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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.11.2020 12.2020.113

26 novembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,787 mots·~19 min·4

Résumé

Mancato rispetto di un provvedimento cautelare, misure d'esecuzione, segnalazione al Ministero pubblico e multa disciplinare; commisurazione della multa

Texte intégral

Incarto n. 12.2020.113

Lugano 26 novembre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani  

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa (inc. n. CA.2020.36 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud) promossa con istanza 14 luglio 2020 da

 CO 1  CO 2  entrambe patrocinate dall’avv.  

contro

RE 1  RE 2  entrambe patrocinate dall’avv.  PA 1   

chiedente l’attuazione delle misure d’esecuzione decise nell’ambito della sentenza

supercautelare 11 maggio 2020 (inc. CA.2020.23) a fronte del mancato rispetto

dell’ordine ivi sancito da parte delle convenute, e meglio l’imposizione della multa

disciplinare e la segnalazione della violazione dell’art. 292 CPS al Ministero Pubblico;

richiesta avverso la quale le convenute non hanno presentato alcuna osservazione e

che il Pretore ha accolto con decisione 27 agosto 2020;

reclamanti le convenute, che con reclamo 14 settembre 2020 hanno chiesto di

annullare le misure di esecuzione ordinate, protestando tasse, spese e ripetibili;

mentre le istanti con osservazioni 1° ottobre 2020 hanno postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.        Con istanza 11 maggio 2020 CO 1 e CO 2 hanno convenuto RE 1 e RE 2 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, chiedendo l’adozione dei seguenti provvedimenti in via supercautelare e cautelare:

fare ordine alle convenute di consegnare loro, entro 48 ore dall’emanazione del provvedimento e per il tramite di un ausiliario di giustizia, tutti i dati in loro possesso e di proprietà delle società istanti immessi nel programma gestionale E__________ e/o archiviati sui propri server;

nominare un ausiliario di giustizia che potesse ricevere in consegna i suddetti dati, verificare il rispetto dell’ordine impartito e indicare i tempi tecnici necessari per effettuare la migrazione dei dati;

fare ordine alle convenute di continuare a fornire loro tutti i servizi informatici fino a quel momento erogati, e meglio la fornitura di una licenza d’uso del programma informatico / sistema di gestione aziendale denominato E__________, la fornitura di un sistema di backup dei dati delle clienti nel proprio server, l’aggiornamento del programma gestionale nel corso del tempo, la fatturazione elettronica attiva e passiva fino ad un totale di 4.000 fatture annue, comprensiva di creazione automatica delle fatture in formato.xml e invio diretto delle medesime fatture all’Agenzia delle Entrate con firma digitale certificata, nonché dell’archiviazione per 10 anni e della consultabilità tramite il gestionale E__________ delle stesse, l’accesso O__________ per emissione delle fatture ai sensi dell’art. 38 quater D.P.R. n. - 633/1972, il collegamento con i registratori fiscali __________ per tutti i punti vendita CO 1 e l’accesso API per l’e-commerce (dietro corresponsione della retribuzione contrattualmente prevista da parte delle società istanti). Ciò fino a scadenza del periodo indicato dall’ausiliario di giustizia come tempo tecnico per effettuare la migrazione dei dati, fermo restando che alle società istanti, sulla base della licenza d’uso valida senza limiti di tempo da loro acquistata, dovrà anche essere garantita la possibilità di accedere, senza limiti di tempo, al programma nella sua versione attuale, alfine di poter recuperare i dati storici mediante l’interfaccia E__________.

Il tutto con le comminatorie dell’art. 292 CPS, di una multa disciplinare di fr. 5'000.- in caso di mancata esecuzione entro il termine impartito e di una multa aggiuntiva di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento.

B.        Con decisione supercautelare inaudita altera parte del 11 maggio 2020 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza nel senso che ha fatto ordine alle convenute di continuare a fornire alle istanti i servizi sopra citati e ha fatto loro divieto di cancellare o alterare i dati in loro possesso, con le comminatorie richieste. Dopo l’attivazione del contraddittorio, il Pretore ha poi accolto integralmente l’istanza con la decisione cautelare del 16 luglio 2020 (inc. CA.2020.23).

