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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.05.2020 12.2019.203

18 mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,305 mots·~12 min·4

Résumé

Sentenza straniera - riconoscimento - exequatur - legittimazione attiva

Texte intégral

Incarto n. 12.2019.203

Lugano 18 maggio 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.1796 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di riconoscimento e di exequatur 10 aprile 2019 da

AP 1

CO 2   tutti rappr. daPA 2  

contro    

AO 1 rappr. da      

volta in particolare a riconoscere e a dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza n. __________ della Corte di Appello di Torino (I), Prima Sezione Civile, pubblicata il 22 aprile 2014 (R.G. __________, Cron. __________, Rep. cr. __________), domanda che il Pretore con decisione 7 novembre 2019 ha accolto;

ed ora sul reclamo 9 dicembre 2019, al quale gli istanti si sono opposti con risposta 13 febbraio 2020, con cui il convenuto ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di riconoscimento e di exequatur e in via subordinata il suo annullamento con conseguente rinvio della causa al primo giudice per un nuovo giudizio, in entrambi i casi con protesta di spese e ripetibili;

preso atto della replica spontanea 28 febbraio 2020 del convenuto e della duplica spontanea 11 marzo 2020 degli istanti;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Nell’ambito della causa civile promossa il 14 giugno 2010 da S__________ __________ S.r.l. in liquidazione, da CO 1 (suo socio al 33%) e da CO 2 (suo socio al 33%) nei confronti di RE 1 (suo socio al 34%), e volta a ottenerne la condanna al pagamento della somma di EUR 500'000.- che questi si era a suo tempo impegnato a conferire alla società, il Tribunale di Torino (I), con sentenza 17 ottobre 2011, ha concluso per l’infondatezza della pretesa azionata.

                                         Adita da S__________ __________ S.r.l. in liquidazione, da CO 1 e da CO 2, la Corte di Appello di Torino (I), Prima Sezione Civile, con sentenza n. __________ (R.G. __________, Cron. __________, Rep. cr. __________) pubblicata il 22 aprile 2014 (doc. B), in riforma della sentenza 17 ottobre 2011 del Tribunale di Torino (I), ha condannato RE 1 a pagare a S__________ __________ S.r.l. in liquidazione la somma di EUR 500'000.- oltre interessi legali dalla data di notificazione dell’atto introduttivo del primo grado del giudizio fino al saldo, ha condannato RE 1 a rimborsare le spese processuali avversarie, liquidate, quanto al primo grado del giudizio, in complessivi EUR 11'472.- e, quanto al secondo grado del giudizio, in complessivi EUR 13'560.-, oltre agli emolumenti accessori ex lege, e ha posto a carico di RE 1 le spese della c.t.u. esperita in primo grado, con contestuale onere di rimborso di quanto versato dalle controparti a tale titolo. Con attestazione 19 ottobre 2018 (allegata al doc. B), allestita dopo che la Corte di Cassazione, con sentenza 19 aprile 2018 (doc. C annesso al reclamo) aveva rigettato il ricorso di RE 1, la Corte di Appello di Torino (I), Prima Sezione Civile, ha confermato l’esecutività della sua decisione in forza degli art. 54 e 58 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano [CLug]).

                                   2.   Con PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. I) CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per CHF 376'150.17 (corrispondenti a EUR 330'000.-) oltre interessi al 5% dal 22 aprile 2014 indicando come titolo di credito “sentenza Corte d’appello di Torino n. __________ del 22.04.2014 (66% dell’importo capitale) creditori solidali in comunione (litisconsorti necessari ex art. 70 CPC)”, per CHF 48'111.07 (corrispondenti a EUR 42'208.28) oltre interessi al 5% dal 22 aprile 2014 indicando come titolo di credito “sentenza Corte d’appello di Torino n. __________ del 22.04.2014 (oneri accessori)” e per CHF 51'875.82 (corrispondenti a EUR 45'510.96) indicando come titolo di credito “sentenza Corte d’appello Torino n. __________ del 22.04.2014 (interessi legali)”.

                                         Al PE è stata interposta tempestiva opposizione.

