Incarto n. 12.2019.88
Lugano 9 giugno 2020/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2014.14 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 11 aprile 2014 da
AO 1 patrocinata dall’avv. dott. PA 2
contro
AP 1 patrocinata dall’avv. PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Euro 138'869.01 oltre interessi al 5% dal 18 giugno 2013 su Euro 130'036.- e a partire dal 17 aprile 2013 su Euro 8'833.01, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
domanda avversata dalla convenuta che, con risposta 24 giugno 2014, ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 12 aprile 2019 ha parzialmente accolto, condannando AP 1 al pagamento di fr. 138'869.01 oltre interessi al 5% dal 18 giugno 2013 su Euro 130'036.- e dal 25 luglio 2013 su Euro 8'833.01 con accollo alla convenuta delle spese processuali di fr. 18'000.- e delle spese di conciliazione di fr. 1'000.-, nonché la sua condanna a corrispondere alla controparte fr. 12'000.- a titolo di ripetibili;
appellante la convenuta con appello 28 maggio 2019, con cui ha chiesto in via principale l’annullamento del querelato giudizio e la sua riforma nel senso di respingere la petizione e, in via subordinata, il suo annullamento e il ritorno degli atti all’istanza inferiore affinché proceda a emettere una nuova decisione, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre l’attrice con risposta 5 novembre 2019 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nella primavera 2012 la A__________ SA di __________ ha concluso un contratto con AP 1 SA (di seguito __________) avente per oggetto il trasporto da __________ alla sede marocchina di A__________ della sua omologa A__________ di casseri TLC denominati “colli machine pour le ciment, __________ TLC”.
AP 1 ha poi incaricato del trasporto fisico degli imponenti oggetti V__________, con sede operativa a __________ e sede legale a __________, ditta specializzata proprio nel trasporto di merci industriali in Europa e nel Magreb.
La copertura assicurativa della merce trasportata è stata garantita sulla scorta di un contratto d’”Assicurazione trasporto di merci” stipulato da A__________ SA con la C__________ SA, assorbita in corso di causa da AO 1.
Per il trasporto in oggetto, in data 16 luglio 2012, AP 1 ha inviato a A__________ SA una fattura di Euro 44'950.- con l’indicazione “Anticipo __________ su fattura globale a seguire”.
Tra i vari viaggi previsti, caricato il 24 luglio 2012 con una gru noleggiata presso V__________, un camion di V__________ è partito da __________ il 25 luglio 2012 diretto ad A__________ con uno dei casseri __________. Due giorni dopo l’automezzo e il suo carico sono stati fatti salire a bordo della nave __________ con cui hanno raggiunto il porto di __________ il 31 luglio 2012, per poi giungere, transitando dalla dogana di __________, ad __________ il 7 agosto 2012, ove il cassero è stato scaricato dai dipendenti di A__________ e A__________ SA, che al termine dell’operazione hanno allestito il relativo bollettino di consegna senza annotare alcunché.
Nel frattempo, il 30 luglio 2012, AP 1 ha emesso una seconda fattura nei confronti di A__________ SA di Euro 39'500.a saldo della mercede dovuta per il trasporto, recante la dicitura: “Saldo __________ spedizione __________ nr. 7 mezzi di cui 5 telonati + 2 ribassati”.
In data 13 agosto 2012 A__________ SA ha segnalato per posta elettronica a AP 1 la scoperta di un danno alla parte superiore del cassero e il rinvenimento di resti di calcestruzzo che rendevano a suo dire evidente che lo stesso era stato causato dal passaggio dell’automezzo sotto a un ponte senza tener conto delle rispettive altezze.
La notifica del difetto è stata ripetuta con scritto del 5 ottobre 2012 indirizzato alla compagnia d’assicurazione __________ AG, suo broker assicurativo, con il quale sono stati lamentati ulteriori danni occulti scoperti durante la fase di riparazione di quello rilevato per primo, consistenti in diverse fessure su circa ¼ delle fusioni complessive (la cosiddetta semi-pelle o semi-fiancata).
