Incarto n. 12.2019.8
Lugano 17 luglio 2020/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.10 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 24 marzo 2016 da
AO 1 patrocinata dall’avv. dott. PA 1
contro
AP 1 patrocinato dall’avv. PA 2
chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 37'661.05 oltre interessi del 5% dal 30 luglio 2015;
pretesa avversata dal convenuto, e che il Pretore ha accolto con decisione 27
novembre 2018;
appellante il convenuto con appello 18 gennaio 2019, con cui ha chiesto in via
principale di accertare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 69
CPC e rinviare l’incarto al primo giudice affinché emani una nuova decisione previa
assegnazione al convenuto di un nuovo termine per l’inoltro delle conclusioni di causa,
e subordinatamente di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con risposta 11 marzo 2019 ha postulato la reiezione del gravame, pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. AO 1 è titolare della ditta individuale T__________, con sede a __________, avente quale scopo “L'esercizio di uno studio grafico, di pubblicità, di segnaletica e di decorazioni nonché ogni attività inerente il settore della consulenza grafica, della comunicazione e delle pubbliche relazioni. La progettazione, l'ideazione, la realizzazione, la distribuzione, la vendita, il commercio e la promozione di stampati in generale e piattaforma digitale. Attività nel campo della grafica e della fotografia relativamente ai prodotti stampati e piattaforma digitale” (doc. A1). AO 1 gode del diritto di firma individuale per la ditta, così come ne detiene uno il di lei fratello __________ Z__________.
AP 1 è invece titolare della ditta individuale M__________ (qui di seguito “M__________”) avente fino al 2019 sede a __________ (ora a __________) e quale scopo la “Distribuzione di cartine geografiche panoramiche e stradali” (doc. A2).
B. A partire dal mese di novembre 2012, AO 1 ha iniziato a trasmettere regolarmente a AP 1 numerose fatture riguardanti l’onorario per incarichi per attività grafica e pubblicitaria (e meglio l’allestimento di mappe geografiche corredate di inserzioni pubblicitarie su supporto cartaceo e digitale e il relativo invio di cedole di versamento e solleciti agli inserzionisti per conto della controparte, v. doc. A3 e A4). Il 10 maggio 2013 AO 1, __________ Z__________ e AP 1 hanno siglato un accordo in cui hanno concordato che i lavori commissionati, ovvero i documenti cartacei o digitali allestiti, sarebbero appartenuti in ogni momento a quest’ultimo, che pure in ogni momento ne avrebbe potuto pretendere la consegna, e ciò anche nel caso in cui le fatture non fossero ancora state pagate (doc. 2).
C. Con raccomandata 30 novembre 2014 AP 1ha chiesto alla controparte la consegna di tutta la documentazione concernente M__________, come pure di un CD contenente i dati modificabili (non PDF) di tutte le inserzioni pubblicitarie da lei fatte, entro il 1° dicembre 2014, pena la ricostruzione dei dati a sue spese e la compensazione dei relativi costi con le fatture rimaste impagate (doc. 6). Il medesimo ha reiterato la richiesta il 12 dicembre 2014, osservando di non aver ancora ottenuto la restituzione dei dati messi a disposizione della controparte (“der Ihnen zur Verfügung gestellten Daten”), con la comminatoria di un addebito di fr. 1'500.- per ogni giorno di ritardo a partire dal 15 dicembre 2014 (doc. 3). La richiesta è stata ulteriormente ribadita con scritto 16 dicembre 2014, ove oltre alla trasmissione del suddetto CD AP 1 ha altresì chiesto di fornirgli le credenziali di accesso e dunque di trasferire in suo favore l’indirizzo e-mail __________ aperto per suo conto entro il 19 dicembre 2014 e ha osservato di non poter prendere in considerazione eventuali invii di dati diretti agli indirizzi privati di posta elettronica dei suoi collaboratori (doc. 7).
D. Con raccomandata 18 dicembre 2014 __________ Z__________ ha integralmente contestato gli scritti e le pretese della controparte, allegandovi copia dell’e-mail inviata ai due indirizzi di posta elettronica a lui noti, ovvero quelli delle due segretarie di AP 1. Nella suddetta e-mail egli osservava che quest’ultimo aveva già ricevuto tutti i dati rilevanti relativi a M__________, compresi quelli cartacei/fisici (che pertanto non erano più in suo possesso) e preannunciava altresì in ogni caso un nuovo ripetuto invio ai medesimi indirizzi e-mail, mediante il sito __________, di tutti i dati digitali allestiti o ricevuti da terzi nel corso della collaborazione fra le parti, spiegando le modalità della relativa trasmissione (v. doc. 4).
E. Con raccomandata 30 dicembre 2014 AP 1 ha osservato di non aver ricevuto alcunché dalla controparte, eccezion fatta per lo scritto 18 dicembre 2014, comunque contestato, chiedendo nuovamente il trasferimento dell’account di posta elettronica, la consegna di un CD elaborabile, come pure delle copie dei contratti e dei modelli di stampa (“Druckvorlage”) per i suoi clienti, riservandosi il diritto di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da ritardi o dal mancato accesso alla posta elettronica della sua ditta (doc. 5).
F. Nei successivi scambi di corrispondenza, AP 1 ha comunicato alla controparte di non essere intenzionato a pagarle ulteriori importi, persistendo nella sua richiesta di consegna dei dati (a suo dire non avvenuta) e criticando la qualità dei lavori già remunerati, chiedendo conseguentemente la restituzione delle somme da lui pagate (doc. 8-10).
