Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.10.2020 12.2020.15

5 octobre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,395 mots·~12 min·3

Résumé

Inesistenza del debito - contratto di ricerca e collocamento di personale - remunerazione

Texte intégral

Incarto n. 12.2020.15

Lugano 5 ottobre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2018.407 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 2 novembre 2018 da

AO 1  rappr. da  PA 2   

contro

AP 1  rappr. da  PA 1   

con cui l’attrice ha chiesto di accertare l’inesistenza del debito di fr. 20'247.60 oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2018, di annullare il PE n. __________ dell’UE di Lugano fatto spiccare nei suoi confronti e di ordinare all’UE di Lugano di non dare notizia a terzi di quel PE, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 20'247.60 oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2018 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al medesimo PE;

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con decisione 19 dicembre 2019, con cui ha accolto la petizione e respinto la domanda riconvenzionale;

appellante la convenuta, con appello 3 febbraio 2020, con cui ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice, con risposta 6 maggio 2020, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e di ripetibili;

viste la replica spontanea 18 maggio 2020 della convenuta e la duplica spontanea 25 maggio 2020 dell’attrice;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Nell’estate 2018 AP 1 (in seguito: AP 1), società attiva nel settore delle risorse umane con particolare riferimento al collocamento temporaneo e fisso, la formazione, la consulenza e l’organizzazione aziendale (cfr. doc. C), è stata incaricata da AO 1 (in seguito: AO 1) di reclutarle un direttore commerciale con base in __________. Gli accordi tra le parti, risultanti dall’accettazione dalla proposta denominata “Offerta commerciale 2018 - Ricerca e Selezione” (doc. D), prevedevano che la seconda avrebbe riconosciuto alla prima un onorario (“fee a successo”), “al momento della sottoscrizione della lettera di impegno da parte del candidato prescelto”, pari al 12% del salario annuo lordo concordato con costui, ritenuto che l’onorario sarebbe stato “dovuto ed esigibile dal momento in cui il Cliente”, anche tramite una sua controllata, “assume un candidato”.

                                   2.   La vertenza tra le parti è riferita all’onorario di fr. 20'247.60, poi oggetto del PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. G) al quale - contrariamente a quanto sostenuto in prima istanza dalle parti - non risulta essere stata interposta opposizione (tant’è che nel frattempo all’escussa era già stata notificata la comminatoria di fallimento, cfr. doc. A inc. n. CA.2019.320-321; cfr. pure sentenza p. 2, non censurata in questa sede), che AP 1 ha preteso di aver maturato nei confronti di AO 1 per aver reperito, in favore della sua controllata ____________________ __________, un direttore commerciale nella persona di M__________ __________.

                                   3.   Con petizione 2 novembre 2018, non soggiacente all’obbligo di una preventiva procedura di conciliazione (art. 198 lett. e n. 2 CPC), AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1, chiedendo di accertare, ex art. 85a LEF, l’inesistenza del debito di fr. 20'247.60 oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2018, di annullare il PE e di ordinare all’UE di non dare notizia a terzi di quel PE. Essa, in sintesi, ha sostenuto che le condizioni per l’ottenimento dell’onorario preteso dalla controparte non sarebbero adempiute.

                                         Con osservazioni e domanda riconvenzionale 6 dicembre 2018 la convenuta si è opposta alla petizione e ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 20'247.60 oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2018 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta allo stesso PE. A suo dire, l’onorario da lei fatturato sarebbe invece stato esigibile.

                                   4.   Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 19 dicembre 2019, per quanto qui interessa, ha accolto la petizione (dispositivi n. 1, 1.1, 1.2 e 1.3) e respinto la domanda riconvenzionale (dispositivo n. 2), ponendo le spese processuali di complessivi fr. 1’100.- a carico della convenuta, obbligata altresì a rifondere alla controparte fr. 2’100.- per ripetibili (dispositivo n. 3). Per il primo giudice, non era stato provato che l’onorario fosse già dovuto al momento della sottoscrizione da parte di M__________ __________ della lettera d’intenti volta alla sua assunzione (doc. 4). Il riconoscimento dell’onorario era invece subordinato al perfezionamento della sua assunzione, che però non era mai avvenuta e ciò per l’assenza di un consenso sul luogo di lavoro (che, per l’attrice, doveva essere al 100% in __________ e per M__________ __________ doveva essere per il 50% in __________ e per il 50% a __________).