In precedenza, il 28 agosto 2012, A__________ SA ha saldato l’ultima tranche delle due fatture emesse a suo carico da AP 1.
2. Sulla scorta delle notifiche, il 30 ottobre 2012, la C__________ SA ora AO 1, ha demandato a R__________ GmbH di D-Bremen l’allestimento di una perizia volta ad accertare la causa dei danni riscontrati alla merce trasportata ad A__________ e la loro entità. Il referto, reso il 4 aprile 2013, ha concluso che a cagionare il danneggiamento dei casseri era stato l’impatto della parte superiore del carico contro un sottopassaggio dell’autostrada su via __________ a __________ (denominato nel rapporto B__________), risultato essere troppo basso, avvenuto al momento del transito in uscita dal sottopassaggio mentre il camion iniziava a risalire la strada in pendenza, essendo emerso che l’altezza complessiva di rimorchio e carico era di cm 424.5, cioè cm 24.5 in più dell’altezza massima consentita per il traffico stradale in Europa senza autorizzazione particolare.
Accertate le cause, il perito di parte che ha esposto per il proprio lavoro una fattura di Euro 8'833.01 - ha stimato il valore del danno in Euro 130'450.-.
Il 18 maggio 2013 la compagnia assicurativa ha così versato ad A__________ SA un risarcimento dell’importo di Euro 130'036.-.
Il 18 giugno 2013 R__________ GmbH, incaricata del recovery relativo al caso specifico da C__________ SA ora AO 1, ha chiesto a AP 1 il pagamento di Euro 139'697.01 relativi all’indennizzo del danno patito da A__________ SA e dei costi di perizia. Con scritto 1. luglio 2013 AP 1 ha respinto ogni pretesa negando qualsiasi responsabilità per quanto accaduto, da addebitare a suo dire unicamente alla ditta italiana di trasporti.
Con accordo sottoscritto il 7 e 9 aprile 2014, A__________ SA e A__________ SA hanno ceduto alla C__________ SA, ora AO 1, il credito di Euro 130'036.- da loro vantato nei confronti di AP 1 per il danno al cassero.
3. Con petizione 11 aprile 2014 la C__________ SA, ora AO 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 138'869.01 oltre interessi al 5% dal 18 giugno 2013 su Euro 130'036.- e dal 17 aprile 2013 su Euro 8'833.01 a titolo di risarcimento del danno subito nel corso del trasporto del cassero da __________ al __________. In estrema sintesi, la responsabilità della convenuta si fonderebbe sulle norme della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada del 19 maggio 1956 (CMR, RS 0.741.611), applicabile alla fattispecie, ma anche se ciò non fosse, lo sarebbe pure sulla scorta delle disposizioni sul contratto di spedizione di cui all’art. 439 CO, mentre la legittimazione attiva della compagnia assicurativa si fonderebbe sull’art. 72 LCA o, subordinatamente, sulla cessione del credito.
La convenuta si è opposta alla petizione con risposta 24 giugno 2014, asserendo che la CMR non sarebbe stata applicabile, avendo essa agito solo in veste di spedizioniere e non avendo quindi alcuna responsabilità per il danno causato al cassero. Oltre a ciò, la merce sarebbe stata accettata dal mittente e la notifica dei difetti sarebbe stata da considerare tardiva. Ma anche se così non fosse stato, il danno sarebbe stato causato dal committente, essendosi la ditta A__________ SA occupata di caricare il cassero sul rimorchio.
4. Esperita l’istruttoria e raccolto l’allegato conclusivo delle parti, avendo esse rinunciato all’udienza per le arringhe finali, con decisione 12 aprile 2019 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando AP 1 al pagamento di fr. 138'869.01 oltre interessi al 5% dal 18 giugno 2013 su Euro 130'036.- e dal 25 luglio 2013 su Euro 8'833.01, oltre che al pagamento delle spese processuali e delle ripetibili. Egli ha in particolare stabilito che il contratto che legava la convenuta ad A__________ era un contratto di trasporto internazionale soggetto alla CMR e non un contratto di spedizione. Sempre in base a tale Convenzione, la legittimazione attiva dell’attrice era da considerarsi assodata, avendo ella validamente acquisito i diritti del mittente del trasporto nei confronti del vetturale, sia in base all’art. 72 LCA applicabile anche in caso di responsabilità causale come lo è quella del vetturale, sia in base alla cessione di credito.
