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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.10.2020 12.2019.147

5 octobre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,527 mots·~18 min·3

Résumé

Contratto di mandato. Nota di onorario. Necessità ci comprovare la congruità dell'onorario richiesto. Carenze allegatorie e probatorie

Texte intégral

Incarto n. 12.2019.147

Lugano 5 ottobre 2020/rg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.168 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione del 29 agosto 2018 da

 AO 1  rappr. dall’avv.  PA 1   

contro

AP 1   

con cui l’attore ha contestato la nota d’onorario del 4 agosto 2017 emessa dalla controparte e ha chiesto la liberazione in suo favore dell’importo di fr. 33'299.85, “indebitamente trattenuto dalla convenuta a titolo di prestazioni di terzi” per suo conto, oltre interessi,

domanda avversata dalla convenuta, la quale ha postulato, in via riconvenzionale, il pagamento di fr. 893.15, 

petizione che il Pretore ha accolto con decisione del 12 luglio 2019, respingendo nel contempo la domanda riconvenzionale,

appellante la convenuta con atto di appello del 13 settembre 2019 con cui chiede l’annullamento del giudizio impugnato e l’accoglimento della domanda riconvenzionale, con protesta di tasse, spese e ripetibili,

mentre l’attore con risposta del 2 gennaio 2020 postula la reiezione del gravame e l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.      In data 1° aprile 2016 AO 1 ha sottoscritto la domanda di adesione, in veste di socio, alla AP 1 (in seguito: AP 1) dichiarando nel contempo di “aver ricevuto, preso visione ed accettato gli statuti della AP 1 ed il “dettaglio del regolamento delle prestazioni della AP 1 riguardanti l’ufficio giuridico” (doc. 5, 6 e 7). Documento quest’ultimo in cui veniva illustrato anche il regime remunerativo dell’associazione che prevedeva il versamento di un importo di fr. 1'000.- a titolo di anticipo spese (a cui andavano aggiunte le spese di giustizia e le tasse), nonché, in caso di “esito positivo.della vertenza, una remunerazione di carattere orario e una ricompensa oppure una tariffa fissa. Per contro, in caso di “esito negativo”, il regolamento stabiliva il pagamento unicamente delle spese di procedura (per i dettagli si rinvia al doc. 7 art. 1). L’art. 4 di questo regolamento precisava inoltre che la AP 1 avrebbe informato il socio “del costo che dovrà sopportare per ogni singola procedura”.

2.      Nei mesi successivi AO 1 ha conferito a AP 1 diversi mandati, tramite la sottoscrizione di almeno sette procure, affinché lo patrocinasse, rispettivamente assistesse, in pratiche di natura amministrativa e civile (per i dettagli vedi, doc. da 8 a 14). Nel corso del mese di agosto 2016 pure sua figlia T__________ __________ ha sottoscritto due procure a favore dell’associazione affinché la rappresentasse in due vertenza amministrative (doc. 15 e doc. 16).

       Con scritto datato 20 luglio 2017 AO 1 ha revocato tutti i mandati conferiti a AP 1 (doc. 17).

3.      In data 4 agosto 2017 AP 1 ha tramesso a AO 1 uno scritto denominato “nota professionale” facente riferimento, in maniera estremante generica, alle prestazioni fornite nell’ambito delle pratiche che le erano state affidate dallo stesso (“Assicurazione invalidità” “Cassa malati __________” “__________” “Datore di lavoro” “C__________ SA” “Ufficio del sostegno” e “Ufficio di conciliazione”) e dalla figlia T__________ (“Ufficio sezione della popolazione” e “Istituto assicurazione sociale”) e in cui esponeva un onorario complessivo pari a fr. 35'623.- (doc. E nonché doc. da 19 a 24). In predetto documento l’associazione ha precisato di aver trattenuto dal versamento ricevuto per conto del socio dall’assicurazione __________ (in seguito: __________) l’importo di fr. 34'729.85 (doc. 25 e 26), e questo in virtù dell’autorizzazione firmata dallo stesso in data 22 luglio 2016 (doc. 27), restava inoltre uno scoperto di fr. 893.15, di cui AP 1 ha preteso il pagamento.

