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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.01.2020 12.2019.182

20 janvier 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,576 mots·~13 min·2

Résumé

Contratto di lavoro, salario minimo previsto dal CNL per il settore dell'informatica

Texte intégral

Incarto n. 12.2019.182

Lugano 20 gennaio 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2017.464 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 28 dicembre 2017 da

 AO 1  patrocinato dall’  PA 1  

contro

AP 1  patrocinata dall’  PA 2   

chiedente la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 22'619.05 oltre accessori (pretese salariali) e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________;

pretesa avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto ha accolto con decisione 26 settembre 2019;

appellante la convenuta, che con appello 30 ottobre 2019 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attore con risposta 9 dicembre 2019 ha postulato preliminarmente l’esecuzione anticipata della decisione e subordinatamente la prestazione di una garanzia (art. 315 cpv. 2 CPC), e in via principale l’irricevibilità del gravame, subordinatamente la sua reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili;

viste le osservazioni 19 dicembre 2019 dell’appellante, che si è opposto alle richieste di controparte di esecuzione anticipata della decisione e prestazione di una garanzia;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.        Dal 22 aprile 2013 al 31 dicembre 2013 AO 1 è stato impiegato da AP 1), __________, quale programmatore informatico al 100% con contratto di lavoro a tempo determinato, per uno stipendio mensile lordo di fr. 2'400.- (doc. C). Dal 9 gennaio 2014 egli è stato poi impiegato dalla medesima società mediante un contratto a tempo indeterminato, per un salario lordo di fr. 1'700.- mensili e fr. 600.- quale rimborso mensile netto per spese di trasferta (doc. D), salario dal 1° gennaio 2015 aumentato a fr. 2'000.- lordi al mese e due bonus semestrali (doc. E).

B.        Con scritto 31 luglio 2015, il dipendente ha disdetto il contratto di lavoro con effetto al 30 settembre 2015 (doc. F). Con successiva comunicazione 20 marzo 2017, egli ha chiesto alla datrice di lavoro il pagamento di fr. 22'619.05 quale differenza fra il minimo salariale previsto dal Contratto normale di lavoro (CNL) per il settore dell’informatica e il salario effettivamente percepito, di importo inferiore (doc. I e J), escutendola poi per il medesimo importo con PE n. __________ dell’UE di __________, avverso il quale la società ha sollevato opposizione (doc. K).

C.        Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 28 dicembre 2017 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, postulandone la condanna al pagamento di fr. 22'619.05 oltre accessori per il periodo da settembre 2014 (data di entrata in vigore del CNL) a settembre 2015 (v. doc. H) e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________.

D.        Con osservazioni 2 febbraio 2018 la convenuta si è opposta alla petizione, producendo un terzo contratto di lavoro a suo dire sottoscritto dalle parti e contenente una percentuale d’impiego inferiore (60%, vedi doc. 3) e contestando sia le pretese salariali della controparte, sia l’applicabilità del CNL, avendo l’attore effettuato un numero di ore inferiore a quanto indicato, rispettivamente avendo egli lavorato quale dipendente distaccato esclusivamente su territorio italiano ed essendo dunque soggetto al salario minimo previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese nel settore terziario, commercio e servizi (doc. 4) ivi vigente, che sarebbe stato rispettato.

E.        Al dibattimento del 2 marzo 2018 le parti hanno ulteriormente sostanziato le proprie posizioni, laddove l’attore ha altresì prodotto uno scritto di replica, con il quale ha in particolare contestato la validità e autenticità del doc. 3, ribadito l’applicabilità del diritto svizzero sia in virtù della scelta operata dalle parti all’interno dei contratti di lavoro di cui ai doc. C e D (i cui relativi pt. 7 statuiscono pure l’applicazione della Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro), e anche in considerazione dell’art. 14 cpv. 1 del Regolamento CEE n. 1408/71.

F.        Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti, con decisione 26 settembre 2019 il Pretore aggiunto ha accolto la petizione, accertando in sintesi l’applicabilità del diritto svizzero e del CNL per il settore dell’informatica e il buon fondamento delle pretese salariali dell’attore.

G.       Con atto di appello 30 ottobre 2019 la convenuta si è aggravata contro tale decisione, postulandone l’annullamento e la sua riforma nel senso di respingere la petizione. L’appellante ha osservato altresì di essere attualmente in fase di liquidazione, producendo il suo estratto RC aggiornato e la nuova procura (doc. D e E).