Per il Pretore, poi, era provato sia che il camion con il suo carico aveva raggiunto un’altezza totale di cm 424.5, così come che l’unico manufatto di beton al di sotto del quale era passato l’autocarro risultato essere troppo basso era il ponte di via __________ a__________, alto cm 421. Indipendentemente da chi aveva eseguito il carico della merce sul camion, la responsabilità per il superamento delle misure massime previste dalla LCStr di ben cm 24.5 era da attribuire al vetturale.
Non essendo i diritti del committente perenti, costituendo quella dell’art. 30 cpv. 1 CMR una mera presunzione refragabile, non essendo stata sollevata l’eccezione di prescrizione ai sensi dell’art. 32 CMR, non essendo la quantificazione del danno stata contestata espressamente e in modo sostanziato dalla convenuta ed essendo adempiti i criteri dell’art. 23 CMR, nonché essendo i costi della perizia privata risarcibili poiché utile e necessaria, il primo giudice ha accolto le pretese formulate con la petizione, con l’unica modifica del decorso degli interessi di mora su quest’ultima pretesa, riconosciuta dal 25 luglio 2013.
5. Con atto di appello 28 maggio 2019 AP 1 ha postulato in via principale l’annullamento della decisione 12 aprile 2019 e la sua riforma nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi e, in via subordinata, di annullarla e ritornare gli atti all’istanza inferiore per l’emanazione di un nuovo giudizio, con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado.
Con decisione 13 giugno 2019 la procedura d’appello è stata sospesa su richiesta dell’appellante, avendo le parti avviato trattative per il componimento bonale della vertenza. Il mancato raggiungimento di un’intesa ha comportato la riattivazione della causa con decisione 20 settembre 2019 e la fissazione di un nuovo termine per il versamento dell’anticipo.
Con risposta 5 novembre 2019 l’attrice ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
6. Con la sua prima censura, l’attrice ha sostenuto che il Pretore avrebbe sbagliato ad applicare al rapporto tra le parti la CMR invece del CO fondandosi sulla, pure errata, costatazione che tra le parti era stato concluso un contratto di trasporto internazionale di merci, mentre in realtà si trattava di un contratto di trasporto.
Le stesse contraenti avrebbero riconosciuto di avere concluso un contratto di spedizione della merce in questione nel quale l’unico compito della convenuta spedizioniere era quello di scegliere il vettore e istruirlo diligentemente, cosa che essa ha fatto individuando nella V__________ Srl la ditta cui demandare il trasporto.
La lettera di vettura di cui al doc. L, allegato 1, confermerebbe questa conclusione, indicando esplicitamente V__________ Srl come vettore e A__________ SA come mittente. Inoltre la scelta dei contraenti di optare per la spedizione a costo fisso (Fixkostenspedition) non deve automaticamente indurre a concludere a favore dell’esistenza di un contratto di trasporto come fatto dal primo giudice. Anzi, secondo la dottrina più autorevole questo deve piuttosto essere interpretato a favore dell’esistenza di un contratto di spedizione nel quale le modalità di pagamento sono state modificate dalle parti.
A questo va aggiunto che il CO trova applicazione al contratto in oggetto anche per il fatto che si tratta di un trasporto multimodale.
6.1. Il Pretore ha evidenziato come, pur avendo le parti, nei rispettivi allegati, concordemente qualificato il contratto con cui si sono vincolate A__________ SA e AP 1 quale contratto di spedizione, avevano versioni diametralmente discordanti sulle norme applicabili, di modo che sussisteva solo un’apparente sintonia in merito, che rendeva indispensabile procedere a un’analisi approfondita della natura degli accordi presi.
