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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.06.2020 12.2019.91

17 juin 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,140 mots·~16 min·5

Résumé

Esecuzione di una decisione di espulsione - atto illecito

Texte intégral

Incarto n. 12.2019.91

Lugano 17 giugno 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.223 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 6 dicembre 2017 da

 AP 1  patrocinato dagli    e  PA 1   

contro  

AO 1  patrocinata dall’  PA 2   

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 66'647.-, oltre interessi di mora, a titolo di risarcimento dei danni;

domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione;

richiesta sulla quale il Pretore ha statuito con sentenza 15 aprile 2019, respingendo integralmente la petizione e ponendo la tassa di giustizia e le spese a carico dell’attore con l’obbligo per quest’ultimo di versare alla convenuta fr. 7'000.- di ripetibili;

appellante l’attore con appello 28 maggio 2019 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere la petizione, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 24 giugno 2019 la convenuta postula la reiezione del gravame, con protesta delle spese giudiziarie di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione 6 dicembre 2017 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura di Lugano, sezione 3, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 66'647.-, oltre interessi al 5% dal 25 marzo 2015, a titolo di risarcimento del danno per atto illecito (art. 41 e segg. CO). A suo dire, AO 1 avrebbe illecitamente venduto a terzi beni mobili del valore commerciale di fr. 66'647.- di sua proprietà. A sostegno della propria pretesa AP 1 ha addotto che il 17 aprile 2014 avrebbe concluso un contratto di trasporto e deposito con la __________ Sagl, __________ (ora in liquidazione), avente per oggetto i beni menzionati nell’elenco doc. E, che sarebbero dapprima stati trasferiti dal Lussemburgo a __________ e in seguito depositati “in un deposito o container di sua scelta”. Nonostante egli avesse pagato regolarmente il corrispettivo mensile per il deposito alla __________ Sagl, nel mese di novembre/dicembre 2016 sarebbe venuto a conoscenza che i suoi beni sarebbero stati custoditi in un container di proprietà della convenuta, da quest’ultima locato alla __________ Sagl e oggetto di sfratto. A seguito della relativa decisione 25 marzo 2015 della Pretura di Lugano contro la __________ Sagl, la convenuta avrebbe alienato gli oggetti di sua proprietà elencati nel doc. E senza essere stata autorizzata dall’Ufficio esecuzione di Lugano. L’acquirente, contattato da AP 1 al fine di recuperare i suoi beni, non ne sarebbe tuttavia più stato in possesso.

                                  B.   Con risposta 26 febbraio 2018 AO 1 si è opposta alla petizione, rilevando, da un lato, di avere dato seguito correttamente alla decisione di sfratto 25 marzo 2015 contro la __________ Sagl. I rapporti tra l’attore e quest’ultima non le sarebbero stati noti e non sapeva e non poteva sapere che i beni contenuti nel container appartenessero all’attore. Ad ogni modo il disinteresse della __________ Sagl, che non aveva più pagato la pigione e si era resa irreperibile, le avrebbe permesso di disporre dei beni liberamente. Dall’altro la convenuta ha contestato l’effettivo deposito dei beni oggetto della vertenza così come il loro valore e sollevato l’eccezione di tardività della procedura, contestando il pagamento regolare del canone mensile di deposito da parte dell’attore e che egli sarebbe venuto a conoscenza dell’assenza dei beni solo nel corso del mese di novembre 2016. A fronte del disinteresse dell’attore verso gli oggetti in discussione, gli stessi sarebbero da considerare beni derelitti e senza padrone, di cui lei avrebbe potuto comunque liberamente disporre.

                                  C.   In replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro antitetiche tesi e argomentazioni. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 15 aprile 2015 qui impugnata, ha respinto integralmente la petizione e posto la tassa di giustizia e le spese di fr. 4'000.- a carico dell’attore, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere a controparte fr. 7'000.- a titolo di ripetibili.

                                  D.   Con appello 28 maggio 2019 l’attore ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 24 giugno 2019 la convenuta si è opposta integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello.

Considerato

in diritto:                 1.   L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 28 maggio 2019, introdotto nel termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica del primo giudizio, tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo. Parimenti tempestiva è la risposta introdotta entro il termine assegnato da questa Camera. 