G. Il 25 maggio 2015 AP 1 ha avviato innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna una procedura di conciliazione nei confronti della controparte, volta a ottenere la consegna di dati e documenti cartacei e digitali e dell’account di posta elettronica __________ (inc. CM.2015.76).
H. Con PE n. __________ dell’UE di __________, AO 1 ha escusso AP 1 per l’importo di fr. 37'661.05 oltre interessi e accessori a fronte di 38 fatture rimaste insolute (emesse fra il 2013 e il 2014, v. doc. A5, A6, A7), avverso il quale l’escusso ha sollevato opposizione (doc. A8).
I. Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. A10), con petizione 24 marzo 2016 AO 1 ha convenuto “M__________” innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città, postulando la sua condanna al pagamento di fr. 37'661.05 oltre interessi del 5% dal 30 luglio 2015, rilevando che la controparte, dopo aver inizialmente pagato tutte le fatture che le venivano regolarmente trasmesse, ha iniziato a pagare quelle successive in maniera irregolare, e meglio lasciando di tanto in tanto qualche fattura insoluta, pur non contestando il relativo lavoro svolto.
J. Con risposta 4 luglio 2016 AP 1 ha contestato la pretesa avversa, sollevando l’eccezione dell’incapacità di essere parte e dell’incapacità processuale della propria ditta individuale e rilevando di avere sempre pagato i lavori commissionati. A suo dire, non vi erano fatture rimaste inevase, ritenuto che dopo aver insistito con la controparte per ottenere la consegna dei dati desiderati, sarebbero improvvisamente “apparse” ulteriori fatture per prestazioni mai chieste e mai svolte (per cui i doc. A4, A5, A6 e A7 conterrebbero fatture inventate). Sarebbe piuttosto la controparte a risultare inadempiente, per la mancata consegna di quanto richiesto, rispettivamente per la consegna di files inutilizzabili. La medesima avrebbe pure approfittato di tale posizione di forza per costringerlo ad avvalersi dei suoi servizi a prezzi tutt’altro che concorrenziali.
K. Con replica 7 settembre 2016 l’attrice ha prodotto quale doc. A11 un plico di documenti a conferma dell’avvenuta trasmissione dei dati digitali tramite __________ e quale doc. A12 i giustificativi per i lavori eseguiti oggetto delle 38 fatture, osservando che le stesse sono state emesse dal 20 ottobre 2013 al 10 novembre 2014 e che più in generale i lavori che effettuava per la controparte, pagati e non pagati, erano del tutto simili l’uno all’altro.
L. Con duplica 17 novembre 2016 il convenuto ha in sintesi contestato che gli invii elettronici di cui al doc. A11 fossero stati trasmessi al corretto indirizzo e che essi fossero tempestivi, osservando che il doc. A11 non permette di comprenderne il contenuto e che comunque i dati inviati erano inutilizzabili, ritenuto che la sua richiesta di ricevere files aperti ed elaborabili derivava dalla necessità di aggiornare le mappe a scadenze regolari. Quanto alle fatture, il convenuto ha contestato dapprima in termini generici sia la loro ricezione che il loro contenuto, osservando che i documenti prodotti non dimostrerebbero alcunché, e nel seguito ha singolarmente contestato ciascuna delle 38 posizioni esposte nel doc. A12, ponendo altresì in compensazione con le stesse i propri asseriti crediti verso la controparte.
M. Esperita l’istruttoria, con ordinanza 6 agosto 2018 il Pretore ha assegnato alle parti un termine scadente il 15 ottobre 2018 per la produzione degli allegati conclusivi scritti. Con lettera 14 settembre 2018, l’allora patrocinatore del convenuto avv. __________ G__________ ha comunicato la sua rinuncia al mandato e ha conseguentemente chiesto di inviare ogni ulteriore comunicazione direttamente al convenuto.
N. Il 15 ottobre 2015 l’attrice ha prodotto tempestivamente il proprio memoriale conclusivo, a differenza del convenuto, che solo in data 23 ottobre 2018 ha trasmesso via fax un suo “scritto” in lingua tedesca poco chiaro e leggibile, interpretato dal giudice quale istanza di restituzione del termine per inoltrare l’allegato conclusivo, per poi inviare, il 9 novembre 2018, un fax privo di firma intitolato “Riassunto con i punti più importanti del processo __________”.
O. Con decisione 27 novembre 2018 il Pretore, dopo aver respinto l’istanza di restituzione del termine ed escluso dagli atti lo scritto 9 novembre 2018, ha integralmente accolto la pretesa attorea, ponendo le spese processuali, di complessivi fr. 3’500.-, a carico del convenuto, pure condannato a versare alla controparte fr. 5’500.- per ripetibili.
P. Con appello 18 gennaio 2019 il convenuto si è aggravato contro tale giudizio, postulando in via principale di accertarne la nullità per violazione dell’art. 69 CPC e rinviare l’incarto al primo giudice affinché emani una nuova decisione (previa assegnazione al convenuto di un nuovo termine per l’inoltro delle conclusioni di causa) e subordinatamente di riformarlo, nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Q. Con risposta 11 marzo 2019 l’attrice ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado, quest’ultime quantificate in fr. 5'500.-.
E considerato
in diritto:
1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 18 gennaio 2019 contro la decisione 27 novembre 2018, notificata il 3 dicembre 2018, è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così come è tempestiva la risposta 11 marzo 2019 dell’appellata.
2. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
3. Con il gravame, l’appellante lamenta una violazione delle garanzie processuali fondamentali, segnatamente degli art. 53 CPC, 29a Cost. e 6 CEDU, l’errata applicazione del diritto (e meglio degli art. 69 CPC, 8 CC, 372 cpv. 1 e 374 CO) e l’errato e arbitrario apprezzamento dei fatti.
4. Il Pretore nella decisione impugnata ha anzitutto esaminato l’istanza 23 ottobre 2018 del convenuto tendente alla restituzione del termine per l’inoltro delle conclusioni, nella quale quest’ultimo rilevava di essere giunto a conoscenza di detto termine solo il 22 ottobre 2018. Dopo aver evidenziato i presupposti di cui all’art. 148 CPC (consid. 1.1, a cui si rinvia), il giudice di prime cure ha in sintesi osservato che gli stessi non risultavano adempiuti, avendo la Pretura correttamente e validamente notificato l’ordinanza di assegnazione del termine all’allora patrocinatore del convenuto, avv. __________ G__________. Secondo gli accertamenti pretorili, si può presumere che perlomeno da metà settembre 2018 il convenuto sapesse della fine del mandato, potendo e dovendo egli da quel momento attivarsi per cercare un nuovo legale e chiedere se del caso una proroga del termine per inoltrare le sue conclusioni. Inoltre, incombeva al suo patrocinatore informarlo della cessazione del mandato e del fatto che vi fosse ancora da inoltrare un allegato di causa entro il 15 ottobre 2018. Qualora ciò non sia avvenuto, il convenuto deve, nei confronti dell’autorità, lasciarsi imputare il comportamento e la colpa del proprio rappresentante.
5. L’appellante si aggrava contro questo accertamento, criticando il primo giudice per non aver applicato l’art. 69 CPC, secondo il quale se una parte non è manifestamente in grado di condurre la propria causa, il giudice può ingiungerle di far capo a un rappresentante o designargliene uno d’ufficio in caso di inottemperanza a tale istruzione. Nel caso concreto AP 1, di lingua madre tedesca, sarebbe stato manifestamente incapace di condurre la sua causa, a fronte delle sue scarse conoscenze dell’italiano (tant’è che per il suo interrogatorio si è dovuto ricorrere a un interprete), rispettivamente a fronte del suo scritto in lingua tedesca del 23 ottobre 2018, giudicato dallo stesso Pretore “confuso e disordinato”. A seguito della comunicazione 14 settembre 2018 con la quale l’avv. __________ G__________ lo avvertiva del termine del mandato, il Pretore avrebbe dunque dovuto ingiungergli di munirsi di un nuovo patrocinatore, sospendendo contestualmente il termine per il deposito delle conclusioni. Non avendolo fatto, egli avrebbe violato il suo diritto di essere sentito e la garanzia di accesso alla giustizia (art. 53 CPC e 29a Cost.), di qui la nullità di ogni atto successivo e il rinvio dell’incarto al primo giudice per l’emanazione di una nuova sentenza previa assegnazione al convenuto di un nuovo termine per produrre le conclusioni scritte.
6. La capacità di procedere con atti propri è espressione della capacità processuale ed è dunque un presupposto processuale. Essa concretizza il diritto di essere sentiti (art. 53 CPC e 29 cpv. 2 Cost.) come pure la garanzia di accesso alla giustizia ai sensi dell'art. 29a Cost. (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed., Vol. 2, n. 1, 16 e 33 seg. ad art. 69). L'incapacità manifesta ai sensi dell’art. 69 CPC non va ammessa facilmente, poiché la disposizione citata, che ha carattere potestativo, limita la libertà che hanno di principio le parti nel processo civile di agire personalmente senza l’assistenza di un patrocinatore (STF 4A_369/2017 del 29 gennaio 2018). Il giudice dispone di un ampio margine d’apprezzamento sull'opportunità di applicare o meno tale norma, dovendo valutare, in particolare, la fattispecie in esame, la tipologia della lite, la formazione professionale delle parti, la loro personalità e il loro comportamento (Trezzini, op. cit., n. 16 seg. ad art. 69; STF 5A_541/2015 del 14 gennaio 2016, consid. 4.1 in: RSPC 3/2016 p. 223; CCR del 24 luglio 2017, inc. n. 16.2017.17; IICCA del 14 novembre 2018, inc. n. 12.2017.85, consid. 2.2; IICCA del 20 marzo 2020, inc. 12.2019.64, consid. 5.1). La mancata padronanza della lingua di per sé non basta per ammettere un'incapacità manifesta nel condurre la causa (STF 6P.95/2002 del 2 giugno 2003, consid. 9.3; Staehlin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., n. 8 ad art. 69; IICCA del 14 novembre 2018, inc. n. 12.2017.85, consid. 2.2 e STF 5A_1028/2018 del 20 marzo 2020, consid. 3.3.1).
7. Nella fattispecie, l’unico motivo avanzato dall’appellante a sostegno di una propria asserita incapacità è la sua mancata padronanza della lingua italiana.
