Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.01.2020 12.2019.193

20 janvier 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,224 mots·~16 min·2

Résumé

Locazione, difetti, liberazione in via cautelare di una parte delle pigioni depositate, onere di motivazione della sentenza pretorile

Texte intégral

Incarto n. 12.2019.193

Lugano 20 gennaio 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2019.354 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 5 settembre 2019 da

 AO 1  patrocinato dall’  PA 2   

contro

AP 1  patrocinata dall’  PA 1   

con cui l’istante e locatore ha chiesto in via supercautelare e cautelare di fare ordine

alla convenuta, sua conduttrice, di versargli direttamente almeno la metà della pigione e

dell’acconto delle spese accessorie, come pure la liberazione a suo favore della metà

delle pigioni depositate presso l’Ufficio di conciliazione;

ritenuto che la richiesta supercautelare è stata respinta dal Pretore con decisione 5

settembre 2019;

mentre la richiesta cautelare, avversata dalla convenuta, è stata accolta integralmente

dal Pretore con decisione 13 novembre 2019 dopo esperimento del contraddittorio;

appellante la convenuta, che con appello 20 novembre 2019 chiede preliminarmente

la concessione dell’effetto sospensivo al gravame, e nel merito la riforma del querelato

giudizio nel senso di respingere l’istanza cautelare e subordinatamente il suo

annullamento, con conseguente rinvio della causa al primo giudice per una nuova

decisione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’istante con osservazioni 5 dicembre 2019 contesta il conferimento

dell’effetto sospensivo all’appello e postula la reiezione del gravame, pure con

protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.        Fra AO 1 in qualità di locatore e AP 1 in qualità di conduttrice è in essere un contratto di locazione di durata indeterminata avente quale oggetto i locali commerciali di complessivi 150 mq al piano terreno, interni nr. 01 e 02, nello stabile denominato “__________” __________ a __________, adibiti a “studio odontoiatrico e centro estetico”, per una pigione mensile di fr. 4'375.- e acconti mensili per le spese accessorie di fr. 400.-. La locazione ha avuto inizio il 1° gennaio 2017.

B.        Fra le parti è sorta una controversia relativa a presunti difetti dell’ente locato, e meglio lavori di edificazione non ultimati, malfunzionamento degli impianti di aerazione e riscaldamento, immissioni olfattive moleste, mancato tempestivo ottenimento delle necessarie autorizzazioni all’uso dei locali quale studio odontoiatrico e mancata autorizzazione all’esercizio dei medesimi quale centro estetico.

C.        Stanti le opposte posizioni delle parti in relazione all’esistenza dei difetti e alla responsabilità di intraprendere i necessari lavori per rendere l’ente locato idoneo all’utilizzo stabilito, la conduttrice, dopo avere imposto al locatore un ultimo termine per rimediare ai presunti difetti con la comminatoria di cui all’art. 259g CO, ha iniziato a depositare le pigioni presso il competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione a partire dal mese di aprile 2018.

D.        Contestualmente, previo rilascio dell’autorizzazione ad agire, la conduttrice ha convenuto il locatore innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, con petizione 10 agosto 2018 (inc. SE.2018.284), postulando la seguente riduzione della pigione:

del 100% su fr. 4'775.- mensili per mancata agibilità sia come studio odontoiatrico che come centro estetico a partire dal 12 marzo 2017 sino al 24 ottobre 2017;

del 50% su fr. 4'775.- (fr. 2'387.50) mensili per mancata agibilità quale centro estetico dal 25 ottobre 2017 sino a eliminazione del difetto giuridico, ovvero sino al rilascio dell’agibilità quale centro estetico;

del 20% su fr. 4'775.- (fr. 955.-) mensili per mancato funzionamento del riscaldamento per i mesi invernali dal 25 ottobre 2017 al 31 marzo 2018;

del 20% su fr. 4’775.- (fr. 955.-) mensili per inadeguata temperatura dei locali a far data dal 1. aprile 2018 in poi e sino all’eliminazione del difetto;

del 10% su fr. 4'775.- (fr. 477.50) mensili per mancata esecuzione dei lavori di sistemazione esterna dal 25 ottobre 2017 fino all’eliminazione del difetto, ovvero l’ultimazione dei lavori;

del 10% su fr. 4'775.- (fr. 477.50) mensili per immissioni olfattive a far tempo dall’agibilità (25 ottobre 2017) fino all’eliminazione del difetto. 