Esaminata in dettaglio la fattispecie, egli ha poi concluso che lo spedizioniere si era qui assunto la responsabilità del trasporto e del suo successo (pur avendolo affidato a terzi), sicché il contratto venuto in essere poteva venire considerato un contratto di trasporto ai sensi della CMR. Convenzione che doveva trovare applicazione anche per il fatto che si trattava di una spedizione a costo fisso (Fixkostenspedition), essendo i costi complessivi stati concordati prima del trasporto, senza prevedere una commissione separata per i servizi di spedizioniere e nulla mutando il fatto che oltre a essi avrebbero dovuto venire rimborsate le spese accessorie. Questa conclusione trovava per il primo giudice conferma anche nel fatto che la lettera di vettura agli atti indicava quale mittente __________acendo così decadere la condizione essenziale per la spedizione, ossia l’agire dello spedizioniere in proprio nome per conto del committente (sentenza impugnata consid. 1.4., pag. 5 seg.).
6.2. Come appare evidente, con la sua impugnativa l’appellante contrappone una interpretazione delle norme di legge esattamente all’opposto di quella pretorile.
Con un contratto di spedizione, lo spedizioniere si impegna a organizzare, su incarico del mittente e a pagamento, il trasporto di merci che, di norma, egli non effettua in proprio, ma demanda a terzi (vetturali o vettori).
In linea di principio, un contratto di spedizione rappresenta un tipo particolare di commissione, per cui a esso trovano applicazione sia le norme della commissione (art. 425 e segg. CO) sia quelle del mandato (art. 425 cpv. 2 CO e art. 394 e segg. CO). Per quanto riguarda l'effettivo trasporto della merce, devono essere rispettate le disposizioni del contratto di trasporto (art. 440 e segg. CO e art. 439 CO), rispettivamente quelle specifiche degli art. 456 e 457 CO in caso di ricorso a un'impresa di trasporto pubblico.
Se si verifica un danno durante il trasporto, lo spedizioniere ne risponde quindi allo stesso modo del vetturale ai sensi dell'art. 439 CO in relazione con gli art. 447 seg. CO. Questa sua responsabilità è di natura causale ed è dunque indipendente da sue eventuali colpe (Von Planta/Flegbo-Berney, Comm. Romand, 2a ed., n. 20 ad art. 439): in tal modo la legge evita che il mittente sia costretto a rivolgersi al vetturale, con il quale non ha avuto alcuna relazione contrattuale, per ottenere il risarcimento di danni intercorsi durante il trasporto. Ciò non esclude ad ogni buon conto che egli risponda del danno già in virtù delle regole sulla responsabilità per colpa (DTF 102 II 256).
Se lo spedizioniere utilizza uno spedizioniere intermedio, quest'ultimo (come persona ausiliaria) viene trattato allo stesso modo di un vettore intermedio. Lo spedizioniere risponde quindi di tutti i danni per i quali lo spedizioniere intermedio è responsabile ai sensi dell'art. 449 CO, come se egli stesso avesse agito al suo posto.
Le norme settoriali SPEDLOGSWISS costituiscono una base normativa di natura privata per i contratti di spedizione unicamente se i contraenti ne hanno pattuito l’uso (Furrer, Schweizerisches Fracht-, Speditions- un Lagerrecht, 2016, n. 1056).
6.3. La CMR non trova di principio applicazione ai puri contratti di spedizione (Herber/Piper, CMR, Internationales Strassentransportrecht, Kommentar, 1996, art. 1 n. 25; DTF 132 III 626 consid. 2.1), mentre è vincolante quando lo spedizioniere soggiace giusta l’art. 439 CO alle disposizioni sul contratto di trasporto (Klett, Haftung im Strassengüterverkehr, in HAVE 2016, pag. 111-143, pag. 118) o quando egli esegue personalmente (anche per il tramite di una ditta terza a valere quale ausiliaria ai sensi dell’art. 101 CO) il trasporto (Klett, Die Haftung im internationalen Strassengüterverkehr nach CMR, in Strassenverkehr 1/2017, pag. 21).