                                   2.   Nella decisione impugnata il Pretore, ricordati i presupposti per riconoscere una pretesa di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 41 CO e rilevato che l’onere della prova della loro esistenza incombeva all’attore, ha ritenuto comprovata l’esistenza di un danno limitatamente all’importo di fr. 500.-. Il primo giudice ha in particolare considerato che dall’istruttoria non fosse emerso con precisione quali oggetti fossero ancora presenti nel container al momento della sua apertura, né se gli stessi corrispondessero a quelli inventariati dall’attore nell’elenco di cui al doc. E, rispettivamente di cui ai docc. G e V, né erano stati forniti indizi idonei e sufficienti a stimare il valore dei beni, ad eccezione del prezzo di fr. 500.- pattuito tra la convenuta e __________ H__________ per il ritiro della merce contenuta nel container. Il Pretore, pur ritenendo illecito l’agire della convenuta, ha concluso che non poteva esserle imputata alcuna colpa per avere alienato i beni dell’attore a seguito della decisione di sfratto e ha pertanto respinto la petizione.

                                   3.   In questa sede l’attore rimprovera al giudice di prime cure di avere ritenuto non provata l’entità del danno da lui subito a seguito della vendita dei suoi beni da parte della convenuta. Il Pretore, sulla base degli atti e delle testimonianze raccolte, ha concluso che non era stato dimostrato con precisione quali beni mobili fossero ancora presenti nel container al momento della sua apertura, né se gli stessi corrispondessero a quelli di cui all’inventario doc. E, rispettivamente di cui ai doc. G e V. Egli ha altresì rilevato che non erano nemmeno stati forniti indizi idonei e sufficienti a stimare il valore di tali beni.

                                3.1   L’appellante ribadisce la tesi secondo cui i beni venduti dalla convenuta sarebbero esattamente quelli originariamente traslocati dal Lussemburgo e inventariati nel doc. E e ritiene l’affermazione del teste __________ __________ G__________, secondo cui egli avrebbe nel corso del tempo prelevato degli oggetti dal container, “falsa, contraddittoria e inverosimile”.

                                         La censura è irricevibile in ordine (art. 311 cpv. 1 CPC), l’appellante non spiegando i motivi per cui la dichiarazione del teste __________ __________ G__________ sarebbe “falsa, contraddittoria e inverosimile”. La stessa è comunque infondata, la circostanza addotta dall’attore in questa sede, secondo cui egli non era in possesso della chiave del container e pertanto non avrebbe potuto prelevare degli oggetti non essendo comunque idonea a fare dubitare della credibilità delle dichiarazioni del teste, tanto più che egli ha precisato che “quando AP 1 è andato a ritirare gli oggetti dal container lui mi ha chiamato e ci siamo recati assieme” (verbale 28 agosto 2018, pag. 3). Nemmeno la dichiarazione del teste, secondo cui l’attore si sarebbe disinteressato per mesi degli oggetti depositati presso la AO 1, è idonea per ritenere la deposizione contraddittoria, ritenuto che ciò non esclude la possibilità che l’attore abbia prelevato degli oggetti dal container per lo meno nei primi mesi del deposito. Sia come sia, la censura non è atta a riformare la conclusione del Pretore, secondo cui in concreto “non è stato dimostrato con precisione quali beni mobili fossero ancora presenti nel container al momento della sua apertura” (sentenza impugnata, pag. 8). Al riguardo giova rilevare che dall’istruttoria non è emerso alcun riscontro oggettivo atto a confermare la tesi attorea, secondo cui gli oggetti alienati da AO 1 sarebbero esattamente quelli risultanti dall’elenco di cui al doc. E. In particolare nessuno dei testi sentiti nel corso dell’istruttoria ha potuto confermare che i beni presenti al momento dell’apertura del container corrispondevano per numero, genere e qualità a quelli dell’inventario allestito dall’attore di cui al doc. E, rispettivamente doc. G e V (teste __________ G__________, verbale 28 agosto 2018, pag. 4; teste __________ A__________, verbale 20 novembre 2018, pag. 2 e 3).

                                3.2   L’appellante rimprovera poi al Pretore di non avere stimato il danno concernente il valore dei beni illecitamente venduti da AO 1 in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, sostenendo di avere fornito sufficienti elementi, in particolare con la produzione dei doc. G, da cui emerge il valore degli oggetti d’antiquariato menzionati nella lista doc. E, e doc. V, in cui è riportato il valore di “acquisto di nuovi oggetti di rimpiazzo”.

