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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.05.2020 12.2019.72

14 mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,127 mots·~21 min·3

Résumé

Contratto di lavoro, disdetta immediata per cause gravi (mancato pagamento del salario) e per insolvenza del datore di lavoro

Texte intégral

Incarto n. 12.2019.72

Lugano 14 maggio 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2014.16 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 22 gennaio 2014 da

 AP 1  patrocinato dall’  PA 1   

  contro  

AO 1  patrocinata dall’  PA 2   

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 56'032.90 lordi a titolo di crediti salariali e fr. 32'206.30 netti per risarcimento del danno, oltre interessi al 5%, oltre fr. 500.- per i costi della procedura di conciliazione, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE __________ per fr. 88'239.20;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che ha chiesto, in via riconvenzionale, di condannare AP 1 all’indennizzo a suo favore di fr. 1’400.- per ingiustificato abbandono dell’impiego;

pretese sulle quali il Pretore aggiunto, con sentenza 11 marzo 2019 ha statuito, respingendo la petizione con accollo all’attore delle spese processuali di fr. 3'000.- e la sua condanna a corrispondere alla convenuta fr. 5'000.- a titolo di ripetibili, nonché dichiarando la domanda riconvenzionale inammissibile e caricando le relative spese processuali alla convenuta, prescindendo dall’assegnare ripetibili per la riconvenzionale;

appellante l'attore con appello 11 aprile 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 3 giugno 2019 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.    AP 1 ha lavorato per AO 1 (qui di seguito “AO 1”) dal 1. agosto 2006 sino al 31 maggio 2013 in qualità di direttore del controllo della qualità, con un salario mensile lordo di fr. 7'000.- per tredici mensilità.

Il rapporto di lavoro ha avuto termine poiché il 27 marzo 2013 la convenuta l’ha disdetto con effetto, appunto, al 31 maggio 2013 giustificando la decisione con l’esistenza di gravi motivi economici che avrebbero portato al fallimento se non avesse proceduto a un radicale abbattimento dei costi.

Con lettera del 4 aprile 2013 l’attore ha diffidato formalmente il datore di lavoro, mettendolo così in mora, a versargli gli stipendi arretrati e meglio il saldo di quello di dicembre 2012 e della tredicesima 2012, per fr. 6'000.- netti, oltre ai salari di febbraio e marzo 2013, fissandogli per le ore 12:00 del giorno seguente un termine perentorio per il pagamento, 5 aprile 2013, preannunciando che in caso di mancato saldo degli scoperti entro tale scadenza egli si sarebbe sentito libero di adire le vie giudiziarie ed esecutive, nonché di recedere immediatamente dal rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 337a CO.

Con scritto del 6 aprile 2013, decaduto infruttuoso il temine, AP 1 ha comunicato alla controparte la cessazione immediata del contratto per motivi gravi. Il 17 maggio 2013 egli ha notificato a AO 1 la richiesta di indennizzo di fr. 57'500.50 lordi oltre a fr. 51'566.70 netti, a titolo di arretrati salariali e risarcimento del danno.

Nel giugno 2013 l’attore ha poi fondato una propria ditta attiva nel medesimo settore chimico farmaceutico, la E__________ __________.

                                         Con istanza 22 agosto 2013 AP 1 ha dato avvio alla procedura di conciliazione (CM.2013.491), mentre il 23 settembre 2013 ha fatto spiccare dall’UE di Lugano un precetto esecutivo (PE n. 1647635) nei confronti della convenuta per fr. 57'500.50 + fr. 39'768.90, oltre interessi di mora.

2.    Con petizione 22 gennaio 2014, AP 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, AO 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 56'032.90 lordi (fr. 1'495.90 lordi per salario dal 1. al 6 aprile 2013 + fr. 45'500.- lordi per l’indennizzo di 6 mensilità salariali come da contratto + fr. 1'922.- lordi per indennizzo di 5.5. giorni di vacanza non goduti dal 1. agosto 2006 al 31 agosto 2009 + fr. 2'572.- lordi per 9.2 giorni di vacanza non goduti dal 1. settembre 2009 al 31 dicembre 2010 + fr. 4'543.- lordi per 13 giorni di vacanza non goduti dal 1. gennaio 2011 al 6 aprile 2013), oltre a fr. 32'206.30 netti a titolo di risarcimento del danno derivante dalla disdetta in tronco.