C.        Nel frattempo, con raccomandata 14 luglio 2020 le istanti hanno segnalato al Pretore che la controparte stava violando gli ordini impartiti, in particolare per quanto attiene all’obbligo di continuare a fornire tutti i servizi informatici sino ad allora erogati, chiedendo pertanto la messa in atto delle misure di esecuzione previste. In sintesi, le istanti hanno osservato che da fine giugno 2020 alcune richieste di supporto informatico rivolte alla controparte per la risoluzione di problemi tecnici del programma E__________ sono rimaste inevase (v. doc. A-D allegati allo scritto).

D.        Le convenute da parte loro non hanno presentato alcuna osservazione o contestazione entro il termine impartito.

E.        Con decisione 27 agosto 2020 il Pretore, accertata la disobbedienza all’ordine cautelare di cui sopra, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Ministero pubblico per violazione dell’art. 292 CPS e la condanna delle convenute al pagamento in solido di fr. 60'000.quale multa disciplinare, di fr. 400.- per spese processuali e di fr. 300.- a titolo di ripetibili in favore delle controparti (inc. CA.2020.36).

F.        Con reclamo 14 settembre 2020 le convenute si sono aggravate contro il citato giudizio chiedendo di annullare le misure di esecuzione a loro inflitte, con protesta di spese e ripetibili.

G.       Con osservazioni 1° ottobre 2020 le istanti hanno postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.

E considerato

in diritto:

1.         La decisione con cui viene inflitta una multa disciplinare o effettuata una segnalazione per violazione dell’art. 292 CPS nell’ambito di una procedura cautelare è una decisione di esecuzione indipendente del giudice delle misure cautelari ai sensi dell’art. 267 CPC, che come tale può essere impugnata in modo autonomo mediante reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. a CPC in connessione con l’art. 309 lett. a CPC (v. anche STF 4A_189/2016 del 13 luglio 2016, consid. 3.3). Il termine di impugnazione e per inoltrare la risposta è di dieci giorni, essendo la procedura di natura sommaria (art. 339 cpv. 2, 321 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPC).

2.         Nella fattispecie, giova innanzitutto osservare che RE 1 e RE 2 sono state convenute in primo grado nella forma del litisconsorzio passivo facoltativo (art. 71 CPC) e che esse non erano rappresentate da un patrocinatore comune come in questa sede, per cui la decisione 27 agosto 2020 del Pretore è stata notificata separatamente, tramite raccomandata, a ciascuna di esse. Ora, dai relativi estratti Track&Trace della Posta svizzera risulta che la suddetta decisione è stata notificata a RE 1 il 2 settembre 2020, e a RE 2 il 31 agosto 2020.

Ne consegue che il reclamo 14 settembre 2020 inoltrato congiuntamente dalle convenute e rientrante nella competenza di questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG) è tempestivo e ricevibile solo per quanto riguarda RE 1. Presentato per conto di RE 2, il reclamo è invece irricevibile.

Le osservazioni 1° ottobre 2020 delle società istanti sono tempestive.

3.         Con l’impugnata decisione, il giudice di primo grado ha osservato che l’esecutività del provvedimento supercautelare e di quello cautelare (cresciuto in giudicato) sono pacifiche e non controverse e che le convenute non hanno contestato la relativa violazione, che emerge peraltro anche dalla documentazione prodotta dalle istanti. Il Pretore ha dunque disposto la segnalazione della violazione dell’art. 292 CPS al Ministero pubblico e l’imposizione di una multa disciplinare. Quanto all’entità della sanzione, il primo giudice ha osservato che essa dev’essere in un ragionevole rapporto con gli interessi fatti valere da chi lamenta l’inosservanza dell’obbligo. Ha altresì rilevato che, malgrado nei dispositivi di cui alle decisioni 11 maggio e 16 luglio 2020 le due multe disciplinari comminate fossero indicate come cumulative, il cumulo non è giustificato né proporzionato. Quella una tantum di fr. 5'000.- non si riferiva in effetti all’ordine qui in esame (ovvero quello di continuare a fornire i servizi summenzionati), bensì a un diverso ordine impartito e corredato da un termine di esecuzione stabilito. L’inosservanza in discussione era piuttosto correlata alla multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento, ovvero dal 29 giugno 2020 (doc. C e istanza, p. 1 in fondo) al 27 agosto 2020 (data della sentenza di primo grado), corrispondente a un periodo di 60 giorni. Il Pretore ha pertanto quantificato la multa in fr. 60'000.-.

