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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.05.2020 12.2019.197

13 mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,966 mots·~10 min·4

Résumé

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - spese e ripetibili - esigenze di motivazione - reclamo

Texte intégral

Incarto n. 12.2019.197

Lugano 13 maggio 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,  

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.4620 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 26 settembre 2019 da

 RE 1  rappr. dall’avv.  PA 1   

contro  

CO 1  rappr. dagli avv.  e  PA 2 

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 68’500.- oltre interessi al 5% dal 2 aprile 2019 nonché il rigetto in via definitiva, in tale misura, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con decisione 12 novembre 2019 ha dichiarato irricevibile, ponendo a carico dell’istante la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2’000.- e l’indennità per ripetibili di fr. 5’500.-;

reclamante l’istante, con reclamo 25 novembre 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 1'500.- la tassa di giustizia e le spese poste a suo carico rispettivamente a fr. 2’000.- le ripetibili da lui dovute, con spese e ripetibili di secondo grado a carico dello Stato;

mentre la convenuta, con risposta 23 dicembre 2019, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con istanza 26 settembre 2019, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 68’500.- oltre interessi al 5% dal 2 aprile 2019 nonché il rigetto in via definitiva, in tale misura, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano: la somma azionata era riferita a lavori da lui svolti in relazione ai fondi n. __________, __________, __________ e __________ RFD di __________ (progettazione, presentazione di domande di costruzione, varianti e domande di demolizione), nonché alla negoziazione della compravendita di un ulteriore sedime destinato alla costruzione di alcuni garage interrati;

che la convenuta si è opposta all’istanza e le parti, nei rispettivi allegati spontanei di replica e di duplica, si sono poi confermate nelle loro antitetiche posizioni;

che con decisione 12 novembre 2019 il Pretore, non ritenendo date le condizioni per accordare la tutela giurisdizionale nei casi manifesti, ha dichiarato irricevibile l’istanza (dispositivo n. 1) e ha posto a carico dell’istante la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2’000.- come pure l’indennità per ripetibili di fr. 5’500.- (dispositivo n. 2);

che con reclamo 25 novembre 2019, avversato dalla convenuta con risposta 23 dicembre 2019, l’istante ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di ridurre la tassa di giustizia e le spese a complessivi fr. 1'500.- e l’indennità per ripetibili a fr. 2’000.-, con spese e ripetibili di secondo grado a carico dello Stato: oltre ad aver lamentato una carente motivazione del giudizio sulle spese e sulle ripetibili, in sé tale da imporre l’annullamento del relativo dispositivo, ha ritenuto eccessive le somme attribuite dal primo giudice, che oltretutto avrebbe inutilmente prolungato la procedura, aumentando così l’entità delle spese giudiziarie;

che la decisione sulle spese giudiziarie, con cui il Pretore fissa le spese processuali e assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC); in virtù dell’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Vol. 1, p. 565 ad art. 110);

che nel caso concreto, essendo stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso superiore a fr. 10'000.-, questa Camera, nella composizione di un giudice unico (art. 48 lett. b n. 7a LOG), è competente a statuire sul reclamo dell’istante, inoltrato tempestivamente;

che, preliminarmente, va senz’altro disattesa la censura con cui l’istante ha lamentato una carente motivazione del giudizio pretorile in materia di spese e ripetibili: la giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di ricordare che in linea di principio la decisione sull’ammontare delle spese e delle ripetibili non dev’essere motivata, e che, quando esiste una tariffa o una norma legale che ne fissa il minimo e il massimo, il giudice deve unicamente motivare le sua decisione se non si attiene a tali limiti, se degli elementi straordinari sono invocati dalla parte interessata o ancora qualora - per quanto riguarda le ripetibili - il giudice si scosti dalla nota d’onorario prodotta e conceda un importo inferiore o superiore a quelli abituali (DTF 139 V 496 consid. 5; TF 4A_361/2015 del 14 settembre 2016 consid. 8): nel caso di specie l’istante non ha assolutamente preteso, ancor prima di averlo provato, che ricorresse una di queste eccezionali condizioni;

che, passando ora ad esaminare il merito del reclamo, è ampiamente a torto che l’istante ha rimproverato al Pretore di aver esaminato la tematica della ricevibilità dell’istanza solo al termine della causa, invece di averla decisa preliminarmente o comunque dopo aver effettuato l’usuale udienza di discussione, ciò che avrebbe causato un aumento della tassa di giustizia e delle ripetibili poi poste a suo carico: a parte il fatto che nessuna norma di legge imponeva al Pretore di decidere preliminarmente quella tematica (tanto è vero che giusta l’art. 125 lett. a CPC il giudice poteva - ma non doveva limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni), si osserva in effetti che neppure l’istante gli aveva a suo tempo proposto di agire in tal modo e anzi era stato proprio lui, dopo aver preso atto, senza aver obiettato, dell’intenzione del giudice di rinunciare all’udienza di discussione e di fissare alla convenuta un termine per le osservazioni, rispettivamente dopo aver ricevuto le osservazioni di risposta di quest’ultima, a voler presentare un allegato di replica spontanea (a cui ha fatto seguito la duplica spontanea della controparte), sicché è malvenuto a dolersi ora del modo di procedere adottato dal primo giudice (II CCA 27 febbraio 2006 inc. n. 12.2005.11, 7 dicembre 2006 inc. n. 12.2006.213, 2 marzo 2016 inc. n. 12.2015.24);

che, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in sede appello o di reclamo solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle tariffe applicabili (per tante: II CCA 14 giugno 2019 inc. n. 12.2017.160, 4 novembre 2019 inc. n. 12.2019.80);

che nell’ambito di una causa promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti l’art. 9 cpv. 2 LTG permette al giudice di prelevare una tassa di giustizia da fr. 100.- a fr. 20'000.- (atteso che in presenza di altre procedure sommarie con un valore litigioso come quello in esame di fr. 68'500.- l’art. 9 cpv. 1 LTG permetterebbe di prelevare una tassa di giustizia da fr. 1’500.- a fr. 4'000.-);

che nel caso di specie il giudice di prime cure ha esposto una tassa di giustizia, comprensiva delle spese, di fr. 2’000.-, ciò che rientra perfettamente nei parametri sopra indicati; tenuto inoltre conto che la causa, ancorché risoltasi con un giudizio di irricevibilità (ma solo per l’assenza dei requisiti per accordare la tutela giurisdizionale nei casi manifesti, v. art. 257 cpv. 3 CPC), era stata svolta nella sua interezza e aveva comportato un impegno sostanzialmente analogo a quello necessario per rendere una decisione di merito, la sua conclusione non presta il fianco a critiche e su questo punto il reclamo va pertanto respinto;

che per le procedure civili speciali come quella in parola l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar consente di attribuire un’indennità per ripetibili tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1 del citato articolo (il quale per un valore litigioso oltre i fr. 50'000.- e fino a fr. 100'000.prescrive una fascia tra l’8% e il 15%), ossia tra l’1.6% e il 10.5% del valore litigioso, ritenuto che, in applicazione dell’art. 13 cpv. 2 RTar, se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di irricevibilità, le ripetibili calcolate in base alle norme precedenti possono essere ridotte in misura adeguata, il che, per giurisprudenza invalsa (II CCA 3 marzo 2015 inc. n. 12.2014.125, 24 maggio 2018 inc. n. 12.2018.38), va fatto mediando l’onorario ad valorem con quello ad horam (in base alla nota formula (2 x OV x OA) : (OV + OA), cfr. Cocchi/Trezzini, CPC/TI, m. 36 segg. ad art. 150);

che nella fattispecie il giudice di prime cure non ha invero indicato i parametri da lui applicati per determinare l’indennità per ripetibili in fr. 5'500.-;

che è sin d’ora evidente che tale somma, pari sostanzialmente all’8% del valore litigioso, è di per sé rispettosa del parametro di cui all’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar;

che la somma attribuita non appare eccessiva o abusiva nemmeno laddove si applichi la disposizione - per altro solo potestativa - di cui all’art. 13 cpv. 2 RTar: in tal caso, secondo questa Camera, l’indennità per ripetibili, oltre all’onorario calcolato in base al criterio ad valorem, che concretamente avrebbe potuto essere stabilito nella percentuale media del 6.05% ossia in fr. 4'150.-, avrebbe in effetti dovuto tenere conto anche delle ore di lavoro impiegate dal legale della controparte, il quale, confrontato con due allegati entrambi di 5 pagine, corredati da complessivi 19 documenti, aveva inoltrato due allegati entrambi di 11 pagine, con un dispendio di tempo oggettivamente quantificabile in almeno 15 ore lavorative, e che, sulla base dell’art. 12 RTar (fr. 280.- all’ora, importo da ritenersi congruo all’importanza della causa), avrebbe giustificato un onorario ad horam di almeno fr. 4’200.-; in tali circostanze, tenuto conto dell’IVA e delle spese vive, le ripetibili da attribuire non sarebbero state significativamente distanti da quelle assegnate dal Pretore;

che in ogni caso, dunque, l’importo attribuito dal primo giudice a titolo di ripetibili, che rientra tra i minimi e i massimi della tariffa, non può essere considerato eccessivo o abusivo: ciò conduce alla reiezione del reclamo anche su questo punto;

che le spese giudiziarie della procedura di secondo grado seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1.      Il reclamo 25 novembre 2019 dell’RE 1 è respinto.

2.      Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte identico importo a titolo di ripetibili.

3.      Notificazione:

-     -     

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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