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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.04.2020 12.2019.42

21 avril 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,495 mots·~12 min·3

Résumé

Mediazione immobiliare, indebito arricchimento, erronea indicazione di una parte, competenza e diritto applicabile

Texte intégral

Incarto n. 12.2019.42

Lugano 21 aprile 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.151 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 28 luglio 2017 da

AO 1  patrocinata dall’  PA 2   

contro

AP 1  patrocinata dall  PA 1 

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20'000.- e di € 110'000.-,

oltre interessi del 5% dall’11 ottobre 2016 su entrambi gli importi;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto con decisione 11 gennaio

2019 ha accolto;

appellante la convenuta con appello 13 febbraio 2019, con cui ha chiesto la riforma

del querelato giudizio nel senso di dichiarare la petizione irricevibile e

subordinatamente di respingerla, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con risposta 5 aprile 2019 ha postulato la reiezione del gravame, pure

con protesta di spese e ripetibili, e ha avanzato una richiesta di cauzione per ripetibili;

vista la decisione 24 giugno 2019 con cui il Presidente di questa Camera ha respinto la

citata richiesta di deposito di cauzione presentata dall’appellata;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.        Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 28 luglio 2017 AO 1 ha convenuto AO 1, __________, succursale di __________, innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di fr. 20'000.- e di € 110'000.-, oltre interessi del 5% dall’11 ottobre 2016 su entrambi gli importi. In sintesi, essa ha rilevato che il 23 agosto 2016 AP 1, succursale di __________, e la società G__________., __________, hanno sottoscritto una promessa di compravendita immobiliare, con cui la prima si impegnava ad acquistare per sé o per persona o società da designare un’unità immobiliare sita a __________ al prezzo di € 19'000'000.-, con versamento immediato di una caparra di € 1'900'000.- e pagamento del saldo pari a € 17'100'000.- alla stipulazione dell’atto notarile di compravendita entro il 16 dicembre 2016 (doc. B). In tal contesto AO 1, quale capogruppo di G__________., si sarebbe impegnata a versare alla succursale di __________ di AP 1 una commissione di € 350'000.- per l’intermediazione nell’ambito della citata compravendita immobiliare a fronte del mandato di consulenza e assistenza di cui al doc. C, pagandole già anticipatamente complessivi € 110'000.- e fr. 20'000.- (doc. D ed E). Malgrado ciò, quest’ultima non avrebbe versato la caparra prevista nella promessa di compravendita, comunicando a G__________ l’annullamento di tale contratto. Conseguentemente, l’attrice ha chiesto che la convenuta fosse condannata a restituirle gli anticipi indebitamente percepiti a titolo di commissione.

B.        Con risposta 6 ottobre 2017 la convenuta si è opposta alla petizione, obiettando che nella promessa di compravendita immobiliare del 23 agosto 2016 è prevista la competenza esclusiva del foro di __________ per ogni controversia relativa all’esecuzione e/o interpretazione di tale contratto, oltre che l’applicabilità del diritto italiano.

C.        Con replica 13 ottobre 2017 l’attrice ha contestato l’obiezione d’incompetenza territoriale sollevata dalla controparte, evidenziando di non essere parte dell’accordo da questa citato. All’udienza di prime arringhe, essa ha pure ribadito che le prestazioni di cui ha chiesto la restituzione sono state effettuate a __________, e derivano dal mandato doc. C.

AP 1 per contro, oltre a riconfermarsi nella propria posizione, ha altresì osservato che l’attrice ha convenuto la sua succursale, che però difetta di personalità giuridica, per cui la petizione sarebbe irricevibile anche per questo motivo.

D.        Con decisione 11 gennaio 2019 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto la petizione, condannando __________, succursale di __________, a pagare a __________ SA, __________, fr. 20'000.- oltre interessi del 5% dall’11 ottobre 2016, nonché € 110'000.- oltre interessi del 5% dalla medesima data, ponendo a suo carico le spese processuali, pari a complessivi fr. 5'300.-, e condannandola altresì a versare alla controparte fr. 8'600.- per ripetibili.

E.        Con atto di appello 13 febbraio 2019 __________, succursale di __________, si è aggravata contro tale giudizio, chiedendone la riforma nel senso di dichiarare irricevibile la petizione 28 luglio 2017 di __________ SA, e in via subordinata di respingerla, con seguito di tasse, spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio a carico della controparte.

F.        Con risposta 5 aprile 2019 ____________________ ha postulato la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili, chiedendo altresì di obbligare l’appellante a versare fr. 3'500.- a titolo di cauzione per le spese ripetibili.

G.       Con decisione 24 giugno 2019 il Presidente di questa Camera ha respinto la citata richiesta di deposito di cauzione presentata dall’appellata.

E considerato

in diritto:

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera ampiamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Sia l’appello 13 febbraio 2019 contro la decisione 11 gennaio 2019 (notificata il 14 gennaio 2019), sia la risposta 5 aprile 2019 sono tempestivi.

