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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.10.2020 12.2020.115

15 octobre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·929 mots·~5 min·2

Résumé

Richiesta di iscrizione di un nuovo membro del CdA. Rifiuto. Autentica di firma. Carenze

Texte intégral

Incarto n. 12.2020.115

Lugano 15 ottobre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,  

vicecancelliera:

Federspiel Peer

chiamata a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso 14 settembre 2020 di

RI 1  rappr. dall'  RA 1   

  contro la decisione 21 luglio 2020 con cui l'Ufficio del registro di commercio, Biasca, ha comunicato l’avviso di rifiuto di iscrizione nel registro di commercio dell’istanza 10 luglio 2020 (riferimento n. 114.774.433 - 13238/2018)  

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che in data 10 luglio 2020 RI 1, società con sede a __________, ha inoltrato all’Ufficio del registro di commercio la richiesta di iscrizione di un nuovo membro del consiglio di amministrazione (in seguito: CdA) nominato nel corso dell’assemblea generale tenutasi il giorno stesso;

che con decisione 21 luglio 2020 l’URC ha rifiutato l’iscrizione ritenuto che la firma del nuovo membro del CdA era stata autenticata dall’avv. RA 1, membro (unico) del consiglio (v. estratto RC), la quale non è notaia, in contrasto quindi con quanto prevede l’art. 21 cpv. 1 lett. b cfr. 1 dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC); l’URC rilevava altresì che l’istanza era firmata solo dal nuovo membro del CdA, che vista la presenza ora di un consiglio di più membri era necessario nominare un presidente (ciò che non era avvenuto) e che l’avv. RA 1 doveva notificare il suo nuovo indirizzo;

che con ricorso 14 settembre 2020 l’avv. RA 1 ha impugnato la predetta decisione (e con il medesimo atto anche la parallela decisione concernente la __________ SA, v. inc. 12.2020.114) chiedendone l’annullamento, con protesta di tassa, spese e ripetibili;

che il ricorso in esame, presentato a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1 LCRC) nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’URC (art. 165 cpv. 4 ORC), è tempestivo tenuto conto delle ferie giudiziarie (v. art. 16 cpv. 1 lett. b LPAmm);

che il ricorso deve ovviamente intendersi presentato dall’avv. RA 1 quale membro iscritto del CdA di RI 1: la decisione di cui è chiesto l’annullamento è infatti indirizzata a detto ente giuridico;

che il fatto che la società non abbia alcun tipo di attività e sia stata formata per dei trusts mai usati non la esenta dal rispetto delle normative sul registro di commercio, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente;

che il tenore dell’art. 21 cpv. 1 lett. b cfr. 1 ORC è chiaro: il fatto che un’avvocata non sappia che non le è concesso di autenticare una firma, mansione chiaramente notarile (v. art. 24 prima frase LACCS, art. 67 cpv. 1 lett. a Legge sul notariato), è grave e non le giovano asserite telefonate con funzionari dell’URC o consultazioni “con un noto fiduciario della piazza”;

che nessuna norma imponeva all’URC di informare l’avv. RA 1, telefonicamente o in altro modo, prima di adottare la decisione ora impugnata, ciò posto non vi è spazio per l’invocazione della violazione del diritto di essere sentiti o del principio della buona fede;

che l’esistenza di altre forme di legalizzazione della firma, per esempio da parte del segretario comunale (art. 24 seconda frase LACCS), come pure da parte dello stesso URC (art. 21 cpv. 1 lett. a ORC), oppure ancora l’autentica della firma digitalizzata (art. 21 cpv. 1 lett. b cfr. 2 e 3), non rendono errata la decisione impugnata, come a torto pretende la ricorrente, l’URC dovendo esprimersi sulle istanze presentate e non su tutte le possibili modalità di presentazione delle stesse;

che a ragione l’ufficio ha ricordato che la notifica dell’iscrizione dev’essere firmata dalle persone autorizzate, ciò che in concreto non è evvenuto (in contrasto quindi con l’art. 18 cpv. 1 e 2 ORC);

che nelle società in cui il CdA è composto da più di un membro la nomina del presidente è obbligatoria (v. ad es. Peter/Cavadini in: Commentaire romand, CO II, 2a ed., n. 2 ad art. 712 CO): la relativa menzione nella decisione impugnata è pertanto corretta contrariamente a quanto ritiene la ricorrente;

che in conclusione il ricorso, manifestamente infondato, dev’essere respinto;

che le spese processuali seguono la soccombenza e sono quantificate in fr. 100.- (ossia il minimo previsto dall’art. 47 cpv. 1 LPAmm) mentre all’Ufficio del registro di commercio, al quale l’atto di ricorso non è peraltro stato notificato, non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm);

che il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 47 e 49 LPAmm,

decide:

1.    Il ricorso 14 settembre 2020 di RI 1, __________, è respinto.

                                   2.   Le spese del presente giudizio, di complessivi fr. 100.-, sono poste a carico di RI 1. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-     -      Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio,   Berna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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