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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.04.2020 12.2019.37

9 avril 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,273 mots·~11 min·3

Résumé

Responsabilità dell'ente pubblico - perenzione

Texte intégral

Incarto n. 12.2019.37

Lugano 9 aprile 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.134 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 30 giugno 2016 da

AP 1  

contro

AO 1  rappr. da RA 2   

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 381'131.13 oltre interessi al 5% dall’8 luglio 2014;

e ora sull’eccezione di perenzione della pretesa attorea formulata dal convenuto il 20 dicembre 2016, avversata dall’attrice, e che il Pretore con decisione 28 dicembre 2018 ha accolto, respingendo così la petizione;

appellante l'attrice con appello 8 febbraio 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore per la continuazione della causa, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Dal 1° novembre 2007 la società AP 1, al beneficio di un contratto di locazione concessole da __________ poi prolungato fino al 31 maggio 2014, ha gestito nell’edificio sito sulla part. n. __________ RFD di __________, che aveva come destinazione d’utilizzo la gestione di un’osteria con alloggio, l’esercizio pubblico denominato “Osteria __________”.

                                   2.   Nel luglio 2012 AP 1 ha presentato una domanda di costruzione per il cambiamento di destinazione dell’edificio da pensione a postribolo. La domanda è stata respinta dal Municipio di AO 1 con decisione 5 novembre 2012, poi confermata il 30 aprile 2013 dal Consiglio di Stato e il 9 dicembre 2014 dal Tribunale cantonale amministrativo.

                                         Nel frattempo, nel dicembre 2012, AP 1 ha presentato una nuova domanda di costruzione per il cambiamento di destinazione delle 13 camere al piano superiore dell’edificio, chiedendo che potessero essere trasformate in 13 monolocali da affittare a terzi. Con decisione 28 marzo 2013 il Municipio di AO 1 ha accolto la domanda, precisando tuttavia che non era autorizzato un utilizzo dei locali diverso da quello residenziale e che dovevano essere prese tutte le misure che s’imponevano al fine di rispettare tale condizione e di impedire l’accesso ai locali da parte di estranei. Le condizioni accessorie, annullate il 24 giugno 2014 dal Consiglio di Stato, sono state sostanzialmente ripristinate il 16 aprile 2015 dal Tribunale cantonale amministrativo.

                                         Nelle more di queste due procedure, il 6 dicembre 2013, a seguito di un rapporto di segnalazione della Polizia cantonale e di uno scritto dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, che confermavano un’occupazione e un utilizzo dei vani non conforme al PR e in particolare l’illecito esercizio della prostituzione nell’esercizio pubblico, il Municipio di AO 1 ha ordinato la sospensione immediata dei lavori di trasformazione delle 13 camere, l’immediata sospensione d’uso dei locali e dei vani con destinazione differente da quanto autorizzato nel 2006 nonché la presentazione di una domanda di costruzione a posteriori. La decisione è stata confermata il 1° luglio 2014 dal Consiglio di Stato, tranne che per la sospensione immediata dei lavori di trasformazione delle 13 camere.

                                         Accertato che l’esercizio pubblico continuava ciononostante a essere utilizzato quale luogo per l’esercizio della prostituzione, con decisione 10 marzo 2014 il Municipio di AO 1 ha ordinato l’immediata chiusura del locale e l’apposizione dei sigilli. La decisione è stata in seguito annullata, in data 8 luglio 2014, dal Consiglio di Stato.                   

                                   3.   Dopo aver notificato, il 9 luglio 2015, le sue pretese risarcitorie e aver avviato, il 29 gennaio 2016, l’obbligatoria - ma infruttuosa - procedura di conciliazione, con petizione 30 giugno 2016, inoltrata entro il termine previsto dall’autorizzazione ad agire, AP 1 ha convenuto in giudizio il Comune di AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 381'131.13 oltre interessi al 5% dall’8 luglio 2014. Ritenendo che la decisione 10 marzo 2014 con cui il Municipio aveva ordinato l’immediata chiusura del locale e l’apposizione dei sigilli configurava una grave violazione dei doveri primordiali della funzione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp), essa ha preteso il risarcimento del danno che le sarebbe asseritamente derivato, corrispondente ai salari lordi, aumentati dei relativi contributi sociali, dei suoi due dipendenti dall’11 marzo al 30 aprile 2014 (fr. 13'075.73), ai mancati incassi dal bar, dalle camere e dal vitto delle ragazze dal 10 marzo al 31 luglio 2014 (fr. 344'356.60), ai costi operativi dall’11 marzo al 31 luglio 2014 (fr. 21'178.80) e al pernottamento del suo ex dipendente __________ presso una pensione a __________ dall’11 al 31 marzo 2014 (fr. 2'520.-).