2.         Con la decisione impugnata il Pretore aggiunto ha anzitutto accertato la propria competenza territoriale, fondata sugli art. 21 cpv. 4 e 127 LDIP, non essendo per contro pertinenti la promessa di compravendita doc. B e la proroga di foro ivi contenuta, poiché l’attrice non ha dedotto le sue pretese da tale contratto, bensì da un indebito arricchimento in connessione con l’attività di intermediazione della succursale di __________ della convenuta. Il primo giudice ha poi sancito l’applicabilità del diritto svizzero sulla base degli art. 21 cpv. 4 e 117 cpv. 1, cpv. 2 e cpv. 3 lett. c LDIP, quale diritto del luogo di situazione della succursale di __________, la quale ha svolto la prestazione caratteristica. Infine, il giudice di prima sede ha accolto le pretese dell’attrice sulla base dell’art. 62 cpv. 2 CO, essendo i fatti da lei allegati rimasti incontestati e avendo essi trovato conferma nella documentazione prodotta.

3.         Con la sua prima censura l’appellante ribadisce che, avendo la controparte convenuto in giudizio la sua succursale, priva della capacità di essere parte, la petizione andava dichiarata irricevibile per difetto del relativo presupposto processuale.

3.1    Nel diritto svizzero, pacificamente applicabile alla fattispecie e in particolare anche alla succursale in Svizzera di una società straniera (art. 160 cpv. 1 LDIP), la succursale, nonostante l’autonomia economica di cui dispone, è priva di esistenza giuridica e non ha la capacità di essere parte (DTF 7B.43/2005 del 12 luglio 2005, consid. 2; DTF 130 III 58, consid. 6.2). Tuttavia, per costante giurisprudenza, la petizione inoltrata a nome rispettivamente nei confronti di una succursale non dev’essere respinta in ordine e la denominazione della succursale può essere rettificata, sia d’ufficio, sia ad istanza di parte, con quella della casa madre, se in questa circostanza si ravvisa un errore manifesto nell’indicazione della parte, che può essere agevolmente scoperto e attorno al quale non può essere sorto dubbio né nel giudice né nella controparte e se l’atto, oltre a non aver causato un pregiudizio alla controparte, può pervenire al suo vero destinatario (DTF 4P.146/2005 del 10 ottobre 2005, consid. 5.2.2; DTF 4C.270/2003 del 28 novembre 2003, consid. 1.1; DTF 131 I 57, consid. 2.2; DTF 114 II 335, consid. 3b; DTF 4A_635/2016 del 22 gennaio 2018, consid 3.1; DTF 4A_242/2016 del 5 ottobre 2016, consid. 3.4; IICCA del 20 ottobre 2015, inc. 12.2014.13, consid. 8; IICCA del 21 aprile 2020, inc. 12.2011.83, consid. 2).

3.2    Nella fattispecie, l’attrice ha designato la parte convenuta quale “AP 1, succursale di __________”, laddove tale denominazione è stata pure usata dall’appellante nel presentare il suo gravame. L’attrice ha dunque indicato sia nome e sede della casa madre, sia la succursale, precisando di intentare l’azione al foro della succursale, allegando svariati documenti intestati a AP 1 e indicanti, a dipendenza delle circostanze, la sede di __________, la succursale di __________ o la sua rappresentanza a __________ (v. doc. B, C, D, E). Non sussiste pertanto alcun ragionevole dubbio sull'identità della parte, essendo essa chiaramente identificabile. Ricordato che una notificazione può avvenire validamente al recapito della succursale (IICCA del 16 dicembre 2014, inc. 12.2014.78, consid. 6.1; Frei in: Berner Kommentar, ZPO Band I, 2012, n. 5 ad art. 136 CPC), si deve in ogni caso ammettere che i vari atti, compresa la decisione, potessero essere senz’altro fatti pervenire alla casa madre e che essa potesse dunque prenderne conoscenza, non avendo del resto l’appellante contestato alcunché a tal riguardo, né preteso che a quest’ultima sia derivato un pregiudizio. Ne discende che la censura appellatoria è inadatta a sovvertire l’esito del giudizio impugnato, potendosi comunque in questa sede precisare che la parte convenuta e qui appellante è AP 1, __________.

4.         L’appellante critica il Pretore aggiunto pure per aver sancito l’applicabilità del diritto svizzero. Essa sostiene che il diritto più strettamente connesso con la fattispecie sarebbe quello italiano, riguardando l’art. 117 cpv. 2 LDIP una semplice presunzione in favore del luogo di attività della succursale, che può essere confutata. A tal riguardo, osserva che l’intermediazione richiesta riguarda un immobile sito a __________, e che malgrado il mandato di assistenza e consulenza sia stato conferito alla succursale di __________, si può presumere che AP 1 sia stata chiamata a svolgere in Italia una perizia sul suddetto immobile, ad allestire un relativo prospetto informativo e a cercare potenziali acquirenti in questo Stato, i quali avrebbero dovuto concludere un contratto di compravendita immobiliare presso un notaio italiano. Inoltre, l’appellante evidenzia come per tali prestazioni sia stata remunerata la sede distaccata di __________ (con bonifico di € 100'000.-, v. doc. D).

