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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.06.2020 12.2019.77

30 juin 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,724 mots·~14 min·4

Résumé

Risarcimento del danno per violazione contrattuale

Texte intégral

Incarto n. 12.2019.77

Lugano 30 giugno 2020/rg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2013.3 della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione 8 febbraio 2013 da

 AP 1  patrocinata dall’ avv.  PA 1   

contro  

 AO 1  patrocinato dall’ avv.  PA 2   

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 462’198.05 oltre interessi al 5% dal 7 settembre 2008 a titolo di risarcimento del danno per violazione contrattuale, riservata una diversa quantificazione a dipendenza delle risultanze istruttorie;

domanda avversata da controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che

il Pretore supplente, con sentenza 22 marzo 2019, ha integralmente respinto;

appellante l’attrice con appello 8 maggio 2019 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere integralmente la petizione, e l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 25 novembre 2019 il convenuto postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

richiamata la decisione 22 luglio 2019 con cui questa Camera ha respinto l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria dell’appellante per la presente procedura (inc. n. 12.2019.78);

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                   A.   Nel corso del mese di gennaio 2004 AP 1 e AO 1 hanno concluso un contratto di affitto avente per oggetto la cava di ghiaia sita sul fondo n. __________ RFD del Comune di A__________ (sezione di C__________), di proprietà della prima. Il contratto è stato stipulato per una durata minima di cinque anni (dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2008), rinnovabile successivamente di anno in anno alle stesse condizioni salvo disdetta entro il 30 giugno, e prevedeva un canone di affitto di fr. 7'000.- annui (doc. D). 

                                  B.   Nel frattempo, il 4 giugno 2003, a AO 1 era stata rilasciata dall’allora Comune di C__________ una licenza edilizia concernente il fondo menzionato e avente per oggetto la “sistemazione cava e zona di deposito materiale inerte” (doc. 3a).

                                  C.   A seguito dell’alluvione del 7 settembre 2008 il fiume B__________ e il suo affluente U__________ (riale di C__________) sono esondati. Quest’ultimo è fuoriuscito all’altezza della cava affittata da AO 1, trascinando materiale inerte sul resto del fondo n. __________ RFD del Comune di A__________ di proprietà di AP 1 e provocando danni sia alle infrastrutture presenti sia al terreno medesimo.

                                 D.   Con scritto 22 settembre 2008 AP 1, per il tramite del suo patrocinatore, ritenendo che l’esondazione e, di riflesso, i danni alla sua proprietà fossero stati provocati dagli scavi eseguiti da AO 1 “eccessivamente vicino” agli argini del fiume B__________, lo ha sollecitato a comunicarle il nominativo del suo assicuratore responsabilità civile (doc. H). Dando seguito alla richiesta con lettera 25 settembre 2008, AO 1 si è offerto di ripulire il terreno dai detriti portati dal riale C__________/U__________, unico corso d’acqua nei pressi della cava, precisando che la causa dei danni era dovuta all’esondazione del fiume B__________ e contestando qualsiasi sua responsabilità (doc. I).                          

                                  E.   A seguito di un sopralluogo esperito l’8 ottobre 2008 alla presenza, tra altri, del responsabile dell’Ufficio della gestione dei rifiuti, le parti hanno concordato il ripristino del terreno da parte di AO 1 (doc. 1). Con scritto 10 aprile 2009 l’Ufficio menzionato ha confermato a AO 1, dopo avere esperito un sopralluogo di collaudo, che i lavori di ripristino del terreno erano “stati eseguiti e portati a termine conformemente agli accordi presi” (doc. 3).  