                                         Con risposta 20 dicembre 2016 il convenuto ha tra le altre cose eccepito la perenzione della pretesa attorea, eccezione che è stata contestata dall’attrice.

                                   4.   Limitata la procedura all’esame dell’eccezione (art. 125 lett. a CPC) ed esperito il relativo dibattimento finale, il Pretore, con la decisione 28 dicembre 2018 qui oggetto di impugnativa ha concluso per la sua fondatezza e ha di conseguenza respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese di fr. 250.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 6'000.- a titolo di ripetibili. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che l’attrice non avesse rispettato il termine di perenzione previsto dall’art. 25 cpv. 1 LResp, atteso che la notifica delle sue pretese, inoltrata il 9 luglio 2015, non era avvenuta entro il termine di un anno da quando essa aveva conosciuto la persona responsabile e il danno, conoscenza che, siccome fondata su elementi costanti nel tempo a lei noti sin da subito, andava fatta risalire già al 10 marzo 2014, data della contestata decisione municipale, o al più tardi al 31 marzo 2014, l’ultimo giorno in cui il suo ex dipendente __________ aveva pernottato presso una pensione a __________.

                                   5.   Con l’appello 8 febbraio 2019 che qui ci occupa l’attrice ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore per la continuazione della causa, protestando spese e ripetibili. Essa ha in sostanza preteso che il termine di perenzione decorresse in realtà unicamente dall’11 agosto 2014, ossia dalla data in cui era cresciuta in giudicato la pronuncia 8 luglio 2014 con cui il Consiglio di Stato aveva provveduto ad annullare la decisione municipale 10 marzo 2014, rispettivamente dal 10 luglio 2014, ossia 4 mesi dopo emanazione di quest’ultima.

                                   6.   Come evidenziato con pertinenza dal giudice di prime cure e per altro riconosciuto in larga misura anche dalla stessa attrice (appello p. 2 seg.), la LResp, pacificamente applicabile alla fattispecie, prevede l’adempimento, da parte di chi vuole ottenere un risarcimento dall’ente pubblico, di precisi atti formali da compiersi entro termini altrettanto precisi la cui inosservanza comporta la perenzione della pretesa.

                                         Chi pretende il risarcimento del danno deve in particolare, prima di promuovere l’azione giudiziaria, notificare la propria pretesa nel termine di un anno dal giorno in cui ha conosciuto il danno (art. 25 cpv. 1 LResp). In analogia con i criteri sviluppati nell’ambito dell’art. 60 cpv. 1 CO (TF 4A_580/2008 del 19 marzo 2009 consid. 4.2 e 4.3), il termine di perenzione dell’art. 25 cpv. 1 LResp comincia a decorrere da quando il creditore ha conosciuto la persona responsabile e il danno.

                                         La conoscenza della persona responsabile è data solo dal momento in cui il creditore conosce effettivamente, e non solo presume, l’identità della persona contro cui far valere un’azione di risarcimento del danno (DTF 131 III 61 consid. 3.1.2).

                                         Ha per contro sufficiente conoscenza del danno il creditore che apprende la realizzazione dell'evento pregiudizievole nonché la natura e l'entità approssimativa del danno subito, e viene così messo nella situazione di poter adeguatamente fondare e motivare un'azione in giudizio (DTF 131 III 61 consid. 3.1.1, 136 III 322 consid. 4.1), in parole semplici - quando sono noti gli elementi essenziali del danno (TF 5A_86/2017 del 13 giugno 2018 consid. 2.3). In tal senso non è necessaria una determinazione assolutamente esatta dell'ammontare del danno, tanto più che può essere richiesto anche il risarcimento di un danno futuro, e che quest'ultimo può essere stimato in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO (DTF 111 II 55 consid. 3a, 131 III 61 consid. 3.1.1; TF 5A_86/2017 del 13 giugno 2018 consid. 2.3).

