare di spese a favore di quest’ultima sia la negazione di un’indennità d’inconvenienza. Non è quindi dato comprendere cosa altro intenda dedurre la reclamante dal precedente giudizio di questa Camera. A sostegno della sua pretesa l’avv. RE 1 afferma che il procedimento è stato lungo e farraginoso, non avvedendosi però di averlo essa stessa reso tale sollevando una serie di eccezioni, in parte pretestuose, e una domanda riconvenzionale rivelatasi irricevibile. In ogni modo si impone di osservare che a fronte del termine sopra ricordato per presentare osservazioni, l’avv. RE 1 ha prodotto uno scritto di tre pagine in data 12 novembre 2019, con generiche considerazioni che si ritrovano in parte nel reclamo, e un’altrettanto generica nota d’onorario e spese di medesima data. In altri termini, l’interessata si è limitata a esporre 20 ore a fr. 400.-/ora, ma senza dettagliare questo dispendio orario, come era più che lecito attendersi. Giova aggiungere che nella sua richiesta di indennità ella inserisce “il maggior valore dovuto alla riconvenzionale” (v. osservazioni 12 novembre 2019, pag. 2 i.f.), ma non considera che in relazione a quest’ultima, che l’ha vista soccombente (v. II CCA 26 luglio 2019, inc. 12.2019.4), nulla può pretendere. Il rimprovero mosso al primo giudice riguardante l’assenza di una motivazione è pertanto del tutto infondato.

7.      La reclamante rimprovera poi al Pretore aggiunto la mancata applicazione del Regolamento sulle ripetibili e in particolare dell’art. 13 cpv. 2, rispettivamente della formula che consente, in determinati casi, di mediare l’onorario a tempo con l’onorario ad valorem. Ella non si confronta tuttavia con l’argomentazione del primo giudice che ha spiegato per quale ragione detta norma non è applicabile (v. decisione impugnata, pag. 3 in alto). Anche volendo prescindere da questo difetto di motivazione del reclamo, ancora una volta occorre osservare che l’avv. RE 1 non ha fornito un elenco delle prestazioni che vorrebbe vedersi riconoscere, né proposto un calcolo in applicazione della menzionata formula; calcolo che non deve certo effettuare questo giudice, a maggior ragione in assenza della possibilità di verificare quali prestazioni possano essere riconosciute e quali no. Anche su questo punto il reclamo, per quanto ricevibile, dev’essere respinto.

8.      Da ultimo la reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di non aver considerato che ella, quale avvocato indipendente, o lavora per i clienti oppure lavora per le cause dove è implicata personalmente, sottraendo tempo e denaro alla propria attività professionale. La censura è parzialmente fondata. Occorre nondimeno premettere che non ha errato il primo giudice nel sostenere che gli allegati della causa di prima sede potevano senz’altro essere redatti nel tempo libero. A ciò va aggiunto che di principio l’indennità per l’avvocato che agisce in una propria causa presuppone, oltre alla già ricordata motivazione, che la fattispecie sia complessa e con un alto valore litigioso, abbia comportato un notevole dispendio di tempo e tra questo e il risultato vi sia un rapporto ragionevole (v. A. Urwyler/M. Grütter in: DIKE - Komm - ZPO, 2a ed., n. 25 ad art. 95, con rinvii al Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero e alla giurisprudenza del Tribunale federale ). Come emerge dal riassunto dei fatti, la causa promossa da CO 1 non era né complessa né aveva un alto valore litigioso, mentre le eccezioni sollevate dalla convenuta erano in parte pretestuose, per cui gli allegati scritti non necessitavano di un notevole dispendio di tempo, come a torto preteso, e quindi potevano essere redatti nel tempo libero. È d’altro canto altrettanto vero che l’adeguata indennità d’inconvenienza va stabilita dal giudice ex aequo et bono in virtù del suo ampio margine di apprezzamento (sempre in applicazione dei principi sopra ricordati) (v. Suter/Von Holzen in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm, 3a ed., n. 42 ad art. 95; Tappy in: Commentaire romand, Code de Procedure Civile, 2a ed., n. 36 ad art. 95). Ora, come si è detto, se non è errato sostenere che l’elaborazione degli allegati è potuta avvenire al di fuori dei normali tempi lavorativi, altrettanto non si può dire per la partecipazione alle due udienze (quella del 18 giugno 2018 e la successiva del 10 settembre) e ciò senza che sia necessario esigere particolare spiegazione dall’interessata al riguardo. In assenza di più precise indicazioni contenute negli atti, la durata di queste udienze può essere stimata in 2 ore (complessivamente) che possono essere remunerate in ragione di fr. 250.- l’una, la tariffa oraria esposta dall’avv. RE 1 risultando per il caso in esame manifestamente eccessiva. Ritenuto che il ritiro della petizione è avvenuto dopo le citate udienze si giustifica di riconoscere un’indennità per la partecipazione alle medesime.

9.      In conclusione, per i motivi esposti al considerando che precede, alla reclamante può essere riconosciuta un’adeguata indennità d’inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC dell’ammontare di fr. 500.-. L’indennità complessiva, per considerare le spese riconosciute dal primo giudice e l’IVA, viene arrotondata in fr. 600.-. Il reclamo è pertanto parzialmente accolto con conseguente modifica del dispositivo n. 2 della Decisione 16 novembre 2018, inc. SE.2018.7 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano. Le spese processuali del presente giudizio sono poste in ragione di fr. 50.- a carico dell’avv. RE 1 in virtù dell’accoglimento solo parziale del reclamo. Non si assegnano indennità a CO 1, che ha rinunciato a presentare osservazioni.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

1.      Il reclamo 5 febbraio/15 giugno 2020 dell’avv. RE 1 è parzialmente accolto.

La Decisione 30 dicembre 2019 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 4, è riformata nel senso che il dispositivo n. 2 della Decisione 16 novembre 2018 del medesimo giudice nell’inc. SE.2018.7 è così modificato:

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-, già anticipate dalla parte attrice, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 600.- a titolo di indennità.

2.      Le spese processuali di fr. 50.- sono poste a carico della reclamante. Il maggiore anticipo versato sarà restituito. Non si assegnano indennità.

3.      Notificazione:

-     -     

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici (v. pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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