                                         La convenuta si è opposta alla petizione con risposta 31 marzo 2014 e ha formulato parallelamente domanda riconvenzionale chiedendo di accertare la fondatezza della deduzione di fr. 1'400.-, pari a ¼ del salario di fr. 5'600.-, operata per i mesi di aprile e maggio 2013 ai sensi dell’art. 337d CO.

3.    Esperita l’istruttoria e raccolto l’allegato conclusivo della sola convenuta, avendo le parti rinunciato all’udienza per le arringhe finali e non avendo l’attore trasmesso alcun allegato entro i termini fissati, con decisione 11 marzo 2019 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, avendo accertato che il totale dei crediti vantati dal procedente effettivamente maturati ammontava a fr. 10'532.90, coperti abbondantemente con il versamento di fr. 11'797.80 a suo favore (incontestato).

Sull’altro fronte, la domanda riconvenzionale è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse degno di protezione, non essendo necessario per la convenuta ricorrere a tale istituto per far valere la fondatezza della compensazione operata, potendolo fare nell’ambito della contestazione della domanda principale (art. 59 cpv. 2 let. a CPC).

                                   4.   Con atto di appello 11 aprile 2019 AP 1 ha postulato l’annullamento della decisione 11 marzo 2019 e la sua riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                         Con risposta 3 giugno 2019 la convenuta chiesto la reiezione dell’impugnativa, pure con protesta di spese e ripetibili.

5.    Con la sua prima censura, l’attore sostiene che il Pretore aggiunto avrebbe sbagliato nell’applicazione dell’art. 337 e dell’art. 337a CO alla presente fattispecie, in particolare ritenendo che egli avrebbe dovuto fissare al datore di lavoro un termine congruo per effettuare il pagamento delle spettanze scoperte o per farsele garantire, e che, non avendolo fatto, è venuto a cadere il motivo alla base della rescissione immediata del rapporto di lavoro da parte del dipendente. In effetti, a suo avviso, la fissazione di un termine congruo è prevista solo per l’adeguata fornitura di garanzie per il salario futuro e non per la diffida tendente al pagamento dei salari arretrati già scaduti, per i quali è sufficiente un breve e ultimo termine, peraltro superfluo nei casi dove d’acchito è evidente che non servirà a nulla, come nel caso concreto.

                               5.1.   Il Pretore aggiunto ha ricordato che l’applicazione dell’art. 337a CO presuppone l’insolvenza del datore di lavoro, che deve derivare da un’eccedenza di debiti, mentre la semplice mancanza di liquidità non è sufficiente ad ammetterla, ha accertato che nel caso concreto le difficoltà economiche della convenuta erano dovute proprio a una carenza di liquidità, mentre che il sovraindebitamento non era stato provato. Inoltre, per il giudice, l’attore conosceva da tempo la situazione economica della società, dovendo essere considerato alla stregua di un direttore che sostituiva regolarmente il suo amministratore, per cui non poteva avvalersi della presunzione d’insolvenza derivante dal ripetuto mancato pagamento del salario entro i termini contrattuali.

                                         Appurato ciò, egli ha poi esaminato l’esistenza di estremi per giustificare una risoluzione con effetto immediato del contratto di lavoro da parte del dipendente, considerato che indubbiamente i ritardi persistenti nel versamento del salario costituivano una causa grave che la giustificava, concludendo che, non avendo l’attore fissato alla convenuta un congruo termine per saldare i debiti scoperti, non sussistevano le basi per l’applicazione dell’art. 337 CO. In effetti, il termine di un giorno fissato con lo scritto del 4 aprile 2013 non era a suo giudizio affatto congruo, oltre che a non sussistere, a fronte della puntuale contestazione in merito, prova alcuna che la comunicazione fosse giunta alla società (e per essa al suo amministratore) entro la scadenza. Per di più era emerso che l’attore comunicava regolarmente con il direttore della convenuta e che lo aveva fatto anche il giorno seguente l’invio della lettera in questione, senza tuttavia accennare nulla in merito; pur avendone la possibilità egli non aveva fatto nulla per raggiungerlo entro lo scadere del termine e questo era da considerare, a detta del giudice di prime cure, attestazione di una certa malafede. Essendo stato pertanto il motivo alla base della rescissione immediata da parte del dipendente pretestuoso, esso non meritava tutela, sicché l’unica disdetta del contratto di lavoro valida, pur con un preavviso scorretto, era stata quella notificata dalla convenuta il 27 marzo 2013.