                                   3.   Con istanza 10 aprile 2019 CO 1 e CO 2, sostenendo di essere legittimati ad agire “quali aventi causa della … società S__________ __________ S.r.l. in liquidazione” estinta a far tempo dal 20 luglio 2016 (doc. E), hanno convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di riconoscere e di dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza 22 aprile 2014 della Corte di Appello di Torino (I), Prima Sezione Civile (mentre che la loro ulteriore e contestuale richiesta di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al PE è stata ritirata il 12 aprile 2019).

                                   4.   Avendo il Pretore accolto, con decisione 7 novembre 2019, l’istanza a titolo indipendente (e non solo a titolo pregiudiziale) di riconoscimento e di exequatur, il convenuto con il reclamo 9 dicembre 2019 che qui ci occupa, avversato dagli istanti con risposta 13 febbraio 2020 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 28 febbraio 2020 e la duplica spontanea 11 marzo 2020), ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di riconoscimento e di exequatur e in via subordinata, nel caso in cui una pronuncia riformatoria non fosse ancora possibile, il suo annullamento con conseguente rinvio della causa al primo giudice per un nuovo giudizio, in entrambi i casi con protesta di spese e ripetibili.

                                   5.   Giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla Camera civile d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con cognizione piena dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità, almeno per la parte convenuta in prima sede nell’ambito di una procedura unilaterale, di addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (DTF 138 III 82 consid. 3.5.3; TF 24 gennaio 2013 5A_568/2012 consid. 4, 27 luglio 2015 5A_818/2014 consid. 4.1; II CCA 21 maggio 2019 inc. n. 12.2018.167) rigetta o revoca il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (cpv. 2; II CCA 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120). Per costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva (Staehelin/Bopp, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n. 2 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 9 ad art. 45 CLug), consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti per l’exequatur, i presupposti per la decisione di exequatur di primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 3 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 seg., 24 seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4; II CCA 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 3 aprile 2013 inc. n. 12.2012.135, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26, 19 febbraio 2016 inc. n. 12.2014.218/219, 19 maggio 2016 inc. n. 12.2015.127, 27 marzo 2017 inc. n. 12.2016.147, 21 maggio 2019 inc. n. 12.2018.167, 1 luglio 2019 inc. n. 12.2019.51).

                                   6.   Con il presente reclamo, inoltrato tempestivamente all’autorità giudiziaria competente, il convenuto si è limitato a contestare la carente legittimazione attiva degli istanti ai sensi degli art. 33 cpv. 1 e 2 CLug rispettivamente dell’art. 38 cpv. 1 CLug (disposizioni secondo cui le decisioni emesse in uno Stato vincolato dalla CLug sono riconosciute negli altri Stati vincolati dalla CLug senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, ritenuto che in caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui agli art. 38 segg. e 53 segg. CLug, che la decisione deve essere riconosciuta, rispettivamente secondo cui le decisioni emesse in uno Stato vincolato dalla CLug e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato vincolato dalla CLug dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata), rilevando come costoro non fossero i creditori originari della somma da lui dovuta di EUR 500'000.-, che era stata riconosciuta solo a favore di S__________ __________ S.r.l. in liquidazione, società nel frattempo estinta, e non potessero in seguito essere subentrati alla medesima “sulla scorta di una presunta cessione del credito ex lege, sopravvenuta in ragione del mancato inserimento di quest’ultimo nel bilancio di liquidazione” (reclamo p. 7).

                                         La censura, di per sé ricevibile (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 41 ad art. 38 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 186 ad art. 38 CLug; TF 4 marzo 2013 4A_501/2012 consid. 5.3; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 19 febbraio 2016 inc. n. 12.2014.218/219, 19 maggio 2016 inc. n. 12.2015.127, 1 luglio 2019 inc. n. 12.2019.51), è manifestamente infondata.