       Con scritto del 29 agosto 2017 AO 1 ha chiesto la restituzione di tutta la documentazione che lo concerneva direttamente e di quella relativa alle pratiche della figlia T__________ nonché “una dettagliata documentazione sull’acconto spese e fotocopie (…)” (doc. 29). In data 13 ottobre 2017, per il tramite del suo patrocinatore legale, egli ha poi contestato la nota professionale del 4 agosto 2017 e la legittimità della compensazione effettuata da AP 1e ha chiesto, nel contempo, il versamento a suo favore di tutte le prestazioni ricevute per suo conto da __________ (doc. 2).

       Ne è seguito uno scambio di scritti tra le parti che non ha però permesso di trovare una soluzione (doc. 3 e 4).

4.      Previo tentativo di conciliazione (CM. 2017.847), in data 29 agosto 2018 AO 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano contestando la nota d’onorario del 4 agosto 2017 emessa dalla AP 1 e chiedendo la liberazione in suo favore dell’importo di fr. 33'299.85, “indebitamente trattenuto dalla convenuta a titolo di prestazioni di terzi” per suo conto, oltre interessi. In breve, in sede giudiziaria l’attore ha fatto valere nei confronti della mandataria il proprio diritto a un rendiconto, chiedendo il dettaglio delle prestazioni da essa fornite. Egli ha inoltre rimproverato alla convenuta di aver violato il proprio obbligo di informazione per non avergli permesso di visionare tempestivamente il regolamento con le tariffe e per non averlo reso attento sui costi enormi in cui incorreva. Nel contempo l’attore ha lamentato una violazione dell’obbligo di diligenza nell’esecuzione dei mandati da parte della mandataria e ha rimproverato alla stessa di aver eseguito degli atti senza autorizzazione. AO 1 ha pertanto concluso chiedendo l’accertamento della non congruità della nota emessa e che la stessa venisse ridotta a massimi fr. 2'030.- da compensare con gli importi percepiti a titolo di ripetibili e con quanto indebitamente trattenuto, mentre che la rimanenza di quest’ultimo importo (pari a fr 33'299.85) andava liberata in suo favore. 

               In sede di risposta la convenuta ha contestato integralmente le pretese attoree. In sintesi, AP 1 ha affermato di aver agito in virtù dei mandati affidatile dall’attore che aveva sottoscritto regolari e valide procure. Essa ha altresì osservato che AO 1, contestualmente alla firma del formulario di adesione all’associazione, aveva dato atto di aver ricevuto e visionato il regolamento sulle prestazioni. La convenuta ha inoltre sostenuto di aver espletato diligentemente i mandati nell’interesse del socio e conformemente alle sue istruzioni.

               In via riconvenzionale essa ha postulato il pagamento di fr. 893.15 corrispondente alla differenza tra la nota d’onorario finale e quanto trattenuto dai versamenti effettuati dall’assicurazione __________.

               In sede di replica e risposta riconvenzionale l’attore ha confermato le proprie argomentazioni e domande opponendosi alla riconvenzionale.

        In sede di duplica e replica riconvenzionale la convenuta ha ribadito anch’essa la propria posizione.

        Con sentenza del 7 novembre 2018 il Pretore ha posto l’attore al beneficio del gratuito patrocinio nella forma completa (SO.2018.4108).

       Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato alla discussione finale presentando dei memoriali conclusivi scritti in cui hanno ribadito le rispettive antitetiche allegazioni e domande.

5.            Con decisione del 12 luglio 2019 il Pretore ha accolto la petizione, condannando AP 1 al pagamento di fr. 33'299.85 a favore di AO 1, e ha respinto nel contempo la domanda riconvenzionale. In sostanza, il giudice di prima sede ha ritenuto che la convenuta non avesse adempiuto al proprio onere allegatorio e probatorio in merito all’asserito corretto adempimento dei mandati conferitele e alla congruità delle pretese, come detto contestati dall’attore. Più nel dettaglio, AP 1 sarebbe venuta meno al proprio obbligo di dimostrare e dettagliare d’avere informato l’attore del costo che avrebbe dovuto sopportare per ogni singola procedura, del loro esito e della compatibilità dello stesso con l’emissione delle note d’onorario qui in discussione come pure dell’impiego del tempo fino ad arrivare al monte ore fatturato. Al riguardo il Pretore ha ricordato che in presenza di una tariffa oraria è compito del mandatario informare il mandante circa l’impiego del tempo.