La CMR non entra in linea di conto solo nel caso di pura esecuzione personale del trasporto con autoveicoli propri, ma anche nei casi di spedizione a costi fissi (Fixkostenspedition), che di regola deve essere pattuita prima del viaggio, o di collettame (Sammelladungspedition), nei quali lo spedizioniere agisce de facto come trasportatore per proprio conto (Herber/Piper, op. cit., n. 31 e n. 33 ad art. 1).
Nel caso che ci occupa, il danno per il quale viene chiesto l’indennizzo si è verificato proprio durante il trasporto, sicché, in base a quanto esposto in precedenza, devono essere applicate le norme sulla responsabilità del vetturale e, di riflesso, la CMR, valida non solo per i trasporti su strada puri ma anche (fatto incontestato in questa sede) per quelli misti nella modalità Huckepack che prevede che l’automezzo venga caricato su un altro mezzo di trasporto quale il treno o, come nella fattispecie, la nave.
La stessa entra inoltre in considerazione pure per il fatto che, nonostante la definizione comune fornita dalle parti in causa di contratto di spedizione, le prove agli atti portano a concludere che sussista piuttosto un contratto di trasporto. In effetti la lettera di vettura di cui al doc. L, all. 1, indica quale mittente la ditta A__________ SA, fatto che, come ben indicato dal Pretore, contrasta con uno dei presupposti fondamentali del contratto di spedizione e cioè con la conclusione in nome proprio da parte dello spedizioniere ma per conto del mittente dei vari contratti. Che vi sia pure l’indicazione della V__________ Srl come trasportatore nulla muta poiché è incontestato che tra quest’ultima e la ditta di __________ non vi è stato mai alcun contatto diretto volto alla conclusione di un contratto.
A supporto di tale conclusione contribuisce parimenti il fatto che le fatture di AP 1 che si trovano agli atti, emesse a carico di A__________ SA per il “Cassero TLC” (doc. E) riportano unicamente la voce “NOLI” (anticipo e a saldo) senza che risulti alcun tipo di mercede per i servizi di spedizione, il che induce a concludere che i contraenti hanno concluso un contratto di trasporto a un costo fisso. Fatto confermato pure, come rettamente evidenziato dal Pretore, dall’emissione di entrambe le note già prima della consegna della merce alla destinataria.
Inoltre, non risulta essere mai stato sufficientemente allegato dalla convenuta quali compiti e mansioni essa si sarebbe assunta per essere considerata nella fattispecie uno spedizioniere e non un trasportatore.
7. In seconda battuta, l’appellante ha contestato le conclusioni pretorili a favore della legittimazione attiva dell’attrice, fondandosi sull’inapplicabilità della CMR, sul fatto che la compagnia di assicurazione non era legittimata ad agire poiché il contratto di spedizione non era un contratto a favore di terzi per cui solo il mittente avrebbe potuto farlo, sul fatto che in ogni modo la CMR non si esprime sul regresso, così che la lacuna avrebbe dovuto essere colmata con il diritto interno elvetico che prevede tale possibilità solo in caso di colpa grave (qui assente), sul fatto che anche applicando la CMR il diritto di far valere la pretesa di risarcimento doveva essere diretto nei confronti del vettore e non contro lo spedizioniere e, infine, sul fatto che la cessione di credito non avrebbe permesso all’attrice di acquisire validamente la legittimazione attiva a procedere essendo il termine di prescrizione annuale per azionare le pretese ai sensi dell’art. 454 cpv. 1 CO e 32 cpv. 1 lit. a CMR ampiamente scaduto.
7.1. Il Pretore, appurato che la CMR non indica espressamente chi ha il diritto di far valere pretese di risarcimento danni nei confronti del vetturale, ha concluso che dalle singole disposizioni della convenzione è possibile desumere che tale diritto derivante dal contratto di trasporto spetta al destinatario e al mittente (sentenza impugnata consid. 2.1.). Inoltre egli ha chiarito che la legittimazione era data anche sulla scorta dell’art. 72 LCA, applicabile anche in caso di responsabilità causale, in assenza di colpa specifica. Abbondanzialmente, la legittimazione sarebbe anche stata data, ha aggiunto, in forza della cessione di credito, lecita e valida anche in una fattispecie retta dalla CMR.
