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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.09.2019 12.2019.146

30 septembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,527 mots·~8 min·2

Résumé

Determinazione delle ripetibili

Texte intégral

Incarto n. 12.2019.146 Rinvio TF

Lugano 30 settembre 2019/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.256 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 12 novembre 2015 da

 AO 1   AO 2  tutti patrocinati dall’avv.  PA 2   

contro

 AP 1  patrocinato dall’avv.  PA 1 

con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 343'000.-, oltre interessi del 5% dal 19 dicembre 2014, a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, pretesa ridotta con le conclusioni scritte a fr. 283'000.-;

domanda integralmente avversata dalla controparte e che il Pretore con sentenza 14 aprile 2017 ha accolto, condannando il convenuto a versare agli attori in solido l’importo di fr. 283'000.-, oltre interessi, con accollo delle spese giudiziarie secondo il rispettivo grado di soccombenza;

appellante il convenuto con appello 19 maggio 2017, con cui ha chiesto la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre gli attori con risposta 7 luglio 2017 hanno postulato la reiezione del gravame, con conferma della sentenza impugnata “salvo la rettifica al rapporto solidale tra gli attori”, pure con protesta di spese e ripetibili;

e ora in materia di indennità ripetibile della procedura di prima e seconda istanza cantonale a seguito della sentenza del 3 settembre 2019 (inc. n. 4A_85/2019) della I Corte di diritto civile del Tribunale federale che, in parziale accoglimento del ricorso in materia civile presentato dal convenuto, ha annullato il dispositivo n. I della sentenza impugnata (inc. n. 12.2017.71) limitatamente alla conferma sulle ripetibili di prima istanza e il dispositivo n. II concernente le spese giudiziarie di appello, rinviando la causa all’autorità cantonale per una nuova decisione;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con petizione 12 novembre 2015 AO 1 e AO 2 hanno convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura di Lugano, sezione 3, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 343'000.-, oltre interessi moratori del 5% dal 19 dicembre 2014, quale risarcimento del danno cagionato dal mancato adempimento dell’accordo di “compravendita di azioni e di cessione di credito” sottoscritto dalle parti nell’agosto 2014 (doc. E). Con risposta 19 febbraio 2016 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione. Con le conclusioni gli attori hanno ridotto la domanda a fr. 283'000.-.

                                   2.   Con decisione 14 aprile 2017 il Pretore ha accolto la petizione e condannato AP 1 al pagamento di fr. 283'000.-, oltre interessi dal 19 dicembre 2014, in favore di AO 1 e AO 2 in solido, ponendo la tassa di giustizia di fr. 10'000.- e le spese a carico degli attori in ragione di ¼ e per i rimanenti ¾ a carico del convenuto, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla controparte in solido fr. 18'000.- a titolo di ripetibili parziali.

                                   3.   Con sentenza 14 gennaio 2019 (inc. 12.2017.71) questa Camera ha accolto parzialmente l’appello 19 maggio 2017 del convenuto, sopprimendo il vincolo solidale tra i due attori e condannando pertanto il convenuto al pagamento di fr. 283'000 in ragione di metà ciascuno. Per il resto la decisione di prima istanza è rimasta invariata. Le spese giudiziarie di appello di fr. 8'000.- sono state poste a carico del convenuto, con l’obbligo di rifondere agli attori in solido fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.  

                                   4.   Con sentenza 4A_85/2019 del 3 settembre 2019 il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso in materia civile 15 febbraio 2019 interposto dal convenuto e annullato il dispositivo n. I della sentenza 14 gennaio 2019 (inc. 12.2017.71) limitatamente alla conferma del giudizio sulle ripetibili di prima istanza e il dispositivo n. II concernente le spese giudiziarie di appello, rinviando la causa a questa Camera per nuova decisione in materia di indennità ripetibile delle sedi cantonali. Per quanto riguarda le ulteriori censure sollevate da AP 1, il Tribunale federale ha ritenuto il ricorso, nella misura in cui era ammissibile, infondato.

