Incarto n. 12.2019.58
Lugano 15 maggio 2020/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.1 della Pretura del Distretto di Blenio - promossa con petizione10 luglio 2017 da
AP 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 48'431.65, oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2016, la rifusione delle spese, delle tasse e delle ripetibili della sede conciliativa nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE del Distretto di __________;
domande avversate dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore supplente con sentenza 13 febbraio 2019 ha integralmente respinto;
appellante l’attrice con appello 18 marzo 2019 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere integralmente la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 23 maggio 2019 la convenuta postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado e chiede di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con il contratto di credito privato di data 5 maggio 2015 la __________ SA ha concesso ad AP 1 un prestito di fr. 50'000.-, rimborsabile entro 60 mesi con rate mensili di fr. 1'094.55 (doc. A). L’importo è stato versato il 27 maggio 2015 sul conto n. __________ della Banca __________ a lei intestato (doc. B). Il medesimo giorno AP 1 ha dato ordine alla banca menzionata di bonificare la somma di fr. 50'000.- a favore di AO 1 sul conto postale n. __________ (doc. B, N), risultato essere intestato, in corso di causa, a AO 1 e a sua madre __________ (doc. 2 e 3).
B. Le rate mensili del prestito sono state rimborsate alla banca fino al 1° marzo 2016 (doc. C). Con scritto 2 ottobre 2016 la __________ SA ha disdetto il contratto di credito stipulato con AP 1 (doc. E) e in data13 ottobre 2016 ha fatto spiccare nei suoi confronti il precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ per l’incasso dell’importo scoperto di fr. 48'431.65 oltre interessi e spese esecutive, a cui l’escussa ha interposto opposizione (doc. F).
C. Con scritto 28 ottobre 2016AP 1, per il tramite del proprio legale, ha informato AO 1 di avere avviato nei suoi confronti un’azione di regresso volta all’incasso del mutuo concessole il 27 maggio 2015 di iniziali fr. 50'000.- (doc. G). Con precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ notificato il 3 novembre 2011 AP 1 ha escusso AO 1 per l’incasso di fr. 48'431.65, indicando quale titolo di credito “rimborso prestito fr. 50'000.- contratto da AP 1…per suo conto”. Al PE menzionato l’escussa ha interposto tempestiva opposizione (doc. H).
D. Con petizione 10 luglio 2017 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. L), ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di __________AO 1, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 48'431.665 oltre interessi e accessori nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________. In estrema sintesi, l’attrice ha sostenuto di avere concesso a AO 1 il prestito di fr. 50'000.- per l’acquisto dell’inventario dell’Osteria __________ e per alleviare la sua situazione debitoria, impegnandosi quest’ultima a versare direttamente le rate mensili alla __________ SA.
E. Con risposta 16 ottobre 2017 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione e ha chiesto di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, osservando che la richiesta del prestito all’attrice sarebbe stata fatta da sua madre __________, la quale si sarebbe sempre occupata della gestione contabile e finanziaria dell’Osteria. Nessun contratto di mutuo sarebbe mai venuto in essere tra lei e l’attrice, la quale non vanterebbe alcun credito nei suoi confronti.
F. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore supplente, con sentenza 13 febbraio 2019 qui impugnata, ha respinto integralmente la petizione, ponendo gli oneri processuali di fr. 3'000.- e le spese per procedura di conciliazione di fr. 1'100.- a carico dell’attrice, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere a controparte fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.
G. Con appello 18 marzo 2019 l’attrice ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 23 maggio 2019 la convenuta si è opposta integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello e ha chiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria per la presente procedura.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Entro il medesimo termine deve essere inoltrata la risposta (art. 312 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, l’appello 18 marzo 2019, introdotto nel termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica del primo giudizio, è tempestivo. Parimenti tempestiva è la risposta introdotta entro il termine assegnato da questa Camera.
2. Nella decisione impugnata il Pretore supplente, dopo avere riassunto la dottrina e la giurisprudenza sul tema del contratto di mutuo, ha respinto la petizione per assenza di prove circa l’esistenza di un accordo sull’obbligo di restituzione. In breve egli, sulla base degli atti, ha concluso che non si poteva affermare con certezza da chi provenisse la richiesta del prestito, che serviva, almeno parzialmente, quale aiuto per l’acquisto dell’inventario dell’Osteria __________. Il primo giudice, pur accertando che la convenuta era titolare del conto postale sul quale è stato versato l’importo di fr. 50'000.- e che l’attrice aveva indicato quale beneficiaria del pagamento la convenuta, ha ritenuto tali circostanze insufficienti per ammettere l’esistenza del mutuo, ritenuto che il conto postale era intestato pure alla madre __________, la quale gestiva l’esercizio pubblico e aveva “reale e effettivo potere di disposizione sul conto”. Il Pretore supplente, ritenuto che le circostanze addotte dall’attrice a sostegno della sua tesi non avevano trovato conferma agli atti, ha pertanto respinto la petizione.