Come già osservato dal Pretore, egli era inizialmente rappresentato dall’avv. dott. __________ P__________, che ha rinunciato al mandato con comunicazione 23 dicembre 2016. Al medesimo sono subentrati in data 8 febbraio 2017 l’avv. __________ M__________ e in data 13 giugno 2018 l’avv. __________ G__________. La valida notifica a quest’ultimo, quale rappresentante del convenuto, del termine per presentare l’allegato conclusivo non è contestata con l’impugnativa, né è contestato che con lo scritto 14 settembre 2018 il legale abbia invitato il Pretore a trasmettere “ogni ulteriore comunicazione” (ovvero solo le comunicazioni future) direttamente alla parte convenuta. L’appellante non sostiene che il suo patrocinatore non l’abbia informato dell’esistenza del termine in questione, né contesta di avere tempestivamente saputo della rinuncia al mandato, né di dover lasciarsi imputare, nei confronti dell’autorità, il comportamento, le conoscenze e le eventuali mancanze del proprio patrocinatore. Ne consegue che le sue censure, pretestuose, devono essere respinte, dato che il Pretore poteva validamente presumere che egli fosse stato sufficientemente informato e fosse in grado, come già avvenuto in precedenza, di nominare un nuovo patrocinatore o prendere contatto con la Pretura per l’eventuale proroga del termine (si vedano ad esempio le richieste di rinvio di udienza 5 gennaio 2017 e 6 febbraio 2017 da lui redatte personalmente e in lingua italiana in un periodo in cui era privo di patrocinatore). Non essendo neppure adempiuti i requisiti per la restituzione del termine ex art. 148 CPC (questione nemmeno affrontata nell’appello), l’agire del primo giudice non presta fianco a critica alcuna.
8. Nel proseguo dell’impugnata decisione, il Pretore ha affrontato l’eccezione di carente capacità di essere parte e di assenza di capacità processuale della ditta individuale M__________, rigettandola e rettificando la designazione della parte convenuta in “AP 1”, essendo escluso qualsivoglia rischio di confusione. L’accertamento non è contestato con l’impugnativa.
9. Entrando nel merito della decisione, il Pretore ha in sintesi accertato l’esistenza di un contratto di appalto, esponendone le caratteristiche e l’assenza di una specifica pattuizione relativa alla mercede, da calcolare pertanto secondo il valore del lavoro e del materiale giusta l’art. 374 CO e subordinata alla consegna delle opere effettuate (consid. 3-5 della decisione impugnata). Il primo giudice ha poi osservato che l’attrice, gravata dall’onere della prova, ha prodotto copiosa documentazione per comprovare la sua pretesa creditoria e nello specifico ciascuna delle 38 fatture emesse corredata da giustificativi relativi ai lavori effettuati (doc. A6, A7 e A12), contestando di avere mai ricevuto lamentele da parte del convenuto (circostanza confermata dal teste __________ Z__________ e pure supportata dalla teste __________ W__________, collaboratrice del convenuto e pure addetta alla contabilità, la quale ha dichiarato di non sapere perché alcune fatture siano state pagate e altre no). Giusta gli accertamenti pretorili il convenuto, da parte sua, ha rilevato nei suoi allegati scritti di avere sempre pagato tutti i lavori commissionati, non esistendo fatture scoperte, rispettivamente di avere subito dei danni dovuti alla mancata consegna dei documenti richiesti, contestando singolarmente in sede di duplica ciascuna delle 38 fatture mediante generiche rimostranze che non sono state in alcun modo sorrette da prove. Nel suo interrogatorio egli ha altresì osservato di non sapere se e quando abbia ricevuto le fatture di cui al doc. A7 e di avere pagato la maggior parte delle fatture ricevute senza mai ben sapere a quali lavori si riferissero. Il convenuto ha pure dichiarato di avere trasmesso alla controparte all’incirca 12 raccomandate per contestare puntualmente la qualità dei lavori svolti, senza tuttavia produrne alcuna in sede istruttoria, ritenuto che l’asserita carenza delle prestazioni nemmeno è emersa nella testimonianza di __________ U__________, dipendente di una società con cui egli collabora professionalmente da anni. Il Pretore ne ha dunque dedotto la mancata dimostrazione di tempestive notifiche di difetti ai sensi dell’art. 367 CO.
Quanto all’asserita mancata restituzione del materiale, pretesa dal convenuto a partire dal 2014, il giudice di prima sede ha osservato che essa è in realtà avvenuta: i documenti cartacei relativi al lavoro svolto sono stati consegnati al convenuto per il tramite della sua segretaria __________ W__________ ancora nel 2014. La trasmissione dei dati è nel seguito altresì avvenuta via posta elettronica (tramite il sito __________) nel dicembre del 2014 (doc. A11 e testi __________ Z__________ e __________ W__________), e ciò agli unici indirizzi di posta elettronica disponibili (non essendo il convenuto pratico di computer e non disponendo egli di un proprio indirizzo e-mail). Inoltre, anche l’asserita mancata leggibilità e utilizzabilità dei dati digitali forniti tramite __________ non è stata dimostrata dal convenuto, ritenuto che le difficoltà di lettura dei dati digitali trasmessi (circostanza emersa nelle testimonianze di __________ W__________ e __________ B__________) potrebbe essere imputabile al destinatario e non al mittente. Conseguentemente, il Pretore ne ha concluso il diritto dell’attrice a pretendere la mercede richiesta, sufficientemente comprovata ed esigibile.