                               5.2.   Con queste argomentazioni, AP 1 non si confronta puntualmente con la sentenza impugnata, per cui su questo punto l’appello è in gran parte irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In particolare egli non spiega perché il primo giudice avrebbe sbagliato nel considerare che il presupposto per il riconoscimento dell’insolvenza del datore di lavoro è l’indebitamento e non la mancanza di liquidità, così come non spende una parola sul fatto che essendo un organo di fatto, l’attore era pienamente cosciente dei motivi dei ritardi nei pagamenti. Inoltre, nulla dice sulla mancata prova della tempestiva ricezione della disdetta, rispettivamente sul fatto che egli abbia agito in malafede.

                                         A ogni buon conto, nemmeno nel merito le contestazioni dell’appellante avrebbero avuto miglior successo.

                               5.3.   Giusta l’art. 337 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa, cioè quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata appare essere l'unica soluzione praticabile. La disdetta con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 127 III 351 consid. 4a, 130 III 28 consid. 4.1 e 213 consid. 3.1). Solo una violazione particolarmente grave dei doveri contrattuali giustifica il licenziamento immediato del lavoratore o il brusco abbandono del posto di lavoro da parte di quest'ultimo; in caso di violazione meno grave, il licenziamento immediato è giustificato solo se questa è stata ripetuta nonostante un avvertimento.

                                         La rescissione immediata è legittima in caso di ripetuti e prolungati ritardi nel pagamento del salario dovuto e se tale ritardo persiste nonostante la diffida al datore di lavoro da parte del dipendente (STF 4A_199/2008 del 2 luglio 2008 consid. 2). Il mancato pagamento del salario, specialmente se prolungato e ripetuto, può quindi rappresentare un giusto motivo per la risoluzione immediata del contratto di lavoro da parte del lavoratore dopo che quest'ultimo ha messo in mora il datore di lavoro (Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 31 ad art. 337 CO).

                                         In caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può recedere immediatamente dal rapporto di lavoro in quanto non gli sia prestata entro un congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto di lavoro (art. 337a CO).

ll presupposto per la disdetta senza preavviso da parte del lavoratore ai sensi dell’art. 337a CO è l'insolvenza del datore di lavoro, che si considera data se questi non è più in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento. Ciò non avviene solo dopo l'apertura di una procedura fallimentare o l’ordine di pignoramenti, ma anche quando è stata presentata una domanda di moratoria concordataria (provvisoria) per la ristrutturazione del debito oppure anche se il dipendente fornisce le prove di un sovraindebitamento o di un massiccio ritardo nel pagamento da parte del datore di lavoro. Sono per contro insufficienti temporanee carenze di liquidità che comportano difficoltà di far fronte ai propri impegni al datore di lavoro (Milani, OR Kommentar, 3 ed., 2016, n. 2 ad art. 337a).

Il dipendente che intende recedere immediatamente dal contratto deve fissare un congruo termine entro il quale il datore di lavoro deve fornire la garanzia per il pagamento di quanto gli sarà dovuto (di norma: garanzia bancaria, blocco del conto, fideiussione, messa a pegno di beni facilmente realizzabili), così da evitare che insorgano crediti a tempo indeterminato e che egli si assuma il rischio di non ricevere il corrispettivo (Milani, op. cit., n. 3 ad art. 337a.). Solo i crediti futuri possono essere garantiti, ma non quelli già dovuti (STF 4A_199/2008 del 2 luglio 2008 consid. 2).