3. Il Pretore supplente ha già riassunto dottrina e giurisprudenza in relazione all’esistenza di un contratto di mutuo e all’onere della prova, a cui si rinvia. In questa sede vale comunque la pena sottolineare che la consegna del denaro può, in circostanze eccezionali, costituire un indizio sufficiente per ammettere l’esistenza di un contratto di mutuo, con il relativo obbligo di restituzione (DTF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2). Ciò non costituisce una presunzione di diritto che ha per effetto di capovolgere l’onere probatorio, ma di una circostanza che il Giudice può tenere in considerazione nel quadro dell’apprezzamento delle prove (II CCA 8 agosto 2008 inc. n. 12.2007.193 consid. 1; 29 ottobre 2004; inc n. 12.2003.147 consid. 6; 22 agosto 2003 inc. n. 12.2002.174, consid. 1), da cui deve risultare chiaramente che la consegna del denaro non può avere altra spiegazione ragionevole se non la conclusione di un contratto di mutuo (DTF 144 III 93 consid. 5.1; 28 I 674 consid. 2 e 3).
4. L’appellante critica il primo giudice per avere considerato le sue dichiarazioni, esperite in sede di interrogatorio di parte, delle mere allegazioni, poiché non confermate da altri elementi probatori. La censura è fondata. L’interrogatorio di una parte ai sensi dell’art.191 CPC costituisce in effetti un mezzo di prova (cfr. art. 168 CPC) su cui il giudice può fondarsi, in applicazione dell’art. 157 CPC, per emanare il suo giudizio (Weibel/Walz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 5 ad art. 191/192 CPC; TF 3 febbraio 2015 4A_498/2014 consid. 3.3, 3 luglio 2015 5A_113/2015 consid. 3.2) e nulla permette di concludere che la sua valenza probatoria sia ridotta rispetto ad altre prove, rispettivamente che le sue risultanze siano da ritenere solo qualora abbiano trovato conferma in altre prove (Weibel/Walz, op. cit., ibidem). In concreto, il Pretore supplente ha ritenuto non provata la circostanza secondo cui sarebbe stata la convenuta a chiedere il prestito di fr. 50'000.-, poiché la dichiarazione in tal senso dell’attrice in sede del suo interrogatorio non era stata “confermata da alcun riscontro probatorio” (sentenza, consid. 3.1). L’asserita assenza di altri riscontri non legittimava il primo giudice a disconoscere qualsiasi valenza probatoria alle dichiarazioni dell’attrice e a concludere a suo sfavore, tanto più che nemmeno le altre risultanze istruttorie da lui menzionate nel giudizio impugnato escludono con chiarezza la circostanza che fosse proprio stata la convenuta a richiedere l’importo di fr. 50'000.-. In assenza di elementi probatori contrari o di altri motivi atti a far dubitare della credibilità dell’interrogata, nemmeno accennati dal primo giudice, il solo fatto che le affermazioni non sono confermate da altre prove non basta di per sé ancora per poter far astrazione dalla deposizione dell’attrice.
5. L’appellante rimprovera poi al Pretore supplente un’errata valutazione delle prove per avere omesso di prendere in considerazione tutti gli elementi che, valutati nel loro insieme, permettono di ritenere attendibili le sue allegazioni e confermare l’esistenza di un contratto di mutuo.
5.1 In concreto dall’istruttoria è emerso che l’attrice ha acceso un prestito di fr. 50'000.- presso la __________ SA e che il 27 maggio 2015 ha dato ordine di bonificare tale importo sul conto postale n. __________, indicando come beneficiaria unicamente il nominativo di AO 1 (doc. N). L’istruttoria ha pure permesso di accertare che è stata la convenuta a inviare all’attrice, a mezzo SMS, la fotografia della tessera sulla quale era indicato il numero di conto su cui effettuare il versamento della somma (interrogatorio convenuta, verbale 4 giugno 2018, pag. 2) e che la tessera riportava solo il suo nominativo (teste __________ M__________, verbale 26 marzo 2018, pag. 2). È vero, come accertato dal primo giudice, che il conto postale su cui è stato versato l’importo di fr. 50'000.- è risultato essere cointestato alla convenuta e a sua madre (doc. 2 e 3), occorre tuttavia precisare che nulla agli atti permette di confermare che ciò fosse noto all’attrice, la quale ha sempre sostenuto di essere venuta a conoscenza di tale circostanza solo in corso di causa, fatto quest’ultimo nemmeno contestato dalla convenuta. In tali circostanze non si vede alcun plausibile motivo che spieghi la ragione per cui l’attrice avrebbe dovuto indicare solo il nominativo della convenuta sull’ordine di bonifico dell’importo, se, come vuol far credere l’appellata, senza peraltro spiegare il perché, la parte contrattuale sarebbe stata unicamente sua madre. A ulteriormente rafforzare la tesi dell’attrice concorre poi la circostanza, confermata dalla teste __________ M__________, della cui attendibilità e credibilità non vi è motivo di dubitare, secondo cui le polizze di versamento per procedere al rimborso delle rate mensili alla banca erano state inviate alla convenuta e sempre a lei si è rivolta l’attrice per sollecitare il pagamento di quelle scadute (verbale 26 marzo 2018, pag. 2).