10. Con il gravame, l’appellante contesta in primo luogo la qualifica giuridica del contratto operata dal primo giudice. A suo dire, fra le prestazioni elencate nelle 38 fatture in questione, solo l’elaborazione e la modifica di cartine geografiche rientrerebbero nell’ambito di un contratto di appalto, essendo i restanti servizi (stesura e invio di solleciti di pagamento e di fatture in suo nome e per suo conto) assimilabili a un contratto di mandato. L’appellante rileva come la differenza sia rilevante, poiché solo nell’appalto si presume l’onerosità del contratto. Per le prestazioni soggette alle norme sul mandato, l’attrice avrebbe dovuto dimostrarne l’onerosità, ciò che non avrebbe fatto. Il primo giudice avrebbe pertanto violato gli art. 8 CC e 394 cpv. 3 CO.
11. La censura è pacificamente pretestuosa se solo si osserva che mai, né negli allegati introduttivi, né in questa sede, il committente abbia sostenuto, rispettivamente sostanziato, che le prestazioni della controparte avvenissero a titolo gratuito, di qui la sua irricevibilità (art. 317 CPC). Nemmeno emergono dagli atti elementi in favore di un’eventuale gratuità, ritenuto che i servizi sono stati prestati nell’ambito di un rapporto di collaborazione professionale e sono stati regolarmente fatturati, rispettivamente che delle 175 fatture totali inviate, il convenuto ne ha comunque pagate 137, svariate delle quali riguardanti l’invio di fatture e solleciti per suo conto (v. ad esempio le fatture di settembre 2013, doc. A4 e A5). Quanto alla natura delle prestazioni in questione, l’attrice allestiva le opere richieste (mappe e inserzioni pubblicitarie) e poi di regola gestiva contestualmente i contatti con i clienti di M__________, trasmettendo loro in special modo le inserzioni realizzate (“Gut zum Druck”), le cedole di versamento o i solleciti per conto del convenuto (v. plico doc. A12). In effetti, tali incarichi possono essere visti come una serie di contratti di natura mista, e meglio di appalti corredati da elementi riconducibili al mandato. Comunque sia, a fronte della pacifica onerosità delle prestazioni, la qualifica giuridica dei rapporti tra le parti non è in realtà decisiva per l’esame della fondatezza della remunerazione richiesta. In entrambi i casi, in virtù dell’art. 8 CC, la parte che procede in giudizio per ottenere l’adempimento della propria pretesa deve dimostrare l’esistenza del contratto, l’esecuzione delle prestazioni pattuite e la congruità della remunerazione richiesta (in base al valore del lavoro, alle spese sostenute, rispettivamente a tutte le circostanze del caso concreto), mentre la sua controparte è gravata dall’onere di dimostrare eventuali carenze, la corrispondente riduzione della mercede o pretese di risarcimento dei danni. Ne consegue che la decisione pretorile resiste alla critica anche su questo punto.
12. Per quanto riguarda la mercede, l’appellante rileva che con la risposta di causa (p. 3-4) e la duplica (p. 6-11) egli ha contestato la fedefacenza delle 38 fatture e i prezzi ivi esposti, come pure l’esecuzione effettiva delle prestazioni fatturate, osservando altresì di non avere mai ricevuto le citate fatture prima dei reiterati rifiuti della controparte, nel 2014, di mettere a disposizione quanto richiesto. Inoltre, nel suo interrogatorio egli ha dichiarato di non essere in grado di dire se e quando abbia ricevuto le fatture. A suo dire, la controparte (gravata dall’onere della prova) si sarebbe limitata a produrre dei documenti da lei stessa allestiti, i quali avrebbero dunque il valore probatorio di semplici affermazioni di parte e non permetterebbero di accertare l’esecuzione delle prestazioni ivi elencate, la data di allestimento e l’effettivo invio e ricezione delle fatture, né tantomeno la congruità dei prezzi esposti e la correttezza della mercede pretesa sulla base dei parametri stabiliti dall’art. 374 CO (ritenuto che l’attrice nemmeno ha spiegato i criteri di calcolo da lei utilizzati), aspetti dunque non comprovati da alcun riscontro istruttorio oggettivo. A dire dell’appellante, ne discende che il Pretore, nell’osservare che le contestazioni esposte dal convenuto negli allegati scritti non sono state provate, oltre a non spiegare perché ciò sarebbe il caso per quanto concerne l’invio delle fatture, avrebbe operato un’inammissibile inversione dell’onere probatorio, violando l’art. 8 CC e l’art. 374 CO.
13. Giusta l’art. 55 CPC, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova. L’obbligo di una parte di sostanziare i fatti rilevanti significa che la stessa è tenuta ad allegare e a specificare quei fatti non solo nei loro fondamenti, ma in maniera chiara e esaustiva così da permettere a lei di offrire le necessarie prove, alla controparte di poter prendere posizione e di far assumere le eventuali controprove, rispettivamente al giudice di apprezzare i fatti e di sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti. L’ampiezza dell’onere di allegazione e di specificazione dipende dalla natura della norma di legge invocata dalla parte e dal comportamento processuale della controparte. In altre parole, l’onere di allegazione e specificazione e quello di contestazione hanno fra loro un rapporto speculare. In caso di contestazione da parte del convenuto, le affermazioni dell’attore devono essere ancor più descritte e rese concrete. Viceversa, più le allegazioni attoree sono motivate e sostanziate, più sono elevate le esigenze della contestazione della parte avversa (DTF 144 II 519, consid. 5.2.2.3; DTF 141 III 433, consid. 2.6). Una contestazione meramente generica o globale è quindi insufficiente. Essa deve essere sufficientemente concreta e specifica, affinché la controparte sia posta nella condizione di poter ulteriormente precisare le proprie pretese e offrire le prove atte a dimostrarle (DTF 141 III 433, consid. 2.6). In ogni caso, le esigenze poste all’onere di contestazione non possono condurre a un rovesciamento dell’onere probatorio (DTF 117 II 113, consid. 2).