                               6.1.   In base al diritto italiano, pacificamente applicabile alla questione (reclamo p. 7 e risposta p. 3; cfr. pure Hofmann/Kunz, op. cit., n. 193 ad art. 38 CLug; Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, 2ª ed., p. 358; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht Kommentar, 2ª ed., n. 31 ad art. 38 EuGVÜ, secondo cui la tematica va risolta in base al diritto dello Stato in cui è stata emanata la sentenza straniera), la legittimazione attiva a postulare il riconoscimento e l’exequatur di una sentenza straniera compete, con un’interpretazione “prudenzialmente estensiva” dell’art. 31 cpv. 1 CL (disposizione sostanzialmente analoga all’art. 38 cpv. 1 CLug, applicabile anche su rinvio dell’art. 33 cpv. 2 CLug), non solo a chiunque può far valere un diritto dalla stessa, ma anche e soprattutto, per quanto qui interessa, a ogni parte del processo che aveva dato luogo alla sentenza da eseguire (cfr. Cassazione civile, Sezione 1, n. 220 dell’8 gennaio 2013 e n. 4382 del 22 febbraio 2018, in cui è stato affermato, in un caso in cui andava fatta applicazione dell’art. 31 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 10 febbraio 1992, n. 198, che “la legittimazione della parte interessata a richiedere l’exequatur di una sentenza straniera, va interpretata nel senso che parte interessata non è soltanto una delle parti del processo che ha dato luogo alla sentenza da eseguire, ma anche …, in considerazione anche del fatto che la L. n. 218 del 1995, art. 67, riconosce tale legittimazione a chiunque vi abbia interesse”; identica soluzione in base al diritto francese, cfr. Gaudemet-Tallon, op. cit., ibidem, rispettivamente in base al diritto svizzero, cfr. Donzallaz, La Convention de Lugano, Vol. 2, n. 2692 e 3545, ritenuto che Hofmann/Kunz, op. cit., n. 186 segg. ad art. 38 CLug, paiono invero fondarsi sulla “Titelgläubigerschaft” risultante di regola dal rubrum della sentenza straniera rispettivamente dal tenore dell’attestazione ai sensi degli art. 54 e 58 CLug rilasciata dal tribunale straniero).

                                         Ritenuto che nella sentenza 22 aprile 2014 della Corte di Appello di Torino (I), Prima Sezione Civile (doc. B), gli istanti, oltre ad essere stati indicati come parti nel rubrum della stessa e nell’attestazione rilasciata il 19 ottobre 2018 ai sensi degli art. 54 e 58 CLug, erano pure stati considerati quali parti legittimate attivamente in quella causa, tanto da essere stati persino riconosciuti essere creditori, assieme a S__________ __________ S.r.l. in liquidazione, della pretesa processuale relativa ai cosiddetti “oneri accessori” (avente per oggetto il rimborso delle spese processuali di primo grado di EUR 11'472.-, delle spese processuali di secondo grado di EUR 13'560.-, degli emolumenti accessori ex lege e delle spese della c.t.u.), è incontestabile che essi siano legittimati attivamente a postularne anche il riconoscimento e l’exequatur in Svizzera.

                               6.2.   Poco importa invece, nell’ambito del presente giudizio (la questione sarà semmai di rilievo nell’ambito della decisione sull’eventuale rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE), quali siano le conseguenze pratiche del riconoscimento e della dichiarazione di esecutività in Svizzera di quella sentenza, in altre parole se gli istanti siano in tal modo legittimati o meno, nonostante l’estinzione di S__________ __________ S.r.l. in liquidazione e il mancato inserimento nel bilancio di liquidazione delle pretese riconosciutele giudizialmente, ad ottenere il rigetto in via definitiva, per gli importi da loro posti in esecuzione (di CHF 376'150.17 oltre interessi per “66% dell’importo capitale”, di CHF 48'111.07 oltre interessi per “oneri accessori” e di CHF 51'875.82 per “interessi legali”), dell’opposizione al PE.

                                         La questione non necessita di essere qui approfondita.

                                   7.   Ne discende che il reclamo del convenuto dev’essere respinto.

                                         Le spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale impugnabilità al Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di EUR 500'000.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                    I.   Il reclamo 9 dicembre 2019 di RE 1 è respinto.

                                   II.   Le spese processuali di CHF 3’000.- sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte CHF 3’000.- a titolo di ripetibili.

                                   III.   Notificazione:

-   -    

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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