7.2. L’appellante non spiega perché la cessione di credito non sarebbe valida nel caso in disamina, per cui, già per ciò solo, le sue contestazioni cadono nel vuoto in quanto irricevibili e la legittimazione dell’attrice deve essere considerata data.
Ma anche le restanti argomentazioni risultano essere fragili e non condivisibili.
È indiscutibile che in caso di danni verificatisi durante il trasporto il diritto di chiederne l’indennizzo al vetturale spetti al mittente o al destinatario nonostante la CMR non si esprima esplicitamente in merito (Herber/Piper, op. cit., n. 30 seg. ad art. 13). D’altronde l’appellante nemmeno spiega a chi spetterebbe, se non a loro, una tale facoltà.
A questo si aggiunge che la legittimazione attiva dell’attrice è data anche in applicazione del diritto di regresso dell’art. 72 LCA, che stabilisce che il credito spettante all’avente diritto verso terzi per atti illeciti passa all’assicuratore fino a concorrenza dell’indennità da lui pagata. La norma, in effetti, risulta valida anche per i casi di responsabilità causale e in assenza di colpa (DTF 144 III 209 consid. 2 con cui è stata modificata la giurisprudenza), come lo è quello del vetturale (II CCA inc. 12.2002.119 del 1. ottobre 2003 consid. 10) e di riflesso, giusta l’art. 439 CO, dello spedizioniere in relazione al trasporto.
La legittimazione attiva di AO 1 a procedere nei confronti della convenuta è pertanto confermata.
8. Proseguendo con l’appello, la ricorrente ha criticato il fatto che non sia stata accertata dal Pretore la prescrizione delle pretese, essendo decorso il termine annuale dalla consegna della merce al destinatario ai sensi degli art. 454 cpv. 1 CO e 32 cpv. 1 lit. a CMR.
A suo dire, con il pagamento del risarcimento effettuato il 18 maggio 2013 da C__________ SA, ora AO 1, a A__________ SA, essa è subentrata nella posizione della seconda in base alle disposizioni della LCA, ma non in quella della committente rispettivamente quella della destinataria, così che il giorno del deposito dell’istanza di conciliazione del 25 luglio 2013 l’attrice non era legittimata a procedere al posto di A__________ SA. Tenuto conto che l’atto di cessione del credito da parte di A__________ SA e A__________ SA a C__________ SA, ora H__________ SA, è stato sottoscritto il 7/9 aprile 2014, l’istanza di conciliazione non ha interrotto il decorso del termine di prescrizione annuale.
Queste argomentazioni sono nuove e risultano pertanto irricevibili (art. 317 CPC). Ma sono anche errate, già solo per il fatto che l’art. 72 LCA, qui applicabile, non presuppone un atto formale di cessione del diritto, sicché questo passa automaticamente dall’avente diritto all’assicuratore.
Non risulta dunque necessario addentrarsi nell’esame della struttura societaria del gruppo A__________ e delle conseguenze di un pagamento alla holding.
9. Con l’appello è stata in seguito contestata la conclusione pretorile per la quale l’appellante avrebbe avuto una responsabilità per il danno occorso alla merce per il fatto che il vettore avrebbe dovuto sapere e quindi evitare il presunto superamento dell’altezza massima consentita per i trasporti esenti da autorizzazione. A lei incombeva unicamente l’onere di istruire e scegliere con diligenza il vettore conformemente alle norme sul mandato. Null’altro.
A tal proposito il primo giudice non avrebbe debitamente considerato che le prove agli atti dimostravano che il carico della merce è stato effettuato da A__________ SA - che ne doveva quindi essere ritenuta responsabile - e non dall’autista del mezzo pesante. Peraltro, a suo dire, dagli atti non risulterebbe dimostrato né il superamento dell’altezza di 4 m né che il danno fosse da ascrivere al passaggio sotto a un ponte e in particolare sotto quello di __________ indicato dai periti.