4.         Al principio del gravame, RE 1 espone un suo riassunto dei rapporti contrattuali fra le parti, producendo alcuni documenti (doc. C e D) e menzionando altresì quali prove non meglio precisati testi e una perizia. Tali allegazioni e prove sono tuttavia inammissibili, poiché avrebbero dovuto semmai essere proposte innanzi al giudice di prima sede nell’ambito della procedura di cui all’inc. CA.2020.23. Per contro, nella procedura di esecuzione, la convenuta non può rimettere in discussione la decisione da eseguire. La stessa può solamente contestare il carattere esecutivo della medesima, evidenziare eventuali vizi della procedura di esecuzione oppure obiettare che dopo la comunicazione della decisione sono intervenute circostanze atte a impedirne l'esecuzione (v. art. 341 cpv. 3 CPC), quali ad esempio l’avvenuto adempimento, l’impossibilità di un adempimento, la concessione di una dilazione, oppure ancora la prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta (STF 5D_124/2015 del 18 maggio 2016, consid. 2.3.3; IICCA del 20 dicembre 2012, inc. 12.2012.184, consid. 2).

5.         Anche quando la reclamante rimprovera al primo giudice di avere effettuato una valutazione soggettiva e arbitraria e di essere giunto alle sue conclusioni “partendo da una considerazione succinta, forfettaria e priva di supporto giuridico, oltre che logico”, senza spiegare concretamente quali conclusioni pretorili sarebbero errate e perché, la censura è carente nella motivazione e pertanto irricevibile (art. 310 e 311 CPC). La reclamante non censura poi una carente motivazione del giudizio impugnato o la violazione del suo diritto di essere sentita. Si può comunque qui osservare che la motivazione della decisione può essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore. Nel caso concreto, tenuto altresì conto della natura sommaria della procedura e dell’assenza di contestazioni di prima sede da parte delle convenute, nella decisione in esame sono ravvisabili gli elementi fondamentali che hanno indotto il primo giudice a prendere la sua decisione, ovvero l’esecutività del provvedimento cautelare, la sua violazione, la determinazione dei giorni di inadempimento e il calcolo della multa.

6.         In merito alla violazione dell’ordine cautelare, già in primo grado le convenute, precluse, non hanno presentato alcuna osservazione entro il termine impartito, né hanno richiesto la proroga del termine o la restituzione del medesimo ex art. 148 CPC, adducendo motivi giustificativi per l’inosservanza. Peraltro RE 1 nemmeno in questa sede contesta il mancato adempimento degli ordini impartiti nel periodo decorrente dal 29 giugno 2020 al giorno della sentenza (27 agosto 2020) o fa valere circostanze atte a impedire l’esecuzione. L’inosservanza dell’ordine (super)cautelare e la durata dell’inadempimento così come accertate dal primo giudice devono dunque essere confermate. Ne consegue la correttezza sia della segnalazione al Ministero Pubblico (art. 292 CPS), sia della condanna al pagamento di una multa disciplinare.