H.        Con risposta 9 dicembre 2019 l’attore ha postulato preliminarmente l’esecuzione anticipata della decisione e subordinatamente la prestazione di una garanzia da parte dell’appellante (art. 315 cpv. 2 CPC), in considerazione del suo scioglimento e degli intenti a suo dire dilatori del gravame, e in via principale l’irricevibilità dell’appello per carente motivazione, subordinatamente la sua reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili.

I.          Con osservazioni 19 dicembre 2019 l’appellante si è riconfermata nelle proprie richieste, rilevando che nell’ambito della liquidazione societaria è già stato accantonato un importo corrispondente a un’eventuale soccombenza in giudizio (doc. G), e che per contro il pagamento di somme alla controparte, cittadino straniero, sarebbe difficilmente recuperabile in caso di accoglimento del gravame, contestando le richieste avverse di prestazione di una garanzia e di esecuzione anticipata della decisione.

E considerato

in diritto:

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 30 ottobre 2019 è tempestivo.

2.         L’appellante chiede il conferimento dell’effetto sospensivo al gravame, laddove tale richiesta è tuttavia superflua, precludendo l’appello automaticamente l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata (art. 315 cpv. 1 CPC).

Avendo l’appellato postulato per contro l’esecuzione anticipata della decisione e subordinatamente la prestazione di una garanzia (art. 315 cpv. 2 CPC), tali questioni sarebbero da trattare preliminarmente. I documenti prodotti dall’appellante a tal riguardo sarebbero pure ammissibili ai sensi dell’art. 317 CPC. Si può tuttavia prescindere da un tale esame, siccome l’appello è irricevibile, come si dirà qui di seguito.

3.         L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.

4.         Con la decisione impugnata, il primo giudice ha dapprima osservato che l’attore ha sempre lavorato al 100% per la convenuta quale programmatore informatico, senza mai ricevere alcun rimprovero e anzi beneficiando di bonus e di un aumento salariale sulla base dei contratti doc. C e D, negando la valenza probatoria del doc. 3 prodotto dalla convenuta (contratto di lavoro del 29 dicembre 2014), ritenuto che il tema delle ore lavorate, eccepito dalla convenuta, non è rilevante. Tali accertamenti non sono contestati con l’appello.

5.         Il Pretore aggiunto ha nel seguito rilevato che il fatto che il dipendente abbia lavorato in Italia non lo rendeva un lavoratore distaccato, non essendo egli stato formalmente inquadrato come tale, per cui le norme relative ai lavoratori distaccati non erano rilevanti, dovendosi per contro applicare il diritto svizzero quale diritto scelto espressamente dalle parti nei due contratti doc. C e D. Di conseguenza, ha ritenuto applicabile il CNL per il settore dell’informatica, dichiarato di natura imperativa dal Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 360a seg. CO e in vigore dal 1. settembre 2014 e dunque nel periodo a cui l’attore ha riferito le proprie pretese salariali. Peraltro, anche qualora il dipendente potesse essere considerato quale lavoratore distaccato, il diritto svizzero sarebbe comunque applicabile in virtù dell’art. 14 Reg. CEE n. 1408/1 (recte: 1408/71).

5.1    Con il gravame l’appellante osserva che AO 1 è da considerare quale lavoratore distaccato, in quanto svolgeva il proprio lavoro presso gli uffici del cliente finale, essendo emerso da svariati riscontri istruttori che egli non ha mai svolto prestazioni su suolo elvetico, ciò che l’attore stesso ha ammesso nel suo interrogatorio, precisando pure che riceveva le informazioni sui compiti da svolgere dal capo progetto della ditta italiana per la quale lavorava. Di conseguenza, a mente dell’appellante, alla fattispecie dev’essere applicata la Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, il cui art. 3 prevede che, qualora un lavoratore sia impiegato all’estero, il datore di lavoro deve garantirgli le condizioni di lavoro e di occupazione previste nello Stato in cui è fornita la prestazione. Ne conseguirebbe l’applicabilità del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese nel settore terziario, commercio e servizi, in vigore dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2016 (doc. 4), e i minimi salariali ivi previsti, nel concreto rispettati.

5.2    Ora, tali censure propongono una propria versione dei fatti priva di critiche puntuali alle argomentazioni pretorili, laddove l’appellante non si confronta con le considerazioni relative al mancato inquadramento formale del dipendente quale lavoratore distaccato, alla scelta del diritto svizzero contenuta nei due contratti, al campo di applicazione del CNL per il settore dell’informatica e al Reg. CEE n. 1408/71. Le censure sono dunque irricevibili per carenza di motivazione (art. 310 e 311 CPC).