9.1. Partendo dal presupposto che quella a carico della convenuta è una responsabilità di tipo causale (art. 17 CMR), il Pretore ha accertato che non sussistevano nel caso specifico circostanze in grado di consentire l’esonero del vetturale da tale responsabilità. In particolare ha considerato dimostrato, sulla scorta delle risultanze della perizia giudiziaria, che i danni erano stati provocati dal passaggio dell’automezzo, la cui altezza superava di 24.5 cm quella massima di 400 cm (art. 9 LCStr) consentita per la circolazione senza autorizzazione specifica, sotto al sottopassaggio di __________ identificato dall’esperto che presentava un’altezza di 421 cm. Ciò posto, egli ha poi appurato che l’insorgere del danno era evitabile poiché il vetturale non avrebbe potuto misconoscere il divieto di circolare senza un permesso apposito e, in ogni caso, avrebbe dovuto prestare particolare prudenza prima di attraversare un sottopassaggio. Infine, il Pretore ha escluso una colpa dell’avente diritto o di terzi poiché, indipendentemente da chi avesse effettuato il carico, la responsabilità per tale operazione era da attribuire al vetturale, essendo solo lui in grado di individuare sul posto le circostanze determinanti per il carico e non potendo egli scaricarne la responsabilità su terzi e perché, nella fattispecie, era provato che le istruzioni per il carico erano state date dall’autista stesso. Senza considerare che, ad ogni modo, il problema non era risultato consistere nella modalità di carico ma nell’altezza complessiva raggiunta.
9.2. Le obiezioni dell’appellante sono in buona parte irricevibili, avendo ella omesso di confrontarsi puntualmente con le motivazioni della sentenza (art. 311 CPC).
Esse sono nondimeno infondate anche nel merito. In effetti, il richiamo alle norme sul mandato e al mero dovere a carico della convenuta di ossequiare i principi della cura in eligendo e della cura in istruendo, non tiene conto del fatto che, come illustrato in precedenza, al caso specifico devono essere applicate le disposizioni del contratto di trasporto che prevedono, appunto, una responsabilità causale del vettore.
In base all’art. 17 cpv. 1 CMR quest’ultimo è responsabile della perdita totale o parziale o dell’avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della sua riconsegna. Egli è liberato da tale responsabilità se i danni sono dovuti a colpa dell’avente diritto, a un suo ordine non dipendente dalla colpa del vettore, a un vizio improprio della merce o a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare (art. 17 cpv. 2 CMR).
Gli stessi principi si ritrovano nelle norme sul contratto di trasporto, applicabili in virtù dell’art. 439 CO allo spedizioniere, e in particolare all’art. 447 CO.
9.2.1. Appare del tutto pretestuosa l’obiezione sollevata in merito alla mancanza della prova che il carico fosse troppo alto, rispettivamente che il danno si sia verificato a seguito dell’impatto dell’automezzo con il sottopassaggio su via __________ all’uscita di __________.
Questi fatti sono stati accertati - oltre che con la perizia di parte (che vale come tale) - dal perito giudiziario ing. __________ D__________ che, esaminati i dati disponibili, ha concluso per un’altezza totale del trasporto di 424.5 cm (relazione peritale 29 maggio 2018, pag. 4). L’appellante non spiega in maniera alcuna perché ci si dovrebbe discostare da questa risultanza (DTF 136 II 539 consid. 3.2; 133 II 384 consid. 4.2.3), basata su elementi ben precisi esposti in maniera dettagliata, coerente e lineare, per cui non vi è ragione per farlo.
Allo stesso modo, AP 1 non spiega perché non sarebbe corretto l’accertamento con il quale il perito ha appurato che dei 157 sottopassi e 35 gallerie presenti lungo il tragitto da __________ a __________, l’unico punto in cui sarebbe potuto avvenire l’impatto perché troppo basso di 3-4 cm rispetto all’altezza complessiva del camion è proprio quello del sottopassaggio al di sotto dell’autostrada, su via __________ a __________, sul quale in occasione del sopralluogo sono stati rilevati chiari segni di contatto dovuti a collisioni di carichi verosimilmente troppo alti (perizia, pag. 14) che hanno trovato un riscontro sul cassero danneggiato, ove sono stati rinvenuti residui di cemento compatibili e il cui telo di protezione presentava delle levigature in corrispondenza delle maniglie rotte (verbale di interrogatorio 5 marzo 2015 del teste __________ G__________, pag. 2).