                                   7.   Ribadendo sostanzialmente quanto addotto in prima sede, l’attrice ha rimproverato al Pretore di non aver tenuto conto che il termine di perenzione decorreva in realtà dalla crescita in giudicato della pronuncia con cui il Consiglio di Stato aveva annullato la decisione municipale 10 marzo 2014 e ne aveva in tal modo accertato il carattere illecito. La censura è manifestamente infondata. Come già rilevato anche dal giudice di prime cure (che sulla particolare questione aveva fatto riferimento a Thévenoz/Werro, Commentaire Romand, n. 14 ad art. 60 CO e a DTF 131 III 61 consid. 3.1.2), il momento in cui l’illiceità dell’atto dannoso del debitore è stata definitivamente stabilita è in effetti del tutto ininfluente per la decorrenza del termine di cui all’art. 60 cpv. 1 CO (DTF 92 II 1 consid. 1a; TF 2C_296/2013 del 12 agosto 2013 consid. 4.3.3).

                                   8.   Manifestamente infondata è pure l’ulteriore, nuova, tesi dell’attrice secondo cui “il Tribunale federale stabilisce comunque, in caso di errore di procedura dell’amministrazione, alla perenzione, nello specifico il momento del danno, ha indicato quattro mesi quale termine adeguato di eccezione allo stabilire la decorrenza del termine (cfr. DLA 2004 pag. 285 segg. citata anche al consid. 2.2 della TF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011)” (appello p. 3). La giurisprudenza menzionata nell’occasione dall’attrice è in realtà riferita a tutt’altra tematica, e meglio al termine di perenzione annuale della pretesa di restituzione delle prestazioni sociali indebitamente riscosse di cui all’art. 25 cpv. 1 LPGA, e soprattutto non è assolutamente di quel tenore: nell’occasione l’Alta Corte ha in effetti rilevato che il diritto di esigere la restituzione si estingueva dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione aveva avuto conoscenza del fatto; che il termine annuo di perenzione cominciava normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione; che ciò si verificava quando l'amministrazione disponeva di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risultasse di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona; e che se l'istituto assicuratore disponeva di sufficienti indizi circa una possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione si rivelava ancora incompleta, esso era tenuto a esperire i necessari accertamenti entro un termine adeguato (di regola veniva considerato adeguato un termine di 4 mesi) (TF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.1 e 2.2).

                                         Nel caso concreto non risulta, e per altro neppure è stato preteso, che il 10 o il 31 marzo 2014 l’attrice non disponesse di tutti gli elementi tali da poter fondare la sua pretesa; e tanto meno risulta, e anche in questo caso neppure è stato preteso, che in quelle date essa disponesse invece di sufficienti indizi circa una possibile pretesa ma la documentazione in suo possesso fosse incompleta così da permetterle di esperire i necessari accertamenti entro un termine adeguato di 4 mesi.

                                   9.   L’attrice ha infine evidenziato che “a torto il Pretore … ha stabilito le spese e le ripetibili della decisione in questione, in quanto trattasi solo ed esclusivamente del termine di perenzione e non nel merito e non sull’ammontare di causa. Le spese processuali e le ripetibili sono fissate senza tener conto dell’elevato valore di causa, in considerazione del fatto che il tema oggetto del presente giudizio e quello precedente è limitato al quesito della perenzione delle pretese, quindi in base ai criteri degli art. 2 LTG e 11 cpv. 5 RTar” (appello p. 3). Il rilievo, nella misura in cui è comprensibile, è manifestamente infondato. Non si vede in effetti per quale recondito motivo il Pretore non potrebbe statuire sulle spese giudiziarie laddove abbia deciso per l’intervenuta perenzione delle pretese attoree, che tra l’altro, come precisato a chiare lettere nel dispositivo, implicava la reiezione della petizione (cfr. art. 104 cpv. 1 e 2 CPC). Per il resto, non risulta che l’attrice abbia nell’occasione contestato siccome eccessive le spese e le ripetibili concretamente poste a suo carico, che a suo dire sarebbero persino state “fissate senza tener conto dell’elevato valore di causa”.

                                10.   Ne discende che l’appello dell’attrice, manifestamente infondato, dev’essere respinto già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 312 cpv. 1 CPC.

                                         Le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate tenendo in particolare conto della natura e della difficoltà della lite, del valore litigioso di fr. 381'131.13 e del dispendio di tempo necessario per l’esame del gravame (e dunque in applicazione degli art. 2, 7 cpv. 1 e 13 LTG), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Al convenuto, che non è stato invitato a presentare osservazioni all’appello, non si attribuiscono ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

                                    I.   L’appello 8 febbraio 2019 di AP 1 è respinto.

                                   II.   Le spese processuali di fr. 5’000.- sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

-    -     

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause patrimoniali di diritto pubblico nel campo della responsabilità dello Stato è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF).

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