Per tener conto degli interessi del dipendente in pericolo, il termine può essere mantenuto molto breve, da pochi giorni a una settimana. Di solito è di 3-5 giorni, in circostanze particolari fino a 10 giorni (CAPH GE, JAR 2002, 301 E 2: 3 giorni; OGer ZH, JAR 1983, 187 E 1: 6 giorni). Se il datore di lavoro non è in grado di fornire garanzie entro questo periodo, si avvalora l'ipotesi di insolvenza.

                               5.4.   Nel caso concreto, nonostante la lettera inviata per posta elettronica e corrispondenza normale il 4 aprile 2013 a __________ B__________, AU della convenuta, abbia fatto esplicito riferimento alla possibilità di recesso immediato ai sensi dell’art. 337a CO (doc. F), l’attore non ha in alcuna maniera reclamato la fornitura di garanzie, ma si è limitato a rivendicare il saldo degli arretrati. Una rescissione con effetto immediato ai sensi dell’art. 337a CO non entra pertanto in considerazione già per ciò solo (STF 4A_199/2008 del 2 luglio 2008 consid. 2).

Prima di questo scritto non risulta che l’attore abbia mai sollecitato un saldo dei salari rimasti scoperti. In un simile contesto è indiscutibile che la fissazione di un termine scadente alle ore 12:00 del giorno seguente l’invio di una lettera trasmessa semplicemente per fax e posta elettronica, non rispetti i requisiti minimi di legge. In effetti, non vi era motivo (e comunque sia non è stato dimostrato) per avere la certezza che la fissazione di un termine per il saldo dello scoperto sarebbe caduta certamente nel vuoto, trattandosi del primo sollecito di pagamento. Inoltre, i ritardi nel pagamento del salario non erano talmente prolungati da consentire di escludere che non si sarebbe potuto rimediare come era sempre avvenuto sino ad allora (verbale di interrogatorio di __________ B__________ dell’11 giugno 2015, pag. 3), concernendo una parte del salario e della tredicesima di dicembre e le due prime mensilità dell’anno. A questo va aggiunto che nemmeno vi è la prova che la diffida del 4 aprile 2013 sia stata ricevuta e letta per tempo da __________ B__________, responsabile della ditta per il Ticino. Anzi, lo stesso AP 1 ha affermato che egli era pienamente cosciente che in quel periodo __________ B__________ era in viaggio di lavoro, sicché vi era la certezza che non avrebbe letto il fax inviato in sede: “In quei giorni in azienda ero presente solamente io.” (verbale 11 giugno 2015, pag. 2). Sull’altro fronte, __________ B__________ ha asserito di aver preso conoscenza della missiva solo una volta rientrato in ufficio, l’8 o il 9 aprile 2013 e di non aver ricevuto alcuna email (verbale di interrogatorio 11 giugno 2015, pag. 3).

La disdetta con effetto immediato da parte del lavoratore è quindi, come rettamente stabilito dal primo giudice, priva d’effetto.

A questo si aggiunge il fatto, non debitamente contestato con l’appello, che come ben indicato nella sentenza impugnata (pag. 4), il motivo alla base della rescissione immediata da parte di AP 1 è risultato essere pretestuoso e non meritorio di tutela.

Su questo punto l’appello, nei limiti della sua ricevibilità, è respinto.

6.    Parimenti infondata è la censura sollevata dall’attore per la quale il giudice di prime cure avrebbe erroneamente stabilito che egli si era trovato in mora con la sua prestazione lavorativa sino alla scadenza del contratto, venuta a cadere il 30 settembre 2013.

A sua detta, infatti, egli non si sarebbe in alcun modo trovato in mora a fronte del giustificato licenziamento in tronco da lui notificato nelle dovute maniere. Inoltre, sostiene, vista la mora incontestata del datore di lavoro, egli avrebbe comunque potuto sospendere l’esecuzione della prestazione lavorativa secondo l’exceptio non adimpleti contractus dell’art. 82 CO.

                                         Queste argomentazioni, proposte in maniera confusa, sono da respingere già solo per il fatto che non vi è stata alcuna valida messa in mora del datore di lavoro.