L’ipotesi avanzata dall’appellante che il danno potesse essersi verificato solo dopo la consegna della merce al destinatario è stata formulata in maniera talmente generica e priva di riscontri oggettivi da risultare del tutto inconsistente.
9.2.2. Il carico della merce sul camion è avvenuto con la collaborazione dei dipendenti di A__________ SA (e non poteva essere altrimenti), ma seguendo le indicazioni dell’autista (verbale d’interrogatorio 5 marzo 2015 del teste __________ B__________, pag. 4), che ne ha assunto dunque la responsabilità. Responsabilità che è ad ogni buon conto data per legge, in quanto l’autista deve sempre verificare, prima di mettersi in marcia, la conformità del veicolo alle norme della circolazione; anche qualora il carico della merce venga effettuato da terzi, egli non può esimersi da questo compito e scaricarsi dalle sue responsabilità (art. 57 ONC e STF 1C_169/2014 del 18 febbraio 2015 consid. 5).
10. L’appellante ha rimproverato in seguito il Pretore per aver ammesso che l’attrice fosse riuscita a rovesciare la presunzione di cui all’art. 30 cpv. 1 CMR, poiché con la firma della lettera di vettura dopo la consegna e il pagamento del dovuto senza alcuna riserva, la merce andava considerata priva di difetto al momento del suo raggiungimento della destinazione per cui ogni possibilità d’azione era estinta ai sensi dell’art. 452 cpv. 1 CO. I difetti ai ganci erano perfettamente visibili e facilmente individuabili, sicché i termine di 8 giorni fissato dall’art. 452 CO era ampiamente decorso.
Inoltre la notifica era stata fatta dal mittente e non dal destinatario della merce, nonché alla compagnia d’assicurazione, e non allo spedizioniere/vettore come avrebbe dovuto, risultando dunque inefficace per entrambi i motivi.
In questo modo, AP 1 non si confronta con la sentenza impugnata (art. 311 CPC) e in particolare con la motivazione pretorile per la quale l’art. 30 cpv. 1 CMR istaura unicamente una presunzione refragabile di conformità della merce nel caso in cui il destinatario l’ha ricevuta senza accertarne lo stato in contraddittorio con il vettore o senza comunicare le sue riserve in merito al più tardi al momento della consegna ove si tratti di perdite o avarie apparenti o entro sette giorni dalla consegna per quelle non apparenti, per cui, essendo stato provato nel caso di specie che la merce era stata danneggiata, la presunzione è stata ribaltata.
La mancata verifica della conformità del carico alle norme di legge, in particolare, per quanto qui d’interesse, a quelle sulle altezze massime, costituisce a non averne dubbio una colpa grave del trasportatore. Di conseguenza l’art. 452 cpv. 1 CO non trova applicazione, così come non ha alcun influsso il decorso del termine di 8 giorni dalla consegna di cui ai cpv. 2 e 3 della stessa norma.
La censura dell’inefficacia della notifica dei danni sia perché proveniente dal mittente sia perché fatta alla compagnia assicurativa al posto che allo spedizioniere è un fatto nuovo proposto per la prima volta in questa sede e, come tale, irricevibile ai sensi dell’art. 317 CPC. Ciò posto, essa è pure da respingere in quanto errata, essendovi agli atti uno scritto email indirizzato ai referenti di AP 1 del 13 agosto 2012 con il quale erano stati resi attenti del danno incorso e delle possibili cause (doc. G).
11. Per tutto quanto precede, l’appello deve essere integralmente respinto, nei limiti della sua ricevibilità, e la sentenza di primo grado confermata. Le spese giudiziarie della procedura di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. Euro 138'869.01 (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 8’500.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 4’000.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 28 maggio 2019 di AP 1 è
respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 8’500.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4’000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).