5.2 La convenuta si è opposta alla richiesta dell’attrice rilevando come l’importo di fr. 50'000.- sarebbe stato richiesto da sua madre per l’acquisto dell’inventario dell’Osteria __________ e invocando, a sostegno della sua tesi, la circostanza secondo cui sarebbe stata la madre a occuparsi della gestione contabile e finanziaria dell’esercizio pubblico mentre lei sarebbe intervenuta quale “semplice dipendente”. L’allegazione è stata confermata dal teste __________ B__________, la cui attendibilità appare dubbia, già solo per il fatto che la sua affermazione, secondo cui la convenuta era “una cameriera nel turno della mattina” (verbale 26 marzo 2018, pag. 2), risulta in contraddizione con l’obbligo di presenza di otto ore giornaliere imposto al gerente dal diritto pubblico (art. 75 Legge sugli esercizi pubblici), ruolo appunto da essa rivestito. Si rileva inoltre che egli risulta essere il compagno della convenuta e la convivenza è avvenuta in epoca successiva all’inizio della collaborazione tra madre e figlia, per cui nulla di certo ha potuto riferire circa i rapporti e le intenzioni di queste ultime all’inizio dell’operazione. Ad ogni modo le sue affermazioni secondo cui gli estratti del conto postale dell’Osteria arrivavano al domicilio della madre, rispettivamente che la convenuta era “una cameriera nel turno della mattina” (verbale 26 marzo 2018, pag. 5), non sono concludenti sul tema, non essendo sufficienti per escludere, a fronte degli elementi convergenti di senso opposto indicati al considerando precedente e in assenza di altri riscontri, che non fosse stata la AO 1 a richiedere il prestito ad AP 1. Anzi, dall’istruttoria sono al contrario emersi diversi elementi che rendono poco plausibile la tesi della convenuta, la quale nel suo interrogatorio ha ammesso di essere intervenuta nell’operazione in qualità di “gerente”, collaborando al progetto assieme alla madre “mettendo la patente di gerente” (interrogatorio 4 giugno 2018, pag. 1), tanto che esse hanno aperto un conto postale comune. Dalla dichiarazione di imposta per l’anno 2015 risulta poi che la madre della convenuta quell’anno aveva (pure) un’altra attività lavorativa (dichiarazione d’imposta 2015, doc. richiamato), mentre ciò non risulta essere il caso per la convenuta, la quale, ritenuto il suo ruolo di gerente, aveva come già detto un obbligo di presenza nell’esercizio pubblico di almeno otto ore al giorno. Mancando altri riscontri oggettivi agli atti, dal solo fatto che la gestione contabile e finanziaria, in un rapporto interno tra madre e figlia, era stata delegata alla prima, non si può ancora dedurre che la seconda non potesse disporre del conto rispettivamente che partecipasse alla conduzione dell’Osteria come una “semplice dipendente” e ancora meno si può da questo elemento desumere la posizione di mutuataria in capo alla madre.
5.3 In queste circostanze e in assenza di prove o anche solo di indizi in direzione contraria non si può che concludere per la venuta in essere di un mutuo con relativo obbligo di restituzione in capo alla convenuta AO 1.
6. Con la risposta all’appello la convenuta ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio anche per la presente procedura.
Ritenuta la persistenza dello stato d’indigenza della convenuta e considerato che la sua resistenza in seconda istanza, a prescindere dall’esito dell’appello, non poteva di principio essere considerata priva di probabilità di esito favorevole già in considerazione del giudizio, a lei favorevole, di primo grado (DTF 139 III 475 consid. 2.3; II CCA 10 marzo 2017 inc. n. 12.2015.139 e 194), la sua richiesta volta alla concessione del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale può essere accolta.
7. Ne discende che l’appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata nel senso che la petizione è accolta integralmente. Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
L’importo ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. L’appello 18 marzo 2019 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 13 febbraio 2019 della Pretura di Blenio, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La petizione è accolta. Di conseguenza:
1.1 AO 1 è condannata a versare ad AP 1 fr. 48'431.65 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2016.
1.2 È rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da AO 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________.
2. Le spese processuali di fr. 3'000.-, di cui fr. 2'800.- per tassa di giustizia, già anticipate, sono poste a carico della convenuta, e per essa, al beneficio del gratuito patrocinio, a carico dello Stato. AO 1 rifonderà all’attrice fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.
3. Per la procedura di conciliazione, le spese processuali di fr. 1'100.-, già anticipate, sono poste a carico della convenuta, e per essa, al beneficio del gratuito patrocinio, a carico dello Stato.
II. La domanda 23 maggio 2019 di ammissione al gratuito patrocinio della convenuta per la procedura di appello è accolta, con il gratuito patrocinio dell’avv. PA 2.
III. Non si prelevano spese processuali e non si attribuiscono ripetibili per la domanda di gratuito patrocinio.
IV. Gli oneri processuali della procedura di appello di complessivi fr. 3'000.- sono posti a carico dell’appellata e per essa, al beneficio del gratuito patrocinio, a carico dello Stato. AO 1 rifonderà ad AP 1 fr. 2'000.- per ripetibili d’appello.
V. Notificazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).