7.         A mente della reclamante, “Non è dato comprendere perché le società convenute, ovvero RE 1 società attiva ed operativa debba rispondere del pagamento di una multa disciplinare in via solidale con la società RE 2 già da tempo in liquidazione”. La censura, oltre a essere insufficientemente motivata e pertanto irricevibile, è anche inadatta a sovvertire il giudizio di primo grado. Sia la decisione supercautelare che quella cautelare impongono i relativi divieti e ordini a entrambe le società, menzionando la seconda decisione espressamente il coinvolgimento di entrambe nei rapporti contrattuali di cui trattasi, senza che esse abbiano mai sollevato alcuna contestazione a tal riguardo. L’imposizione di una multa a carico di RE 1 e il vincolo solidale devono essere pertanto confermati, ritenuto che la posizione di RE 2, preclusa anche in questa sede, non può essere esaminata.

8.         La reclamante contesta altresì la quantificazione temporale della multa, ovvero la sua decorrenza dal 29 giugno al 27 agosto 2020, sostenendo che “la data di applicazione della multa disciplinare per eventuale inottemperanza alla decisione pretorile coinciderebbe con il passaggio in giudicato della decisione e conseguente notificazione alla parte interessata” e rilevando che non esiste una norma giuridica che disciplini la decorrenza e la durata della multa, per cui la decisione del Pretore sarebbe del tutto opinabile, soggettiva e arbitraria.

9.         Ora, a prescindere dal fatto che la decisione supercautelare 11 maggio 2020 non era di principio impugnabile (DTF 137 III 417, consid. 1.2-1.4; IICCA del 7 marzo 2016, inc. 12.2016.18, consid. 3) e che quella cautelare del 16 luglio 2020 è passata in giudicato, i provvedimenti cautelari sono immediatamente esecutivi, a meno che l’esecutività sia eccezionalmente sospesa mediante il conferimento dell’effetto sospensivo a un’eventuale appello (art. 315 cpv. 4 e 5 CPC). La reclamante non si confronta con tale aspetto, né contesta il periodo di inadempimento accertato dal primo giudice. Aggiungasi che, evidentemente, mirando la multa disciplinare in questione a sanzionare ciascun giorno di inadempimento, il primo giudice poteva unicamente accertare se vi fosse o non vi fosse adempimento nel periodo intercorrente fra la notifica del disposto cautelare e la conclusione della procedura di esecuzione, così come ha fatto nel caso concreto. A tal riguardo, il suo agire è esente da critica.

10.      A mente della reclamante, l’entità della multa inflitta sarebbe opinabile ed eccessiva. In particolare, sarebbe eccessivo e sproporzionato l’ammontare di fr. 1'000.- giornalieri per rapporto alla situazione concreta, in particolare al guadagno netto giornaliero e al fatturato di RE 1 e all’attuale stato di

RE 2 (siccome in liquidazione).

11.      La censura è invero scarna e ben poco sostanziata. Nondimeno, stante che il Pretore non ha fornito particolari motivazioni per la fissazione dell’importo giornaliero della multa, alle esigenze di motivazione del gravame non potevano essere poste esigenze troppo restrittive. D’altronde, l’ammontare della multa di cui all’art. 343 cpv. 1 lett. c CPC è variabile (ritenuto che i fr. 1'000.giornalieri corrispondono al massimo consentito dalla legge), deve sempre ossequiare il principio della proporzionalità ed essere giustificato alla luce della violazione concretamente in esame e dello scopo che si prefigge (che non è semplicemente quello di punire una trasgressione, ma anche quello di assicurare l’effettiva esecuzione della decisione). Non è conseguentemente ammissibile fissare a priori l’ammontare della multa che potrà essere inflitta, senza neppure conoscere l’entità di una futura eventuale inosservanza, o fissare schematicamente la multa all’ammontare massimo consentito. Ciò condurrebbe altrimenti a equiparare qualsiasi violazione a prescindere dalla sua gravità, e in particolare a trattare allo stesso modo le violazioni più crasse (ad esempio l’inadempimento grave, sistematico e completo di un ordine o di un divieto) da quelle più lievi (ove ad esempio una parte ha ampiamente rispettato il divieto o l’ordine impostole se non per un punto di secondaria importanza, magari trascurato per negligenza), ciò che non è conforme allo spirito dell’art. 343 cpv. 1 lett. c CPC (v. DTF 142 III 587, consid. 6.2 e Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 18 ad art. 343 CPC).