14. Il gravame non contiene censure debitamente motivate in relazione alla qualità dei lavori svolti dalla controparte. L’appellante difatti, a fronte delle suesposte considerazioni pretorili, non sostiene o spiega perché eventuali carenze risultino dimostrate, né tantomeno di averle tempestivamente notificate alla controparte. La presenza di difetti e un eventuale minor valore dei lavori non possono pertanto rientrare in considerazione in questa sede. Lo stesso dicasi per le asserite ed eventuali pretese risarcitorie del convenuto.
15. L’appellante critica il primo giudice per avere ritenuto sufficientemente sostanziate e dimostrate le pretese della controparte, gravata dall’onere della prova. Egli tuttavia non si confronta con quanto osservato dal Pretore in relazione al suo interrogatorio e alle testimonianze di __________ Z__________ e __________ W__________. In particolare, malgrado la vicinanza del primo teste all’attrice e alla fattispecie, egli non ne ha contestato l’attendibilità, ritenuto che il medesimo ha confermato sia il regolare invio delle fatture in questione, sia il contenuto del doc. A12 (verbale del 15 maggio 2017, p. 6). Del resto, il convenuto ha effettivamente avuto un atteggiamento contraddittorio sin dall’insorgere della controversia. Come rilevato dall’appellata nella sua risposta 11 marzo 2019, egli ha dapprima, nella sua lettera 30 novembre 2014, ammesso che vi fossero delle fatture non pagate (v. doc. 6: “…Das wird enorme Kosten verursachen, die ich im Vorfeld mit ihren noch offenen Rechnungen an mich verrechnen werde”). All’inizio della causa giudiziaria ha affermato di avere sempre pagato tutte le fatture ricevute, di non avere mai visto le 38 fatture in questione e di non avere mai ricevuto i relativi servizi. Nel seguito, nel momento in cui si è trovato confrontato con l’ampia documentazione prodotta dalla controparte, ha perlomeno attenuato la propria posizione, rilevando ad esempio in sede di duplica di non avere pagato determinate fatture in quanto i relativi lavori erano carenti o inutilizzabili, per poi osservare nel suo interrogatorio, con particolare riferimento al doc. A7 (contenente le 38 fatture in questione), di avere “pagato la maggior parte delle fatture ricevute”, di non essere “in grado di dire se e in caso affermativo quando abbia ricevuto le fatture comprese in questo plico di documenti” e anche “Non sono più in grado di dire se le prestazioni elencate sulla fattura a pag. 1 del doc. A7 siano state da me esplicitamente richieste e siano state effettivamente eseguite” (verbale del 19 giugno 2018, p. 3). Le sue dichiarazioni risultano pertanto ben poco attendibili.
16. L’appellante non può essere seguito quando rileva, con eccessiva genericità, che i giustificativi di cui al doc. A12 sarebbero stati tutti allestiti dalla controparte e avrebbero il valore probatorio di una mera allegazione: fra i documenti vi sono difatti ricevute postali, copie delle mappe e delle inserzioni eseguite e delle comunicazioni inviate a clienti di M__________. Ne consegue che i suddetti documenti possono e devono essere considerati, unitamente alle fatture, alle prove orali e alle circostanze esposte al considerando precedente, per valutare il fondamento delle pretese attoree (art. 157 CPC), e ciò anche alla luce delle contestazioni mosse dal convenuto in prima sede. A tal proposito si può anche precisare che, avendo egli pagato gran parte delle 175 fatture della controparte (del tutto simili fra loro e riguardanti lo stesso tipo di incarichi, come rilevato dall’appellata e confermato dal teste __________ Z__________, verbale del 15 maggio 2017, p. 6), specificando le 38 fatture scoperte i lavori svolti, le ore di lavoro impiegate o gli importi fatturati per ciascun invio di documenti, e avendo l’attrice prodotto, quale doc. A12, una considerevole mole di documenti giustificativi puntualmente riferiti alle medesime, l’onere di contestazione del convenuto risultava particolarmente accresciuto.
17. Ora, per gran parte delle posizioni di cui al doc. A12, il convenuto non ha contestato la congruità degli importi ivi esposti, bensì solamente l’effettivo svolgimento e la qualità delle relative prestazioni, né si è seriamente confrontato con il contenuto dei giustificativi, e non ha mai sollevato argomenti concreti atti a far dubitare dell’autenticità dei medesimi (art. 178 CPC).