4.1    Ai fini della determinazione dello Stato con il quale il rapporto contrattuale è più strettamente connesso possono essere presi in considerazione vari elementi. La necessità di garantire, ciononostante, una certa prevedibilità in relazione al diritto applicabile al contratto è salvaguardata mediante la presunzione di cui all’art. 117 cpv. 2 LDIP, secondo la quale la connessione più stretta è quella con lo "Stato in cui la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica ha la dimora abituale o, se ha concluso il contratto in base a un'attività professionale o commerciale, in cui ha la stabile organizzazione". L'art. 117 cpv. 2 LDIP si presenta dunque come una regola di base con una clausola d'eccezione. Ciò significa che la normativa privilegia il criterio della prestazione caratteristica. Una deroga alla presunzione generale si giustifica solo quando essa conduce a un risultato equivoco o privo di una spiegazione obiettiva. In altre parole, non è possibile derogare alla presunzione generale per il solo fatto che sembra esservi una relazione più intensa con uno Stato diverso da quello in cui risiede la parte debitrice della prestazione caratteristica. È necessario che la conclusione cui si giunge sulla base della presunzione appaia insostenibile, ad esempio perché il contratto ha manifestamente una connessione più stretta con un altro Stato oppure perché le parti non potevano prevedere un simile risultato (DTF 4C.458/2004 del 17 maggio 2005, consid. 3.5.1; v. anche Kren Kostkiewicz in: Zürcher Kommentar zum IPRG, Band II, 2018, n. 55 ad art. 117 LDIP).

4.2    Ora, già in prima sede l’appellante ha sostenuto di essere stata attiva a __________, riferendosi tuttavia unicamente, per supportare tale affermazione, al luogo di situazione dell’immobile e alla destinazione dei pagamenti effettuati dalla controparte, ovvero il conto di un istituto bancario italiano. Ciò non permette comunque di dimostrare che la prestazione di servizi sia stata svolta prevalentemente in Italia, laddove è pacifico che il contratto di consulenza è stato sottoscritto con la succursale di __________ e che è stata proprio quest’ultima a richiedere il versamento della commissione, fornendo le coordinate bancarie e confermando altresì la ricezione di parte degli importi in questione (doc. E). Lo stesso dicasi per l’eventuale conclusione di un contratto di compravendita in Italia presso un notaio italiano (mai perfezionatosi), che ancora una volta non dimostra che le prestazioni di mediazione, rispettivamente di consulenza e assistenza, siano avvenute solo o per la maggior parte in Italia. Quanto all’asserita perizia sull’immobile e all’allestimento di un prospetto in tale Stato, trattasi di allegazioni nuove mai esposte in prima sede, e dunque da dichiarare irricevibili ai sensi dell’art. 317 CPC, e peraltro non suffragate da alcun elemento concreto. In sintesi, pur presentando la fattispecie svariati punti di connessione con l’Italia, essi non emergono in maniera sufficientemente preponderante per ritenere che la decisione pretorile di applicare la presunzione di cui all’art. 117 cpv. 2 LDIP sia insostenibile.

5.         Anche qualora si volesse seguire la tesi esposta nell’impugnativa, ciò non muterebbe l’esito del giudizio. L’appellante difatti pretende l’applicazione del diritto italiano, ma trascurando il suo onere di motivazione (art. 310 e 311 CPC), non spiega quali conseguenze ne deriverebbero, e perché in tale caso la decisione pretorile sarebbe da riformare. In altre parole, non spiega perché l’applicazione del diritto italiano condurrebbe alla reiezione della pretesa della controparte, ritenuto che l’art. 2033 del Codice Civile Italiano prevede che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato” e che giusta quanto esposto dal giudice di prime cure e non contestato in questa sede, i fatti esposti dall’attrice (ovvero il venir meno della causa per cui gli importi in questione sono stati versati e la conseguente perdita del diritto alla commissione da parte di AP 1) non sono controversi.

6.         In definitiva, l’appello 13 febbraio 2019 di AP 1 dev’essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 2 CPC), e sono calcolate sulla base di un valore litigioso pari all’incirca a fr. 140'000.-, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale. Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 5’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 3’000.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                       1.   L’appello 13 febbraio 2019 di AP 1, __________,             è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 5'000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3’000.- per ripetibili di seconda sede. Il maggiore anticipo versato sarà restituito.

                                   3.   Notificazione:

-       -         

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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