            Il giudice di prima sede ha quindi ritenuto che questa violazione contrattuale giustificasse l’accoglimento, ex art. 97 CO, della richiesta condannatoria della parte attrice e la reiezione, specularmente, della domanda riconvenzionale della parte convenuta.

6.      Con atto di appello del 13 settembre 2019 AP 1 chiede l’annullamento del giudizio impugnato e l’accoglimento della domanda riconvenzionale, con protesta di tasse, spese e ripetibili. In sostanza, l’appellante censura il comportamento dell’attore nel rapporto contrattuale e nella successiva fase di contestazione e rimprovera allo stesso un agire in malafede dettato dalla volontà di non pagare l’onorario a lei spettante una volta ottenute le prestazioni richieste. Essa ribadisce di aver agito su mandato di AO 1 e conformemente alle sue istruzioni, espletando con diligenza e professionalità i mandati ricevuti, ciò che sarebbe provato anche dall’esito positivo di molti di questi. Essa produce inoltre in questa sede una serie di documenti che, a suo dire, proverebbero le varie attività svolte dall’associazione a favore del qui appellato e dei quali chiede l’assunzione ai sensi dell’art. 317 CPC.

AO 1 con risposta del 2 gennaio 2020 postula la reiezione del gravame, anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili. Egli chiede di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio e si oppone all’assunzione dei documenti prodotti.

7.      Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

8.      Preliminarmente è necessario analizzare la questione a sapere se debba essere accolta l’istanza con cui AP 1 chiede l’ammissione agli atti, ai sensi dell’art. 317 CPC, dei documenti prodotti in questa sede quali allegati doc. da 4 a 25 dell’appello da cui emergerebbe la fondatezza delle proprie pretese. Si tratta, in concreto, delle copie di alcune sentenze emesse nell’ambito dei mandanti affidati a AP 1 (allegati quali doc. 4, 11, 18, 22 all’appello), di quattro memoriali ricorsuali da essa allestiti (allegati quali doc. 12, 19, 20 e 21 all’appello), di quattro procure (allegati quali doc. 5, 14, 23 e 24 all’appello) e di corrispondenza varia, scritti che a onor del vero già erano agli atti - quantomeno in parte (segnatamente i doc. 8, 9, 12, 20 e 21 allegati all’appello) - facendo parte del plico di documenti prodotti dall’attore. A sostegno della propria istanza l’appellante fa valere di essere venuta a conoscenza di detti documenti “casualmente quest’estate, nel corso di operazioni di riordino dell’ufficio” del giurista che si era occupato dei mandati, nel frattempo deceduto (per i dettagli cfr. appello pag. 2 seg.). Alla richiesta si oppone - come già accennato - l’attore.

            Giova al riguardo ricordare che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di prova sono considerati solo se vengono immediatamente addotti e dinnanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 3 e segg. e 70 segg. ad art. 317 CPC, con rinvii).

            In concreto, ciò non pare essere il caso ritenuto che, di fatto, detti documenti già si trovavano in possesso di AP 1 trovandosi per l’appunto nell’ufficio del suo collaboratore. Il tardivo rinvenimento di questa documentazione va attribuita a lacune organizzative di cui l’appellante deve sopportare le conseguenze.

A questo vada inoltre aggiunto che dall’appello non traspare con chiarezza quando questi documenti sarebbero stati scoperti; nello stesso si fa infatti genericamente riferimento a “questa estate”, senza fornire ulteriori indicazioni (appello, pag. 3), anche in ragione di ciò - considerato che la sentenza impugnata data del 12 luglio 2019 e l’appello del 13 settembre 2019 – sussistono seri dubbi sulla tempestività della loro adduzione.