                                  F.   Con petizione 8 febbraio 2013 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. B), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Blenio, per ottenere la sua condanna al pagamento di

                                         fr. 462'198.05 oltre interessi al 5% dal 7 settembre 2008 a titolo di risarcimento del danno per violazione contrattuale. A suo dire, il convenuto sarebbe responsabile del danno da lei subito sul fondo n. __________ RFD A__________ a seguito dell’esondazione del fiume B__________. Egli, in qualità di affittuario del terreno sul quale ha esercitato un’attività di estrazione e deposito di materiale, avrebbe violato i suoi doveri contrattuali scavando oltre il consentito e indebolendo gli argini naturali, poi ceduti sotto la pressione dell’acqua.   

                                  G.   Con risposta 2 dicembre 2013 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, contestando ogni sua responsabilità per quanto avvenuto a seguito di un evento naturale straordinario che ha portato all’esondazione del fiume B__________ e del riale C__________/U__________. Egli ha rilevato, da una parte, di avere sempre rispettato gli obblighi contrattuali, esercitando l’attività conformemente alle autorizzazioni amministrative, e, dall’altra, che il contratto di affitto stipulato tra le parti non prevedeva alcun obbligo di sfruttamento, sottolineando infine come l’attrice non avesse fornito adeguate indicazioni e prove in merito al preteso danno e alla sua quantificazione. 

                                  H.   Esperita l’istruttoria di causa, limitata all’espletamento di una perizia giudiziaria volta all’accertamento delle cause dei danni e alla determinazione del loro valore, e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore supplente, con sentenza 22 marzo 2019 qui impugnata, ha respinto la petizione. In merito alla pretesa violazione contrattuale, il primo giudice ha dapprima rilevato come l’attrice fosse venuta meno al suo obbligo di motivazione, non avendone mai sostanziato il relativo contenuto, e ha concluso che comunque dall’istruttoria non fosse emersa alcuna prova che il convenuto avesse effettivamente scavato “eccessivamente vicino agli argini”, come allegato (in maniera insufficiente) dall’attrice. Al riguardo il Pretore supplente ha in particolare fatto propria la conclusione del perito giudiziario, il quale ha concluso che dall’esame della documentazione disponibile non poteva dedurre circostanze atte a provare una violazione contrattuale da parte del convenuto. Accertata la mancanza del requisito della responsabilità, il primo giudice ha “per completezza” osservato come difettassero pure le ulteriori condizioni di applicazione poste dall’art. 97 CO, segnatamente un nesso di causalità naturale e adeguato e la dimostrazione di un danno eccedente quello già riparato dal convenuto con l’intervento di ripristino avvenuto conformemente a quanto pattuito con l’attrice.    

                                    I.   Con appello 8 maggio 2019, avversato dalla controparte con risposta 25 novembre 2019, l’attrice ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, e, subordinatamente, di rinviare la causa all’autorità inferiore affinché completi l’accertamento dei fatti e pronunci una nuova decisione, nonché l’ammissione al gratuito patrocinio, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con decisione 22 luglio 2019, questa Camera ha respinto la richiesta dell’appellante di ammissione all’assistenza giudiziaria (inc. 12.2019.78). 

Considerato

in diritto:                 1.   L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la decisione 22 marzo 2019 è stata notificata all’appellante il medesimo giorno ed è stata ritirata da quest’ultima il 25 marzo 2019. L’appello 8 maggio 2019, tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo, così come lo è la risposta introdotta entro il termine assegnato da questa Camera. 

                                   2.   Con l’appello l’attrice ha prodotto degli estratti fotografici del fondo n. __________ RFD di A__________ concernenti gli anni 1999, 2005 e 2009, a comprova che “la cava e gli scavi erano fin troppo vicini al riale e che il bosco, quale protezione dell’acqua, è stato man mano sfoltito” (appello, ad 19, pag. 5). Questi documenti non possono tuttavia essere considerati per il giudizio, siccome si tratta di documenti preesistenti alla decisione impugnata (pseudo nova), che con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze, avrebbero potuto essere prodotti già in prima sede (art. 317 cpv. 1 CPC). L’appellante inoltre, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha per altro spiegato per quali ragioni non le sarebbe stato ragionevolmente possibile produrli in precedenza (TF 16 ottobre 2012 4A_334/2012 consid. 3.1, 20 marzo 2013 5A_695/2012 consid. 4.2.1), di modo che la richiesta è pure irricevibile. 