12.      Nella fattispecie, già il dispositivo delle due decisioni cautelari, così come formulato, appare problematico, prevedendo le comminatorie “Una multa disciplinare di CHF 5'000.- in caso di mancata esecuzione entro il termine impartito” e “Una multa disciplinare aggiuntiva di CHF 1'000.- per ogni giorno di inadempimento”. Se da una parte risulta eccessivamente formalistico pretendere un’impugnazione delle suddette comminatorie (laddove ciò nemmeno era possibile in ambito supercautelare), dall’altra esse possono essere interpretate e intese in un senso conforme all’art. 343 cpv. 1 CPC, ovvero che un’inosservanza avrebbe comportato una multa disciplinare fino a un massimo di fr. 5'000.- (lett. b) e/o un massimo di fr. 1'000.- giornalieri (lett. c).

13.      Quanto alla concreta quantificazione dell’importo giornaliero, il Pretore non ha indicato perché ha ritenuto opportuno infliggere l’importo massimo possibile, o quale gravità assumesse la violazione in esame. È peraltro lampante, dal contenuto della segnalazione 14 luglio 2020 delle istanti cautelari e dai doc. A-D ivi annessi, che la medesima non fosse di una tale gravità da giustificare l’imposizione della multa massima. Le società istanti hanno difatti informato il primo giudice che le due convenute stavano “attualmente violando, almeno in parte, l’ordine supercautelare dello scorso 11 maggio 2020. In particolare, da ormai diverse settimane non viene dato alcun riscontro alle richieste di supporto informatico a risoluzione di alcuni problemi del programma gestionale E__________, che sono rimaste inevase…”, osservando poi di ritenere l’esistenza di una violazione poiché il supporto tecnico è il “naturale corollario” dell’obbligo di continuare a fornire la licenza d’uso e garantire l’aggiornamento di E__________. Non si tratta, in altre parole, della mancata fornitura del servizio in quanto tale, ma di mancati tempestivi riscontri dati dalle convenute in relazione a puntuali problematiche, quali “errori di giacenze riscontrati in sede d’inventario”, potenzialmente riconducibili a un “errore dell’algoritmo che però non appare risolto” (doc. A e B), a un “errore memorizzazione misura” (doc. C) e a un “errore stampa cartellino prezzi” (doc. D, laddove a quest’ultimo riguardo il documento non dimostra se la richiesta di supporto sia stata o meno tempestivamente evasa). Per il resto, le istanti non hanno fornito ulteriori specificazioni, indicando ad esempio se e in che misura l’inosservanza abbia ostacolato o danneggiato la loro attività commerciale. Tenuto altresì conto che il prezzo del programma in questione oscillava fra gli € 1'300.- e gli € 4'667.- quale canone annuale oltre a € 250.-/835.- per gli aggiornamenti (doc. D-G di cui all’inc. CA.2020.23) e che il contratto relativo al backup dei dati prevedeva un prezzo di € 1'167.- oltre a € 67.- mensili (doc. H-J di cui all’inc. CA.2020.23), questa Camera dispone dei sufficienti elementi per effettuare una quantificazione secondo il suo prudente apprezzamento e ridurre la multa inflitta a un importo adeguato, essendo quello stabilito dal primo giudice manifestamente in urto con il principio della proporzionalità. L’importo giornaliero della multa può essere pertanto ridotto a fr. 350.-, per un totale di fr. 21'000.- tenuto conto dei 60 giorni di inadempimento accertati dal primo giudice.