                             3.2.1   Per l'art. 42 cpv. 2 CO se l'ammontare esatto del danno non può essere provato, il giudice lo determina secondo il suo prudente criterio avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato. Tale norma instaura una prova facilitata in favore del leso, ma non lo esonera tuttavia dall'onere di fornire al giudice, nella misura in cui ciò è possibile o da lui esigibile, tutti gli elementi che costituiscono degli indizi per l'esistenza del pregiudizio e che permettono o facilitano la sua stima, non accordandogli la facoltà di semplicemente formulare delle imprecisate pretese di risarcimento (DTF 131 III 360 consid. 5.1, con rinvii). Di conseguenza, se egli non adempie interamente il suo dovere di fornire gli elementi utili alla stima, una delle condizioni da cui dipende l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO non è soddisfatta, e ciò anche nell'eventualità in cui l'esistenza di un danno sia certa (sentenza del Tribunale federale 4A_431/2015 del 19 aprile 2016 consid. 5.1.2).

                             3.2.2   In concreto, la censura è infondata già solo per il fatto che l’appellante ha fallito nel suo onere di dimostrare quali beni mobili di quelli elencati nell’inventario doc. E fossero ancora presenti al momento dell’apertura del container e fossero stati oggetto della vendita. Ma anche se si volesse ritenere, per mera ipotesi, che tutti i beni elencati nell’inventario di cui al doc. E sarebbero stati illecitamente alienati dalla convenuta, nulla può essere rimproverato al Pretore per avere ritenuto insufficienti gli elementi per procedere a una stima del loro valore. Per quanto concerne il valore dei beni inventariati come “antiquité” nel doc. E, l’istruttoria non ha permesso di confermare che si trattasse effettivamente di mobili antichi e pregiati. Il teste __________ G__________ ha confermato di avere firmato l’inventario doc. E e avere apposto la frase “certificato vero e giusto”, precisando tuttavia che la lista era stata allestita dallo stesso attore in una lingua che egli non parlava, di modo che al doc. E non può essere riconosciuto alcun valore probatorio. Nessuno dei testi sentiti nel corso dell’istruttoria ha riconosciuto il “genere” dei mobili raffigurati sulle foto prodotte agli atti sub. doc. G dall’attore. In merito agli altri oggetti di cui l’attore ha indicato l’attuale prezzo di mercato nel plico doc. V, l’inventario doc. E da lui allestito contiene un generico elenco di mobili, oggetti e suppellettili, privo di qualsiasi specificazione sul tipo e/o genere e/o sulla qualità degli stessi, in parte pure sulla quantità. Anche per quanto concerne il quadro, l’inventario di cui al doc. E è privo di qualsiasi indicazione circa il soggetto, il titolo, le dimensioni o altro. Nemmeno in sede di scambio degli allegati l’appellante ha soddisfatto il suo onere di allegazione e specificazione (art. 55 cpv. 1 CPC), di modo che il valore degli stessi non può essere né dedotto né stimato sulla base del valore di mercato di cui al doc. V o sulla base del valore dichiarato nel doc. U di Euro 10'000.- per un olio su tela di __________ intitolato “__________”. In queste circostanze e in assenza di altri riscontri istruttori la conclusione del Pretore di ritenere il prezzo di vendita di fr. 500.- pattuito tra la convenuta e l’acquirente al momento in cui hanno preso visione dei beni unico elemento utile per stimare il danno deve essere confermata.

                                   4.   L’appellante rimprovera infine il Pretore per avere ritenuto che alla convenuta non poteva essere imputata alcuna colpa.