                                   5.   Con l’appello 2 febbraio 2020 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 6 maggio 2020 (alla quale hanno fatto seguito la replica spontanea 18 maggio 2020 e la duplica spontanea 25 maggio 2020), la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa ha sostenuto che l’istruttoria aveva dimostrato che l’onorario era già dovuto al momento della sottoscrizione da parte del candidato prescelto di una lettera d’intenti volta alla sua assunzione (teste L__________ __________). Ma se anche così non fosse stato e il riconoscimento dell’onorario fosse invece subordinato al perfezionamento dell’assunzione del candidato prescelto, ha osservato che M__________ __________, avendo sottoscritto il doc. 4, era stato regolarmente assunto, e che l’eventuale mancato perfezionamento del contratto di lavoro era riconducibile a un illegittimo ripensamento della controparte.     

                                   6.   Preliminarmente, va sin d’ora rilevato che la domanda riconvenzionale della convenuta, rispettivamente il suo appello, devono senz’altro essere dichiarati irricevibili, siccome privi di interesse e di impossibile attuazione, nella misura in cui miravano ad ottenere il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE di cui al doc. G. È in effetti ovvio che una richiesta di quel genere avrebbe potuto essere avanzata unicamente nel caso in cui l’attrice escussa avesse effettivamente interposto opposizione a quel PE, ciò che tuttavia, come si è detto (cfr. supra consid. 2), non era assolutamente avvenuto.

                                   7.   Nel caso di specie, come si dirà, è incontestabile che la convenuta non sia creditrice dell’attrice (e, di riflesso, che quest’ultima non sia sua debitrice) dell’onorario di fr. 20'247.60 fatturato a suo tempo per averle reperito un direttore commerciale nella persona di M__________ __________.

                               7.1.   L’assunto della convenuta, secondo cui, come dichiarato dalla teste L__________ __________, l’onorario sarebbe già stato dovuto al momento della sottoscrizione da parte del candidato prescelto di una lettera d’intenti volta alla sua assunzione, è infondato.

                                         Come si è visto, in base al tenore letterale degli accordi contrattuali (doc. D), l’onorario (“fee a successo”), da riconoscere “al momento della sottoscrizione della lettera di impegno da parte del candidato prescelto”, sarebbe stato “dovuto ed esigibile dal momento in cui il Cliente assume un candidato”. Dalla loro interpretazione oggettiva non risulta dunque che l’onorario fosse dovuto ed esigibile già solo al momento della sottoscrizione da parte del candidato prescelto di una lettera di intenti volta alla sua assunzione, l’esigenza della sottoscrizione da parte sua di una “lettera di impegno”, che è assai più vincolante di una mera “lettera di intenti” (la quale non comporta alcun obbligo di concludere un contratto, cfr. Zellweger/Gutknecht, Basler Kommentar, 6ª ed., n. 25 ad art. 22 CO), lasciando chiaramente intendere, specie a fronte dell’ulteriore esigenza della sua “assunzione” da parte del cliente, che il riconoscimento dell’onorario era invece condizionato al fatto che tra quelle due parti fosse venuto in essere un contratto di lavoro.

                                         Resta da esaminare se eventualmente, nell’ambito di un’interpretazione soggettiva degli accordi contrattuali, le parti avessero concordato che l’onorario era dovuto ed esigibile già in precedenza e meglio al momento della sottoscrizione da parte del candidato prescelto di una lettera di intenti volta alla sua assunzione. Non è così. È ben vero che la teste L__________ __________, che a suo tempo aveva redatto il doc. D, ha riferito che l’onorario sarebbe stato dovuto già “al momento della definizione della lettera d’intenti tra il lavoratore e la ditta interessata” (verbale 1° ottobre 2019 p. 1 seg.). È pero altrettanto vero che essa nell’occasione si è limitata a riferire quello che per lei sarebbe stato il senso da attribuire al doc. D, ma non ha assolutamente preteso che quella sua interpretazione sarebbe stata portata a conoscenza della controparte e soprattutto sarebbe stata condivisa da quest’ultima. In tali circostanze, la sola deposizione di quella teste, che, oltre ad essere la direttrice della convenuta, aveva pure aggiunto di essere interessata all’esito della lite e di parteggiare per il suo datore di lavoro (verbale 1° ottobre 2019 p. 1), non basta a provare la bontà della tesi della convenuta.

                               7.2.   Nell’eventualità - come detto avveratasi - in cui il riconoscimento dell’onorario fosse subordinato al perfezionamento dell’assunzione del candidato prescelto, la convenuta ha preteso che M__________ __________, avendo sottoscritto il doc. 4, era comunque stato regolarmente assunto, rispettivamente che l’eventuale mancato perfezionamento del contratto di lavoro era riconducibile a un ripensamento illegittimo della controparte.