14.      A fronte dei principi dell’individualità e dell’indipendenza (art. 71 cpv. 3 CPC), anche se il giudice rende una decisione unica nei confronti di due litisconsorti facoltativi, dal punto di vista materiale vi sono due decisioni. La possibilità di ricorrere è aperta a ciascun litisconsorte, e il comportamento di uno di essi, segnatamente il suo ricorso, non influenza la situazione giuridica dell’altro. Detto altrimenti, l’esito del giudizio di secondo grado può avere effetto unicamente nei confronti del litisconsorte che ha partecipato alla suddetta procedura. Conseguentemente, se per esempio due co-convenuti sono condannati solidalmente, e uno soltanto presenta ricorso ed è liberato dall'autorità ricorsuale, l'altro debitore si ritrova solo a essere condannato. Ne va allo stesso modo quando i due co-convenuti ricorrono, ma il ricorso di uno dei due è totalmente o parzialmente irricevibile, rispettivamente respinto in tutto o in parte, contrariamente a quello dell'altro ricorrente (STF 4A_335/2018 del 9 maggio 2019, consid. 1.2; STF 4A_495/2007 del 12 gennaio 2009, consid. 3.3; Trezzini, op. cit., n. 31 e 32 ad art. 71).

15.      Stando così le cose, avendo solamente RE 1 presentato un reclamo tempestivo e ricevibile, che dev’essere parzialmente accolto, il presente giudizio ha effetto soltanto per la medesima. Ne discende che nei suoi confronti la multa viene ridotta a fr. 21'000.-, mentre RE 2, oltre a essere debitrice solidale del suddetto importo, risponderà in maniera esclusiva della somma rimanente di fr. 39'000.-. Considerato che la segnalazione 14 luglio 2020 delle istanti cautelari è risultata fondata e che la commisurazione della multa disciplinare incombeva al Pretore, si giustifica di lasciare invariata la ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede.

16.      Quanto alle spese processuali e alle ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 60'000.- (determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale), esse seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

17.      Le spese giudiziarie per il reclamo di RE 2 sono dunque a carico della medesima. Le spese processuali, calcolate sulla base degli art. 2 e 14 LTG, ammontano a fr. 100.-. Le ripetibili, calcolate sulla base degli art. 11, 13 cpv. 2 e 14 LTG, tenuto conto del giudizio di irricevibilità, della natura sommaria della presente procedura, del suo contenuto limitato, e del fatto che le resistenti hanno presentato delle osservazioni uniche di 4 pagine nei confronti di entrambe le reclamanti, sono quantificate in fr. 500.-.

18.      Le spese giudiziarie per il reclamo di RE 1 seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che la stessa ha postulato di annullare le sanzioni inflitte, e che le resistenti hanno chiesto di confermarle nell’entità decisa dal primo giudice. Viste da una parte l’esistenza di un’inosservanza per il periodo di cui trattasi nonché la conferma della segnalazione al Ministero Pubblico e dell’imposizione della multa disciplinare, e dall’altra la consistente riduzione della medesima, le spese processuali di fr. 400.- (art. 2 e 14 LTG) sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

19.      A differenza di un ordine cautelare, la decisione con cui viene inflitta una multa disciplinare non è temporanea e non costituisce pertanto una misura cautelare nel senso dell'art. 98 LTF (STF 4A_406/2015 dell'11 luglio 2016, consid. 1.4; STF 4A_189/2016 del 13 luglio 2016, consid. 1.2). 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                    I.   Il reclamo 14 settembre 2020 di RE 2 è irricevibile.

                                   II.   Le spese processuali di fr. 100.- sono a carico di RE 2, che rifonderà alle controparti complessivi fr. 500.- a titolo di ripetibili.

                                  III.   Il reclamo 14 settembre 2020 di RE 1 è parzialmente accolto.

                                         § Di conseguenza, nei suoi confronti la decisione pretorile 27 agosto 2020 (inc. CA.2020.36) è così riformata:

1.    RE 1 e RE 2 sono condannate, in solido, al pagamento di una multa disciplinare di fr. 21'000.-. Il rimanente importo di fr. 39'000.- è posto integralmente a carico di RE 2.

2.    Invariato.

3.    Invariato.

4.    Invariato.

                                 IV.   Le spese processuali di fr. 400.- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, e meglio fr. 200.- sono a carico di RE 1, e fr. 200.- sono a carico di CO 1 e CO 2 in solido fra loro, compensate le ripetibili.

                                  V.   Notificazione:

-       -      

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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