Nello specifico, il convenuto non ha in alcun modo contestato le fatture di cui alle posizioni 22, 26 e 27. Le relative pretese attoree devono essere dunque confermate. In riferimento ad altre pretese, egli si è limitato ad affermare che le prestazioni sarebbero state svolte da tale __________ B__________ e che la medesima sarebbe stata già remunerata, per cui l’assenza di specificazioni o riscontri oggettivi deve pure condurre alla conferma delle relative fatture (n. 4, 5, 6 e 10), comunque corredate con un buon numero di giustificativi attestanti l’allestimento di comunicazioni indirizzate a clienti del convenuto. Per lo stesso motivo, deve essere ammessa la pretesa di cui alla posizione n. 9 (invio di raccomandate per conto di M__________) che, differentemente da quanto genericamente eccepito con la duplica, è sufficientemente comprovata dalla fattura della __________ ivi annessa. Lo stesso dicasi per le fatture n. 11, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 29 e 30, ove il convenuto ha solamente censurato la carente esecuzione delle prestazioni o che la controparte avrebbe accettato di eseguire lavori di correzione in garanzia (aspetto, come visto, non dimostrato in prima sede né tantomeno affrontato nel gravame). Più in generale, nessuna delle contestazioni riferite a presunti difetti può essere presa in considerazione (v. anche sopra, consid. 14), né tantomeno sono ammissibili le generiche affermazioni prive di spiegazioni contenute nella duplica secondo cui determinate prestazioni avrebbero già dovuto essere comprese in altre fatture di cui al doc. A12, ritenuto che dall’esame della documentazione non risulta che i suddetti lavori siano stati doppiamente fatturati. Ne discende la conferma delle fatture n. 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38. Anche laddove il convenuto ha semplicemente affermato che la controparte avrebbe dovuto svolgere una determinata prestazione senza corrispettivo, (v. anche sopra, consid. 11), o che sarebbe stato pattuito un prezzo forfettario, la contestazione non è supportata da alcun riscontro oggettivo ed è insufficiente. Si deve pertanto ammettere il buon fondamento delle fatture n. 7 e 17, ritenuto che l’ulteriore contestazione riferita alla mancata consegna di documenti cartacei/classificatori, respinta dal primo giudice, nemmeno è contenuta nell’impugnativa. Anche le fatture 2, 12, 14 e 15, contestate in termini generali per l’asserita mancata esecuzione delle prestazioni o per difetti, devono essere confermate, poiché l’attrice ha fornito svariati giustificativi a comprova dei relativi lavori e il convenuto non vi si è confrontato, tantomeno in questa sede. Inoltre, quanto alla fattura n. 2, il fatto che l’importo ivi esposto non sia stato concordato in precedenza non può certo bastare a negare il diritto alla remunerazione, contrariamente a quanto sembra suggerire la duplica. Per quanto concerne la posizione n. 36, il convenuto l’ha definita incomprensibile e contestata nella misura in cui si riferisce ad asserite “Insertionen”, ma la censura non può essere seguita, siccome la fattura e i giustificativi sono ben riferiti all’invio, a clienti di M__________, di inserzioni pronte per la stampa (“Gut zum Druck”) e delle relative fatture. Parimenti è da ammettere il diritto dell’attrice all’importo di cui alla fattura n. 1, ove il convenuto ha soltanto osservato di non comprendere a quale lavoro si riferisse, a fronte della ricevuta postale attestante l’invio di documentazione in favore di M__________. A tal riguardo, la decisione pretorile resiste pertanto alla critica.
18. Per contro, in parziale accoglimento dell’appello, non possono essere confermati gli importi di cui alle fatture n. 3, 8 e 13. Il giustificativo per la fattura n. 3 non permette in effetti di ricondurre l’invio a M__________, come aveva rilevato il convenuto nella duplica. Per quanto riguarda le fatture n. 8 e 13, il convenuto ha contestato l’esecuzione dei relativi lavori, e i giustificativi prodotti dall’attrice si limitano a due note manoscritte prive di firma e di dubbia provenienza attestanti delle indefinite ore di lavoro. Ne discende che dall’importo riconosciuto dal Pretore (fr. 37'661.05) devono essere decurtati i relativi importi di fr. 330.-, 194.40 e 756.-, per un risultato pari a complessivi fr. 36'380.65.
19. Infine l’appellante rileva che, come già osservato dal giudice di prima sede, per pretendere la mercede la controparte doveva dimostrare di aver consegnato l’opera o averne offerto la consegna nei modi previsti dal contratto (art. 372 CO). Tuttavia, contrariamente a quanto accertato dal Pretore, la consegna non sarebbe affatto avvenuta in maniera conforme: la controparte non avrebbe infatti ossequiato alla sua richiesta di ottenere i dati digitali su un CD e avrebbe ignorato le sue chiare istruzioni di non inviarli agli indirizzi e-mail privati delle due segretarie, limitandosi a un invio tramite __________ di pacchetti di dati impossibili da aprire e dunque inutilizzabili. Inoltre, nemmeno una ditta di __________ da lui interpellata allo scopo né la __________ di __________ sarebbero riuscite a leggerli (testi __________ W__________ e __________ B__________), e il contenuto di tale invio non sarebbe dunque comprovato. Nell’affermare che il convenuto non ha dimostrato a chi fosse imputabile l’illeggibilità dei dati, il Pretore avrebbe dunque nuovamente e indebitamente rovesciato l’onere della prova.