                                   3.   In merito al mancato accertamento della violazione contrattuale, l’appellante rimprovera al Pretore supplente un errato apprezzamento delle prove per avere fatto proprie le conclusioni del perito giudiziario, il cui referto sarebbe “incompleto e insufficiente”, criticandolo per non avere chiesto “un’ulteriore opinione” o per non avere assunto ulteriori mezzi di prova attestanti la situazione del fondo nel corso degli anni e le relative modifiche apportate allo stesso dalle attività di scavo effettuate dal convenuto.

                                         Nella decisione impugnata il Pretore supplente, con riferimento all’invocata violazione contrattuale da parte del convenuto, ha dapprima rilevato come l’attrice fosse venuta meno al suo obbligo di motivazione, non avendone mai sostanziato il relativo contenuto, in particolare non avendo mai specificato in che misura il convenuto avrebbe ignorato l’obbligo di arretramento dal corso d’acqua, scavando più vicino agli argini del riale. Il primo giudice ha al riguardo osservato che comunque dall’istruttoria non era emersa alcuna prova che il convenuto aveva effettivamente scavato “eccessivamente vicino agli argini”, come allegato (in maniera insufficiente) dall’attrice, osservando, a titolo abbondanziale, che le risultanze peritali tendevano per altro a escludere una simile ipotesi.

                                3.1   L’appellante non si confronta con il rimprovero del primo giudice relativo alla carente allegazione e alla mancanza di prove in merito all’invocata violazione contrattuale. Ignorando del tutto questo passaggio e limitandosi a criticare il giudizio solo sulle altre argomentazioni formulate dal primo giudice a titolo abbondanziale concernenti l’apprezzamento della perizia giudiziaria, l’attrice si scontra con la consolidata giurisprudenza secondo la quale quando, come in concreto, la sentenza impugnata si fonda sue due motivazioni alternative e indipendenti occorre confrontarsi con entrambe, sotto pena dell’inammissibilità del gravame (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4).

                                         Ne discende che l’appello già solo per questo motivo è irricevibile ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC.

                                3.2   È pertanto solo in via abbondanziale che di seguito viene esaminata la censura dell’appellante.

                             3.2.1   Giusta l’art. 188 cpv. 2 CPC il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, ordinare il completamento o la delucidazione di una perizia incompleta, poco chiara o non sufficientemente motivata oppure può far capo a un nuovo perito. Il giudice, nell’ambito dell’apprezzamento delle prove ai sensi dell’art. 157 CPC, deve verificare d’ufficio che la perizia realizzi i presupposti qualitativi richiesti, ossia sia completa, comprensibile e convincente. Ciò non è in particolare il caso se e nella misura in cui l'esperto non ha risposto alle domande, le sue conclusioni sono manifestamente contraddittorie o fondate su accertamenti di fatto erronei oppure il referto è viziato da difetti così evidenti e riconoscibili da non sfuggire nemmeno all'esame di un giudice privo di conoscenze specifiche (cfr. pure DTF 138 III 198 consid. 4.3.1; DTF 132 II 257 consid. 4.4.1, 133 II 384 consid. 4.2.3, 136 II 539 consid. 3.2; TF 31 maggio 2012 5A_647/2011 consid. 4.4.6; II CCA 14 luglio 2015 inc. n. 12.2014.3, 15 luglio 2016 inc. n. 12.2014.188).