                                         Le due censure devono essere disattese.

                            7.2.1.   Con riferimento alla prima questione, si osserva che il doc. 4, denominato “Employment Offer Letter”, non concretizzava, nonostante riportasse la firma del general manager __________ e fosse poi stato controfirmato da M__________ __________, l’avvenuto perfezionamento di un contratto di lavoro tra loro (cfr. pure testi L__________ __________ verbale 1° ottobre 2019 p. 2 e M__________ __________ verbale 1° ottobre 2019 p. 8, secondo cui quel documento costituiva invero una semplice lettera d’intenti volta alla sua assunzione): è in effetti incontestabile che la firma apposta da M__________ __________ in calce a quello scritto, con cui la controparte esponeva le condizioni d’impiego e concludeva “I look forward to receive your confirmation and thereafter I will send you the draft Employment Contract and our Expatriate Employment Manual”, attestava solo il suo accordo di principio alle condizioni allora prospettategli, fermo restando però che, giusta l’art. 16 cpv. 1 CO, la concretizzazione degli accordi sarebbe avvenuta solo con la sottoscrizione del contratto di lavoro la cui bozza gli sarebbe stata trasmessa successivamente, ciò che non è però mai avvenuto.

                            7.2.2.   La convenuta non può essere seguita nemmeno sul secondo aspetto, laddove ha preteso in via subordinata che il mancato perfezionamento del contratto di lavoro con M__________ __________ sarebbe imputabile a un ripensamento illegittimo dell’attrice, che, come dichiarato dalla teste L__________ __________ (verbale 1° ottobre 2019 p. 3), non era più sicura “di cosa dovesse fare … questo direttore” per la ricerca del quale aveva incaricato la convenuta. La censura è innanzitutto nuova ed è con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Essa sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso anche nel merito, atteso che un tale ripensamento dell’attrice, sempre che fosse dimostrato (dovendosi anche in questo caso apprezzare con riserbo la deposizione della teste L__________ __________, per altro smentita dal doc. E), non era avvenuto allo scopo di far venir meno il diritto della convenuta all’onorario, ossia in urto con la buona fede (art. 156 CO), ma per la legittima ragione che M__________ __________, il quale non condivideva e aveva pertanto chiesto di ridiscutere, trattandosi di un aspetto per lui “essenziale”, il luogo di lavoro prospettatogli nello scritto di cui al doc. 4 (appello p. 6 seg.; teste M__________ __________ verbale 1° ottobre 2019 p. 7 segg.), non era più stato ritenuto idoneo a svolgere la funzione professionale auspicata, che tuttavia rimaneva sempre vacante e d’attualità (cfr. doc. E).

                                   8.   Il giudizio pretorile dev’essere nondimeno riformato, d’ufficio, nella misura in cui, con il dispositivo n. 1.3, all’UE di Lugano era stato ordinato di non dare notizia a terzi del PE di cui al doc. G. La gestione del registro delle esecuzioni, ed in particolare la comunicazione d’informazioni a terzi secondo l’art. 8a LEF, rientra in effetti nell’esclusiva competenza dell’UE che tiene il registro, per cui la richiesta di vietare la comunicazione a terzi di un’esecuzione ai sensi dell’art. 8a cpv. 3 LEF non può essere rivolta al giudice civile ma dev’essere indirizzata all’UE competente (TF 27 novembre 2014 4A_440/2014 consid. 2 e 4.2, pubbl. in RSPC 2015 p. 179 segg.). La domanda dell’attrice di vietare all’UE di Lugano di dare notizia a terzi del PE di cui al doc. G doveva e deve pertanto essere dichiarata inammissibile per carenza di competenza per materia del giudice adito (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC), presupposto processuale da rilevare d’ufficio in ogni stadio di causa e, quindi, anche in appello (art. 60 CPC).

                                   9.   Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere parzialmente accolto ai sensi dei considerandi che precedono.

                                         Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 20'247.60, seguono la pressoché totale soccombenza della convenuta (art. 106 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                    I.   L’appello 3 febbraio 2020 di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che la decisione 19 dicembre 2019 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è confermata, tranne che per il dispositivo n. 1.3, che è annullato.

                                   II.   Le spese processuali di fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 1’500.- per ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

-       -        

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2020.15 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.10.2020 12.2020.15 — Swissrulings