20. Come già accennato, l’avvenuta consegna della documentazione cartacea non è più controversa in questa sede. Quanto alla consegna dei dati digitali, le relative modalità non sono state anticipatamente pattuite fra le parti. Se ne deduce che la consegna poteva avvenire attraverso più modalità, purché adeguate alle circostanze e accettabili per la controparte. In particolare, malgrado l’appellante abbia evidenziato la necessità di ricevere dati elaborabili, il medesimo non ha in alcun modo sostenuto che una trasmissione mediante __________ vi fosse di ostacolo. Egli si è limitato a ribadire la sua richiesta di ottenere i dati tramite CD, ciò che già di primo acchito appare poco praticabile per invii riguardanti grosse quantità di dati. In effetti, come rilevato da __________ Z__________ e non contestato dall’appellante, la documentazione digitale era costituita all’incirca da 31'000 files per un “peso” di 110 GB, per cui una loro trasmissione secondo la modalità pretesa da AP 1avrebbe richiesto l’allestimento all’incirca di 200 CD (verbale del 15 maggio 2017, p. 5). Inoltre, come osservato dal Pretore e non debitamente contestato nell’impugnativa, AP 1 non disponeva di un proprio indirizzo e-mail e non era pratico di computer, per cui l’invio elettronico dei dati agli indirizzi delle due segretarie, in assenza di altre soluzioni, può essere senz’altro considerato una modalità di trasmissione accettabile per il convenuto. L’attrice ha inoltre sufficientemente dimostrato l’avvenuto invio di ben 60 diversi pacchetti di dati digitali (doc. A11, v. anche teste __________ Z__________), per cui, d’accordo con il primo giudice, incombeva al convenuto dimostrare l’impossibilità di leggere e utilizzare i dati, e che ciò fosse imputabile al mittente. In altre parole, tale conclusione non comporta alcuna inversione dell’onere probatorio. L’appellante si è peraltro limitato a ribadire le proprie tesi e a rimarcare il contenuto delle testimonianze di __________ W__________ e __________ B__________. Il fatto che i due testi, o che un addetto della tipografia __________ SA o della __________ SA, non siano riusciti a leggere i dati, scaricati da __________ W__________ su una penna USB, ancora non significa che la circostanza fosse imputabile all’attrice. Più in generale l’appellante non ha sostanziato né tantomeno dimostrato che una persona o ditta specializzata abbia esaminato la problematica e l’abbia imputata all’attrice, non potendo ciò nemmeno desumersi dal vago riferimento del teste __________ B__________ a una ditta di __________ di cui tutto si ignora (perfino il nominativo, nemmeno specificato dall’appellante), che pure non sarebbe riuscita a leggere i dati (ritenuto che il teste avrebbe potuto riferirsi a una delle due tipografie summenzionate). Ancora, malgrado AP 1 abbia dichiarato nel suo interrogatorio di essersi rivolto a uno o più specialisti (verbale del 19 giugno 2018, p. 2), agli atti non vi sono spiegazioni o l’esposizione dei risultati ottenuti. Dalla testimonianza di __________ W__________ (verbale del 15 maggio 2017, p. 2) si evince del resto che queste difficoltà non sono state comunicate alla controparte per chiarire la questione, ciò che la buona fede avrebbe imposto. La decisione del Pretore di non considerare tali elementi sufficienti per dimostrare inadempienze della parte attrice e per negare pertanto l’esigibilità della remunerazione pretesa deve essere quindi confermata.
Si può comunque altresì ricordare che secondo le risultanze istruttorie, i rapporti contrattuali fra le parti riguardavano una serie di incarichi continuati, svolti dall’attrice fra il 2012 e il 2014, che le mappe e le inserzioni eseguite venivano consegnate e fatturate man mano dall’attrice direttamente ai clienti di M__________ e più in generale che le comunicazioni ai clienti venivano regolarmente trasmesse (v. doc. A12 e teste __________ Z__________, verbale del 15 maggio 2017, p. 4). Del resto, una buona parte delle fatture scoperte riguardavano per l’appunto siffatte avvenute comunicazioni e trasmissioni. Le richieste avanzate dal convenuto nell’anno 2014 non sembrano pertanto riguardare determinate opere, allestite ma mai consegnate al cliente finale, quanto piuttosto la restituzione di tutta la documentazione cartacea e digitale in mano all’attrice, comprendente quella affidatale dal convenuto o da terzi e i dati relativi a tutte le inserzioni effettuate (v. doc. 3, 6e7e istanza di conciliazione 22 maggio 2015 di cui all’inc. richiamato CM.2015.76). Esse sono dunque assimilabili a una pretesa di rendiconto ai sensi dell’art. 400 CO, che si situa al di fuori del rapporto sinallagmatico (v. ad esempio IICCA del 3 luglio 2019, inc. 12.2018.60, consid. 15-17 e riferimenti ivi citati). Anche sotto tale aspetto, in assenza di migliori specificazioni, le censure appellatorie non sono pertanto atte a sovvertire la decisione pretorile.
21. In definitiva, l’appello dev’essere parzialmente accolto limitatamente all’importo riconosciuto dal primo giudice (fr. 36'380.65 invece di fr. 37'661.05). A fronte dell’esigua modifica, si giustifica di confermare la ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede e di addossare integralmente le spese del presente giudizio all’appellante (art. 106 CPC). Il valore litigioso (determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale), ammonta a fr. 37'661.05. Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 3'500.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 3’200.-, non avendo del resto l’appellata motivato la sua richiesta di ottenere un maggiore importo (fr. 5'500.-).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 18 gennaio 2019 di AP 1, è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, l’impugnata decisione 27 novembre 2018 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città è così riformata:
1. Invariato.
2. La petizione è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza AP 1, __________, è tenuto a versare a AO 1, __________, l’importo di fr. 36'380.65, oltre interessi del 5% a partire dal 30 luglio 2015.
3. Invariato.
4. Invariato.
II. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 3’500.-, sono a carico dell’appellante. Quest’ultimo rifonderà alla controparte fr. 3’200.- per ripetibili di seconda sede.
III. Notificazione:
- avv. - avv. dott. .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).