E.        Con osservazioni 10 settembre 2018 il locatore si è integralmente opposto alla petizione, osservando in particolare che il contratto concluso si riferisce alla locazione di una superficie commerciale “al grezzo” atta a essere resa idonea allo scopo previsto, laddove incombeva alla conduttrice far eseguire i necessari lavori. Con replica 12 ottobre 2018 e duplica 26 ottobre 2018 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni e allegazioni. La causa si trova attualmente nella fase istruttoria.

F.        Con istanza 5 settembre 2019 il locatore ha postulato in via supercautelare di fare ordine alla conduttrice di versare direttamente in suo favore, da ottobre 2019, almeno la metà della pigione e dell’acconto delle spese accessorie (fr. 2'387.50). In via cautelare egli ha ribadito tale richiesta e ha pure postulato la liberazione in suo favore della metà delle pigioni (fr. 42'975.-) depositate presso l’Ufficio di conciliazione (inc. CA.2019.354/355). In particolare, egli ha osservato che il deposito integrale della pigione, iniziato ben 18 mesi prima e tutt’ora vigente, sarebbe manifestamente sproporzionato rispetto alle pretese della conduttrice e che quest’ultima non ha mai richiesto al progettista incaricato di ristrutturare gli spazi locati la realizzazione di un centro estetico (per cui già solo per questo motivo la riduzione della pigione ivi riferita del 50% non sarebbe fondata), mentre egli nel frattempo, oltre a non ricevere alcunché a titolo di pigione, sta continuando a sopportare i costi relativi agli spazi locati.

G.       Con decisione 5 settembre 2019 il Pretore ha respinto la richiesta supercautelare in quanto non sufficientemente liquida per una pronuncia inaudita altera parte. In occasione dell’udienza del 23 settembre 2019 il locatore si è riconfermato nella sua istanza, mentre la conduttrice vi si è opposta. Quest’ultima ha contestato sia l’esistenza di una sproporzione fra le sue pretese e gli importi depositati, sia l’adempimento dei presupposti di cui all’art. 261 CPC, osservando altresì che il deposito è necessario per garantire le sue pretese, che contrattualmente le è stata garantita anche la locazione di spazi adibiti a centro estetico e che comunque i locali in questione presentano altri difetti.

H.        Con scritto 27 settembre 2019 il locatore ha prodotto la documentazione relativa ai costi di gestione dell’immobile, ribadendo in particolare che la richiesta della controparte di riduzione della pigione del 50% derivante dall’impossibilità di utilizzare l’ente locato quale centro estetico è palesemente infondata, e sottolineando che l’attività commerciale della controparte non risulta minimamente impedita o ridotta. Con scritto 11 ottobre 2019 la conduttrice ha contestato la predetta comunicazione del locatore e l’annessa documentazione, e in particolare i costi ivi esposti. Le parti si sono poi riconfermate nelle proprie posizioni con due ulteriori scritti del 14, rispettivamente del 18 ottobre 2019.

I.          Con decisione 13 novembre 2019 il Pretore ha integralmente accolto l’istanza cautelare, stabilendo la liberazione del 50% delle pigioni depositate in favore del locatore e il versamento di metà dei canoni mensili futuri (ovvero fr. 2'387.50), a partire da dicembre 2019, direttamente sul conto del locatore. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.-, sono state poste a carico della convenuta, pure condannata a versare alla controparte fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.

J.         Con appello 20 novembre 2019 AP 1 si è aggravata contro tale giudizio, postulando preliminarmente la concessione dell’effetto sospensivo al gravame, e nel merito la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza cautelare, e subordinatamente il suo annullamento, con conseguente rinvio della causa al primo giudice per una nuova decisione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

K.        Con osservazioni (recte: risposta) 5 dicembre 2019 AO 1 ha contestato il conferimento dell’effetto sospensivo al gravame e ne ha chiesto l’integrale reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili.

E considerato

in diritto:

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera ampiamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie sia l’appello 20 novembre 2019, sia le osservazioni (recte: risposta) 5 dicembre 2019 dell’appellato sono tempestivi.

2.         Con la decisione impugnata, il Pretore ha accertato la sproporzione fra gli importi depositati (per un totale superiore a fr. 80'000.-) e le pretese della conduttrice, comunque attiva professionalmente nei locali, ritenuta pure la documentazione prodotta dal locatore (costi dell’immobile), disponendo la liberazione del 50% delle pigioni così come richiesto da quest’ultimo.

3.         Con il gravame, l’appellante non contesta solamente l’adempimento dei presupposti per ordinare la liberazione (parziale) delle pigioni depositate, ma anche la carente motivazione della sentenza pretorile (che la avrebbe peraltro ostacolata nella redazione dell’appello) e la conseguente violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost. In ragione della sua natura formale, la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito - che, se fondata, implica di principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito - va trattata preliminarmente (DTF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 6; DTF 127 V 431, consid. 3d).