                                         Sull’altro fronte, l’allegazione relativa all’applicazione dell’art. 82 CO è nuova e di conseguenza irricevibile (art. 317 CO). La tesi sarebbe comunque anche da rigettare in quanto, se da un lato è vero che a fronte di un ritardo nel pagamento dei salari, il lavoratore può astenersi dal fornire la sua prestazione ai sensi dell’art. 82 CO, dall’altro egli, per poterlo fare, deve diffidare preliminarmente il datore di lavoro a far fronte ai suoi doveri avvertendolo che in caso contrario è sua intenzione rifiutarsi di lavorare (Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, n. 3 ad art. 323 CO). Nella fattispecie, la lettera del 4 aprile 2013 ha unicamente fatto riferimento all’intenzione di recedere immediatamente dal contratto, così come confermato con quella del 6 aprile seguente (doc. F e G).

                                   7.   Con l’appello AP 1 contesta poi la decisione, a suo dire errata, del Pretore aggiunto di respingere la richiesta di riconoscimento dell’indennità di 6 mesi pattuita con il contratto di lavoro per i casi di disdetta per motivi economici.

                                         In particolare egli ritiene che il primo giudice avrebbe dovuto considerare che il chiaro accordo contrattuale e la richiesta ai sensi dell’art. 337b CO erano due cose indipendenti: l’indennizzo di 6 mesi di salario costituiva una sorta di pena convenzionale, divenuta esigibile al momento in cui, il 27 marzo 2013, la convenuta ha disdetto in via ordinaria il contratto di lavoro, di modo che il corrispettivo importo avrebbe dovuto aggiungersi alle mensilità salariali che la ditta avrebbe dovuto pagare nel periodo di preavviso, da aprile a settembre 2013. Il fatto che poi il contratto sia stato disdetto con effetto immediato in ragione del mancato pagamento dei salari scaduti ai sensi dell’art. 337 CO non ha avuto alcuna influenza sull’esigibilità di queste 6 mensilità di pena convenzionale. È dal suo punto di vista surreale, oltre che non previsto dagli art. 361 e 362 CO, che il primo giudice abbia considerato nulla una clausola contrattuale più favorevole al lavoratore.

                               7.1.   Il Pretore aggiunto ha negato il riconoscimento delle 6 mensilità di cui al punto n. 6 lett. b del contratto rilevando avantutto che avendo l’attore invocato, al momento della disdetta in tronco, dei motivi gravi ai sensi dell’art. 337 CO e il risarcimento in base all’art. 337b CO, la clausola contrattuale non trovava applicazione al caso di specie. A questo si sommava il fatto che una simile clausola era da ritenere nulla in quanto introduceva la possibilità di rescindere il contratto per motivi di natura economica dell’azienda, che però non dovevano essere gravi e prevedeva altresì l’indennizzo di sei mesi a favore del lavoratore, per cui, se un tale tipo di disdetta fosse stata data dal datore di lavoro il dipendente sarebbe stato tutelato dall’indennità prevista che corrispondeva al salario per il periodo di disdetta, mentre che se fosse stato il lavoratore a troncare il contratto per motivi economici, ancorché non gravi, si sarebbe realizzata la fattispecie disciplinata dall’art. 337d CO (abbandono ingiustificato dell’impiego) che prevedeva un’indennità a favore del datore di lavoro e non del lavoratore. Trattandosi di una norma imperativa che giusta l’art. 361 CO non poteva essere modificata a sfavore del datore di lavoro, quanto stabilito dalle parti era contrario alla legge e quindi nullo.

                               7.2.   Con la petizione AP 1 ha esplicitamente chiesto il pagamento di fr. 44'004.10 netti “a titolo di risarcimento del danno derivante dalla disdetta in tronco giustificata del lavoratore, che corrisponde a quanto avrebbe guadagnato col decorso del termine contrattuale di disdetta” (pag. 3 in fine e seg.).