5.3    Abbondanzialmente, si possono fare le seguenti considerazioni. L’art. 3 della Direttiva 96/71/CE si limita a imporre agli Stati membri dell’UE di garantire, all’interno del proprio territorio, le condizioni minime di lavoro e occupazione da loro previste anche ai lavoratori distaccati, indipendentemente dalla legislazione applicabile al rapporto di lavoro. La competenza del Pretore aggiunto a dirimere la controversia in esame non è contestata dall’appellante e si fonda sull’art. 19 cifra 1 CLug (v. anche gli art. 115 cpv. 1 LDIP e 34 cpv. 1 CPC). Per determinare, in una fattispecie internazionale, quale sia il diritto applicabile, il giudice svizzero si avvale della LDIP. In particolare, l’art. 121 cpv. 3 LDIP consente alle parti di scegliere, quale diritto applicabile, quello dello Stato in cui il datore di lavoro ha domicilio, com’è avvenuto nel caso concreto. Ritenuto che i due contratti doc. C e D prevedono l’impiego del dipendente quale programmatore informatico presso una datrice di lavoro svizzera con sede a __________, un salario in franchi e contributi sociali secondo il sistema svizzero, precisando i medesimi che il luogo di lavoro sarebbe stato la sede luganese della datrice di lavoro oppure la sede o il luogo scelto dai clienti, e richiedendo la datrice di lavoro per il proprio dipendente un permesso G quale frontaliere, non si vede perché l’applicabilità del CNL debba dipendere dalla successiva decisione della società, d’intesa con i clienti, di assegnare al dipendente incarichi in Italia invece che in Svizzera. Del resto, anche volendo esaminare l’art. 19 LDIP (considerazione di norme straniere di applicazione necessaria, l’art. 15 LDIP non essendo per contro applicabile vista l’espressa scelta del diritto operata dalle parti, v. cpv. 2), una deroga dal diritto concretamente applicabile si imporrebbe solo in caso di necessità, e meglio in caso di interessi degni di protezione manifestamente preponderanti, ad esempio nell’ambito della tutela del lavoratore. Ora, nel caso di specie, un’applicazione di norme di diritto italiano (CCL) non si giustifica, prevedendo il diritto svizzero una tutela del lavoratore non solo equivalente, bensì più estesa, per cui tale situazione è pure conforme, ad esempio, all’art. 8 cpv. 1 del Regolamento (CE) n. 593/2008 (Regolamento Roma I).

6.         Il primo giudice nel proseguo della propria decisione ha accertato il livello di formazione dell’attore e il derivante salario minimo previsto dal CNL per il settore dell’informatica, per poi stabilire la differenza fra il salario ivi stabilito e quello concretamente percepito. Dette considerazioni non sono censurate con l’appello.

7.         Il Pretore aggiunto ha altresì osservato che l’attesa del dipendente prima di rivendicare le pretese salariali in questione non gli nuoce, essendo l’unico ostacolo all’incasso del dovuto, peraltro di carattere imperativo, l’istituto della prescrizione, comunque non intervenuta e mai eccepita. Dall’incarto dell’Ispettorato del lavoro non può inoltre essere dedotto alcunché a favore della convenuta, essendo in particolare irrilevante se dallo stesso emerga o meno il dovere della datrice di lavoro di pagare al dipendente un’eventuale differenza salariale, rientrando la questione nella competenza del giudice.

8.         L’appellante non si confronta sufficientemente con i suddetti accertamenti, bensì si limita ad affermare, quanto al primo tema, che la mancata contestazione del salario da parte del dipendente è emersa dalle testimonianze agli atti, e quanto al secondo tema, che dall’incarto dell’Ispettorato del lavoro non risulta un suo obbligo di pagare differenze salariali al dipendente. Trattasi ancora una volta di contestazioni generiche e del tutto soggettive, da dichiarare irricevibili (art. 310 e 311 CPC).

9.         Ne consegue che l’appello dev’essere dichiarato irricevibile. Con l’emanazione della presente decisione, le richieste dell’appellato di autorizzare l’esecuzione anticipata della decisione e subordinatamente di ordinare all’appellante la prestazione di una garanzia (art. 315 cpv. 2 CPC) divengono prive d’oggetto.

10.      Vertendo la presente procedura su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili della procedura di seconda sede, calcolate sulla base dell’art. 11 RTar, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso della presente controversia raggiunge ampiamente la soglia di fr. 15’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

                                   1.   L’appello 30 ottobre 2019 di AP 1 è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia. L’appellante rifonderà all’appellato fr. 1'000.- per ripetibili d’appello.

                                   3.   Notificazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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