4.         Le esigenze minime di motivazione di una decisione sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost, nel senso che l’obbligo del giudice di motivare la sua decisione rappresenta una componente del diritto di essere sentito ai sensi degli art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC. Esso esige che l’autorità giudicante indichi le ragioni, sia fattuali sia giuridiche, che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa e deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve, a sua volta, poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale. La motivazione può anche essere breve e concisa. Il giudice non deve necessariamente pronunciarsi su tutte le questioni e le prove proposte dalle parti: è sufficiente che esamini i temi rilevanti per il giudizio. Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinanti, la motivazione è insufficiente (DTF 143 III 65, consid. 5.2; DTF 142 II 154, consid. 4.2; DTF 141 III 28, consid. 3.2.4; DTF 134 I 83 consid. 4.1; IICCA del 1° Marzo 2019, inc. 12.2017.147, consid. 4; ICCA dell’8 agosto 2018, inc. 11.2016.114, consid. 6).

5.         L’appellante critica il primo giudice per non avere esaminato l’adempimento dei presupposti dell’urgenza e del pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 261 CPC, necessari per l’adozione di un provvedimento cautelare. Tuttavia il Pretore nella sua decisione ha osservato che, a fronte della sentenza del Tribunale federale DTF 4C.35/2003 del 3 giugno 2003, il giudice può disporre in via cautelare la liberazione delle pigioni depositate, laddove sproporzionate rispetto alle pretese finanziarie dell’inquilino, anche “a prescindere dall’esistenza di un grave danno difficilmente rimediabile e dell’urgenza” (impugnata decisione, p. 4). Il primo giudice ha dunque fornito una spiegazione per il mancato esame dei suddetti presupposti, spiegazione con la quale l’appellante omette di confrontarsi. La sentenza, sotto questo aspetto, non può dunque essere censurata per carente motivazione.

6.         Secondo l’appellante il Pretore avrebbe altresì trascurato che AO 1 ha lamentato la propria insufficiente disponibilità economica, per cui il deposito delle pigioni è necessario per garantire le proprie pretese. La censura tuttavia non può essere accolta siccome il locatore, nella sua istanza supercautelare e cautelare 5 settembre 2019, si è limitato a osservare che la totale assenza di entrate a titolo di pigione a fronte delle continue uscite per i costi relativi all’immobile è per lui inaccettabile e fonte di un’importante perdita finanziaria, ma non ha mai sostenuto di patire carenze di liquidità o di essere a rischio di insolvenza, circostanza comunque negata fermamente dalla conduttrice, anche con riferimento agli ulteriori redditi percepiti dalla controparte. Vista l’assenza di qualsivoglia concreto elemento, è dunque a giusta ragione che il Pretore non ha tenuto conto di tale circostanza nel suo giudizio, nemmeno esaminata per valutare se il locatore abbia o meno reso verosimile un suo pregiudizio difficilmente riparabile derivante dal deposito integrale delle pigioni, presupposto ritenuto dal primo giudice (come appena detto) non indispensabile.

7.         Con il gravame, l’appellante critica il Pretore anche per essersi limitato a osservare che vi sarebbe una sproporzione fra le sue pretese e gli importi depositati, senza tuttavia spiegarne i motivi o specificare alcunché a tal riguardo, e per avere osservato che la conduttrice è attiva professionalmente nei locali, quando ciò sarebbe vero solo in parte. Il Pretore avrebbe difatti omesso di considerare la mancata agibilità dell’ente locato quale centro estetico, che già di per sé giustificherebbe una riduzione della pigione del 50%, e la presenza di altri difetti che fonderebbero ulteriori riduzioni, così che il deposito di metà dei canoni locativi non sarebbe sufficiente a tutelare le sue pretese. Il primo giudice si sarebbe pure fondato sulla documentazione prodotta dal locatore, omettendo tuttavia di considerare che i costi ivi indicati non sono riferiti agli spazi locati, bensì a tutta la palazzina e in parte nemmeno a essa, rispettivamente avrebbe trascurato che i costi riferiti all’ente locato ammonterebbero a poche centinaia di franchi, di qui l’inesistenza dello squilibrio addotto dalla controparte. Anche da questo punto di vista il Pretore non avrebbe dunque fornito spiegazioni, limitandosi ad avvallare la richiesta del locatore di una liberazione dei canoni locativi pari al 50%, in violazione del suo onere di motivazione.