                                         Con l’appello egli invece postula che tale importo gli venga riconosciuto perché “è divenuto esigibile nel momento in cui AO 1 ha disdetto in via ordinaria il contratto con la sua comunicazione del 27 marzo 2013. Tale importo si sarebbe comunque aggiunto alle mensilità salariali che la ditta avrebbe dovuto pagare durante il periodo di preavviso, tra aprile e settembre del 2013. Che successivamente, in ragione del mancato pagamento dei salari scaduti, il contratto sia stato rescisso dal Signor AP 1 con effetto immediato ex art. 337 CO, non ha alcuna influenza sull’esigibilità dell’importo previsto al punto 6/b del contratto di lavoro (doc. C). Tale importo, dovuto a seguito della disdetta di AO1 per motivi economici, è in ogni caso dovuto.” (pag. 10).

                                         Le due pretese sono in contraddizione tra loro. Quella avanzata per la prima volta con l’appello costituisce quindi un fatto nuovo ed è, di riflesso, irricevibile (art. 317 CPC).

                               7.3.   Ciò posto, l’appello non avrebbe esito migliore neppure se per ipotesi potesse essere esaminato nel merito.

                                         Innanzitutto AP 1 non spiega perché, ritenuto che egli si fonda su una disdetta ordinaria da parte del datore di lavoro, troverebbe applicazione la clausola 6b del contratto, concernendo questa, come emerge dal suo chiaro tenore, tutt’altra fattispecie e meglio la disdetta immediata (straordinaria) del contratto senza motivi gravi: “Trascorso il periodo di prova, il presente contratto potrà essere rescisso, da entrambe le parti, mediante un periodo di preavviso di sei mesi, con termini decorrenti dalla fine del mese. In caso di risoluzione immediata del contratto senza motivi gravi e pertanto in urto con il termine di cui sopra, si procederà come segue: a) disdetta data dal datore di lavoro: Quest’ultimo è tenuto al pagamento della mercede sino alla prossima scadenza legale (art. 337c CO); b) In caso di risoluzione del contratto per problemi di natura economica dell’azienda, la AO 1 riconoscerà al sig. AP 1 un indennizzo pari a 6 mensilità” (doc. C).

                                         Inoltre, essendo la rescissione immediata del rapporto di lavoro per motivi gravi notificata da AP 1 (doc. F) nulla, essa non esplica alcuno dei suoi effetti. Nemmeno lo fa quale disdetta ordinaria, che comunque in quanto tale non lascerebbe spazio all’indennizzo delle 6 mensilità di “penale”, poiché è stata preceduta di circa una settimana da quella del 27 marzo 2013 del datore di lavoro.

                                         Ma anche se ciò non fosse, la clausola 6b non potrebbe essere applicata perché nulla. In effetti essa regolava anche il caso in cui il lavoratore avesse rescisso il contratto senza grave motivo, prevedendo che egli potesse ciononostante ottenere un indennizzo a carico del datore di lavoro. In tal modo essa si rivela contraria all’art. 337d CO, norma imperativa ai sensi dell’art. 361 cpv. 1 CO, che prescrive che se il lavoratore senza una causa grave (come rivelatosi essere nella fattispecie) abbandona senza preavviso l’impiego, il datore di lavoro ha diritto a un’indennità corrispondente a un quarto del salario mensile, oltre che al risarcimento del danno suppletivo (cpv. 1).

                                         Nulla la clausola nel suo insieme (non è stata avanzata alcuna richiesta di trattare un’eventuale nullità parziale, sicché non è necessario approfondire la questione), non sussistono quindi le basi per riconoscere all’appellante la “penale” reclamata.

                                         Anche su questo punto l’appello è dunque respinto.

                                   8.   Ne discende che l’appello dell’attore dev’essere respinto integralmente.

                  Le spese giudiziarie della procedura di appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 88'239.20, seguono la soccombenza. L’appellante dovrà versare all’appellata fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

                               1.      L’appello 11 aprile 2019 di AP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                               2.      Le spese processuali della procedura d’appello, pari a complessivi fr. 4'000.-, sono poste a carico dell’appellante, che dovrà pure versare all’appellata fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

                               3.      Notificazione:

-       -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici (v. pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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