                                   5.   Nella decisione menzionata il Tribunale federale ha ritenuto che a fronte dell’assenza di motivazione circa i parametri e i criteri applicati dal Pretore nella determinazione delle ripetibili, questa Camera non poteva respingere le argomentazioni dell’appellante sul tema per il solo fatto di essersi limitato a proporre un proprio calcolo senza avere contestato l’entità dell’indennità ripetibile piena, calcolata sulla base dell’importo riconosciuto a titolo di ripetibili parziali, del grado di soccombenza e della compensazione dei rispettivi crediti. L’Alta Corte ha pertanto rinviato la causa a questa Camera affinché determini l’indennità ripetibile in applicazione dei criteri definiti dal regolamento tariffale ticinese.

                                   6.   L’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar) dispone che in una causa con un valore tra i fr. 100'000.- e i fr. 500'000.- le ripetibili devono essere determinate tra il 6% e il 9% del valore litigioso. Il capoverso 5 della norma precisa che le ripetibili vanno fissate entro tali limiti secondo l’importanza e le difficoltà della lite, l’ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall’avvocato. L’art. 13 cpv. 1 RTar permette eccezionalmente di derogare in presenza di circostanze particolari.

                                   7.   Nel caso in esame, tenuto conto di un valore di causa di 343'000.-, l’indennità massima piena a titolo di ripetibili ammonterebbe a fr. 30'780.-. Considerato il grado di soccombenza (1/4 e 3/4) delle parti e la compensazione dei rispettivi crediti, l’indennità massima a titolo di ripetibili parziali a favore degli attori assommerebbe a fr. 15'437.-. La decisione del Pretore, che ha fissato in fr. 18'000.- l’indennità per ripetibili parziali a favore degli attori, non può essere confermata, eccedendo la stessa il limite massimo concesso dalla tariffa applicabile e non ravvisandosi alcun motivo di deroga ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 RTar.

                                         In concreto, pur rivestendo la causa in esame da un profilo giuridico una certa complessità, in considerazione degli atti eseguiti e dell’impegno profuso, l’indennità per ripetibili piena dovuta può essere determinata nel 7% del valore di causa, vale a dire a un importo di fr. 24'000.-, così come postulato dall’appellante. Tenuto conto della vicendevole soccombenza delle parti (1/4 e 3/4) e compensate le rispettive indennità, agli attori può dunque essere riconosciuta un’indennità per ripetibili parziali di fr. 12'000.-.

                                   8.   Ne discende che l’appello è parzialmente accolto. Le spese giudiziarie della procedura di appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 283'000.-, seguono la rispettiva soccombenza (art. 106 CPC). Esse sono poste a carico degli attori in solido nella misura del 2% e per il rimanante 98% a carico dell’appellante. La tassa di giustizia è calcolata secondo i criteri degli artt. 13 e 7 cpv. 1 LTG mentre le ripetibili sono determinate sulla base di un’indennità piena di fr. 6'000.-, calcolata secondo l’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar. L’appellante rifonderà pertanto alla controparte, in solido, fr. 5'760.- per ripetibili parziali.

                                         Non si prelevano spese giudiziarie per il presente giudizio.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                      I.   L’appello 19 maggio 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 14 aprile 2017 della Pretura di Lugano, sezione 3, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                         2.     Il convenuto AP 1, __________, verserà a AO 1 e AO 2, in ragione di un mezzo ciascuno, l’importo di fr. 283'000.-, oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 2014.

                                         3.     La tassa di giustizia di CHF 10'000.- (diecimila) e le spese, da anticipare come di rito, restano a carico delle parti attrici in via solidale in ragione di ¼ e per i rimanenti ¾ sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà inoltre in solido agli attori CHF 12'000.- (dodicimila) a titolo di ripetibili parziali.

                                   II.   Gli oneri processuali della procedura di appello di complessivi fr. 8’000.- sono posti a carico degli attori, in solido, in ragione del 2% e per il rimanente 98% a carico dell’appellante, il quale rifonderà agli attori, in solido, fr. 5’760.- per ripetibili parziali di appello.

                                  III.   Notificazione:

-    ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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