Ad ogni buon conto, già a un primo esame, i documenti prodotti non paiono decisivi per la presente causa in quanto, come si dirà meglio anche in seguito (consid. 11), non sono atti a supplire alle carenze allegatorie e probatorie evidenziate dal Pretore (sentenza cit., pag. 2).

In ragione di tutto quanto precede non si può che decidere per l’inammissibilità di questi documenti, fatti salvo quelli che - come visto - già fanno parte dell’incarto.

9.      Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. In vari punti l’appello qui in esame non contiene una critica precisa al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti, omettendo nel contempo di affrontare puntualmente questioni decisive per il giudizio, quali il rimprovero pretorile di mancato adempimento dell’onere allegatorio e probatorio. Di contro, l’appello si dilunga in considerazioni relative all’agire - ritenuto scorretto - del mandante che si rivelano di scarsa portata pratica ai fini del giudizio.

       L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

10.   Nel proprio giudizio il Pretore è stato estremamente succinto correndo il rischio che la sua motivazione risultasse di difficile comprensione; in ragione di ciò si giustifica di ricordare qui di seguito le norme e i principi applicabili alla presente fattispecie. L’attività svolta dalla convenuta è pacificamente stata effettuata nell’ambito di un contratto di mandato (art. 394 cpv. 1 CO; DTF 135 III 259 consid. 2.1). L’art. 394 cpv. 3 CO prevede che una mercede è dovuta al mandatario quando essa sia stipulata o voluta dall’uso. Essendo incontestata (e incontestabile) l’onerosità del mandato in esame (art. 394 cpv. 3 CO), la rivendicazione di una mercede appare dunque nel suo principio del tutto fondata.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 8 CC il mandatario che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravato dall’onere di dimostrare, oltre all’esistenza del mandato, anche la congruità della sua pretesa (per tutte sentenza II CCA del 25 ottobre 2017 inc. 12.2015.176). Egli in particolare è tenuto a provare che l’onorario da lui preteso corrisponde alle modalità di computo concordate: così, se è concordato un onorario a tempo egli dovrà dimostrare il tempo da lui impiegato, se è previsto un onorario a percentuale dovrà fornire la prova della percentuale utilizzata e del valore determinante (Weber in: Basler Kommentar, OR I, 6ª ed., n. 41 ad art. 394 CO ; Fellmann in Berner Kommentar, Der einfache Auftrag, Art. 394-406 OR, n. 439 e segg. ad art. 394 CO; cfr. anche sentenza II CCA del 25 ottobre 2017 inc. 12.2015.176).

È altresì utile rammentare che giusta l’art. 55 CPC, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (cpv. 1). Sono fatte salve le disposizioni di legge concernenti l'accertamento dei fatti e l'assunzione delle prove d'ufficio (cpv. 2), eventualità quest’ultima che non si realizza nella fattispecie in esame.

11.      Nel concreto caso, come rettamente rilevato dal Pretore, AP 1, a fronte di chiare e comprovate contestazioni in merito alla violazione dei suoi obblighi contrattuali quale mandataria da parte di AO 1, non ha correttamente allegato né tantomeno dimostrato di aver informato lo stesso del costo che avrebbe dovuto sopportare per ogni singola procedura, del loro esito e della compatibilità dello stesso con le note emesse e tantomeno del tempo impiegato per l’esecuzione dei mandati, tutto ciò in palese violazione dei principi ricordati poc’anzi (consid. 10). Malgrado la richiesta di rendiconto avanzata dall’attore sia in fase preprocessuale che in sede giudiziaria, la convenuta ha fornito solo indicazioni generiche circa l’attività svolta, senza dettagliare e comprovare il proprio operato. In corso di causa la convenuta si è limitata infatti a mere affermazioni di parte senza sostanziare le stesse con elementi atti a suffragare le proprie pretese, quali ad esempio l’allegazione di un time sheet e/o di tutta la corrispondenza, di tutte le note telefoniche e di tutti gli allegati che essa afferma aver redatto per conto del mandante, ciò che avrebbe permesso una verifica - fosse anche sommaria - delle prestazioni da essa effettuate.