                                4.1   Il primo giudice, premesso che la convenuta aveva stipulato il contratto di locazione del container con la __________ Sagl, ha concluso che non poteva esserle imputata alcuna colpa per avere proceduto con l’esecuzione della decisione di sfratto, avvenuta in presenza della polizia comunale. Egli, data l’irreperibilità della conduttrice, ha ritenuto che un’ulteriore diffida a ritirare il contenuto del container non avrebbe avuto alcun riscontro e pure il deposito provvisorio dei beni in un altro luogo sarebbe risultato inutile. Considerati la morosità della conduttrice, che non si era opposta alla disdetta né aveva partecipato alla procedura di sfratto, e l’esiguo valore commerciale dei beni, il Pretore ha rilevato che la convenuta poteva in buona fede credere che essa avesse rinunciato ai suoi diritti di proprietà e che non si poteva da lei pretendere l’anticipo di ulteriori costi per il deposito degli oggetti in altro luogo, ritenendo infine legittima la vendita privata del contenuto del container a copertura dei costi legati alla procedura di sfratto e di esecuzione della relativa decisione. Al riguardo l’appellante osserva che la convenuta, rinvenuti i beni mobili all’interno del container al momento dell’esecuzione della decisione di sfratto, avrebbe dovuto farli depositare altrove o perlomeno inventariarli, come previsto dal relativo dispositivo, indipendentemente dal fatto che la __________ Sagl si fosse disinteressata della relativa procedura. Il fatto che la convenuta avrebbe dovuto anticipare i relativi costi non l’autorizzava a procedere alla vendita privata dei beni mobili né a procedere in tal senso per ottenere il rimborso delle spese della procedura di espulsione e di esecuzione o dei canoni di locazione. A fronte del fatto che la conduttrice, sua partner contrattuale, si occupava di traslochi, la convenuta avrebbe perlomeno dovuto presumere che i beni rinvenuti all’interno del container potessero essere di proprietà d’una terza persona.

                                4.2   In concreto, la convenuta ha dato seguito correttamente all’esecuzione della decisione di sfratto, facendo intervenire la polizia comunale (doc. O), incaricata dal giudice dello sfratto, in applicazione degli artt. 343 CPC e 13 LACPC, di provvedere al deposito degli oggetti nel caso in cui la __________ Sagl non avesse dato seguito all’ordine di liberare i container da lei locati entro 10 giorni (doc. N dispositivo n. 4). L’istruttoria non ha tuttavia permesso di chiarire le ragioni e i motivi che hanno condotto in seguito alla vendita “al buio” dei beni dell’attore al posto del loro deposito in altro luogo, come ordinato dal giudice dello sfratto nella relativa decisione. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il solo fatto che la __________ Sagl si fosse resa irreperibile e non avesse partecipato alla procedura di espulsione non autorizzava la convenuta a procedere con la vendita privata degli oggetti rinvenuti nel container per evitare, da una parte, l’assunzione di ulteriori costi di deposito e, dall’altra, per coprire quelli già assunti in relazione alle spese della procedura di sfratto e di esecuzione della relativa decisione nonché per coprire i canoni di locazione rimasti insoluti. Contrariamente a quanto considerato dal Pretore, il fatto che l’attore in causa non sia riuscito a dimostrare il valore degli oggetti depositati nel container, non significa che essi fossero di valore esiguo tanto da non giustificare l’assunzione di ulteriori costi di deposito da parte della convenuta. Prima di procedere con l’alienazione “al buio” di tali oggetti, al fine di verificare se la __________ Sagl poteva avere rinunciato alla loro proprietà, la convenuta avrebbe perlomeno dovuto esaminare il contenuto del container per verificare il tipo e il genere degli oggetti, rispettivamente se tra di essi ve ne fossero alcuni di terzi, ciò a maggior ragione nel caso di specie, ritenuto che la conduttrice era una ditta di traslochi e la convenuta non poteva a priori e in buona fede ritenere che ci fosse depositata solo merce appartenente alla sua controparte contrattuale. Se non con intenzione, alla convenuta può quindi quantomeno essere imputata una colpa per negligenza o imprudenza (art. 41 cpv. 1 in fine CO). L’appello su questo punto deve pertanto essere accolto riconoscendo la rifusione del danno, limitatamente a quanto l’attore è riuscito a dimostrare.

                                   5.   Ne discende che, in parziale accoglimento dell’appello, la decisione impugnata deve essere riformata nel senso che la petizione è accolta limitatamente all’importo di fr. 500.- oltre interessi al 5% dal 25 marzo 2015. Le spese giudiziarie sono calcolate su un valore litigioso di fr. 66'647, fermo restando che l’attore, risultato vincente solo in minima parte (meno dell’1%), va considerato integralmente soccombente. Per il medesimo motivo non si giustifica la modifica del dispositivo sulle spese giudiziarie di prima sede.

                                         L’importo ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                      I.   L’appello 28 maggio 2019 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 15 aprile 2019 della Pretura di Lugano, sezione 3, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                         1.   La petizione è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza AO 1 è condannata a versare a AP 1 fr. 500.- oltre interessi al 5% dal 25 marzo 2015. 

                                   II.   Gli oneri processuali di fr. 3'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili d’appello.

                                  III.   Notificazione:

-     ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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