                             3.2.2   In concreto, l’appellante contesta la forza probatoria della perizia giudiziaria, che ritiene “incompleta e insufficiente, fin troppo limitata”, formulando rimproveri generici e limitandosi a proporre un personale apprezzamento del referto peritale, senza indicare e specificare i motivi per cui lo stesso non sarebbe completo, concludente o attendibile. La censura è pertanto irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Le confuse e generiche argomentazioni dell’appellante non sono ad ogni modo atte a scalfire la conclusione pretorile. Nessun rimprovero può essere mosso al perito per non avere indagato l’asserito inquinamento del suolo. La questione esulava infatti dall’indagine peritale, essendo la circostanza stata sollevata dall’attrice tardivamente (vedi decisione del Pretore del 18 marzo 2018). La censura è infondata anche nella misura in cui l’appellante critica il perito per non avere verificato con l’ausilio di “fotografie con prospettiva a volo di uccello” lo stato del fondo nel corso degli anni, dalle quali sarebbe emerso come “la cava e gli scavi erano fin troppo vicini al riale e che il bosco, quale protezione dell’acqua, è stato man mano sfoltito” (appello, ad 19, pag. 5, ad 20 pag. 6; ad 21, pag. 7). Il perito giudiziario, oltre ad avere esperito un sopralluogo e eseguito dei rilievi sul terreno, ha infatti esaminato tale aspetto consultando diversa documentazione allegata sub. B al referto (diverse planimetrie del fondo in questione, estratti PR e piani del paesaggio nei diversi anni), oltre ai documenti prodotti alle parti. Egli ha concluso che la causa principale dell’esondazione era da imputare “ad una piena improvvisa e straordinaria del torrente __________, provocata dalla situazione meteo sfavorevole e straordinaria” (perizia, risposta quesito 1.2, pag. 13). Egli ha stimato “per motivi prudenziali” nel 5% la possibile incidenza dell’attività del convenuto nel verificarsi dell’esondazione, non potendo “escludere una minima percentuale di probabilità che l’attività del convenuto abbia potuto incidere in qualche modo sulla situazione” (perizia, risposta quesito 1.3, pag. 15). Contrariamente a quanto pretende l’appellante, l’esperto ha pure tenuto conto dello stato del terreno e dello sfoltimento del bosco. In merito al primo aspetto, il perito ha spiegato che la conca sul terreno che ha favorito il deflusso dell’acqua era dovuta all’attività estrattiva del passato “prima che il convenuto agisse sul posto”. Per quanto attiene alla diminuzione del bosco, egli ne ha attribuito la causa alla “pascolazione intensiva con troppi animali, soprattutto cavalli e capre” (perizia, risposta quesiti 1.2 e 1.3, pag. 14). Ne discende che a giusta ragione il Pretore supplente, nell’ambito dell’apprezzamento della perizia, ha ritenuto la stessa completa, chiara e conclusiva. Si rileva infine che l’appellante in prima sede non ha ritenuto né necessario né opportuno richiedere un completamento o una delucidazione del referto peritale, rispettivamente l’esperimento di una nuova perizia (se non limitatamente all’aspetto dell’inquinamento ma in modo irrito e tardivo), di modo che essa è malvenuta a sollevare ora dubbi sulla sua attendibilità.

                                   4.   Giova infine rilevare che l’atto di appello non si esprime, se non in maniera ancora una volta generica e con ciò irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC), sulle altre considerazioni formulate per completezza dal Pretore supplente in merito alla prova del danno e alla mancanza del nesso di causalità naturale e adeguato.

                                   5.   Ne discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le tasse e spese per la procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 462'198.05, sono poste interamente a carico dell’appellante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b), ritenuto che nella determinazione della loro entità si è tenuto conto dell’estrema stringatezza della risposta all’appello (di sole 5 righe), ciò che giustifica di derogare dai minimi tariffali (art. 13 cpv. 1 Rtar).

                                         L’importo ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.-.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                     1.   L’appello 8 maggio 2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 22 marzo 2019 della Pretura del Distretto di Blenio, è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali di fr. 8'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 300.- per ripetibili d’appello.

                                   3.   Notificazione:

- avv.    ; - avv.    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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