In prima sede la convenuta ha infatti prodotto unicamente le procure, i formulari di adesione all’associazione sottoscritti dall’attore, le note professionali, i giustificativi dell’accredito percepito da __________ e l’autorizzazione del 22 luglio 2016, documentazione che, a fronte delle circostanziate e comprovate contestazioni attoree, si rivela palesemente insufficiente per valutare la legittimità delle sue pretese e procedere a una determinazione dell’onorario.

A non averne dubbio, il dettaglio delle prestazioni fornite neppure emerge dalla nota professionale del 4 agosto 2017 e dai relativi allegati (doc. E e doc. da 19 a 24; consid. 3). Da nessuno di questi scritti è infatti possibile desumere - fosse anche in maniera sommaria - l’esito delle cause, il dispendio orario, le modalità di conteggio delle retribuzioni e l’esborso spese.

Per completezza va osservato che agli atti figurano invero anche alcuni scritti e memoriali redatti da AP 1 nell’ambito dei mandati affidatile, prodotti dall’attore quali annessi ai doc. J, L, M, N, O, P, Q; la loro produzione non giova però alla tesi della convenuta essendo gli stessi con ogni evidenza incompleti, oltre che di difficile valutazione in quanto allegati in maniera disordinata.

Solo in sede di appello AP 1 ha cercato di spiegare in maniera (un po’) più dettagliata l’attività svolta per conto e nell’interesse del mandante; tali allegazioni si rivelano però palesemente tardive e - ancora una volta – incomplete, e pertanto inadatte a permettere una verifica della fondatezza delle pretese. L’eventuale ammissione agli atti della documentazione prodotta con l’appello da AP 1 non avrebbe permesso di sanare queste carenze essendo la stessa - come illustrato poc’anzi - parziale e non figurando tra di essa alcun dettaglio delle prestazioni eseguite (consid. 8). Mancano pertanto tutti quegli elementi da cui si sarebbe potuto evincere la fondatezza della pretesa dell’appellante.

Ne discende pertanto che AP 1 è venuta meno al proprio onere allegatorio e probatorio, negligenza che - pur nella consapevolezza che un non quantificabile credito della convenuta potrebbe sussistere - non spetta a questa Camera sanare, pena la violazione del principio attitatorio che regge la presente procedura (cfr. anche sentenza II CCA del 25 ottobre 2017 inc. 12.2015.176).

12.      Stante quanto precede è pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto comprovate le violazioni contrattuali allegate da AO 1 e ha accolto la richiesta condannatoria ai sensi dell’art. 97 CO formulata da quest’ultimo, le premesse legali risultando in concreto adempiute.

Parallelamente va confermata la reiezione della domanda riconvenzionale presentata dalla AP 1 volta al saldo delle proprie note d’onorario e assommante a fr. 893.15, in quanto non comprovata nella sua entità.

13.      Cosi stando le cose si può prescindere dall’entrare nel merito delle altre contestazioni sollevate dall’appellante.

14.      Con la risposta all’appello AO 1 ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio anche per la presente procedura.

Ritenuta la persistenza dello stato d’indigenza dello stesso (cfr. anche doc. 2 allegato alla risposta all’appello) e considerato - in concreto - l’esito dell’appello che ha confermato il giudizio di prima sede, a lui favorevole, la sua resistenza in seconda istanza si rivela giustificata. Pertanto la richiesta dell’attore volta alla concessione del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale merita di essere accolta.

15.      Ne discende la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante la quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.

Il valore litigioso per un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide:                     1.   L’appello 13 settembre 2019 di AP 1 è respinto.

2.   La domanda 2 gennaio 2020 di ammissione al gratuito patrocinio di AO 1 per la procedura di appello è accolta, con il patrocinio dell’avv. PA 2.

                                   3.   Non si prelevano spese processuali e non si attribuiscono ripetibili per la domanda di gratuito patrocinio.

                                   4.   Le spese processuali di fr. 3’000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico con obbligo di versare alla controparte fr. 1’500.- a titolo di ripetibili d’appello.

                                   5.   Notificazione:

-   -    

-  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).