8.         Dalla fattispecie emergono alcune circostanze pacifiche, menzionate dal Pretore nella sua decisione: da una parte, che la conduttrice ha avanzato pretese di riduzione della pigione inizialmente pari al 100%, e in seguito inferiori, provvedendo dal mese di aprile 2018 al deposito integrale delle pigioni, per un ammontare attualmente superiore a fr. 80'000.-; dall’altra, che essa sta utilizzando, perlomeno in una certa misura, gli spazi in questione, mentre il locatore, oltre a non incassare le pigioni, sta sopportando i costi di gestione dell’immobile, e dunque anche quelli dell’ente locato (in merito ai quali il primo giudice si è limitato a riferirsi “alla documentazione prodotta dalla parte locatrice”, v. p. 4 dell’impugnata sentenza). In base a questi elementi si riesce a comprendere perché il Pretore abbia concluso che il deposito integrale delle pigioni fosse sproporzionato, anche senza quantificare o esporre particolari considerazioni relativamente ai costi effettivi dell’ente locato, ritenuto comunque che essi, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, sono desumibili dalla documentazione prodotta dal locatore, ove è indicata la quota parte riferita ai locali in questione (9.20%), i relativi calcoli pro rata temporis e i derivanti importi.

9.         Ciononostante, la censura dell’appellante è fondata laddove osserva che il Pretore non ha sufficientemente specificato l’entità della suddetta sproporzione, rispettivamente i motivi che lo hanno indotto a stabilire la liberazione delle pigioni in ragione del 50%, piuttosto che in un’altra misura. L’ammontare delle pigioni da liberare (rispettivamente da versare in futuro direttamente al locatore), dipende difatti dalle circostanze concrete, segnatamente dagli importi depositati dal conduttore e dalle pretese avanzate da quest’ultimo, ciò che presuppone un esame, seppur soggiacente ai principi di celerità, sommarietà e provvisorietà tipici dello strumento cautelare, della riduzione di pigione richiesta, dei presunti difetti e del grado di utilizzo e godimento dei locali secondo gli usi convenuti.

Ora, nel caso concreto, le pretese di riduzione della conduttrice sorpassano ampiamente il 50% delle pigioni di cui il Pretore ha disposto la liberazione: esse ammontano al 100% per il periodo dal 12 marzo 2017 al 24 ottobre 2017 (per l’inagibilità dello studio odontoiatrico ed estetico) e al 90% per il periodo successivo, e ciò per l’inagibilità dello studio estetico (50%), malfunzionamenti al riscaldamento e inadeguata temperatura dei locali (20%), mancata ultimazione dei lavori di sistemazione (10%) e immissioni olfattive (10%). Certamente, il primo giudice aveva la facoltà di disporre una liberazione delle pigioni maggiore rispetto alla porzione non contestata dall’inquilina (ovvero il rimanente 10%), e dunque sancire il deposito di importi inferiori alle pretese di riduzione di quest’ultima, ma ciò presupponeva una debita motivazione, rispettivamente un esame di plausibilità della riduzione richiesta o del grado di sfruttamento dei locali secondo gli usi pattuiti (laddove il locatore aveva basato la sua richiesta di liberazione in particolare sull’asserita palese infondatezza della pretesa di riduzione della pigione del 50% dovuta al mancato uso dei locali quale centro estetico, argomentazione sulla quale il primo giudice non si è tuttavia espresso), non potendo bastare il semplice e generico riferimento all’esercizio di un’attività professionale nei locali da parte della conduttrice. In altre parole, la decisione pretorile non spiega sufficientemente perché una liberazione delle pigioni nella misura del 50% sarebbe giustificata.

10.      Ne consegue che l’appello dev’essere accolto, nel senso che la decisione impugnata, carente nella motivazione e con ciò resa in violazione del diritto di essere sentito, deve essere annullata. La causa va pertanto rinviata al primo giudice affinché provveda all’emanazione di un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi precedenti.

11.      Le spese processuali e le ripetibili della procedura di appello seguono la soccombenza della parte appellata (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono calcolate sulla base degli art. 2, 10 e 13 LTG e dell’art. 11 RTar. Sugli oneri di prima sede il Pretore giudicherà ulteriormente al momento di emanare la nuova sentenza.

12.      Con l’emanazione della presente decisione, la richiesta dell’appellante di conferire effetto sospensivo al gravame diviene priva d’oggetto.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                   1.   L’appello 20 novembre 2019 di AP 1 è evaso nel senso che la sentenza 13 novembre 2019 è annullata e gli atti di causa sono ritornati al Pretore per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Gli oneri processuali della procedura di appello, di complessivi fr. 500.-, sono posti a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 1'500.per ripetibili d’appello.

                                   3.   Notificazione:

-      -        

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

12.2019.193 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.01.2020 12.2019.193 — Swissrulings